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Numero d'incarto:
11.1999.50
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00050
Lugano
30 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 10 febbraio 1999 dall’
__________.
__________. __________ __________,
contro
__________.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________o)
istanza
notificata anche a
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora
sul decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 marzo 1999
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 5
marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________,
__________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un terzo
ciascuno della particella n. __________RFD di __________ __________, gravata da
usufrutto in favore della loro madre __________ __________;
che __________
__________ ha instato il 10 febbraio 1999 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato a __________ __________ di
astenersi dal continuare i lavori intrapresi sulla particella n. __________e
dall’effettuarne dei nuovi;
che con decreto dell’11
febbraio 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto a
__________ __________ di non continuare i lavori sul fondo e di non eseguirne
altri;
che alla discussione
del 4 marzo 1999 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto,
mentre __________ __________ ha confermato la propria istanza, offrendo diversi
mezzi di prova;
che con ordinanza a
verbale il Pretore ha respinto due mezzi di prova indicati dall’istante,
accogliendo invece il richiamo dell’incarto dell’ufficio tecnico di __________
di questa Camera (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382; da
ultimo: I CCA, sentenza del 3
giugno 1997 nella causa T. c. B) per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione
finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto
all’udienza del 4 marzo 1999 l’istante ha mantenuto le proprie domande di
giudizio e ha notificato vari mezzi di prova, mentre il convenuto ha chiesto la
revoca del decreto emanato senza contraddittorio l’11 febbraio 1999;
che il Pretore ha
statuito seduta stante sull’ammissibilità delle prove, ammettendo solo il
richiamo di un incarto dall’Ufficio tecnico di __________ __________ e con
decreto del 5 marzo 1999 ha parzialmente revocato anche precedenti misure;
che l’istruttoria
cautelare è tuttora in corso, come risulta in modo chiaro dal verbale di
udienza del 4 marzo 1999 (act. III, pag. 2) e dallo stesso decreto
impugnato;
che di conseguenza
l’udienza del 4 marzo 1999 non può essere considerata una discussione finale (art.
395 CPC);
che in tali circostanze
il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un
esame di merito;
che si può prescindere
dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e
come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126
combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che infatti il primo
giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, conclusa
l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un
simile rinvio sarebbe inutile;
che l’appellante potrà
far valere tutte le sue argomentazioni alla discussione finale;
che, vista la manifesta
irricevibilità, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art.
313bis CPC;
che le spese del
pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– __________. __________.
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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