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Numero d'incarto:
11.1999.6
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00006
Lugano
12 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause .._____ e ..___ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse con petizione del 1° settembre
1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto 30 dicembre 1998 cui
il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai
convenuti il 16 novembre 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 15 gennaio 1999 presentato
da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 30 dicembre
1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso dell’anno
scolastico 1997/98 __________ , docente presso le __________
__________ di __________ -, è stato oggetto di critiche sui suoi
metodi educativi da parte dei genitori di alcuni allievi. Le divergenze hanno
assunto toni aspri e sono state portate non solo all’attenzione delle autorità
scolastiche, ma anche a quella del Municipio e del Consiglio comunale.
Ritenendosi indebitamente leso nella sua personalità dalle affermazioni di
taluni genitori, __________ __________ ha promosso nei loro confronti procedure
penali e civili. Così il 1° settembre 1998 egli ha convenuto davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna i coniugi __________ e __________
__________, genitori di un suo allievo, chiedendo che fosse accertata la
lesione dei suoi diritti della personalità, che fosse ordinato a costoro di
astenersi da esternazioni nei suoi confronti e che gli fossero versati fr.
4’645.80 in risarcimento del danno patito, oltre fr. 5’000.– per riparazione
del torto morale. I convenuti si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale
hanno postulato il versamento di fr. 2’620.– come risarcimento del danno.
Contestualmente alla risposta, inoltre, essi hanno instato il 16 novembre 1998
per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto
alla domanda e ha presentato il 7 dicembre 1998 la replica con risposta riconvenzionale.
B. Statuendo il 30
dicembre 1998, il Pretore ha negato ai convenuti l’assistenza giudiziaria per
il motivo che __________ __________ è proprietaria di due appartamenti e non
aveva dimostrato l’impos-sibilità di procurarsi i mezzi per le spese legali
gravando ulteriormente i suoi fondi.
C. __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 15 gennaio 1999 contro il
citato decreto, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria sia loro concesso in misura totale. Con osservazioni
del 5 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il decreto pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria
può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al
giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la
probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
- Il requisito
dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali
senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di
indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso,
quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari
e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni
finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sull’esistenza
dello stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della
parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia
- rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152
OG; DTF 108 V 265 segg.).
-
In concreto il
Pretore ha constatato che i convenuti non coprono con il loro reddito il
fabbisogno domestico, ma ha negato loro il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, senza pronunciarsi sul requisito della probabilità di esito
favorevole, per il motivo che essi avrebbero potuto procurarsi i mezzi
necessari al finanziamento della causa gravando ulteriormente le proprietà
immobiliari della moglie. Gli appellanti obiettano che gli immobili in
questione sono già gravati da un debito ipotecario di fr. 250’000.– e che non è
loro possibile procurarsi altri crediti ipotecari. Essi sostengono inoltre che,
quand’anche trovassero un istituto bancario disposto a concedere loro un mutuo
ipotecario, con il reddito del marito (il quale è già indebitato con la propria
attività commerciale per fr. 100’000.–) non sarebbero in grado di far fronte ai
relativi maggiori oneri ipotecari.
-
La censura è
provvista di buon diritto. Intanto il primo giudice ha accertato che con il reddito
mensile del marito, fissato dalle autorità fiscali in fr. 3’650.– mensili (tassazione
doc. 20), i convenuti non sono nemmeno in grado di coprire il fabbisogno minimo
del diritto esecutivo, da lui calcolato in fr. 3’660.– tenendo conto solo delle
voci indispensabili (decreto impugnato, pag. 2). Non vi è quindi dubbio che dal
profilo del reddito i convenuti sono da considerare indigenti (DTF 124 I 1). Né
si vede quali concrete possibilità essi abbiano di trovare, in simili
circostanze, un ulteriore finanziamento ipotecario, viste le notorie esigenze
degli istituti bancari sulla solvibilità dei debitori. Del resto, anche ammettendo
che gli appellanti possano reperire un finanziamento, essi non sarebbero in
grado di pagare i relativi oneri. L’attore sostiene che l’appello sfocerebbe
nella temerarietà, poiché l’irrisorio aggravio ipotecario necessario ai fini
della causa si tradurrebbe in un onere mensile supplementare di fr. 80.–/100.–.
L’argomentazione non è seria. Nella situazione finanziaria dei convenuti, che
non riescono a coprire neppure il loro fabbisogno esistenziale, ogni spesa supplementare,
anche minima, risulta manifestamente insopportabile.
-
Assodata
l’impossibilità di gravare ulteriormente gli immobili, rimane da esaminare se i
convenuti possano essere costretti a consumare la loro sostanza immobiliare per
far fronte alle spese di causa. I beni immobiliari in questione consistono
nell’alloggio di quattro locali in cui abita la famiglia (foglio PPP
__________, fondo base n. di __________ -: estratto del
registro fondiario, fascicolo blu richiamato) e in un appartamento gravato da
diritto di usufrutto a favore dei genitori della convenuta (doc. 23). Quest’
ultimo bene – come ammette lo stesso attore nelle sue osservazioni all’appello
– è difficilmente commerciabile. Resta l’ap-partamento in cui vivono i
convenuti con i due figli minorenni, di 11 e 7 anni. Ora, è vero che la giurisprudenza
di questa Camera è restrittiva nel concedere l’assistenza giudiziaria ai
proprietari di immobili. Nei casi sinora giudicati, tuttavia, le proprietà
immobiliari consistevano in abitazioni secondarie e di vacanza (da ultimo: I
CCA, sentenza del 14 maggio 1998 nella causa De B.). La fattispecie odierna è
ben diversa, perché l’immobile che dovrebbe essere venduto per finanziare la
causa è quello in cui abita la famiglia dei convenuti. L’alloggio è un bisogno
esistenziale della famiglia (art. 13 cpv. 1 della Costituzione cantonale) e non
si può ragionevolmente pretendere che gli appellanti si privino in pendenza di
causa dell’abitazione familiare, il cui onere ipotecario (fr. 800.– mensili:
doc. 21 e 22) è ancora favorevole rispetto a un canone di locazione per un
appartamento analogo. Gli appellanti inoltre sono costretti a difendersi in una
causa promossa nei loro confronti e devono ottemperare a precisi termini per la
presentazione degli atti scritti. Essi devono quindi poter far fronte
tempestivamente ai costi legali, senza attendere un’ipotetica vendita
dell’appartamento, i cui tempi potrebbero essere lunghi, soprattutto quando il
mercato immobiliare ristagna. La sostanza da considerare nella valutazione dell’indigen-za,
invece, deve essere disponibile già al momento dell’introdu-zione del processo
(DTF 118 Ia 369). Ne discende che gli appellanti devono essere considerati indigenti
anche dal profilo della sostanza.
-
Il primo giudice non
si è pronunciato sulla sussistenza del requisito – cumulativo – della
probabilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC). A un sommario esame
la posizione dei convenuti, costretti a difendersi dalle pretese giudiziarie
dell’attore, non può dirsi sprovvista di esito favorevole. L’attore adduce che
la resistenza dei convenuti sarebbe destinata all’insuccesso poiché il
Procuratore pubblico ha promosso nei loro confronti l’accusa per diffamazione,
subordinatamente ingiuria (doc. EE, HH). L’argomentazione non è decisiva. La
promozione dell’accusa non equivale ancora a una condanna e fino a conclusione
della procedura penale i convenuti devono essere considerati innocenti. La loro
resistenza alla petizione non può pertanto essere definita temeraria, quanto
meno allo stato attuale della causa. L’appello deve dunque essere accolto, i
convenuti avendo diritto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria per la procedura
giudiziaria di prima sede. L’assistenza giudiziaria potrà, se del caso, essere
revocata in ogni tempo qualora ne decadessero i presupposti (art. 158 cpv. 1
CPC).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attore ha proposto
con le sue osservazioni di respingere l’appello e deve quindi sopportare i
costi del presente giudizio, con obbligo di rifondere agli appellanti un’equa
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ e
__________ __________ fr. 600.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. Brenno __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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