AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.139
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, ICCA
Incarto n.
11.1999.00139
Lugano
16 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__
(privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza
del 22 novembre 1996 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
__________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________
______________________________, __________) e
__________ __________, ora in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 10 novembre 1999 da __________ i contro la decisione
emessa il 20 ottobre 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 13
dicembre 1999 da __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1966), cittadina __________, e __________ (1960), cittadino __________, si
sono sposati a __________ il __________ 1985. Dal matrimonio sono nati
__________ (__________1985), __________ (__________1987), __________
(__________1991) e __________ (__________1995). Sin dal 1990, in seguito a
violenti dissidi fra i coniugi e a loro difficoltà nell'accudire adeguatamente
i figli, la Delegazione tutoria di __________ e i servizi sociali di __________
e __________ sono intervenuti svariate volte con misure a protezione dei
minori. Tra il 1991 e il 1996 la moglie ha avviato più cause di separazione,
tutte ritirate.
B. Il
22 novembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ si è rivolta alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, perché privasse __________ e __________ __________ dell'autorità
parentale. La prima vi si è opposta il 30 novembre 1996, mentre il secondo non
ha reagito. Durante l'istruttoria, con risoluzione del 16 ottobre 1998 la Delegazione
tutoria ha provvisoriamente privato i genitori della custodia parentale e ha
collocato i figli al Centro __________ di __________. Con decisione
supercautelare del 21 giugno 1999 l'autorità di vigilanza ha poi disposto il
collocamento di , __________ e __________ presso __________
__________ a __________ e ha istituito a favore dei figli una curatela educativa
(art. 308 CC), designando l'avv. __________ come curatore. L'autorità di
vigilanza ha sentito personalmente i genitori. Inoltre ha chiesto rapporti al
Servizio sociale di __________ e Valli, al Servizio medico-psicologico di
__________ e al Centro. Chiusa l'istruttoria, essa ha fissato alle
parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni.
__________ __________ ha ribadito, il 20 settembre 1999, di opporsi alla
privazione dell'autorità parentale. __________ __________ è rimasto silente.
Statuendo con decisione del 20 ottobre 1999, l'autorità di vigilanza ha
privato __________ e __________ __________ dell'autorità parentale e ha
designato ai figli un tutore nella persona dell'avv. __________ __________.
C. Contro
la citata decisione __________ __________ è insorto con un appello del 10
novembre 1999 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
l'annullamento della misura presa nei suoi confronti. Il 13 dicembre 1999
__________ __________ ha proposto di respingere l'appello, postulando a sua volta
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La Delegazione tutoria di __________
non ha presentato osservazioni.
D. Il
giudice delegato di questa Camera ha incaricato, il 24 novembre 2000, il dott.
__________ __________ del Servizio medico-psicologico di __________, di
completare la valutazione sulla capacità dell'appellante di assumere il proprio
ruolo per il bene dei figli, invitando altresì il curatore avv. __________
__________Medici e il direttore del __________ __________ a riferire sulle
relazioni tra padre e figli. Ulteriori aggiornamenti sui rapporti
genitore-figli sono stati acquisiti agli atti. Sulle risultanze istruttorie le
parti hanno avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti
giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC,
tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC). Ciò vale sia
per la privazione dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di
vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1
LAC), sia per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307
segg. CC. Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Quanto a
__________ __________, essa non ha appellato la privazione dell'autorità parentale
e verso di lei il provvedimento è passato in giudicato. Nell'attuale procedura
essa non ha pertanto qualità di parte, ma solo di persona interessata.
-
Per
l'art. 314 n. 1 CC, prima di ordinare una misura di protezione l'autorità
tutoria o il terzo incaricato sentono personalmente il figlio in modo
appropriato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. In
concreto l'autorità di vigilanza non ha ascoltato personalmente i minori, ma li
ha fatti interpellare dai responsabili del __________ __________ e ha fatto
eseguire una psicodiagnosi dalle dottoresse __________ __________ e __________
(doc. 48 con allegati). Durante la procedura di appello il dott. __________
__________, invitato dal giudice delegato di questa Camera a completare la
valutazione circa la capacità educativa del padre, ha sentito anch'egli i
ragazzi, riportandone le dichiarazioni nel rapporto del 29 giugno 2001. Convocare
nuovamente i figli per ascoltarli sugli stessi argomenti non avrebbe senso e
non porterebbe nuovi elementi. Anzi, potrebbe apparire una sorta di accanimento
e dilazionerebbe ulteriormente la procedura. Giova quindi procedere
all'emanazione della sentenza.
-
I
genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e
l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie
(art. 301 cpv. 1 CC). L'autorità parentale è il potere dei genitori di prendere
tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica
per l'educazione e la rappresentanza di lui, come pure per l'amministrazione
dei suoi beni (Hegnauer,
Grundriss del Kindesrechts, 5a edizione, pag. 180, n. 25.02). Giusta l'art. 311 cpv. 1 CC “se altre misure di protezione
del figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a
priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1), oppure
“quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2). La privazione
dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità
obiettiva e durevole (Hegnauer,
op. cit., n. 27.46 pag. 217). L'applicazione di tale norma presuppone un
rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell'autorità
parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile
solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d'acchito
insufficienti: il principio della proporzionalità dell'intervento impone in
tutti i casi un'attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a in alto con riferimenti
dottrinali). Per il resto, l'interesse del figlio è determinante, come in tutte
le procedure riguardanti figli minorenni (Messaggio concernente l'adesione
della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il diritto del fanciullo di vivere con i propri
genitori costituisce un elemento essenziale dell'art. 8 CEDU; le misure a
protezione del figlio (art. 307 segg. CC) sono lecite solo ove il bene del
figlio sia minacciato e il figlio non possa essere altrimenti sottratto al
pericolo (Messaggio, pag. 31 seg.).
-
L'autorità
di vigilanza ha accertato che in concreto i figli sono cresciuti in un quadro
familiare molto compromesso, poiché fin dall'inizio i genitori hanno denotato
gravi difficoltà nelle relazioni con i bambini e nel loro accudimento.
Caratterizzato dall'abuso di alcolici, da litigi, da frequenti separazioni e
riconciliazioni, da ricoveri in ospedale, il disagio dei genitori si è
riflesso sui figli, assumendo le forme della trascuratezza, del maltrattamento,
della mancanza di igiene e attenzione, dell'incapacità in generale di offrire
ai ragazzi un quadro educativo stabile, chiaro e conforme alle loro esigenze.
L'autorità di vigilanza ha rilevato inoltre che, una volta collocati al Centro
__________, i minori hanno evocato trascorsi traumatici con maltrattamenti e
partecipazione a scene di violenza tra genitori. Per di più è emerso il
sospetto di abusi sessuali sulla figlia __________, ancorché negati dai
genitori. Per quanto concerne l'appellante, l'autorità ha rilevato che la separazione
dalla moglie e il riavvicinamento alla comunità islamica gli ha permesso di
riacquisire una certa stabilità psichica, di rinunciare all'alcool e di vivere
un'esistenza più strutturata. Ciò nondimeno, egli non ha esitato a minacciare
gli operatori del centro e su di lui grava il sospetto di abusi ai danni di
__________, circostanza che deve indurre a particolare prudenza e richiede
ulteriori indagini. In conclusione, tenuto conto della palese inadeguatezza dei
genitori manifestata da anni, della difficoltà di un loro recupero a breve
termine e dei sospetti su possibili abusi, l'autorità ha ritenuto che la
privazione dell'autorità parentale costituisca una misura giustificata per i
figli, sia sul piano educativo sia su quello psico-affettivo.
-
L'appellante
contesta l'opinione dell'autorità di vigilanza e sostiene, in sintesi, che dopo
la separazione dalla moglie e il collocamento dei figli al Centro __________ la
situazione è evoluta positivamente. Afferma che la disunione coniugale con la moglie
è definitiva e che il riavvicinamento alla fede musulmana e alla comunità islamica
gli ha ridato stabilità psichica. Nega qualsiasi abuso e contesta di avere minacciato
operatori del centro, sottolineando anzi la propria disciplina durante i
diritti di visita. In definitiva, egli reputa che le prospettive non siano tali
da giustificare una misura tanto incisiva come la privazione dell'autorità parentale,
bastando se mai una privazione della custodia.
-
Dall'indagine eseguita dal Servizio sociale di __________ risulta
che nel 1990 la famiglia viveva in una chiara situazione di disagio. La
Delegazione tutoria di __________ aveva collocato in istituto __________ e
__________ dopo un'ennesima fuga, su proposta dei responsabili
dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, i quali avevano rilevato che
i genitori non garantivano alle figlie educazione né mantenimento adeguati, con
rischio di ripercussioni per lo sviluppo di loro (lettera 13 marzo 1990, nel
fascicolo allegato 2 al doc. 1). Nel 1995 la Delegazione tutoria è nuovamente
intervenuta in seguito al degrado della situazione familiare. Da un rapporto
del medesimo servizio sociale, del 5 settembre 1996, risulta che da anni ormai
l'appellante era in cura per disturbi psichici e per avere tentato più volte il
suicidio, era stato ricoverato per brevi periodi all'Ospedale __________, intendeva
finanche chiedere una curatela volontaria per ottenere aiuto nella sua gestione
economica e personale, incontrava difficoltà a occuparsi dei figli, ma che
nonostante tutto esprimeva manifestazioni di affetto nei loro confronti (doc.
39). In sostanza i responsabili del Servizio hanno riscontrato una forte
conflittualità coniugale con atteggiamenti violenti del marito verso la moglie,
con numerosi tentativi di separazione, ripetute fughe della moglie, disagi
psichici del marito culminati con tentativi di suicidio, abuso di alcolici da
parte di entrambi i genitori, trascuratezza dei doveri di adeguata assistenza e
protezione dei figli, incuria nella conduzione dell'abitazione coniugale,
alterni ricoveri in ospedale di ambo i genitori con relativi disagi nella gestione
familiare, problemi finanziari e cattiva amministrazione, sospetti di abusi sessuali
e conferma da parte dalla scuola di segni di trascuratezza. I vari tentativi di
sostegno sono stati visti dalla coppia con diffidenza, reticenza e persino
renitenza, al punto che l'appellante ha proferito numerose minacce (doc. 49).
-
Per
quanto attiene all'appellante, si evince dal rapporto 2 aprile 1999 del
Servizio psico-sociale di __________ che egli presenta un disturbo della
personalità di tipo “borderline”, oltre a una sindrome post-traumatica da
stress, e che in passato egli ha attraversato varie fasi depressive con un
periodo di dipendenza alcolica. È stato ricoverato più volte per tentativi di
suicidio, l'ultima nel 1997 per crisi depressive e problemi a essa correlati.
In situazioni di stress psichico, egli ha manifestato la tendenza a rispondere
proprio con sintomatologie depressive e reazioni a corto circuito, ovvero con
comportamenti generalmente aggressivi che, una volta innescati, egli non era in
grado di fermare. Gli specialisti hanno ravvisato inoltre una tendenza all'ideazione
persecutoria che in alcuni periodi ha assunto connotazioni deliranti. Fino al
1997 l'appellante ha abusato di alcolici. Al momento del colloquio (fine del
- le sue condizioni psichiche apparivano discrete. Pur curato nell'aspetto
e in grado di sostenere il colloquio con una certa coerenza, egli ha mostrato
tuttavia scarsa consapevolezza dei suoi problemi psichici, minimizzandoli e
riconducendo tutto all'abuso di alcol. Quanto ai figli, egli non è apparso in
grado di notarne la trascuratezza, accusando la moglie di essere l'unica responsabile
delle difficoltà (doc. 46).
Nel suo
referto dell'11 aprile 1999 il dott. __________, del Servizio
medico-psicologico di __________, ha annotato che l'appellante riconosce i
gravi problemi psichici avuti nel passato, dovuti soprattutto all'alcolismo, e
ha una certa consapevolezza della situazione precedente. Oggi egli è
apparentemente riuscito a stabilizzare la sua situazione personale e psichica,
ottenendo l'appoggio e l'aiuto del gruppo etnico cui appartiene. Tuttavia,
anche se i problemi d'alcolismo risultano superati, per quanto si riferisce
all'assunzione di responsabilità verso i quattro figli non sono intervenuti
grandi miglioramenti. La separazione dalla moglie ha avuto effetti positivi, ma
non basta per garantire l'affidamento. Secondo lo specialista, oltre alla
fragilità del soggetto, in tal caso si creerebbero problemi con la figlia
maggiore __________, su cui l'appellante conta per la conduzione dell'economia
domestica. Onde un contesto di confusione e di stravolgimento della struttura
gerarchica familiare, infausto e suscettibile di degenerare in una situazione
incestuosa, nel senso che la figlia entrerebbe a far parte della generazione
dei genitori e sarebbe una sorta di partner per il padre. Vista la precedente disorganizzazione
e le frequenti mancanze dei genitori, l'appellante non può ritenersi idoneo ad
assumere il ruolo di “dirigente responsabile” della famiglia, quanto meno senza
rischi di confusioni o usurpazioni e senza il pericolo che sfrutti la sua
posizione. Con il rischio ulteriore di una certa chiusura intorno alla famiglia.
Tenuto conto dell'importante reticenza manifestata dai figli nei confronti dei
genitori, lo specialista conclude proponendo la sistemazione dei ragazzi “in
una struttura di tipo istituzionale” (doc. 47).
- Passando
ora alla situazione dei figli, dall'indagine svolta dai responsabili del Centro
__________, ove dal 16 ottobre 1998 essi sono stati collocati, risultano i loro
ricordi, le loro aspettative, la loro posizione nei confronti del padre e le
esperienze durante le visite da parte di lui (doc. 48).
a) __________,
allora quattordicenne, ha espresso sin dall'inizio del collocamento avversione
per l'appellante, definito pericoloso perché imprevedibile e violento senza
motivo. Pur senza ricordi precisi, essa ha manifestato rabbia e disgusto nei di
lui confronti. Ha confidato di avere sentimenti contraddittori, di non sapere
se vuole bene al padre o no, ma “meno lo vedo meglio è”. Ha paura di chiedere
aiuto, poiché quando era a casa il padre reagiva virulentemente a simili
richieste. Sembra conoscere bene il genitore nei suoi diversi atteggiamenti,
cercando di accontentarlo per evitare la sua aggressività, ma confessa di avere
molta paura delle sue reazioni. Per le operatrici la ragazza ha assunto, nei
confronti dei genitori, un atteggiamento distaccato, misto a rassegnazione e
amarezza, esprimendo più volte il desiderio di non rientrare in famiglia. Non
nutre aspettative verso il padre e con il diradarsi delle visite ha detto di
sentirsi sollevata per non doverlo affrontare direttamente.
b) __________,
undicenne, parla con un certo imbarazzo del padre, del quale ricorda le crisi
epilettiche e i tentativi di suicidio, provandone una certa compassione. Per la
ragazza il genitore passava da momenti in cui riusciva anche a essere
affettuoso a empiti d'ira, soprattutto quando era ubriaco. All'inizio del collocamento
essa ha rivelato una certa rabbia nei confronti di lui, rifiutando di parlargli
al telefono, decisione poi ammorbidita con il passare del tempo. Nei frangenti
in cui l'appellante si è mostrato più aggressivo verso le operatrici del centro
le reazioni della ragazza sono state contraddittorie: da un lato essa temeva il
padre perché imprevedibile e violento, ma appena si approfondiva il discorso essa
lo descriveva come un “personaggio un po' distratto e confuso, ma buono e gentile”.
c) __________,
sette anni, ha raccontato di avere assistito a episodi di violenza tra i
genitori e di avere subìto anch'essa percosse. Si è doluta inoltre di abusi da
parte del padre. Gli operatori hanno rilevato che quando la ragazzina diventa
triste chiede dei genitori, verso i quali prova sentimenti ambivalenti e
contrastanti (“mancano e vorrebbe vederli, ma nel contempo ha paura di loro,
essendo preoccupata delle loro reazioni”). Vorrebbe tornare a casa con i
genitori cambiati, ma si rende conto – anche dolorosamente – che loro non cambiano
nelle relazioni con i figli. Capisce anche di non essere la preferita né della
madre né del padre, ciò che è fonte di interminabile sofferenza e di
mortificazione per la sua costante aspettativa di riconoscenza, attenzione e
amore.
d) __________,
quattro anni, già dalla prima sera ha raccontato, a suo modo, della situazione
familiare di maltrattamento e trascuratezza, evocando episodi di violenza da
parte dei genitori, in particolare di sberle ricevute da entrambi. Nei suoi
pensieri la figura del padre è più presente di quella della madre, ma è minacciosa
e il bambino ha riferito più volte di averne paura.
-
La
responsabile del centro predetto, in accordo con gli altri servizi che si erano
occupati dei minori, ha proposto alla luce di quanto precede la privazione
dell'autorità parentale per entrambi i genitori, il collocamento delle figlie
al foyer , rispettivamente in una famiglia adottiva (),
l'avvio di una psicoterapia per __________ e la sospensione dei diritti di
visita dei genitori. Ora, le conclusioni alle quali sono giunti i vari servizi
concordano sul fatto che l'idoneità dell'appellante ad assolvere adeguatamente
il suo ruolo di genitore è dubbia. L'interessato medesimo, del resto, ammette
che i figli sono cresciuti in un quadro familiare assai compromesso, con gravi
difficoltà nelle relazioni con la moglie e nell'accudimento dei figli (appello,
pag. 6). Certo, dopo la separazione, intervenuta nell'ottobre 1998, la situazione
dell'appellante è migliorata, ma al momento della decisione – periodo determinante
per la pronuncia della misura (Hegnauer,
op. cit., pag. 217 n. 27.46) – la sua capacità genitoriale non poteva dirsi
acquisita. Il dott. __________ ha invero rilevato che egli è riuscito a
stabilizzare in qualche modo la sua situazione personale e psichica avvalendosi
dell'appoggio dalla comunità cui appartiene, non soffre più d'alcolismo ed è in
grado di contenere tutta una serie di comportamenti devianti e problematici, ma
ciò ancora non bastava, secondo lo specialista, per eliminare le disfunzioni
precedenti e assicurare l'affidamento dei figli (relazione dell'11 aprile 1999,
pag. 8). L'appellante tenta di minimizzare la sua situazione, tuttavia le sue argomentazioni
soggettive non possono mettere seriamente in dubbio l'opinione di specialisti
chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei figli. Si aggiunga che
ogni misura di protezione giusta l'art. 307 segg. CC deve tendere al bene del
figlio, anche se non risponde necessariamente agli interessi del genitore, e
che i diritti del genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne
pregiudichino il bene. In concreto, come si è visto, nella primavera del 1999 i
rapporti dell'appellante con i figli apparivano ancora problematici,
soprattutto con le figlie maggiori, motivo per cui la privazione dell'autorità
parentale appariva a quel momento legittima. In circostanze siffatte l'appello
sarebbe stato destinato all'insuccesso.
-
Oggi
la situazione dell'appellante e dei figli si è notevolmente modificata e la
questione è pertanto di sapere se, lasciando al padre l'autorità parentale
(senza custodia), il bene dei figli appaia ancora minacciato. Decisivo è
pertanto appurare, dal profilo giuridico, se nelle circostanze specifiche si
riscontrino tuttora gli estremi dell'art. 311 CC oppure se basti far capo
all'art. 310 CC. In base a quest'ultima disposizione, quando il figlio
non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo
alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo
convenientemente (cpv. 1). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è
suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del
minorenne sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 214 n. 27.36). Per rapporto al
genitore privato dell'autorità parentale, che si vede sostituire o dall'altro
genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), quello privato della custodia può
ancora esercitare le prerogative connesse all'esercizio dell'autorità
parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (DTF 128 III 9 consid. 4a
con riferimenti; Hegnauer, op.
cit., pag. 216, n. 27.44). In qualità di rappresentante legale egli può ancora
prendere misure a favore dei figli, sia in materia di cure (per esempio in caso
di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali –
tant'è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni
pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in
materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé
suisse, vol. III, vol. II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni dei
figli (art. 318 segg. CC).
-
Il
dott. __________, incaricato da questa Camera di aggiornare la situazione, ha
accertato che dopo il collocamento dei figli e la separazione dalla moglie,
l'interessato ha consolidato i rapporti con la comunità islamica, ha
effettivamente e completamente abbandonato l'uso di alcol e ha migliorato
notevolmente il suo stato psicofisico. L'atteggiamento inizialmente ostile e a
volte aggressivo nei confronti dei vari operatori ha lasciato spazio a
un'attitudine più costruttiva. Di fronte a loro ha esercitato nuovamente il
ruolo di genitore e ha rappresentato la figura paterna. Oltre alla
collaborazione con gli educatori e con il tutore, per ciò che concerne le
decisioni da prendere sui figli egli ha assunto ugualmente una responsabilità
concreta durante le visite dei ragazzi al suo domicilio, momenti in cui ha
svolto la funzione educativa da solo (rapporto del 29 giugno 2001).
Per
quanto riguarda le attuali posizioni dei figli, l'esperto ha potuto appurare
che __________ nella prima fase del collocamento aveva sviluppato una certa
resistenza e ribellione verso il padre (non accettava le regole comportamentali
basate sui canoni della religione che lui promuoveva), ma ha poi cambiato
posizione, dimostrandosi più aperta e disponibile a entrare in un progetto di
ricongiungimento e assicurando la sua collaborazione anche a livello logistico.
La ragazza apprezza dipoi la maggior libertà che il padre le ha concesso negli
ultimi tempi. __________, in età adolescenziale, si dimostra strafottente,
ribelle e contestataria, ma nei confronti del padre risulta aperta e
affettuosa. Anche lei apprezza le maggiori libertà concesse dal padre.
__________, che nei primi periodi del collocamento mostrava un certo riserbo,
dopo un colloquio con il padre durante il quale l'ha scagionato dalle accuse di
abusi sessuali, è diventata più aperta, al punto da essere ormai affettuosa
verso di lui. __________, con il quale il padre ha sempre avuto un
atteggiamento particolarmente accondiscendente guadagnandosene le simpatie,
cerca incondizionatamente la vicinanza del genitore.
Il dottor
__________ ha precisato che i quattro figli hanno unanimemente assunto una
posizione favorevole nei confronti del padre, manifestando il loro desiderio di
vivere con lui, descrivendo i momenti comuni con lui come “ideali” e per niente
problematici, se non per la corta durata. Rispetto alla questione della
privazione dell'autorità parentale, della quale sono perfettamente informati,
si mostrano pienamente a favore di un ritorno dal padre. Pensano di poter
assumere quanto il padre non è in grado di fare e, in particolare le due figli
maggiori, si mostrano ampiamente disponibili a collaborare nelle faccende
domestiche e nella cura dei fratelli (rapporto del 29 giugno 2001).
- Il tutore avv. __________ ha riferito, da parte sua, che le relazioni
tra padre e figli sono evolute in maniera positiva e che l'appellante si è
impegnato a fondo per stabilire, approfondire e mantenere le relazioni personali
con i ragazzi. Dal 1° gennaio 2001 egli trascorre la domenica con loro dalle
ore 10 alle 18 ogni 15 giorni e si è sempre dimostrato adeguato. Insieme con il
rappresentante della comunità islamica egli si occupa inoltre dell'istruzione
religiosa e prepara la cena per i figli, ogni 15 giorni, la sera del venerdì.
Per il tutore queste situazioni permettono di constatare la persistente
fragilità del padre nell'esercizio dell'autorità parentale, pur consolidatasi
dopo il 1999. La positiva evoluzione della situazione è strettamente legata al
fatto che il padre può esercitare le relazioni personali con il sostegno attivo
della rete di operatori a sua disposizione per riprendere, discutere e
correggere le situazioni di difficoltà. Concludendo, il tutore ammette che
l'interessato si impegna a fondo nel processo di apprendimento e di esercizio
del ruolo di genitore, ma ritiene necessaria mantenere la privazione
dell'autorità parentale per motivarlo a raggiungere l'obiettivo della revoca
della tutela, “traguardo raggiungibile in un arco di tempo ragionevole” (rapporto
dell'8 maggio 2001).
In un
secondo tempo, il tutore ha riconfermato la positiva evoluzione delle relazioni
personali tra padre e figli. Egli ha sottolineato tuttavia problemi con
__________ circa l'educazione religiosa, rilevando che la ragazza ha comunicato
al genitore di non intendere – almeno per il momento – praticare attivamente
una religione, ma di volersi concentrare sugli obiettivi scolastici. Ciò ha
causato contrasti, culminati il 13 ottobre 2001 in una lite e in un tentativo
di suicidio della figlia a casa del padre. Questi è intervenuto prontamente e
correttamente, reagendo in modo sensibile e preoccupato. Il tutore ha inoltre
riferito di una vacanza del padre e dei ragazzi in __________ con un bilancio
globalmente positivo, a parte qualche problema con le figlie maggiori, che
hanno potuto godere in ogni modo di ampia libertà. Dal 1° settembre 2001 il
diritto di vista è stato ampliato a un fine settimana ogni 15 giorni, dal
sabato pomeriggio alla domenica sera. In conclusione, l'avv. __________ ha
ribadito una certa fragilità del padre nell'esercizio dell'autorità parentale,
anche se consolidatasi nel tempo, e auspica il mantenimento della misura di privazione
sino alla fine del 2001 (rapporto del 24 ottobre 2001).
-
__________, responsabile del __________, ha rilevato che il
quadro è migliorato notevolmente grazie a una migliore conoscenza e fiducia tra
il padre e le persone coinvolte. Con i figli sussistono momenti di
tensione, conflittualità di carattere ordinario (anche per questioni di
adolescenza), difficoltà legate a valori culturali-religiosi, modi espressivi,
strategie educative che talvolta non trovano il consenso generale. L'appellante
tende ad avere posizioni massimaliste, altalenanti (“tutto va bene o male;
severità-tolleranza quasi zero o difficoltà a dire no con concessioni larghe”)
e di fronte a problemi con i figli attribuisce volentieri il fatto a
manchevolezze educative degli operatori sociali (relazione del 10 gennaio
2001). In un secondo tempo, __________ __________ ha ribadito la soddisfacente
relazione tra padre e figli, pur notando ancora qualche problema di natura
educativa che rende necessario un sostegno (foyer, tutore e comunità musulmana).
Con l'appellante vi è ad ogni modo un rapporto di scambio e di condivisione
frequente, ciò che favorisce una proficua collaborazione (relazione del 23 agosto
2001).
-
L'adozione
di una misura di protezione dev'essere adeguata alla nuova situazione ogni qual
volta le condizioni siano mutate ed essa necessiti, in una certa misura, di un
pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (DTF 120 II
386 consid. 4d). In concreto, visto quanto precede, la situazione è del tutto
diversa rispetto a quella considerata dall'autorità di vigilanza. Ora, per privare
l'appellante dell'autorità parentale occorre che il bene dei figli sia
minacciato, mentre gli atti più non consentono una prognosi del genere. Non
consta, in particolare, che l'appellante sia inetto a esercitare – pur con
qualche limite – l'autorità parentale (egli non risulta, comunque sia, avere
preso decisioni contrarie agli interessi dei figli o avere omesso di prenderne
nei loro interessi, oppure essersi comportato in maniera inammissibile in
circostanze precise o avere dato segni di squilibrio inequivocabile). Nessuno
degli operatori del resto prospetta pericoli del genere. Né è preteso che egli
abbia manifestato fanatismo religioso, ciò che potrebbe ostare ai compiti
educativi che incombono al detentore dell'autorità parentale. Certo, seri
problemi sono insorti con la figlia maggiore proprio per questioni religiose,
ciò che ha causato addirittura un tentativo di suicidio da parte della ragazza.
L'increscioso episodio non sembra tuttavia destinato a ripetersi e non basta,
da sé solo, a denotare incapacità genitoriale o lascia presagire decisioni
pregiudizievoli per i figli. Anzi, il comportamento tenuto dall'appellante dopo
il dramma attesta una certa presa di coscienza e una sufficiente assunzione di
responsabilità, tant'è che – come ha rilevato il tutore – egli ha interrotto le
pratiche religiose per soccorrere la figlia.
Lascia
invero perplessi la grande variabilità delle strategie educative. Il dottor
__________ ha rilevato che, dopo avere adottato una posizione rigida e avere preteso
uno stretto controllo delle figlie, che non avrebbero avuto il diritto di
uscire né di stabilire relazioni con ragazzi, l'appellante ha assunto poi un
atteggiamento diametralmente opposto, lasciando uscire le ragazze fino a orario
piuttosto tardo (relazione del 29 giugno 2001, pag. 10). Per lo specialista
tali oscillazioni costituiscono un problema di fronte a figli adolescenti, che
necessitano di un contenimento funzionale, nel senso che la coerenza educativa
rischia di venir meno e potrebbe farsi spazio un certo sconcerto. Ciò crea
inoltre contrasto con le impostazioni educative del __________, che sfocia in
avversione dei ragazzi per l'istituto (pag. 20). Anche il direttore del
__________ ha avuto modo di constatare la stessa cosa (relazione del 10 gennaio
2001, pag. 1). Richiamato su questo aspetto, l'appellante ha ammesso di avere
capito che occorre tener conto del fatto che le ragazze vivono in un determinato
tipo di società e hanno determinate esigenze d'ordine sociale (relazione del 29
giugno 2001, pag. 10).
-
In
concreto non è dato a divedere – come detto – quali decisioni pregiudizievoli
per il bene dei figli, sottratti alla sua custodia, potrebbe prendere il padre.
Il dottor __________ ha invero prospettato egli medesimo la possibilità di
lasciare all'appellante l'autorità parentale, ma poi ha scartato l'ipotesi
poiché a suo avviso l'interessato non saprebbe distinguere tra autorità e
custodia parentale, sicché pretenderebbe che i figli tornino da lui (pag. 18).
Interrogato dallo stesso dott. __________, tuttavia, l'appellante si è detto
consapevole della differenza tra i due istituti (pag. 13). Oltre a ciò, un
genitore può essere privato dell'autorità parentale solo se non è in grado di
esercitarla in modo corretto o se ne fraintende oggettivamente il contenuto.
Nella fattispecie, tutto ben ponderato, un simile provvedimento non appare più
proporzionato. Basta che all'appellante sia sottratta la custodia. Le difficoltà
che egli continua a denotare nella cura quotidiana dei ragazzi, anche perché
sofferente dei postumi di un incidente che gli causano disturbi di
concentrazione e stanchezza (relazione del 29 giugno 2001, pag. 9) giustificano
tale misura nell'interesse dei figli. Né sarebbe indicato chiamare le figlie
maggiori a occuparsi dell'economia domestica, come l'appellante vorrebbe. Del
resto il collocamento dei ragazzi ha avuto effetti positivi, che non è sicuramente
il caso di pregiudicare.
-
Tenuto
conto che l'appellante abbisogna di un sostegno concreto e che ai figli occorre
garantire un minimo di continuità educativa, si impone ad ogni modo la nomina
di un curatore incaricato di assistere il padre, consigliandolo e aiutandolo
nella cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC). Il dott. __________ ha peraltro
rilevato la necessità di un controllo sociale costruttivo, che vegli sul buon
funzionamento, prevenga il degrado e aiuti la famiglia a conservare i risultati
raggiunti (complemento del 26 settembre 2001, pag. 2). Tale misura appare non
solo adeguata, ma provvida, giacché permette al curatore di sorvegliare le
relazioni tra genitore e figli, abilitandolo a intervenire in caso di necessità
non solo sull'appellante, ma – in collaborazione con lui – direttamente sui
figli (Hegnauer, op. cit., pag.
209 n. 27.19a). Nulla impedisce all'autorità tutoria di designare come curatore
l'attuale tutore, che già segue da anni l'evolversi della situazione e al quale
potranno essere conferite prerogative speciali, vincolanti per il genitore (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n.
179 ad art. 156 CC). Il curatore avrà il compito, in particolare, di vigilare
sulle relazioni dei figli con il padre, alleviando gli eventuali disagi
connessi all'esercizio dell'autorità parentale. Egli potrà avvalersi dell'opera
di terzi, compresi i rappresentanti della comunità islamica, ai quali potrà
delegare talune funzioni di controllo (complemento peritale del 26 settembre
2001, pag. 3), potrà obbligare l'appellante a far capo a specialisti per
eventuali terapie di sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in
relazione con i figli, adottando tutti i provvedimenti che appariranno
necessari allo scopo. Inoltre egli terrà costantemente informata l'autorità
tutoria, la quale potrà – dandosi il caso – intervenire e prendere le misure
del caso. Giovi avvertire l'appellante che, pur come detentore dell'autorità
parentale, egli dovrà continuare a collaborare con il curatore e rispettarne le
direttive, dimostrando buona volontà verso gli operatori sociali che si occupano
dei figli.
-
Di
per sé la privazione della custodia parentale andrebbe pronunciata
dall'autorità tutoria (art. 310 cpv. 1 CC); dato nondimeno che il ricorso in
esame ha pieno effetto devolutivo, questa Camera può procedere essa medesima alla
riforma del dispositivo impugnato in accoglimento parziale dell'appello. Quanto
agli oneri processuali, essi vanno suddivisi a metà fra l'appellante e lo Stato
(art. 148 cpv. 2 CPC). Il primo, in effetti, ottiene di essere reintegrato
nell'autorità, ma non nella custodia parentale. D'altra parte la Delegazione
tutoria di __________ non può essere considerata soccombente, avendo essa
rinunciato a postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137
consid. 4). Il grado di soccombenza dell'appellante non giustifica nemmeno, per
converso, l'assegnazione di ripetibili.
Circa la
richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'appellante, essa merita accoglimento
vista la precaria situazione finanziaria di lui e il parziale buon esito del ricorso
(art. 155 e 157 CPC). Non può invece essere concessa assistenza giudiziaria a
__________, che come persona interessata non è parte in causa e davanti al Tribunale
di appello non aveva più interessi propri da difendere.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
-
è privata dell'autorità parentale sui figli __________ (1985), __________
(1987), __________ (1991) e __________ (1995). __________ è privato della
custodia parentale sui figli medesimi.
In favore di __________, __________, __________ e __________ è istituita una
curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il curatore avrà il compito di
vigilare le relazioni dei figli con il padre e, in particolare, di alleviare le
eventuali difficoltà connesse all'esercizio dell'autorità parentale. La
Commissione tutoria regionale __________ è incaricata di eseguire il provvedimento.
Per il
resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.—
b)
oneri di perizia fr. 2555.60
c)
spese fr 50.—
fr.
2955.60
sono
posti per metà a carico dell'appellante e per metà a carico dello Stato. Non si
assegnano ripetibili.
III. __________
è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, tutore ufficiale, __________;
–
Direzione del __________, __________;
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione tutoria regionale __________,
__________ (per esecuzione del dispositivo I, n. 2);
–
avv. __________ , __________ (limitatamente al dispositivo n. IV).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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