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Numero d'incarto:
11.1999.15
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00015
Lugano
8 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 agosto 1998 da
__________ __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto di edizione emanato dal Pretore il 12 gennaio 1999 nei confronti
di
__________., __________ e __________a, succursale di __________o
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 25 gennaio 1999
presentato da __________ __________ contro il decreto di edizione emesso il 12
gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa
di stato che oppone __________ __________ alla moglie , quest’ultima
ha postulato il 23 novembre 1998 l’edizione dall’, succursali di
__________ e __________, degli estratti dei conti correnti e dei conti deposito
facenti capo direttamente o indirettamente al marito, inclusi i conti cifrati,
conti intestati fiduciariamente a terzi e conti di società di cui la banca sa o
deve sapere che il denominato è il beneficiario economico. __________
__________ si è opposto alla domanda. Con ordinanza del 16 dicembre 1998 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato alla banca un termine
di venti giorni per presentare osservazioni. Il 30 dicembre 1998 __________ ha
chiesto di ordinare l’edizione in ossequio ai principi dottrinali e giurisprudenziali
che disciplinano la materia.
B. Con decreto del 12
gennaio 1999 il Pretore ha ordinato all’__________ __________, succursale di
__________, di produrre entro 15 giorni gli estratti dei conti correnti e dei
conti deposito appartenenti direttamente o indirettamente a __________
__________, inclusi i conti cifrati, i conti intestati fiduciariamente a terzi
e i conti di società di cui la banca sa o deve sapere che il denominato è il
beneficiario economico, negando all’eventuale appello effetto sospensivo.
C. Contro il decreto
citato __________ __________ è insorta con un appello del 25 gennaio 1999 in
cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che l’edizione
dei documenti sia limitata ai conti intestati personalmente a __________
__________. L’appello non è stato intimato a __________ né a __________, Studi sulla riforma del processo
civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 138; Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 110). Tale è la volontà univoca del legislatore, da cui non è
lecito scostarsi. Sia come sia, si volesse anche concedere – per avventura –
effetto sospensivo all’appello in esame, quest’ultimo non sarebbe destinato a miglior
sorte per le ragioni che seguono.
-
L’appellante lamenta
la mancanza di un’istanza di edizione scritta, l’istante avendo chiesto
l’edizione della documentazione bancaria oralmente, alla discussione del 23 novembre
-
È vero che in concreto la domanda di edizione non è stata presentata in
forma scritta, contrariamente a quanto prevede l’art. 211 cpv. 2 CPC. Ciò non
ha comportato per l’appellante, tuttavia, alcun pregiudizio. Sulle premesse
dell’edizione infatti la banca si è potuta esprimere liberamente, con
osservazioni del 30 dicembre 1998. Nulla giustifica quindi alcun annullamento, prospettabile
solo in caso di danno irreparabile (art. 143 CPC). Si aggiunga che –
contrariamente a quanto l’istituto pretende – in sede di edizione la banca può
contestare solo i requisiti del provvedimento per quanto la riguardano
direttamente. Gli argomenti su cui può fondarsi la sua opposizione, in specie,
sono quelli tratti dall’eccezione di prescrizione (art. 962 CO) e dall’obbligo
di mantenere il segreto bancario. Non sono e non possono essere prese in
considerazione, invece, argomentazioni che mettano in dubbio o neghino i
presupposti dell’edizione per quanto concerne le parti, la banca non avendo
veste di interveniente al processo (Rep. 1991 pag. 480 seg.).
-
L’appellante ritiene
che prima di chiedere l’edizione di documenti da terzi, la moglie avrebbe
dovuto rivolgersi al marito. In teoria l’assunto non manca di pertinenza. L’interpellazione
di terzi entra in linea di conto – per principio – solo qualora il coniuge appaia
renitente, riluttante o nell’impossibilità di fornire indicazioni adeguate
(cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar,
3a edizione, n. 25 ad art. 170 CC). In concreto, dal fascicolo
processuale si evince in ogni modo che all’udienza del 23 novembre 1998 il
marito si è opposto alla domanda di edizione, manifestando in modo chiaro la
sua contrarietà a dare le informazioni richieste. Si imponeva quindi una
domanda di edizione.
-
L’istituto bancario
sostiene che la procedura seguita dal primo giudice è errata, poiché dapprima è
stata emanata un’ordinanza, intimata all’istituto bancario, e in seguito un
decreto di edizione. A torto. Il giudizio sulla domanda di edizione avviene in
due stadi: sulla proponibilità della domanda di edizione il Pretore decide con
ordinanza, mentre sulla conformità della domanda di edizione agli art. 206
(portata dell’edizione) e 207 CPC (scopo e fondamento dell’edizione) egli
statuisce con decreto (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 192 e n. 1 ad art. 213bis). Anche in proposito
l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
-
L’appellante
contesta di dover produrre documentazione bancaria di terzi, prevalendosi del
segreto bancario. L’argomentazione non può essere seguita. L’istituto di
credito non può invocare il segreto bancario davanti al giudice civile (Rep.
1991 pag. 481 seg.). Certo, il concetto di “beneficiario economico” usato dal
Pretore può apparire impreciso per il fatto di non trovare riscontro in alcuna
nozione di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Esso è contenuto però
nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio
1992, la quale si riallaccia a un analogo concetto contemplato dalla prima
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza del 1977, ripreso nel 1990 dall’art.
305ter cpv. 1 CP e dalla legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre
1997 (“avente economicamente diritto”). La sua accezione, del resto, è chiara.
Avente diritto economico è chi – al di là dei semplici poteri di disposizione
apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi
ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente
dal modo in cui giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria,
possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che
il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà
giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/ Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud,
Le secret bancaire suisse, 3a edizione, pag. 270 seg. e pag. 291).
Questa Camera ha già avuto modo di accogliere, per altro, una domanda di
edizione intesa alla produzione di documentazione di conti dei quali una
persona defunta era “avente diritto economico” (I CCA, sentenza del 3 aprile
1998 in re H. contro H.).
In concreto non si tratta
di risalire al proprietario economico di fondi intestati a terzi né di scoprire
l’identità di chicchessia. Si tratta di indicare su quali relazioni si trovino
beni del convenuto e quale sia la loro entità, nella misura in cui ciò sia
necessario alla moglie per far valere i suoi diritti (art. 170 cpv. 1 CC; DTF
117 II 228 consid. 6a). Del resto la moglie (o il marito) ha di principio il
più ampio diritto di informazione (DTF 118 II 29 consid. 3a), nel senso che può
esigere dalla banca i ragguagli cui il coniuge stesso avrebbe diritto, tanto
più ove l’edizione sia intesa a tutelare i suoi diritti derivanti dall’unione
coniugale (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 120; Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud,
op. cit., pag. 301, SJ 118 [1996] 120; I CCA, sentenza dell’11 maggio 1998
nella causa C. c. C. su appello della banca X). Nelle circostanze descritte non
sussistono quindi valide ragioni per negare all’istante il diritto di ottenere
le informazioni necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Se si pensa
poi che la banca nega l’esistenza di relazioni bancarie intestate a terze persone
fiduciariamente per conto del marito (sotto forma di società di cui egli
sarebbe beneficiario economico: appello, pag. 3 in alto), mal si intravede
quale sia l’interesse giuridico della banca stessa a contestare il decreto
impugnato.
-
L’istituto di
credito sostiene infine che la domanda di edizione è investigativa e indagatoria,
anche perché l’istante non ha reso verosimile l’esistenza di conti del marito
intestati fiduciariamente a terze persone o a società di cui egli sarebbe
beneficiario economico. È vero che una richiesta di edizione avente carattere
esplorativo è inammissibile (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 206). Ciò non è tuttavia il caso concreto. Intanto la
domanda è limitata a tre istituti bancari chiaramente designati. Inoltre
l’appellante stessa non nega che il marito sia titolare di conti presso
l’istituto, tant’è che essa è disposta a mettere a disposizione la
documentazione dei conti intestati al marito personalmente. Quanto al fatto che
la moglie non ha indicato alcuna relazione intestata fiduciariamente a terzi, l’art.
170 CC non impone che il coniuge richiedente debba essere in grado di precisare
anche il nome di eventuali persone cui l’altro coniuge ha intestato relazioni
bancarie. Anche al riguardo l’appello si rivela così privo di consistenza.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di
assegnare ripetibili alle parti, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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