AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.51
Data decisione, Autorità:
18.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00051
Lugano
18 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura n.
./.-__.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________ __________, ora in __________
(ora patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
alla
Delegazione tutoria di __________ -__________
in relazione alle misure prese in favore
dei figli __________ (1985), __________ (1985), __________ (1987), __________
(1988), __________ (1990) e __________ (1991);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione presentata il 31 marzo 1999 da __________ e __________ __________
contro la decisione emanata il 12 marzo 1999 dalla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1952) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati nel 1978.
Tra il 1988 e il 1997 essi hanno adottato sei figli: __________ (1985),
__________ (1985), __________ (1987), __________ (1988), __________ (1990) e
__________ (1991). In seguito alla segnalazione di possibili maltrattamenti da
parte dei genitori, in particolare su , il 13 gennaio 1999 la
Delegazione tutoria di __________ - ha denunciato il caso al Ministero
pubblico, incaricando l'Unità d'intervento regionale del __________ di valutare
l'opportunità di allontanare __________ dalla famiglia e di accertare la capacità
dei genitori di provvedere all'interesse dei figli. Con risoluzione del 15
gennaio 1999 la Delegazione tutoria ha poi privato temporaneamente i genitori
della custodia parentale su __________ e ha disposto il collocamento del
bambino presso il __________ __________ di __________. Il 18 gennaio 1999
inoltre essa ha autorizzato l'Unità d'intervento regionale a prelevare da
scuola __________, __________ e __________ per un'audizione davanti al
Magistrato dei minorenni. In una successiva decisione del 15 febbraio 1999 la
medesima autorità ha disciplinato le relazioni personali tra __________ e i
genitori, autorizzando incontri settimanali di un'ora presso il __________ __________.
B. __________
e __________ __________ hanno impugnato le predette risoluzioni con quattro
ricorsi del 22 gennaio, 25 gennaio, 1° febbraio e 26 febbraio 1999, nei quali
hanno chiesto – in sostanza – l'annullamento di tutte le misure. Statuendo il
12 marzo 1999 con giudizio unico, la Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha limitato fino al 12
aprile 1999 la privazione della custodia parentale su __________, ha invitato
l'Unità d'intervento regionale e il __________ __________ a presentare entro
tale data due rapporti sugli accertamenti compiuti e sulle proposte
d'intervento, ha imposto alla Delegazione tutoria di decidere entro lo stesso
termine nel merito, ha stabilito un diritto di visita settimanale tra
__________ e i suoi fratelli e ha confermato per il resto le risoluzioni della
Delegazione tutoria. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state
attribuite ripetibili.
C. __________
e __________ __________ sono insorti contro la decisione appena citata con un
appello del 31 marzo 1999 per ottenere – in sintesi – la riforma del giudizio
impugnato nel senso che si annullino le risoluzioni della Delegazione tutoria
riguardanti la privazione della custodia parentale su __________ e l'autorizzazione
a prelevare i figli da scuola per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni,
come pure che si soprassieda all'incarico al __________ __________ di
presentare un rapporto congiunto con quello dell'Unità d'intervento regionale.
Nelle sue osservazioni del 26 aprile 1999 la Delegazione tutoria propone di
respingere il gravame e di confermare la decisione dell'autorità di vigilanza.
Considerando
in diritto: I. In
ordine
-
Litigiosi
rimangono in concreto la privazione temporanea della custodia parentale e
l'incarico al __________ __________ di presentare un rapporto congiunto con quello
dell'Unità d'intervento regionale, di natura meramente provvisionale, come pure
l'autorizzazione conferita a quest'ultimo servizio di prelevare da scuola i tre
figli maggiori per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni. Le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele – siano esse di natura cautelare o di
merito (I CCA, sentenza del 3 marzo 1999 in re B., consid. 3) – sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art.
54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le misure di protezione
del figlio e, più in generale, per le misure prese in applicazione degli art.
296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 424 cpv. 3 CPC), la cui competenza
incombe alle autorità tutorie (si vedano anche gli art. 20 lett. b e 22 lett. e
RTC). Tempestivo, il gravame è pertanto ricevibile.
-
Le
parti hanno prodotto davanti a questa Camera nuovi documenti. Gli appellanti
postulano inoltre il richiamo di atti dal Ministero pubblico e dall'Unità
d'intervento regionale del __________. La domanda di nuove prove in appello è
di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di
filiazione – compresa dunque la procedura degli art. 307 segg. CC – è governato
in effetti dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio),
alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami).
Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare a mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio
enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto gli atti di causa sono più
che sufficienti per valutare l'idoneità delle misure decise dall'autorità di
vigilanza. Non è necessario quindi acquisire la documentazione prodotta dalle
parti in appello né richiamare altri documenti.
-
Gli
appellanti sostengono che l'autorità di vigilanza avrebbe omesso di
pronunciarsi sulle loro richieste del 2 e del 10 marzo 1999 con cui essi
instavano perché non si considerasse la documentazione contenuta nel fascicolo
penale a fini di prova e che se ne sospendesse l'acquisizione agli atti. La
censura è ai limiti della temerarietà, ove appena si pensi che gli stessi appellanti
sollecitano in questa sede il richiamo dal Ministero pubblico del medesimo
incarto penale. Gli appellanti postulano inoltre l'estromissione dagli atti di
una lettera scritta il 10 marzo 1999 dal dott. __________ __________, le cui
affermazioni sarebbero state fraintese dall'autorità di vigilanza. Essi non
spiegano tuttavia quale sarebbe il senso da attribuire a tale lettera, né accennano
ai motivi per cui il documento dovrebbe essere espunto dall'incarto. Privo di
motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
II. Nel
merito
- Gli
appellanti contestano la privazione della custodia parentale su __________ fino
al 12 aprile 1999 e l'autorizzazione conferita all'Unità d'intervento regionale
di prelevare da scuola i tre figli più grandi per essere sentiti dal Magistrato
dei minorenni. Nella misura in cui si censurano provvedimenti che hanno già
cessato di produrre i loro effetti, ci si potrebbe domandare se l'appello non
debba essere dichiarato privo d'oggetto. Sia come sia, il gravame non sarebbe
destinato a miglior sorte neppure se si volesse considerare che gli appellanti
abbiano inteso chiedere a questa Camera di accertare l'infondatezza delle
misure adottate.
a) Se
il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado
di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione
del figlio (art. 307 cpv. 1 CC); in particolare essa può ammonire i genitori,
gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione
o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di
controllo e informazione (cpv. 3). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC
hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo
fisico, psichico o morale (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono
informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa
dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). Inoltre, esse seguono un ordine
di incisività (Breitschmid, op.
cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli
ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno
restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia
parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg.
CC) sono quelle più gravi. L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante,
soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio
concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale in
ogni caso su eventuali interessi contrari dei genitori.
b) In
concreto l'autorità di vigilanza ha privato i genitori della custodia su
__________ fino al 12 aprile 1999 ritenendo che a loro carico gravassero seri
sospetti di maltrattamenti, suffragati da testimonianze rese nell'ambito delle
indagini preliminari svolte dal Ministero pubblico per violazione del dovere di
assistenza (art. 219 CP), come pure dalle dichiarazioni e dal comportamento anomalo
del figlio stesso. Tali sospetti – essa ha soggiunto – non sono stati fugati
dal rapporto intermedio presentato il 4 marzo 1999 dall'Unità d'intervento regionale,
che prospettava bensì un rientro immediato del bambino in famiglia, ma non si
pronunciava sulla questione dei maltrattamenti. L'autorità di vigilanza ha
sottolineato inoltre che il provvedimento adottato era di natura meramente provvisionale,
giacché tendeva a proteggere l'integrità fisica di __________ nell'attesa che i
servizi incaricati effettuassero le necessarie verifiche per consentire alla
Delegazione tutoria di statuire nel merito.
c) Gli
appellanti affermano che la decisione impugnata sottace dati importanti sul
nucleo familiare, in particolare sull'eccellente formazione scolastica e
culturale dei genitori, sull'aspetto curato e pulito della casa e dei figli,
sul carattere “tradizionale” della famiglia, sull'accordo che regna tra i genitori
e sul fatto che costoro sono incensurati, non appartengono a sette, non sono
fanatici religiosi, alcolizzati, né tanto meno dediti all'uso di stupefacenti.
Sottolineano inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe ignorato la
documentazione da essi prodotta, da cui risulta che i figli hanno sempre goduto
di cure mediche adeguate e di un'educazione “molto al di sopra della media”, in
particolare nell'ambito musicale. In realtà le argomentazioni appena riassunte
cadono nel vuoto. Gli appellanti disconoscono in effetti che le misure prese
dalla Delegazione tutoria non si fondano su carenze educative o assistenziali
in genere, ma su loro presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, in
particolare di __________. Le circostanze addotte in merito alle qualifiche e
alle caratteristiche della famiglia – che non sono per altro state messe in
discussione dall'autorità di vigilanza – sono pertanto irrilevanti ai fini del
giudizio.
- Sempre
a parere degli appellanti, l'autorità di vigilanza ha omesso senza motivo di
considerare le dichiarazioni rilasciate da __________, __________ e __________
davanti al Magistrato dei minorenni, stando ai quali nessuno dei fratelli ha
mai subìto maltrattamenti di sorta da parte dei genitori. Per di più l'autorità
non avrebbe tenuto conto del rapporto intermedio dell'Unità d'intervento
regionale, secondo cui il rientro di __________ in seno alla famiglia non
comportava alcun rischio per l'incolumità del bambino. Gli appellanti ritengono
in definitiva che nei loro confronti siano stati adombrati atti infamanti senza
che ciò fosse sorretto dal benché minimo riscontro oggettivo. Anzi, le indagini
preliminari svolte dal Ministero pubblico in seguito alla denuncia presentata
dalla Delegazione tutoria sono sfociate il 22 marzo 1999 in un decreto di non
luogo a procedere.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che la privazione della custodia è stata decisa
dopo che il tutore ufficiale e alcuni docenti avevano segnalato possibili
violenze fisiche perpetrate su alcuni figli (doc. 5, allegati 4 e 5, nel
fascicolo “Ricorso .– osservazioni”; lettera 13 agosto 1998
del tutore ufficiale nel plico “documenti confidenziali”). Episodi di
maltrattamenti sono stati confermati anche da testimoni nell'ambito delle note
indagini preliminari (verbali allegati al rapporto di polizia dell'11 febbraio
1999, nel plico “documenti confidenziali”), i quali hanno riferito – fra
l'altro – di aver visto la madre percuotere una delle bambine con una specie di
bastone (verbale B del 16 gennaio 1999, pag. 1 verso il basso), prendere a
schiaffi e a calci un altro figlio (verbale E del 28 gennaio 1999, nel mezzo),
picchiare ripetutamente il piccolo sulla sedia a rotelle con schiaffi e pugni
sulla testa e sulla schiena (verbale B citato, pag. 2 verso il basso). Lo
stesso __________ ha raccontato che egli stesso e alcuni fratelli venivano
regolarmente percossi dai genitori, soprattutto dalla madre, con schiaffi, pugni,
calci, con una cintura e finanche con un bastone. Il bambino ha riferito inoltre
che la madre, a volte, lo prendeva per il collo fino a fargli mancare il fiato
e, in un'occasione, lo ha deliberatamente scottato su un braccio con una
lampada (doc. 5, allegato 4, nel fascicolo “Ricorso . –
osservazioni”; doc. 7, allegato 2, pag. 2, 3 e 5 segg., nel fascicolo “Ricorso
214.1999 – documenti”).
b) Nelle
circostanze descritte, non è dato a divedere come gli appellanti possano
seriamente negare l'esistenza di gravi indizi di maltrattamenti nei confronti
dei figli, in particolare di __________. In simili evenienze il provvedimento
litigioso appariva non solo opportuno, ma indispensabile e urgente (cfr. anche
doc. 6, allegato A, nel fascicolo “Ricorso . –
osservazioni”). Certo, gli altri figli hanno detto di trovarsi bene in
famiglia, ma ciò non basta a smentire le altre risultanze. Invano si
cercherebbe poi nel rapporto intermedio presentato il 4 marzo 1999 dall'Unità
d'intervento regionale un elemento qualsiasi che consenta di fugare i sospetti.
Come ha rilevato l'autorità di vigilanza, il referto è silente al riguardo e
non chiarisce neppure il motivo per cui __________ abbia raccontato – a torto o
a ragione – di essere stato picchiato (doc. 9, nel fascicolo “Ricorso
. – documenti”). Nemmeno i genitori riescono del resto a
spiegarsi perché il bambino “abbia preso in considerazione una sua partenza da
casa inventandosi di avere subìto dei maltrattamenti” (appello, punto 15, pag.
15 in basso).
c) Né
giova agli appellanti invocare il non luogo a procedere decretato dal Procuratore
pubblico il 22 marzo 1999, già per il fatto che quel magistrato non ha escluso
l'esistenza del reato: ha semplicemente ritenuto che i sospetti sul
comportamento degli appellanti non erano sufficienti per aprire un procedimento
penale (doc. 28, pag. 2 verso l'alto, nel fascicolo “Ricorso
.– corrispondenza”; cfr. anche doc. doc. 7, allegato 6,
pag. 5 verso il basso, nel fascicolo “Ricorso .–
documenti”). Lo stesso Procuratore pubblico ha ribadito, per altro, che il decreto
di archiviazione non pregiudicava altri provvedimenti delle autorità tutorie
intesi a proteggere __________ e i suoi fratelli (doc. citato, consid. 3 in
fine). Se ne conclude che la privazione temporanea della custodia parentale
decisa dall'autorità di vigilanza appariva senz'altro giustificata dall'interesse
del bambino, quanto meno a un giudizio sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure provvisionali.
-
Per
quanto concerne l'autorizzazione a prelevare dalla scuola i tre figli maggiori
per essere sentiti dal Magistrato dei minorenni, l'autorità di vigilanza ha
ritenuto che tale decisione non aveva portata propria, giacché il magistrato
era abilitato a sentire gli interessati senza chiedere alcun consenso
dell'autorità tutoria. L'omissione del diritto di essere sentito lamentata dai
genitori – ha soggiunto – era giustificata inoltre dal rischio di inquinamento
delle prove. Gli appellanti insistono dal canto loro nel chiedere la riforma
del giudizio impugnato, ma non si confrontano minimamente con le considerazioni
addotte dall'autorità di vigilanza, di modo che sotto questo profilo l'appello
risulta una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
-
Gli
appellanti contestano per finire l'incarico conferito al __________ __________
di presentare un rapporto congiunto con quello dell'Unità d'intervento
regionale, rilevando che l'autorità di vigilanza non sarebbe stata “a
conoscenza della sua struttura, del nome del suo responsabile e della relativa
qualifica”. Lamentano inoltre che la Sezione degli enti locali non si sia
espressa in modo specifico su una “lettera-ricorso” del 22 gennaio 1999 contro
una non meglio precisata decisione 15 gennaio 1999 della Delegazione tutoria,
di modo che la questione rimarrebbe, a loro avviso, ancora aperta (appello,
punto 3). Anche su questi punti gli appellanti si limitano però a muovere
generiche contestazioni e non spendono una parola per spiegare le ragioni per
cui la decisione dovrebbe essere riformata. Insufficientemente motivate, tali
censure risultano esse pure inammissibili e sfuggono a un esame di merito. Per
tacere del fatto che, con tutta evidenza, il rapporto del __________ __________
riguardava semplicemente gli aspetti pratici del progetto terapeutico proposto
dall'Unità d'intervento regionale.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, avendo essa agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________ -__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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