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Numero d'incarto:
11.1999.28
Data decisione, Autorità:
02.08.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00028
Lugano
2 agosto 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.. (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del
27 gennaio 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 2 febbraio 1999
con cui il Pretore ha accolto un'istanza presentata dall'attore il 27 gennaio
1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 1999 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 2 febbraio 1999 dal Pretore
del Distretto di Riviera;
- Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ (1960) si sono sposati a
__________ il __________ 1979. Dall'unione è nato __________, il __________
1980. Il marito, __________ __________, è socio dello studio __________.
__________ e __________. __________ di __________. La moglie, impiegata di
commercio, non ha più esercitato attività lucrativa dopo il matrimonio. Con
sentenza del 28 dicembre 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha
pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e ha omologato
la convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi il 25 luglio
1992, con la quale il marito si impegnava a versare contributi alimentari
indicizzati di fr. 3'500.– per la moglie e di fr. 1'500.– per il figlio
__________, tredici volte l'anno.
B. Il
27 gennaio 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio e ha instato
per l'adozione di misure provvisionali, chiedendo al Pretore di affidargli
__________ e di sopprimere il contributo alimentare stabilito in favore della
moglie nella sentenza di separazione. All'udienza del 5 marzo 1998, indetta per
la discussione, __________ __________ si è opposta alle domande provvisionali e
in via riconvenzionale ha chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle
una provvigione ad litem di fr. 5'000.–, cui __________ __________ si è
opposto. La moglie ha postulato il 5 marzo 1998 il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
C. Esperita
l'istruttoria, con le sue conclusioni del 20 settembre 1998 __________
__________ ha rinunciato all'affidamento di __________, maggiorenne dal
__________ 1998, confermando per il resto la propria posizione e ribadendo l'impegno
– già assunto nella convenzione di separazione – di mantenere il figlio sino al
termine della formazione professionale (art. 277 cpv. 2 CC). Nelle sue
conclusioni del 30 settembre 1998 __________ __________ ha riaffermato le
proprie domande, chiedendo in particolare la condanna del marito a versarle una
provvigione di causa “perlomeno sufficiente a coprire le spese processuali”.
D. Con
decreto cautelare del 2 febbraio 1999 il Pretore ha accolto l'istanza di
__________ __________ e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal
1° febbraio 1998. La riconvenzione di __________ __________ è stata respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 510.– sono state poste a carico
di __________ __________, con obbligo di rifondere al marito fr. 3'000.– per
ripetibili. Il giorno stesso il Pretore ha respinto altresì la domanda di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________, ponendo a suo
carico la tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 20.–.
E. __________
__________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 15
febbraio 1999 nel quale chiede di respingere l'istanza del marito, di
confermare il contributo alimentare in suo favore e di accogliere la sua
domanda di provvigione ad litem, senza impugnare il diniego
dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1999
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il
decreto del Pretore.
F. Il
13 aprile 2000 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di non avere
osservazioni da formulare in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto
del divorzio. Con ordinanza del 18 aprile 2000 la presidente ha formalmente
invitato le parti a presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati
dalla modifica legislativa. __________ __________ ha confermato il 20 aprile
2000 le domande di giudizio proposte il 22 marzo 1999.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al
momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono
essere [ancora] giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova.
Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice
decreta le necessarie misure provvisionali. Dottrina e giurisprudenza relative
al vecchio diritto ammettevano la possibilità di chiedere misure provvisionali
nell'ambito di un'azione di divorzio successiva a una sentenza di separazione
per tempo indeterminato (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 270 in alto con
rinvii; Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3a edizione, n. 39 ad art. 145 vCC con richiami). Era
però necessario che tali misure si imponessero già a un sommario esame, non
essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di
separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC). Il nuovo diritto del
divorzio non ha apportato modifiche al citato principio. Misure provvisionali
possono pertanto essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili. In caso
di dubbio la disciplina adottata a suo tempo dal giudice va mantenuta, in particolare
ove di tratti di ridurre o di sopprimere contributi di mantenimento (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag.
87 in alto).
- Con
le osservazioni del 22 marzo 1999 all'appello l'attore ha presentato nuovi documenti
(U-V). Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto
riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto
federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229;
Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto, il figlio
delle parti avendo raggiunto la maggiore età il __________ 1998. La questione è
di sapere pertanto se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in
appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del
nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che
“fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità
cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto
federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da
esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito,
anche alle misure provvisionali.
a) Negli intenti del
legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve
tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996
I __________; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i
rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima
di diritto federale (Leuenberger,
op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e
limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di
concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro
dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di
diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art.
138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure
provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter
invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al
riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio
federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art.
138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, pag. 166).
b) Dai
lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti,
solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per
legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese l'appello
diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in
concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (382 cpv. 3 CPC).
Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura
escluso (art. 310 cpv. 4 lett. a). Per il resto, solo il diritto cantonale
determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137
CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren,
in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229, n. 5.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 49 e
50 ad art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/Crettaz/Thonney/
Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 214, n. 1010). E
siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di
procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non
può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138
cpv.
1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai
singoli codici di procedura cantonali.
c) Le
modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese
in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che
riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova
in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti
sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art.
376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del
giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione
e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv.
3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà
di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2
CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze
(cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove
conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente
della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.
d) Si aggiunga che il nuovo art.
423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la
sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura
cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che
il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura
cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda
sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come
in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati
anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99
in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause
di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e
n. 1 ad art. 423b).
e) Il
divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure
provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate
alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una
causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere
modificate dal giudice (Leuenberger,
op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante
e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze
di fatto decisive (Leuenberger,
op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto
esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art.
321
cpv.
1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I documenti prodotti con le osservazioni
all'appello non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.
-
In
concreto si tratta di determinare, ciò premesso, se dopo la sentenza di separazione
si siano modificate circostanze di rilievo, tali da giustificare la soppressione,
rispettivamente la riduzione del contributo alimentare già in via cautelare (Schwenzer in: Scheidungsrecht Praxikommentar,
Basilea 2000, n. 20 ad art. 129 CC). Ora, il criterio per la definizione dei
contributi provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC) è disciplinato dal diritto
federale e si fonda – come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC) –
sul riparto dell'eccedenza (di regola a metà) una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore
del diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi
alla cessazione della comunione domestica (Leuenberger,
op. cit., n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30
segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/
Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 210). La procedura è quella
sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella
quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c
cpv. 3 CPC).
-
Il
Pretore ha accertato che dopo il 1995 la situazione finanziaria del marito si è
deteriorata in seguito alla crisi edilizia e ha valutato, seguendo modalità
empiriche, il reddito da egli conseguito con la sua attività professionale in
fr. 1'935.50 mensili, ai quali si aggiungono altri introiti per fr. 3'145.–
(locazione di immobili, dividendi, indennità varie), onde un totale di fr.
5'080.50. Ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 6'176.25 mensili
fino al 31 ottobre 1998 e in fr. 5'091.95 dal 1° novembre 1998. Constatato che
tale reddito non è sufficiente nemmeno per coprire il fabbisogno personale, il
primo giudice ha soppresso già in via cautelare il contributo alimentare dovuto
alla moglie, ritenendo la situazione economica del marito peggiorata in modo
rilevante e durevole.
-
L'appellante rimprovera al Pretore di averle soppresso il contributo
alimentare perché vive con un terzo. Ribadisce tuttavia che il suo non è un
concubinato qualificato e che pertanto non vi è motivo per annullarle il
contributo, tanto meno in via provvisionale (appello del 15 febbraio 1999, pag.
9 in fine). Se non che, la sua argomentazione si diparte da un equivoco.
L'attore ha invero chiesto la soppressione del contributo alimentare adducendo
la convivenza della moglie con un'altra persona, ciò che a suo avviso
costituisce abuso di diritto. Il primo giudice però non ha accolto l'istanza
perché la convenuta vive con un terzo, ma perché ha ritenuto ormai
insufficienti i mezzi finanziari del marito per garantire l'erogazione del
contributo alimentare. Le asserzioni delle parti sulla convivenza della moglie
e sulle sue conseguenze giuridiche non hanno quindi svolto alcun ruolo nella
procedura provvisionale.
In sede
provvisionale, del resto, il concubinato di un coniuge giustifica la soppressione
del contributio alimentare solo ove il beneficiario rifiuti informazioni sulle
sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur
essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto
dal convivente o perché fruisca di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 19 ad art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 218 n.
04.71; Bühler/Spüher, Ergänzungsband
1991, n. 134 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454). In concreto, a un sommario esame
come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, la convenuta
non risulta trarre dalla convivenza vantaggi economici tali da comportare la
soppressione del contributo. A parte il fatto che essa – come l'amico –
mantengono la propria indipendenza (interrogatorio formale __________
__________, pag. 5 n. 24; deposizione __________ __________, pag. 8), la
coabitazione è essenzialmente limitata ai mesi invernali (interrogatorio
formale __________ __________, pag. 4 n. 2 e pag. 6 n. 25). Né risulta che essa
sia mantenuta dal convivente (interrogatorio formale __________ __________,
pag. 4 n. 2; deposizione __________ __________, pag. 8), ciò che –
contrariamente a quanto sostiene l'appellato – non può desumersi “logicamente”
dalla mera natura della convivenza (osservazioni del 22 marzo 1999, pag. 7).
-
A detta dell'appellante il primo giudice non avrebbe dovuto entrare
nel merito dell'istanza cautelare poiché le parti avevano pattuito, con la
convenzione di separazione del 25 luglio 1992, un'indennità per pregiudizi dei
diritti patrimoniali del coniuge innocente a norma dell'art. 151 vCC, come tale
irriducibile. L'argomentazione non è fondata. Sussistendo il matrimonio, come
in concreto, i contributi alimentari dovuti a un coniuge trovano il loro
fondamento nel diritto matrimoniale (art. 163 cpv. 1 CC) e non nel diritto del
divorzio. Il contributo alimentare stabilito nella convenzione di separazione
non è quindi regolato dall'art. 151 vCC.
-
Il
primo giudice ha accertato che nel 1992 il marito ha conseguito un reddito
professionale di fr. 149'638.77 annui, corrispondente alla metà dell'utile di
esercizio annuale della ditta di cui egli è socio, il che gli consentiva di
versare ogni mese alla moglie e al figlio fr. 5'416.70 (compresa la
tredicesima), secondo la convenzione di separazione del 25 luglio 1992. In
seguito il reddito professionale del marito è aumentato, nel 1993 a fr.
169'430.– e nel 1994 a fr. 285'748.–, per poi diminuire nel 1995 a fr.
127'556.30, nel 1996 a fr. 88'533.90 e nel 1997 a fr. 46'452.70. Dal 1996/97 la
quota del marito nel patrimonio sociale si è ridotta: ammontava a fr.
214'399.70 nel 1995 ed è scesa nel 1996 a fr. 147'593.– e nel 1997 a fr.
79'763.88. Quest'ultimo importo corrisponde sostanzialmente alla quota d'inizio
1992, che ascendeva a fr. 79'671.58. Tuttavia, rileva il Pretore, il marito nel
1992 ha conseguito il reddito professionale annuo di fr. 149'638.77 appena
menzionato, mentre nel 1997 l'utile aziendale che gli spettava era di fr.
46'452.70. Secondo il Pretore, in definitiva, dopo il 1995 l'istante ha
prelevato dalla ditta ben più di quanto ha guadagnato.
-
Il
marito è – come detto – socio dello Studio __________ __________. __________ e
_. __________, società in nome collettivo (estratto del registro di commercio
del __________ 1998). Come indipendente egli partecipa quindi agli utili della
società (art. 552 e 558 cpv. 1 e 3 CO). Se non che, contrariamente a quanto
sembrano ritenere le parti e il Pretore, decisivo non è il guadagno conseguito
dall'istante al momento del giudizio, bensì quello medio, ritratto sull'arco di
più anni (I CCA, sentenza del 3 settembre 1999 nella causa V. c. V.; Rep. 1994
pag. 141 con richiami; Hausheer/ Spycher,
op. cit., pag. 42 n. 01.34; Bühler/Spühler, op. cit., n. 149
ad art. 145 vCC; ZR 91-92/1992-93 n. 82 pag. 259; AGVE 1988, n. 3, pag. 198).
La questione è di sapere a quanto ammonti tale reddito.
a) L'appellante afferma
che nel 1997 il reddito del marito era di fr. 7'755.05 mensili, poiché
quell'anno egli ha prelevato dalla ditta la somma complessiva di fr. 93'060.70.
Adduce che determinante non è l'utile di esercizio annuo, bensì l'importo effettivamente
prelevato dal titolare, anche se superiore all'utile aziendale, poiché per il
mantenimento della famiglia un debitore alimentare è tenuto a intaccare anche
il suo capitale. L'argomento non può essere condiviso. Il reddito del titolare
di un'azienda consiste nell'utile conseguito, indipendentemente dal fatto che
tale reddito sia stato poi prelevato o reinvestito (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 42 n. 01.33). Se l'utile d'esercizio
è superiore ai prelevamenti, il titolare reinveste nella ditta aumentando la
sua quota di capitale sociale, come è avvenuto in concreto fino al 1995 (doc.
T1: fr. 100'014.35 nel 1994 e fr. 214'399.70 nel 1995). Se invece il prelievo è
superiore all'utile di esercizio, contrariamente a quanto reputa l'appellante,
non si è in presenza di un reddito aziendale, ma di una diminuzione della quota
sociale. Ciò è avvenuto nella fattispecie dopo il 1995, tanto che la partecipazione
del marito al capitale sociale alla fine del 1997 era di fr. 33'155.90 (bilancio
e conto perdite e profitti 1996 e 1997, prodotti il 24 luglio 1998), mentre era
ancora di fr. 214'399.70 alla fine del 1994 (doc. T1).
b) Il
primo giudice ha stimato il reddito aziendale del marito in modo teorico, fondandosi
sui risultati presumibili di un solo esercizio contabile (decreto impugnato,
pag. 5). Ciò non è corretto, il reddito di un indipendente dovendo essere valutato
su un periodo sufficientemente ampio. Nel caso in esame l'attore ha conseguito
un reddito annuo di fr. 127'556,30 nel 1995 (doc. T1), di fr. 88'533.90 nel
1996 (doc. V1) e di fr. 92'905.38 nel 1997, risultato, quest'ultimo, ottenuto
invero sciogliendo una riserva per lavori in corso, per altro non interamente
pagati (deposizione __________, verbale del 16 luglio 1998, pag. 6 in mezzo).
Il reddito aziendale dei tre anni ammonta così a fr. 308'995.55 arrotondati,
pari a una media annua di
fr.
102'998.50, ovvero fr. 8'583.20 mensili.
c) Per
quel che è della diminuzione del capitale, l'appellante si diffonde in recriminazioni
sulla cattiva gestione aziendale del marito, il quale ha prelevato dopo il 1995
importi superiori all'utile. Essa rimprovera al primo giudice inoltre di avere
“preso per buone tutte le affermazioni dell'appellato” (appello, pag. 15), in
particolare per quanto attiene a un mutuo di fr. 50'000.– contratto dal marito
con la propria madre. Infine la convenuta imputa all'attore di avere “costruito
ad arte la propria difficile situazione di bilancio”, aumentando arbitrariamente
varie voci dal 1996 al 1997, come i salari dei dipendenti (nonostante la
riduzione degli effettivi), la cassa pensione, il secondo pilastro (costituito
nel momento meno opportuno), gli interessi e le spese bancarie, come pure il
leasing per il veicolo aziendale. In realtà tali censure si rivelano superflue,
ove appena si consideri che il reddito aziendale medio del coniuge risulta –
come si è appena visto – di fr. 8'583.20, finanche superiore a quello calcolato
dall'appellante.
- A
parere dell'appellante nel calcolo del reddito si deve considerare anche il
provento della sostanza, di fr. 500.– annui, che va aggiunto al reddito
professionale e di altra fonte di fr. 3'145.– mensili accertato dal Pretore. Se
non che, il primo giudice non ha trascurato tale introito, stimato in fr.
30/40.– mensili (cioè
fr.
360.–/480.– annui), ma non lo ha inserito nel calcolo, ritenendolo esiguo e per
finire ininfluente sul risultato (decreto del 2 febbraio 1999, pag. 7). Nel
quadro di un giudizio meramente sommario come quello che governa l'emanazione
di misure cautelari, la semplificazione resiste alla critica. Il reddito medio
mensile del marito risulta, ciò posto, di fr. 11'728.20 mensili complessivi (reddito
aziendale fr. 8'583.20 più reddito d'altra fonte fr. 3'145.–).
- Il
Pretore ha stimato il fabbisogno minimo del marito in fr. 6'176.25 mensili fino
al 31 ottobre 1998 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, premio
della cassa malati fr. 227.90, premio assicurazione vita __________ fr. 43.60,
interessi ipotecari fr. 2'093.25, spese riscaldamento fr. 243.20, assicurazione
economia domestica fr. 56.90, assicurazione RC immobili fr. 9.35, assicurazione
stabili fr. 195.10, tassa rifiuti e canalizzazioni fr. 17.80, leasing
automobile fr. 1'990.50, imposta di circolazione fr. 67.60, assicurazione RC
automobile fr. 53.20, casco totale automobile fr. 152.85, spese vive automobile
fr. 100.–), ridotto dal 1° novembre 1998 a fr. 5'091.95 (senza leasing e casco
totale automobile, interessi ipotecari diminuti a fr. 1'850.20, imposte fr.
200.–, cassa malati __________ fr. 102.10, minimo vitale __________ fr.
1'000.–). L'appellante sostiene che nel periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre
1998 il canone di leasing per l'autoveicolo deve essere ricondotto prudenzialmente
a fr. 500.– mensili, poiché il marito avrebbe dovuto tenere conto della sua
situazione finanziaria e non assumere impegni così gravosi. Inoltre essa adduce
che il premio mensile di fr. 102.10 per la cassa malati di __________ nel 1998
è stato da lei pagato e che il minimo vitale del figlio valutato dal Pretore in
fr. 1'000.– va ridotto a fr. 500.– poiché il ragazzo è apprendista meccanico e
può contribuire al proprio mantenimento. Il fabbisogno minimo del marito
sarebbe quindi, secondo l'appellante, di fr. 4'678.75 mensili fino al 31
ottobre 1998 e di fr. 4'591.95 dal 1° novembre 1998, importi che dovrebbero
ancora essere ridotti del 30% per tenere conto della convivenza del marito, la
cui compagna dovrebbe partecipare in tale misura al mantenimento della moglie.
In
realtà le puntigliose contestazioni dell'appellante, non prive di
inutile polemica, poco sussidiano al giudizio. Il quesito da dirimere è infatti
quello di sapere se si può ragionevolmente imporre all'attore, in pendenza di
causa, di continuare a versare alla convenuta il contributo alimentare previsto
dalla sentenza di divorzio. Ogni altra considerazione è superflua. Ora, in
seguito all'indicizzazione del contributo alimentare in suo favore (sentenza
del 28 dicembre 1992, pag. 4), l'appellante ha diritto a un importo di fr.
3'750.– mensili tredici volte l'anno, pari a fr. 48'750.– complessivi. Occorre
quindi accertare se il versamento di fr. 4'062.50 mensili (rapportato a dodici
mensilità) sia ancora alla portata del marito. La risposta è affermativa già
alla luce delle cifre calcolate dall'appellante medesimo, inferiori a quelle
ottenute da questa Camera (sopra, consid. 8b). Con un reddito mensile
complessivo medio di fr. 11'700.–, infatti, l'attore può senz'altro versare
alla moglie fr. 4'062.50 mensili senza intaccare il fabbisogno mensile di fr.
6'176.– stimato dal Pretore, che tiene conto delle sue necessità e di quelle
del figlio maggiorenne __________, da lui trasferitosi alla fine del 1998 e al
cui mantenimento egli si è impegnato a provvedere. Tanto basta per accogliere
l'appello e per respingere l'istanza cautelare del marito.
-
L'appellante
afferma che a torto il primo giudice l'ha ritenuta in grado di cominciare un'attività
lucrativa e di sopperire a sé medesima. Soggiunge che un suo eventuale reddito
nemmeno andrebbe considerato, secondo la convenzione di separazione del 25
luglio 1992 il contributo alimentare essendole dovuto anche qualora essa avesse
svolto un lavoro. Del resto, neppure potrebbe esserle imposto di trovare un'occupazione,
sia perché durante il matrimonio essa era casalinga sia perché il suo stato di
salute è precario. L'assunto cade nel vuoto, dato che il Pretore non ha accertato
la capacità lucrativa dell'appellante, né le ha negato contributi alimentari
per il reddito che essa potrebbe conseguire dando prova di buona volontà. Anzi,
egli ha esplicitamente precisato che “date queste circostanze, diviene
superflua la disamina delle entrate e del fabbisogno della moglie, la quale
dovrà dunque far capo a tutte le sue forze e le sue risorse per garantire il
proprio sostentamento” (decreto del 2 febbraio 1999, pag. 9 nel mezzo). Nemmeno
il marito per altro imputa alla moglie un reddito ipotetico, limitandosi a
sostenere che essa “in linea di principio deve lavorare” (osservazioni del 22
marzo 1999, pag. 15). E siccome non vi sono motivi nella fattispecie per modificare
in via cautelare il contributo alimentare stabilito dalla sentenza di
separazione, allo stato attuale delle cose l'eventuale capacità di reddito della
moglie è senza interesse.
-
Nelle sue domande di giudizio l'appellante insta perché sia formalmente
confermato il contributo alimentare fissato nella sentenza del 28 dicembre
-
La richiesta è superflua, poiché la sentenza di separazione, passata in
giudicato, è titolo esecutivo e non richiede ulteriori conferme. Irricevibile è
poi la domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne, tale diritto potendo
essere fatto valere solo dal diretto interessato, non dall'uno o dall'altro
genitore.
-
Infine
l'appellante postula l'accoglimento della propria istanza volta all'ottenimento
di una provvigione ad litem, respinta dal Pretore. In realtà essa sembra
dipartirsi dalla convinzione che ciò le sia dovuto per il semplice fatto che il
marito soccombe nella domanda cautelare, ma la premessa è erronea. La soccombenza
della controparte implica se mai il diritto di vedersi assegnare ripetibili (art.
150 CPC). Una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente solo se
questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un
divorzio (Schwenzer, op. cit., n.
53 ad art. 137 CC). L'appellante non ha mai preteso di essere senza mezzi.
Anzi, il Pretore ha constatato, nel decreto del 2 febbraio 1999 con il quale ha
respinto la domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria della convenuta,
che quest'ultima aveva una sostanza superiore a fr. 100'000.– in titoli e
depositi di risparmio (cfr. documenti prodotti il 23 marzo 1998 dalla
convenuta, fascicolo rosa). In siffatte circostanze nemmeno una provvigione di
causa si giustifica, tanto più che la convenuta ottiene una congrua indennità
per ripetibili. L'appello deve quindi essere respinto su questo punto.
-
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). La moglie esce vincente, anche se non per i motivi da lei addotti,
sul contributo alimentare, mentre soccombe sulla provvigione di causa. Si
giustifica pertanto che essa sopporti un decimo degli oneri processuali e che
nove decimi siano a carico del marito, il quale le rifonderà un'indennità per
ripetibili ridotte di appello. L'esito del giudizio odierno impone anche una
modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che seguono la medesima
ripartizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L'istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 510.– (di cui fr. 240.– anticipati
dall'istante e fr. 30.– anticipati dalla convenuta, da anticipare per la
rimanenza da __________ __________) sono poste per un decimo a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà a
__________ __________ fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a
carico di __________ __________i, che rifonderà a __________ __________ fr.
1'200.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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