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Numero d'incarto:
11.1999.33
Data decisione, Autorità:
13.02.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00033
Lugano
13 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 23 aprile 1996 da
__________ , ora
in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-, __________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 15 febbraio 1999 con
cui il Pretore ha ridotto dal 1° marzo 1999 il contributo di mantenimento per
la moglie e il figlio __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 15 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________
il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e
__________ (__________1981). Il marito è stato sergente della __________ , la moglie risulta avere percepito
indennità di disoccupazione, oltre a una rendita giornaliera per malattia
erogata dalla __________ / __________. Il 24 agosto 1995 il marito ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 settembre 1995. Intanto, il 18 agosto
1995, egli ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ ed è andato a vivere
per conto proprio a . Con decreto cautelare del 28 giugno 1996 il
Pretore gli ha poi imposto contributi alimentari di fr. 1'935.– mensili per la
moglie, di fr. 500.– per la figlia __________ e di fr. 845.– mensili per il
figlio , assegni familiari compresi. Un appello da egli presentato
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 26 agosto 1997 (inc.
..), che lo stesso giorno ha confermato anche una
trattenuta di stipendio per l'ammontare complessivo di fr. 3'280.– (inc.
..).
B. Nel frattempo, il 23 aprile 1996, __________ __________ ha promosso
azione di separazione, alla quale si è opposta la moglie. Statuendo l'11 maggio
1998, il Pretore ha pronunciato la separazione per due anni, ha affidato
__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato
__________ __________ a versare un contributo indicizzato di fr. 2'158.–
mensili per la moglie, di fr. 183.– mensili per __________ e di fr. 845.–
mensili per __________ (assegni familiari compresi), ha liquidato il regime dei
beni attribuendo alla moglie l'abitazione coniugale e l'arredamento dietro
conguaglio di fr. 59'132.60 (esigibili un mese dopo il passaggio in giudicato
della sentenza), ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà di quanto in
suo possesso e ha decretato la separazione dei beni.
C. __________
__________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 29
maggio 1998 nel quale ha chiesto di respingere l'azione di separazione e di
condannare il marito – come misura di protezione dell'unione coniugale – a
erogare i contributi alimentari stabiliti dal Pretore; in subordine essa ha
chiesto che il conguaglio di fr. 59'132.60 a suo carico fosse dichiarato
esigibile, senza interessi, dopo quattro anni dal passaggio in giudicato
dell'eventuale sentenza di separazione. __________ __________ ha impugnato a
sua volta la sentenza del Pretore con un appello del 2 giugno 1998 in cui
chiedeva di ridurre il contributo indicizzato per la moglie a fr. 1'656.30
mensili e quello per __________ a fr. 305.– mensili (compreso l'assegno
familiare), come pure di sopprimere quello per la figlia __________. Entrambe
le parti hanno proposto di respingere l'appello della controparte.
D. Il
18 giugno 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore di Bellinzona per
ottenere la soppressione, già in via cautelare, del contributo alimentare per
la figlia __________. Il Pretore ha accolto la domanda senza contraddittorio e
con decreto del 19 giugno 1998 ha ridotto a fr. 3'003.– mensili la trattenuta
dallo stipendio. __________ __________ ha chiesto l'11 gennaio 1999 la revoca
in via cautelare della trattenuta di stipendio, adducendo di essere in malattia
da più di un anno e di avere subìto una rilevante riduzione di stipendio.
All'udienza del 26 gennaio 1999, indetta per la discussione, egli ha confermato
la domanda di revoca della trattenuta di stipendio e ha instato per la
riduzione del contributo alimentare a suo carico a fr. 809.15 per il mese di febbraio
1999 e a fr. 1'744.90 mensili dal 1° marzo 1999. __________ __________ si è
opposta all'istanza. Al dibattimento finale del 10 febbraio 1999 entrambi i
coniugi hanno ribadito le proprie domande.
E. Con
decreto cautelare del 15 febbraio 1999 il Pretore ha ridotto dal 1° marzo 1999
il contributo di mantenimento per la moglie e il figlio __________ a fr.
2'236.– mensili complessivi, modificando di conseguenza la trattenuta di
stipendio. Non sono state prelevate tasse né spese, mentre le ripetibili sono
state compensate.
F. Insorta
contro il decreto appena citato con un appello del 23 febbraio 1999, __________
__________ chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
respingere l'istanza di modifica. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1999
__________ __________ propone di respingere l'appello.
G. Nel
frattempo, con sentenza del 27 luglio 1999, questa Camera ha accolto l'appello
di __________ __________ e in riforma della sentenza 11 maggio 1998 ha respinto
l'azione di separazione (inc. ..). Fra le parti è
pendente dal 1° gennaio 2000 una causa di divorzio, intentata dal marito
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc.
..), nel corso della quale sono già state introdotte
svariate procedure cautelari (..,
.., ..e
..). Statuendo il 2 agosto 2000 su tutte le misure
provvvisionali, il Pretore ha posto a carico di __________ __________, dal 12
novembre 1999, un contributo alimentare di fr. 546.– mensili per la moglie e di
fr. 915.– mensili per il figlio , fissando una trattenuta di stipendio
di fr. 546.– mensili. Un appello inoltrato il 18 agosto 2000 da __________
__________ contro tale decreto cautelare è tuttora pendente davanti a questa
Camera (inc. ..).
H. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 22 gennaio
2001 la presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci
giorni per formulare eventuali nuove richieste sulla base della legge nuova. Le
parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che,
pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (cfr. Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate
qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto gli effetti del decreto cautelare emanato il 15 febbraio 1999 si
estendono fino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata il 27
luglio 1999 da questa Camera, vale a dire fino al giorno dopo la scadenza del
termine di ricorso al Tribunale federale (art. 54 cpv. 1 e 2 OG). Come rileva
l'appellante, quindi, l'appello in esame denota tuttora interesse nonostante
l'emanazione della citata sentenza sulla causa di separazione.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ravvisato una rilevante modifica delle circostanze
nella riduzione dello stipendio subìta dal marito nel febbraio 1999, dopo un
lungo periodo di malattia protrattosi dal 1° settembre al 31 dicembre 1997 e
dal 1° marzo 1998 in poi. Il primo giudice ha stabilito il reddito mensile
netto dell'istante in fr. 4'996,90, compresa la tredicesima mensilità, e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 2'760.35 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 925.–, premio della cassa malati fr. 290.50, spese per l'alloggio
fr. 900.–, locazione del posteggio fr. 66.65, leasing dell'automobile fr.
328.60, assicurazione RC auto fr. 50.–, costi dell'automobile ridotti fr.
100.–, imposte fr. 100.–). Su tali basi egli ha calcolato così in fr. 2'236.–
mensili il contributo di lui per moglie e figlio dal 1° marzo 1999, adeguando a
tale importo la trattenuta di stipendio.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere riconosciuto al marito un fabbisogno eccessivo.
Sostiene che l'importo da considerare sarebbe di soli fr. 1'315.50 mensili, ciò
che permetterebbe al marito di continuare a versare il contributo di
complessivi fr. 3'003.–. A suo avviso l'onere di alloggio dell'istante sarebbe
al massimo di fr. 325.– mensili, i costi dovendo essere proporzionalmente
suddivisi tra gli occupanti dell'abitazione, vale a dire il marito, la sua convivente
e il figlio di quest'ultima.
a) Allo
scopo di dimostrare che il marito convive con un'altra donna e con il di lei figlio,
l'appellante insiste affinché siano ammessi agli atti il decreto d'accusa relativo
a una condanna della compagna di lui per abuso del telefono e una dichiarazione
del Municipio di __________ sulla residenza del marito in tale Comune. È vero
che in concreto sono in discussione i contributi alimentari per il figlio minorenne
(fino al __________ 1999) e che il giudice potrebbe pertanto acquisire nuove
prove anche in sede di appello in virtù del principio inquisitorio illimitato
(DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Non vi è tuttavia
motivo per versare nuovi documenti agli atti, già abbondanti e completi. Come
si vedrà in appresso, per vero, il quesito di sapere se il marito convive con
la compagna è ininfluente ai fini del giudizio.
b) Già
nella sentenza del 27 luglio 1999 tra le parti questa Camera aveva ricordato
che, per principio, marito e moglie hanno diritto a un trattamento paritario
anche sotto il profilo logistico, motivo per cui riconoscere alla moglie spese
di alloggio di oltre fr. 1'600.– e al marito solo fr. 535.– avrebbe offeso in
modo flagrante il precetto di uguaglianza (sentenza, consid. 15, pag. 11). Il
richiamo sembra a dir poco essere caduto nel vuoto, ove appena si consideri che
ora la moglie propone non solo di ridurre gli oneri di alloggio del marito, ma
addirittura di azzerarli per il solo fatto che egli vive con terzi (appello,
pag. 5). Giovi ripetere una volta ancora all'appellante che è vano insistere
con tesi del genere. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Camera, in
caso di convivenza di un coniuge con terzi non si dividono le spese di alloggio
e di riscaldamento tra il coniuge e la persona convivente, ma si inserisce nel
fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se
abitasse da sé solo, per conto proprio (da ultimo: I CCA, sentenza del 4
dicembre 2000, nella causa L.; cfr. per la convivenza con un figlio
maggiorenne: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Il marito ha reso verosimile un onere
di alloggio mensile di fr. 900.– presso la compagna (deposizione __________
__________, verbale del 10 febbraio 1999, pag. 27). Tale importo corrisponde a quello
che egli versava in precedenza per un appartamento proprio a __________ e non
appare eccessivo per una persona sola. Ci si può pertanto dispensare da
un'analisi dei complessi calcoli esposti dall'appellante –la quale dimentica
con tutta evidenza la natura sommaria di un procedimento cautelare – per
ripartire i costi di alloggio tra gli occupanti dell'abitazione, dal momento
che nel fabbisogno del marito va inserito, come che sia, l'importo corrispondente
a un alloggio per persona sola. L'appello deve dunque essere respinto su questo
punto.
-
A
detta dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto stralciare dal fabbisogno del
marito tutti i costi relativi al veicolo, essendo venuto a cadere l'uso
professionale dell'autovettura, che anzi l'interessato non può più guidare per
motivi di salute. La convivente del marito ha invero riferito che il medico ha
proibito a quest'ultimo di guidare (deposizione __________ __________, verbale
del 10 febbraio 1999, pag. 27), ma essa ha precisato altresì che l'autovettura
è necessaria per recarsi ai regolari controlli medici, due volte la settimana e
finanche a Zurigo. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione
di misure provvisionali, l'istante ha reso verosimile di avere ancora bisogno
del mezzo per motivi di salute. I relativi costi possono pertanto essere
inclusi nel suo fabbisogno. Il Pretore ha del resto già stralciato, rispetto al
fabbisogno calcolato in precedenza, le spese di manutenzione del veicolo,
sostituito con un modello più recente (decreto impugnato, pag. 3 in alto). Il
fabbisogno del marito calcolato dal primo giudice sfugge quindi alla critica e
l'appello si rivela infondato anche su questo punto. Si aggiunga che il calcolo
del primo giudice appare finanche favorevole all'appellante. Nel fabbisogno di
ogni coniuge, infatti, questa Camera inserisce il minimo esistenziale per una
persona sola, indipendentemente da convivenze con terzi, analogamente a quanto
avviene per i costi dell'alloggio (I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re
R., consid. 5). Ciò si tradurrebbe, in concreto, in un importo mensile di fr.
2'860.35, superiore a quello calcolato dal Pretore.
-
L'appellante
sembra sollevare dubbi sulla malattia del marito, adducendo che questa non è
stata resa verosimile. A prescindere dal fatto che essa non censura in
proposito il decreto cautelare, tant'è che non formula una precisa
contestazione del reddito accertato dal Pretore dopo il 1° febbraio 1999, le
perplessità scadono in un'inutile polemica. L'istante, infatti, ha reso verosimile
di essere stato inabile al lavoro dal 1° settembre al 31 dicembre 1997 e dal 1°
marzo 1998 in poi. Il funzionario responsabile della Sezione delle risorse
umane dell'amministrazione cantonale ha riferito che il medico delegato aveva
accertato nel novembre 1998 un'incapacità lucrativa totale (deposizione
__________ __________, verbale del 10 febbraio 1999, pag. 25). L'istante ha
quindi reso verosimile un lungo periodo di inabilità lavorativa per malattia e
una rilevante diminuzione del reddito, come ha accertato il Pretore. Ne segue
che l'appello si rivela destituito di fondamento anche su quest'ultimo punto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà al marito inoltre un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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