AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.30
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00030
Lugano
6 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__ (azione di
divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
20 febbraio 1996 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 4 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________
__________ nelle osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1970) e __________ __________ (1969), cittadini iugoslavi
di etnia albanese, si sono sposati a __________ il __________ 1993. Dall'unione
è nato __________, il __________ 1994. Il 1° settembre 1994 __________
__________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina per il tentativo
di conciliazione, avvenuto il 7 settembre 1994 con esito positivo. Un secondo
tentativo di conciliazione da lei chiesto il 18 maggio 1995 al Pretore del
Distretto di Bellinzona è invece decaduto infruttuoso il 22 giugno 1995. __________
__________ ha promosso così azione di divorzio il 20 febbraio 1996, chiedendo
l'affidamento del figlio (riservato al padre un diritto di visita da esercitare
in sua presenza e al suo domicilio), il versamento di un contributo alimentare
di fr. 650.– mensili indicizzati per __________ (con aumento scalare in
funzione dell'età) e l'attribuzione di tutti i mobili e le suppellettili
dell'abitazione coniugale di Bellinzona.
B. I
coniugi si sono separati nel luglio 1996. Fino al 15 maggio 1998 il marito ha
lavorato come __________ in una __________ a , proprietà della
fondazione " __________ " di __________. __________
__________, titolare di un permesso C, lavora tuttora quale aiuto di cucina per
le __________ __________ __________ a __________. Il 13 maggio 1998 __________
__________ ha presentato domanda di asilo e in attesa della decisione è stato
collocato nel Canton Zurigo. Il 19 ottobre 1998 l'Ufficio federale per i
rifugiati ha respinto la domanda, fissando la data del rimpatrio al 30 aprile
1999. __________ __________ è poi stato ammesso provvisoriamente in Svizzera in
seguito allo scoppio della guerra nel Kosovo.
C. Nella
sua risposta del 18 febbraio 1997 __________ __________ non si è opposto allo
scioglimento del matrimonio, né all'affidamento di __________ alla madre, né al
contributo alimentare per il figlio, ma in via riconvenzionale ha chiesto un
ampio diritto di visita, ha contestato la proprietà della moglie sul mobilio
domestico (ad eccezione della camera matrimoniale), di cui ha rivendicato
“l'attribuzione in proprietà” e ha postulato la suddivisione a metà dei debiti
coniugali sorti prima del 22 giugno 1995 (salvo un debito di fr. 2000.– per
lavori di ripristino eseguiti nell'appartamento coniugale, a carico della moglie).
D. Con
risposta riconvenzionale del 7 aprile 1997 __________ __________ ha portato la
richiesta di contributo alimentare per __________ a fr. 750.– mensili (con aumento
scalare in funzione dell'età e indicizzato), ha precisato le condizioni per l'esercizio
del diritto di visita e per il rimanente si è opposta alla riconvenzione. Nel
successivo scambio di allegati i coniugi hanno mantenuto le loro posizioni,
salvo che il marito ha specificato i debiti coniugali e il loro ammontare,
mentre la moglie ha elencato i mobili e le suppellettili rivendicati. Esperita
l'istruttoria, nelle sue conclusioni scritte del 25 novembre 1998 __________
__________ ha ricondotto il contributo alimentare mensile per il figlio a fr.
650.– indicizzati (con aumento scalare in funzione dell'età), ha postulato la
soppressione del diritto di visita del padre e ha confermato le altre sue
domande. Nel proprio memoriale scritto del 26 novembre 1998 __________
__________ ha riaffermato le sue posizioni, ma ha ridotto la domanda riconvenzionale,
chiedendo la divisione a metà tra i coniugi del mobilio domestico, salvo la
camera matrimoniale, proprietà della moglie. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale.
E. Con
sentenza del 4 febbraio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,
cui ha vietato di portare il figlio fuori dalla Svizzera senza il consenso
della madre, senza fissare contributi in favore del figlio. Per quanto riguarda
la liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha dichiarato la mobilia e
le suppellettili domestiche acquisti in comproprietà dei coniugi in ragione di
un mezzo ciascuno (salvo la camera da letto, riconosciuta in proprietà alla
moglie). Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e la tassa di giustizia e le spese sono state assunte dallo Stato,
compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorta con un appello del 19 febbraio 1999
nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – sia
soppresso il diritto di visita del convenuto, sia stabilito un contributo alimentare
per il figlio di fr. 650.– mensili fino al sesto anno di età, di fr. 750.–
mensili fino all'undicesimo e di fr. 850.– mensili fino alla maggiore età, e
che le sia attribuita la proprietà di tutti i mobili e delle suppellettili
coniugali. Nelle proprie osservazioni del 9 marzo 1999 __________ __________
propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. La Camera ha acquisito d'ufficio nuovi documenti
agli atti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha fissato il diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15
giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, in 3 giorni
alternativamente a Natale e Pasqua e in 2 settimane durante le vacanze estive.
Egli ha rilevato che le relazioni fra padre e figlio sono buone e che l'istruttoria
non aveva dimostrato un pericolo di rapimento del bambino, paventato dalla
madre. Non vi era quindi motivo per limitare le relazioni personali tra
genitore e figlio. Il Pretore ha tuttavia ritenuto opportuno vietare al
convenuto di condurre il figlio all'estero, riservandogli in ogni modo il
diritto di telefonare e di scrivere liberamente al bambino.
-
L'appellante
ritiene che, data la natura violenta del convenuto, il rischio di rapimento del
figlio sia concreto, con grave rischio per il bambino che, affetto da
malformazione cardiaca, si troverebbe in serio pericolo se fosse portato in un
Paese – come il Kosovo – sprovvisto di installazioni sanitarie all'avanguardia.
Essa ribadisce che le relazioni conflittuali tra lei medesima e il convenuto si
ripercuotono negativamente sul figlio e ritiene che l'unico modo di preservarne
l'interesse consista nella soppressione di ogni tipo di relazione personale con
il padre. Tanto più che – essa afferma – dopo il suo trasferimento a Zurigo il
convenuto si è disinteressato del figlio.
-
Il
genitore non affidatario ha diritto di conservare con il figlio minorenne le
relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 155 cpv. 1 e 273 CC). Tali
relazioni vanno disciplinate secondo il bene del figlio (inteso in senso
fisico, psichico, morale e spirituale), tenuto conto della sua età, del suo
sviluppo fisico e psichico, delle sue esigenze (impegni scolastici), del suo
legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza
tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti tra costoro ecc. (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea
1996, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; Hegnauer in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC;
DFT 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento il giudice non è
vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte
di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid.
1).
-
Il
divieto o la revoca di relazioni personali tra genitore e figlio (art. 274 cpv.
2 CC) costituisce un provvedimento ultimo, prospettabile solo qualora gli
effetti negativi di un diritto di visita non possano essere rimediati
altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b). Le relazioni personali devono
costituire, in tal caso, un serio pericolo per il bene del figlio (genitore che
– per esempio – trascura gravemente il figlio, evita di instaurare con lui un
vero legame, esercita il diritto di visita in modo irregolare senza alcuna
giustificazione, lede l'integrità fisica, psichica o sessuale del minorenne,
minaccia di portare il figlio all'estero: Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, Berna 1998, pag. 116 segg.; DTF 122 III 407 consid.
3b). Nell'ipotesi in cui il genitore minacci di trasferire il figlio all'estero,
il divieto o la revoca delle relazioni personali si legittima ove il pericolo
incombe concreto (DTF 122 III 404). Sempre che, evidentemente, tale rischio non
appaia ragionevolmente evitabile con provvedimenti meno incisivi, come
un'ingiunzione penale all'indirizzo del genitore, l'istituzione di un diritto
di visita sorvegliato, il deposito temporaneo del passaporto da parte del genitore
e così via (Schwenzer, op. cit.,
n. 19 ad art. 273 CC e n. 6 ad art. 274 CC).
-
L'appellante
chiede – come detto – la soppressione di ogni relazione personale tra
padre e figlio, ovvero non solo del diritto di visita, ma anche della facoltà
di chiamare il figlio telefonicamente e dell'obbligo per la madre di informare
il padre sulle questioni importanti inerenti al figlio.
a) Se
è vero che per dissidi fra le parti è scoppiata a __________, il 15 settembre
1996, una rissa che ha coinvolto 7 membri delle rispettive famiglie nell'appartamento
coniugale (rapporto preliminare di polizia, nel fascicolo grigio
"richiami"), l'episodio è rimasto isolato e appare ricondursi alle
accese tensioni nel periodo immediatamente successivo alla separazione di
fatto. Altri due litigi tra coniugi hanno invero reso necessario l'intervento
della polizia comunale di , il 12 febbraio 1996 e il 17 marzo 1996
(rapporti della Polizia comunale, loc. cit.). Ammonito dalle forze dell'ordine
a rispettare gli orari del diritto di visita fissati dal Pretore, dopo di
allora il marito ha però desistito dal recarsi al domicilio della moglie senza
autorizzazione. Per altro l'appellante non pretende che il convenuto avrebbe
commesso un qualsiasi atto di violenza a danno del bambino. Al contrario: dai
rapporti firmati da __________ , responsabile del __________
__________ - () di __________ durante il periodo nel quale
il convenuto ha esercitato il diritto di visita sotto sorveglianza (dal giugno
1997 al giugno 1998) si evince che i rapporti fra i due erano buoni, che il
bambino era lieto di vedere il padre e rattristato al momento di lasciarlo, che
gli incontri si sono sempre svolti serenamente, che la relazione del bambino
con il padre era sicura e che il comportamento del genitore nei confronti del figlio
era attento e premuroso (cfr. in particolare i rapporti del 27 settembre e 17
dicembre 1997, nel fascicolo grigio "diversi").
Le
circostanze del caso non giustificano pertanto di impedire al padre di rimanere
in rapporto con il figlio (per telefono, per lettera o con altri mezzi di
comunicazione) né di essere informato sugli aspetti importanti della vita di
questi (stato di salute, situazione scolastica ecc.). Del resto, il nuovo art.
275a CC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000, prevede
esplicitamente il diritto per il genitore senza autorità parentale di essere
informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio
(cpv. 1) e di chiedere informazioni sullo stato e lo sviluppo di costui a
terzi, segnatamente a medici e docenti (cpv. 2). Per il resto è appena il caso
di ricordare all'appellante che essa deve astenersi dall'ostacolare in
qualsiasi modo i rapporti del figlio con il padre (art. 274 cpv. 1 CC).
b) Per
quel che attiene al diritto di visita, il Pretore ne ha limitato l'esercizio al
territorio svizzero, vietando al padre di portare il bambino all'estero. Tale
restrizione, motivata dall'età (5 anni) e dallo stato di salute di __________
(malformazione cardiaca che esige cure specialistiche in attesa di un
intervento chirurgico risolutore: verbale del 18 marzo 1998, pag. 22), tiene
conto dell'interesse del bambino e appare senz'altro ragionevole. Negare ogni
diritto di visita, come chiede l'appellante, sarebbe una misura manifestamente
sproporzionata. Certo, il convenuto sembra avere affermato, durante alterchi
con la moglie, di voler "portare via il bambino" per "tenerlo
sempre con sé" (teste __________, verbale del 26 marzo 1997, pag. 4; teste
__________, verbale del 24 aprile 1997, pag. 9). Ciò appare dovuto però a
empiti di collera, tant'è che concretamente non sussiste alcun indizio in tal
senso. Il Pretore, a sua volta, ha ritenuto che le minacce andavano valutate
"nel contesto della tensione nei rapporti tra le parti" (sentenza impugnata,
pag. 7).
Per
di più i fatti riferiti dalle testimoni __________ e __________ risalgono alla
primavera 1997, ancor prima che fosse istituito il diritto di visita
sorvegliato, quando i rapporti tra i coniugi erano pessimi. Se poi si esaminano
i rapporti allestiti dal responsabile del __________ __________ -__________
(sopra, consid. a), che ha seguito padre e figlio sull'arco di almeno un anno,
la decisione del primo giudice di concedere al padre un diritto di visita non
sorvegliato con divieto di portare il bambino fuori dei confini nazionali può
senz'altro essere condivisa. L'appellante del resto postula la soppressione
pura e semplice dei rapporti personali tra padre e figlio sulla base di paure
emotive e di convinzioni personali, ma non si confronta con la dettagliata
motivazione del primo giudice, limitandosi a ribadire in modo del tutto generico
che la natura violenta del convenuto e la conflittualità dei genitori sarebbero
nocive per il figlio. In siffatte circostanze, negare il diritto di visita
sarebbe esagerato, violerebbe il principio della proporzionalità (cfr. consid.
3) e lederebbe per finire l'interesse del bambino, che ha buoni rapporti con il
padre.
c) A
ragione l'appellante fa notare invece che l'esercizio del diritto di visita
così com'è stabilito dal Pretore sarà inattuabile dopo la partenza del padre
dalla Svizzera. Il convenuto avrebbe dovuto lasciare il territorio elvetico il
15 maggio 1998, in seguito al mancato rinnovo del suo permesso di dimora
annuale (tipo B). Come si è detto, l'Ufficio federale per i rifugiati ha
respinto la domanda di asilo da egli inoltrata, fissando la data del rimpatrio
al 30 aprile 1999 (doc. 18). Dopo la sentenza del Pretore il Consiglio federale
ha poi sospeso l'esecuzione di tutti i rimpatri a causa della guerra nel Kosovo
e il convenuto è stato provvisoriamente tollerato in Svizzera (lettera 28
aprile 1999 della Polizia degli stranieri di Zurigo). È però notorio che le
autorità procederanno all'esecuzione dei rimpatri verso il Kosovo al più tardi
entro il giugno del 2000. Attualmente il convenuto si trova a Zurigo, non può
venire nel Ticino a causa di un divieto d'entrata pronunciato dalle autorità
cantonali il 16 giugno 1998 e dal 6 maggio 1998 non ha più contatti con il
figlio (conclusioni del 26 novembre 1998, pag. 19), essenzialmente perché
l'attrice aveva comunicato al Pretore che si sarebbe trasferita a __________
dal 1° luglio 1998 (verbale del 17 giugno 1998), ciò che tuttavia non risulta
essere il caso.
La
situazione giuridica del convenuto non deve però ripercuotersi negativamente
sul figlio e non giustifica per sé sola la soppressione del diritto di visita.
L'interesse del bambino esige, infatti, che egli possa conservare adeguati
contatti personali con il padre, così come ha deciso dl Pretore. In
considerazione delle travagliate relazioni tra i genitori e degli ostacoli
pratici derivanti dalla posizione di richiedente l'asilo del convenuto appare
quindi opportuno, in concreto, designare al bambino un curatore giusta l'art.
308 cpv. 2 CC, al quale va conferito l'incarico di organizzare gli aspetti
pratici del diritto di visita. Il curatore avrà il compito, in particolare, di
mettersi in relazione con i genitori e il figlio, stabilendo le date e le
modalità per la ripresa del diritto di visita (luogo, persona che accompagna il
bambino e che lo riprende al termine della visita ecc.). Se occorre, egli
verificherà la possibilità di ottenere dalla Sezione per gli stranieri, Ufficio
giuridico, Bellinzona, un salvacondotto per il padre destinato all'esercizio
del diritto di visita, eventualmente disporrà il necessario perché gli incontri
possano avvenire oltre Gottardo, badando in primo luogo all'interesse del
bambino. Qualora il diritto di visita stabilito dal primo giudice si rivelasse
impossibile, egli si rivolgerà al Pretore per segnalare la necessità di
modificare la regolamentazione del diritto di visita, indicando i problemi che
si fossero presentati. L'appello deve pertanto essere respinto nella misura in
cui chiede la soppressione pura e semplice del diritto di visita.
- Il
Pretore non ha fissato alcun contributo alimentare per il figlio,
ritenendo che il convenuto non è in grado di versare alcunché, percependo come
richiedente d'asilo un'indennità giornaliera di fr. 11.– (circa fr. 330.–
mensili). L'appellante non contesta il guadagno del convenuto, ma esige il
versamento di un contributo alimentare di fr. 650.– mensili, da indicizzare e
da aumentare in funzione dell'età, sostenendo che il padre si è sempre
dichiarato disposto a contribuire al mantenimento del figlio e che la massima
ufficiale deve essere applicata in favore del minore, non a suo danno. Essa
afferma inoltre che il convenuto potrebbe svolgere un'attività lucrativa
nell'ambito dei programmi di occupazione promossi per i richiedenti d'asilo,
così da per far fronte al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del
figlio.
a) Nella
petizione il convenuto aveva invero offerto un contributo alimentare per il figlio,
ma la sua situazione era a quel momento ben diversa dall'attuale. Nel febbraio
del 1997 il convenuto era ancora titolare di un permesso di dimora annuale e
lavorava come __________, guadagnando fr. 2'707.– mensili netti (doc. 16) che
gli consentivano di partecipare al mantenimento del figlio. Dopo il mancato
rinnovo del permesso B e la conseguente perdita del posto di lavoro (15 maggio
1998), egli si è ridotto alla figura di richiedente d'asilo e percepisce solo
un'indennità mensile di fr. 330.– (doc. 17). Ora, al debitore di un contributo
alimentare deve essere lasciato almeno il minimo esistenziale (DTF 123 III 9).
E le prestazioni assistenziali di cui fruisce oggi il convenuto non consentono
di fissare un contributo in denaro al mantenimento del figlio.
b) In
teoria il convenuto, in attesa della sua espulsione, potrebbe esercitare
un'attività lucrativa (lettera 28 aprile 1999 della Polizia degli stranieri di
Zurigo). Questa sola circostanza non consente tuttavia di ascrivergli un
reddito potenziale. Il convenuto non risulta avere infatti una formazione
professionale ed è analfabeta (interrogatorio formale del 23 ottobre 1997, pag.
20; risposta, pag. 4). I programmi occupazionali per asilanti, evocati
dall'appellante, sono offerti in misura molto ristretta e manca ogni indizio
sulla possibilità effettiva del convenuto di parteciparvi. Del resto non si
vede come uno straniero in attesa di espulsione, analfabeta e con esperienze
professionali (__________) inadeguate a un mercato del lavoro urbano come
quello di Zurigo possa avere concrete e ragionevoli opportunità di guadagno,
anche dando prova di buona volontà e impegno (DTF 119 II 316 consid. 4a a
metà). Il reddito conseguito a suo tempo come __________ (fr. 2707.85 netti al
mese: doc. 3 e 5) non può per altro essere considerato – né l'appellante pretende
il contrario – visto che la situazione giuridica del convenuto è nel frattempo
radicalmente mutata.
c) È
vero che – come sostiene l'appellante – il principio inquisitorio è destinato a
tutelare in primo luogo gli interessi del figlio. Un intervento del giudice in
favore del genitore si giustifica, nondimeno, ove contributi alimentari
appaiano manifestamente eccessivi per rapporto alla capacità finanziaria dell'obbligato
(Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer,
op. cit., n. 109 ad art. 279-280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione,
n. 14.10 e 21.05). Contributi esagerati non devono servire, del resto, a
riscuotere presso l'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà
prestazioni assistenziali (Geiser
in: AJP 4/1996 pag. 491 nota 2). A ragione quindi il primo giudice non ha più
tenuto conto della petizione, avendo accertato che i contributi chiesti e
offerti non corrispondevano più alla situazione finanziaria del debitore, al
beneficio di un'indennità mensile di fr. 330.– come richiedente d'asilo in
attesa di espulsione. L'appello deve pertanto essere respinto anche su questo
punto.
- Statuendo
sulla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che i mobili
e le suppellettili dell'appartamento coniugale (salvo la camera da letto, bene
proprio della moglie) sono da considerare acquisti. In mancanza di prove sulla
proprietà dell'uno o dell'altro coniuge, egli ha riconosciuto tali beni in comproprietà
in ragione di metà ciascuno fra le parti. L'appellante sostiene che tutti i
mobili sono suoi beni propri, avendoli ricevuti in regalo prima del matrimonio
dai propri genitori, i quali in costanza di matrimonio hanno versato le rate di
pagamento.
a) Come
ha rilevato il Pretore, l'istruttoria ha permesso unicamente di accertare che la
moglie ha concluso la maggior parte dei contratti di compravendita a pagamento
rateale (doc. E, G, H, M, N, O) nel periodo appena antecedente la celebrazione
del matrimonio (__________1993) – e dunque verosimilmente in vista dello stesso
– mentre gli altri contratti di compravendita a rate sono stati stipulati,
sempre dalla sola moglie (nonostante il chiaro tenore dell'art. 226b
CO), dopo il matrimonio (doc. F, I). Ora, contrariamente all'opinione del
Pretore, in mancanza di contestazione sulla fedefacenza di tali documenti
l'appellante deve ritenersi avere sufficientemente adempiuto il proprio onere
probatorio (DTF 117 II 126 a metà). Ne segue che la presunzione di comproprietà
dell'art. 200 cpv. 2 CC non è più applicabile e che l'appellante va dichiarata
proprietaria dei beni litigiosi, indipendentemente dalla questione di sapere
chi abbia pagato il prezzo di vendita (se i genitori di lei, come sostiene
l'appellante, o di lui, come allega l'appellato: cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 258).
b) Per
gli altri beni dell'appartamento coniugale estranei ai contratti menzionati
vale invece la presunzione di comproprietà dell'art. 200 cpv. 2 CC. Beni propri
sono per legge quelli appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o
successivamente pervenutigli per eredità o altro titolo gratuito (art. 198
cifra 2 CC). Mancando la prova a tale riguardo, il bene deve essere considerato
un acquisto (art. 200 cpv. 3 CC). Per dimostrare che i beni in discorso siano
propri, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che il trasferimento del
possesso, necessario per l'acquisizione della proprietà (Tercier, op. cit., n. 259), è
antecedente all'inizio del regime matrimoniale, rispettivamente che
l'acquisizione dei beni è avvenuta a titolo gratuito. Né la prima né la seconda
ipotesi sono provate. Dall'istruttoria non risulta che i genitori della moglie
abbiano versato le rate e anzi, il richiamo di una fattura (doc. 9) è stato
inviato al padre del marito su indicazione dell'attrice stessa (deposizione
della teste __________, verbale del 23 ottobre 1997, pag. 17). Di conseguenza i
beni vanno considerati appartenere alla massa degli acquisti (art. 200 cpv. 3
CC).
c) L'appellato
avrebbe diritto, ciò premesso, a metà dell'aumento (art. 215 cpv. 1 CC),
corrispondente al valore totale degli acquisti (art. 210 cpv. 1 CC), ovvero dei
beni acquistati con i noti contratti. Nonostante l'inusuale ampiezza degli allegati
scritti, tuttavia, il convenuto non ha formulato conclusioni cifrate relative
al mobilio e alle suppellettili. Non può quindi essergli riconosciuto alcun
credito di partecipazione, stante la massima dispositiva e il principio attitatorio
vigenti nei rapporti patrimoniali fra i coniugi (Rep. 1991, pag. 428; Rep. 1987
pag. 195). Su tale punto il giudizio del Pretore va modificato di conseguenza.
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce perdente per quanto attiene alle relazioni personali e al
contributo alimentare, mentre è parzialmente vincente sulla liquidazione del
regime matrimoniale. Tenuto conto della rispettiva importanza dei punti
sottoposti al giudizio della Camera, appare adeguato porre a carico dell'appellante
due terzi della tassa di giustizia, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa
indennità per ripetibili ridotte di appello.
Sia
l'appellato che l'appellante possono essere ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Le rispettive posizioni processuali non erano
d'acchito sprovviste di probabilità di esito favorevole e la loro situazione di
indigenza è pacifica alla luce dei documenti prodotti. Il convenuto riceve
infatti un'indennità di fr. 330.– mensili, manifestamente esigua, mentre
l'appellante con il reddito medio mensile netto di fr. 2300.– che percepiva nel
1998 non è in grado di coprire il proprio fabbisogno e quello del figlio. In
simili circostanze l'indennità per ripetibili riconosciuta all'appellato appare
già sin d'ora improbabile incasso, ciò che giustifica la sua ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
a) A __________ __________ è riservato un diritto di visita al figlio
__________ da esercitare un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9.00 del
sabato alle ore 18.00 della domenica, 3 giorni alternativamente a Natale e
Pasqua e 2 settimane durante le vacanze estive.
b) È fatto divieto a __________ __________
di portare __________ fuori dalla Svizzera senza il consenso della madre
__________ __________.
c) In favore di __________ __________ (1994)
è istituita una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il curatore
avrà il compito di organizzare lo svolgimento del diritto di visita nel senso
dei considerandi e presenterà ogni anno un rapporto alla Delegazione tutoria e
al Pretore del Distretto di __________.
- In liquidazione del regime dei beni i
mobili e le suppellettili dell'appartamento coniugale di cui ai doc. E, F, G,
H, I, L, M, N, O, tranne la camera da letto, sono riconosciuti proprietà
esclusiva di __________ __________. Eventuali restanti mobili o suppellettili
dell'appartamento coniugale sono dichiarati in comproprietà dei coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili ridotte
di appello.
III. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
IV. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ -__________, __________.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla Delegazione tutoria di
__________ (per la designazione del curatore).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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