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Numero d'incarto:
11.1999.61
Data decisione, Autorità:
22.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.1999.00061
Lugano
22 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 luglio
1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(già patrocinata dall'avv. __________ __________,
e ora dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 26 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro il
decreto cautelare emanato il 13 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 maggio 1999 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ l'11 maggio 1999;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
dal matrimonio contratto a __________ il __________ 1984 tra __________
__________ (1958) e __________ __________ (1952) sono nati i figli __________
(1983) e le gemelle __________ e __________ (__________1986);
che in
esito a una procedura provvisionale avviata della moglie, con decreto cautelare
del 13 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato
__________, __________ e __________ alla madre, riservato il diritto di visita
del padre, e ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° luglio al 31 agosto
1999 un contributo di fr. 96.50 mensili per la moglie e di fr. 393.– mensili
per i figli, rispettivamente di fr. 480.– per __________ e __________ e di fr.
46.– per __________ dopo di allora;
che
contro tale decreto __________ __________ ha presentato un appello del 26
aprile 1999 in cui chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
una riduzione dei contributi per i figli e la soppressione di quello per la
moglie;
che nelle
sue osservazioni del 7 maggio 1999 __________ __________ ha proposto di
respingere il ricorso e con appello adesivo ha chiesto di aumentare i citati
contributi alimentari;
che l'11
maggio 1999 essa ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con
sentenza del 19 febbraio 2001 il Segretario assessore ha, in luogo e vece del
Pretore, sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del
divorzio sottoscritta dai coniugi;
che,
vista la pronuncia del divorzio, il 25 luglio 2001 il giudice delegato di
questa Camera ha chiesto all'appellante di comunicare se avesse ancora
interesse all'appello del 26 aprile 1999;
che il
convenuto ha risposto il 27 luglio 2001 di ritenere il gravame privo di
oggetto;
e considerando
in diritto: che
un appello privo d'oggetto o d'interesse giuridico dev'essere stralciato dai
ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
che il
Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato
sulle spese e le ripetibili in tali circostanze;
che
l'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza,
prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate
e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;
che
nondimeno, secondo la giurisprudenza, qualora una lite diventi priva di oggetto
o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogamente – in materia di
spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il
tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che
termina la lite”;
che il
problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale probabilità di buon esito
avrebbe avuto l'appello se non fosse diventato privo d'interesse;
che nel
suo appello il marito, licenziato con effetto immediato dalla __________
____________________ __________ di __________, chiedeva di imputargli un reddito
ipotetico inferiore a quello di fr. 3'200.– mensili stabilito dal Pretore;
che egli
non rendeva minimamente verosimile, tuttavia, di avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui per evitare una riduzione del proprio reddito;
che agli
atti non figura alcuna ricerca d'impiego, il pagamento di tutte le indennità da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione non bastando a soddisfare
tale requisito in sede civile;
che il
riferimento all'eventualità di trovare un impiego alla __________ __________
__________ di __________ era stata indicata a titolo di esempio e non come unico
possibile datore di lavoro;
che la
critica al reddito della moglie sarebbe risultata verosimilmente infondata, costei
lavorando già a tempo pieno, mentre un cambiamento di attività come quello
prospettato dall'appellante sarebbe apparso verosimilmente improponibile, data
l'età e l'assenza da tempo dalla professione di infermiera geriatrica;
che la
censura concernente il premio della cassa malati sarebbe stata nuova e quindi
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
quella riguardante l'onere fiscale sarebbe riuscita insufficientemente motivata
e avrebbe seguito quindi la medesima sorte (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con
rinvio al cpv. 5);
che in
siffatte circostanze l'appello principale sarebbe stato verosimilmente
respinto;
che
l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade nel caso in cui l'appello
principale diventi privo d'oggetto o di interesse (Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59
e 61);
che,
comunque sia, dal 1° gennaio 2000 l'appello adesivo in materia provvisionale è
ormai escluso (art. 419c cpv. 4 CPC);
che per
di più, a un esame sommario, esso sarebbe in ogni modo stato dichiarato
irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con
rinvio al cpv. 5);
che la
moglie chiedeva infatti di fissare in fr. 3'500.– mensili il reddito ipotetico
del marito, pari a quello conseguito presso il precedente datore di lavoro;
che così
argomentando, tuttavia, l'interessata non spiegava perché la motivazione del
Pretore, secondo cui il reddito precedente era frutto di una collaborazione cominciata
nel 1998, sarebbe stato criticabile;
che ciò
posto, spese e ripetibili seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), sicché ogni parte sopporta i costi dei propri appelli;
che
nondimeno, non avendo il convenuto presentato osservazioni, non è il caso di
assegnare ripetibili a quest'ultimo;
che la
domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello va respinta, vista
la totale carenza di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che pure
la domanda presentata dalla moglie dev'essere respinta, poiché una simile
istanza avrebbe potuto trovare accoglimento solo per gli atti compiuti dopo il
suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I
CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. consid. 12 con riferimenti), e
dopo l'11 maggio 1999 il legale non ha più compiuto atti di procedura;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. L'appello
principale è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per
ripetibili.
-
L'appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
– avv.
__________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. 6).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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