AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.122
Data decisione, Autorità:
28.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00122
Lugano
28 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione dell'8 febbraio 1995 dall'
avv. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________, __________a
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dalla lic. iur. __________ ,
studio legale __________ e __________ -,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 21 settembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 30 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 gennaio 1995 __________ __________ __________ (di seguito
__________) ha diramato il seguente comunicato stampa:
Im Vorfeld der Tessiner Gesamterneuerungswahlen
Ex-Ständerat __________ __________ ins Zwielicht geraten von __________
__________, __________.
__________,
13. Jan. (sda) Der ehemalige Tessiner __________ -Ständerat __________ __________
ist wegen einer Erbschaftsangelegenheit in ein Sturmgewitter der Tessiner
Presse geraten. Alle fünf Tageszeitungen berichteten über die Angelegenheit –
kurz vor den kantonalen Wahlen, bei denen __________ Tochter für den Staatsrat
kandidiert.
wurde zuerst ist in einem Artikel der __________ -nahen Zeitung “__________
__________ __________ ” (__________) wegen der Erbschaftsangelegenheit ins
Zwielicht gerückt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft eine Voruntersuchung
eingeleitet, und auf politischer Ebene hat die SP im Stadtparlament von
__________ einen Vorstoss eingereicht.
Streitpunkt:
__________ __________.
Der
frühere Ständerat __________ war Beistand und Anwalt des schwerreichen Mailänder
__________ __________ __________ -__________i, der inzwischen gestorben ist. Er
soll seinem an Alzheimer erkrankten Mandanten beim Verfassen seines
Testamentes die Hand geführt haben, behauptete das bistumseigene __________.
Der
__________ wohnte zuletzt in __________ und hinterliess eine Erbmasse von 30
Millionen Franken. __________ soll laut dem Zeitungsbericht sein Amt dazu
benutzt haben, einer Stiftung zugunsten der zukünftigen Universität der
italienischen Schweiz mehrere Millionen aus dem Erbe des Adligen zuzuführen.
dementierte umgehend in einem Communiqué, bei den vom __________ verfassten Testamenten
als Notar gewirkt zu haben. Er sei dem __________ Anwalt, Beistand und Freund
gewesen. Der angegriffene Ex-Politiker stellte aber den __________ -Vorwurf
nicht in Abrede, von __________ -__________ für seine Beistandsdienste 1,6
Millionen Franken eigefordert zu haben.
Staatsanwaltschaft
eingeschaltet
Wie
Generalstaatsanwalt __________ __________ am Donnerstag auf Anfrage erklärte,
untersucht die Tessiner Staatsanwaltschaft zurzeit im Rahmen eines Vorverfahrens
“Alles, was mit der Erbschaft __________ -__________ ” zusammenhängt. Es laufe
aber keine Strafuntersuchung gegen __________ __________.
Noch
am Erscheinungstag des __________ -Artikels reichte der __________ -Fraktionschef
im __________ Parlament, __________ __________, eine Interpellation ein. Die
Exekutive muss nun zur Rolle der Vormundschaftsdelegation, die __________ als
Beistand des __________ ernannt und wieder abgesetzt hatte, Stellung nehmen.
Über
eine möglicherweise zwielichtige Rolle __________ in der Erbschaftsangelegenheit
wurde im Tessin bereits seit mehreren Monaten gemutmasst. Das __________ -nahe
__________ brachte die Angelegenheit nun kurz vor den Tessiner Gesamterneuerungswahlen
vom 2. April an die Öffentlichkeit. Beobachter vermuten, dass damit die Chancen
seiner Tochter __________ auf einen Sitz im Staatsrat geschmälert werden
sollen.
La
notizia è stata ripresa da numerosi quotidiani della Svizzera tedesca e romanda,
fra i quali la __________ . Ritenutosi leso nella sua
personalità, l'8 febbraio 1995 __________ __________ ha convenuto l',
il caporedattore __________ __________ e la corrispondente per il Ticino
__________ __________ (autrice, inoltre, dell'articolo apparso sul quotidiano turgoviese)
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la
pubblicazione di una rettifica e il versamento a titolo di pregiudizio e
riparazione morale di una somma imprecisata con interessi al 10% dal 13 gennaio
1995. Nella loro risposta del 14 settembre 1995 i convenuti si sono opposti
alla petizione.
B. All'udienza
preliminare del 6 giugno 1997 l'attore ha ridotto il saggio d'interesse al 5% e
ha postulato – fra l'altro – l'edizione di vari documenti dall'azienda
, il richiamo di due incarti dalla medesima Pretura e la congiunzione
della causa con un'altra da egli promossa nel marzo 1997 insieme con la
__________ __________ __________ nei confronti di __________ __________
, __________ __________ __________ e __________ __________
(..__________). L'11 giugno 1997 l'attore ha precisato in
fr. 30 415.60 oltre interessi l'importo richiesto a titolo di pregiudizio e
riparazione morale. Con ordinanza del 16 giugno 1998 il Pretore ha respinto le
predette richieste di prova e di congiunzione delle azioni.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando un
memoriale scritto. Nel suo allegato del 9 giugno 1999 __________ __________ ha
esteso le sue censure all'articolo apparso il 14 gennaio 1995 sulla __________
, ha ridotto la domanda di risarcimento a fr. 25 415.60 e ha
concluso per la diffusione a tutti i destinatari abituali dei comunicati
__________ – in luogo della rettifica richiesta con la petizione – del testo
integrale, di un riassunto o di un estratto della sentenza di condanna dei
convenuti. Nelle loro conclusioni l', __________ __________ e
__________ __________ hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo il 30
agosto 1999, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 750.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai
convenuti fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 21
settembre 1999 nel quale chiede che, in riforma del querelato giudizio, la
petizione sia accolta. In via subordinata egli postula il rinvio degli atti al
primo giudice per la congiunzione della causa con quella dell'incarto ..__________,
per assumere le prove a suo tempo respinte, per sottoporre ai convenuti la
sostituzione della domanda n. 2 originaria (pubblicazione di un testo di rettifica)
con quella figurante nell'allegato conclusivo (pubblicazione della decisione e
di un estratto della stessa, in caso di accoglimento o parziale accoglimento) e
per pronunciarsi sulla posizione di __________ __________ in relazione
all'articolo apparso sulla __________ . Nelle loro
osservazioni del 21 ottobre 1999 l', __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
chiede anzitutto di assumere le prove respinte dal Pretore il 16 giugno 1998 (art.
322 lett. b CPC) e insiste perché la presente vertenza sia congiunta con la
causa ..__________ (art. 72 CPC). Adduce che il rifiuto del
Pretore di dar seguito alle sue richieste ha “reso difficile portare ulteriori
prove dirette della connessione – –
__________ ” e suffragare con ciò l'intenzione dei convenuti di ledere
la sua personalità e il suo onore. Ora, quand'anche si volesse ritenere
dimostrata – per avventura – una connessione tra convenuti e terzi estranei
all'attuale procedimento, tale circostanza non sarebbe in ogni modo idonea a
confortare una lesione della personalità dell'appellante attraverso la
diffusione della notizia litigiosa. Gli atti sono per il resto sufficientemente
chiari e completi, di modo che l'assunzione di nuovi documenti non porterebbe
altri elementi suscettibili di influire sull'esito del giudizio. Ciò premesso,
non v'è motivo di esperire le prove rifiutate dal primo giudice né di
congiungere le cause a fini istruttori, sicché nulla osta all'emanazione della
sentenza.
- L'appellante postula la revisione della sentenza impugnata sostenendo
che il Pretore avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta, formulata
nel memoriale conclusivo, di trasmettere il giudizio ai destinatari abituali
dei comunicati __________. Il Pretore avrebbe ignorato inoltre la posizione dei
convenuti in relazione all'articolo apparso il 14 gennaio 1995 sulla __________
__________. Ora, una domanda di revisione si propone mediante appello (art.
341 cpv. 1 CPC) ed è giustificata quando il giudice ha pronunciato su domande
non formulate, rispettivamente quando ha omesso di pronunciare su domande
formulate (art. 340 lett. a CPC). Il giudice che accoglie la domanda di revisione
annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della
lite (art. 344 CPC).
In
concreto l'attore ha chiesto, con la petizione, la pubblicazione di una
rettifica, insorgendo contro il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 (doc. 1,
2 e D3). Nel suo memoriale conclusivo invece egli ha postulato la diffusione
della sentenza di condanna dei convenuti e ha esteso le sue censure
all'articolo di __________ __________ apparso il 14 gennaio 1995 sulla
__________ __________. Le modifiche proposte dall'attore con le
conclusioni non sono state oggetto di contraddittorio, avendo le parti
rinunciato al dibattimento finale. Ciò posto, ci si potrebbe chiedere se le
nuove domande configurino un mutamento dell'azione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1 e nota 266 ad art. 76). Sia come sia, la questione può rimanere indecisa.
Come si vedrà in appresso, difatti, la personalità dell'appellante non è stata
lesa né dal comunicato né dal successivo articolo di stampa. Quand'anche il
Pretore avesse omesso a torto di pronunciarsi sulle domande dell'appellante, la
revisione sarebbe quindi, in ogni caso, destinata all'insuccesso.
-
Il Pretore ha respinto la petizione rilevando che dal noto comunicato
stampa non risultava alcuna lesione della personalità dell'attore. Egli ha
soggiunto che il contenuto appare a tratti sibillino e ambiguo, tant'è che la
stampa confederata lo ha poi interpretato e pubblicato con varie modifiche, ma
che ciò nonostante il dispaccio contiene numerosi riferimenti alle fonti, in
particolare al __________ __________ __________, che viene per di più
indicato come organo di stampa vicino al __________ __________ __________ e
giornale della __________. Ne ha dedotto, il primo giudice, che le informazioni
ritenute lesive appaiono chiaramente inserite nel contesto preelettorale
ticinese, il che, unitamente ai condizionali utilizzati, induce il lettore a
prudenza, relativizzandone la portata. Sempre secondo il Pretore, il fatto che
altri quotidiani abbiano poi manipolato l'informazione a scapito dell'attore
non può essere imputato ai convenuti, che non avevano influenza sul modo di
pubblicare le notizie da parte delle singole redazioni. Il primo giudice ha
rilevato infine che l'attore ha potuto in ogni caso far valere il suo diritto
di risposta nei confronti dei quotidiani predetti, che la vicenda è stata in
breve tempo dimenticata dai giornali e dal pubblico, sicché non ha influito
sulla votazione della figlia __________, brillantemente eletta nell'esecutivo
cantonale.
-
L'appellante
contesta tali argomentazioni, sottolineando che il comunicato stampa del 13
gennaio 1995 e l'articolo apparso l'indomani sulla __________ __________
riprendono bensì, nella sostanza, una notizia pubblicata il 10 gennaio 1995 dal
__________ __________ __________ (doc. A1), ma non tengono conto né
della versione dei fatti fornita dall'attore (doc. B), né delle rettifiche
apparse sui quotidiani ticinesi l'11 e il 12 gennaio 1995 (doc. A2, C1, C2 e
C3). I convenuti hanno dichiarato inoltre di mantenere la loro versione dei
fatti anche il 26 gennaio 1995, in calce a una sua risposta pubblicata sulla
__________ -__________ (doc. T4), e dopo di allora non hanno mai
ritrattato o smentito le loro asserzioni. L'appellante nega dipoi che la vicenda
sia stata rapidamente dimenticata dai giornali e non abbia influito sull'elezione
della figlia in __________ __________ __________. Comunque sia, egli soggiunge,
determinante è il fatto che la notizia appare fuorviante, esagerata e a tratti
finanche errata. Donde una chiara lesione della sua personalità da parte dei
convenuti, non sorretta per il resto da alcuna giustificazione.
-
Per
l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela,
chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (cpv.
1). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della
persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla
legge (cpv. 2). Una notizia diffusa per mezzo della stampa lede la personalità
quando delinea nel pubblico un'immagine negativa della persona (fisica) cui si
riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale
persona venga sensibilmente sminuita (Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 202, § 7 n. 19). Determinante è
l'impressione suscitata nel lettore medio dalla notizia nel suo contesto globale
(DTF 126 III 307 consid. 4b, 213 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Un
attacco all'onore professionale basta per ravvisare una lesione illecita della
personalità (DTF 119 II 104 consid. 4c con rinvio). La missione dei mezzi di
comunicazione e il legittimo interesse dei cittadini a essere informati su
circostanze d'interesse pubblico non giustificano, salvo casi eccezionali, la
diffusione di informazioni inesatte o incomplete (DTF 126 III 213 consid. 3a; Bucher, Personnes physiques et droit de
la personnalité, 3ª edizione, pag. 145 n. 542). Il solo fatto che una persona
rivesta cariche pubbliche e di responsabilità non autorizza i mezzi di stampa a
diffondere inesattezze lesive della personalità, tanto meno in mancanza di
informazioni attendibili (Geiser,
Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ
92/1996 pag. 77). La presenza di banali errori giornalistici, imprecisioni, generalizzazioni
o omissioni non basta tuttavia a far apparire falsa una notizia: l'informazione
deve piuttosto essere viziata nei suoi tratti essenziali (DTF 126 III 307 consid.
4b).
-
In
concreto il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 (doc. 1, 2 e D3) e l'articolo
apparso il giorno dopo sulla __________ __________ (doc. E1), dal
contenuto pressoché identico, riferiscono che l'attore, ex consigliere agli
__________ __________, sarebbe finito in una tempesta della stampa ticinese (in
ein Sturmgewitter der Tessiner Presse geraten) per una storia di eredità.
Tutti e cinque i quotidiani si sarebbero occupati della vicenda, proprio
nell'imminenza delle elezioni cantonali alle quali è candidata la figlia.
L'attore sarebbe stato messo in cattiva luce (ins Zwielicht gerückt) in
un primo articolo apparso sul __________ __________ __________,
quotidiano vicino al __________ __________ __________. Il Ministero pubblico
avrebbe nel frattempo avviato indagini preliminari e, sul piano politico, il
__________ __________ avrebbe presentato un'interpellanza in seno al __________
__________ di __________. L'ex __________ agli __________ sarebbe stato
curatore e avvocato di un ricchissimo conte di __________, ora defunto. Stando
al giornale della __________ (bistumseigene __________), l'attore avrebbe
guidato la mano (soll die Hand geführt haben) del suo cliente, che
soffriva del morbo di Alzheimer, nella redazione del testamento. Il conte, che
aveva vissuto negli ultimi tempi a __________o, avrebbe lasciato un'eredità di
30 milioni di franchi. Sempre secondo il resoconto del quotidiano ticinese,
l'attore si sarebbe valso della sua funzione per convogliare svariati milioni
in una fondazione a favore della futura Università della Svizzera italiana. Il
comunicato stampa e l'articolo della __________ __________ riportano che
l'attore avrebbe smentito diffusamente (umgehend) di aver agito in
qualità di notaio nella confezione dei testamenti del conte, del quale egli sarebbe
stato avvocato, curatore e amico. L'ex politico non avrebbe però contestato di
aver chiesto 1.6 milioni di franchi per le sue prestazioni di curatore. Il
__________ generale __________ __________, dal canto suo, avrebbe dichiarato
che il __________ __________ sta indagando su tutto quanto riguarda l'eredità
del conte. Non sussisterebbe tuttavia alcun procedimento penale nei confronti
dell'attore. Il giorno stesso in cui è apparso l'articolo sul __________
__________ , il capogruppo socialista in __________ __________
avrebbe chiesto all'esecutivo di prendere posizione sul ruolo che la Delegazione
tutoria – la quale ha nominato e poi destituito l'attore dalla carica di
curatore del conte – ha svolto nella vicenda. Del possibile ruolo ambiguo (zwielichtige
Rolle) dell'attore nell'affare si sarebbe sospettato già da mesi nel
Ticino, ma la vicenda sarebbe stata portata alla luce dal giornale vicino al
__________ (-nahe __________) poco prima delle elezioni del 2
aprile. Stando agli osservatori, con ciò le possibilità per la figlia di essere
eletta in Consiglio di Stato dovrebbero essersi ridotte.
-
a) L'appellante
fa valere anzitutto che l'atteggiamento dei quotidiani ticinesi, eccezion fatta
per il __________ __________ __________ nel suo articolo del 10 gennaio
1995, non giustifica le affermazioni dei convenuti secondo cui egli sarebbe ins
__________ __________ o si sia trovato in ein Sturmgewitter der Tessiner
Presse. A prescindere dal fatto però che i termini usati dai convenuti non
appaiono di per sé lesivi della personalità dell'attore, non solo il __________
__________ __________ ha dato risalto alla notizia (doc. A1 e A2), ma anche
il __________ __________ __________ (doc. C1), __________ (doc. C2) e
__________ __________ (doc. C3). Pur relativizzando il ruolo
dell'interessato, essi hanno riferito – fra l'altro – di “un gran polverone”
(doc. C1, 1ª colonna in alto), di “un caffè amaro” per l'attore (doc. C2, 1ª
colonna in alto), di “quello che vorrebbe essere lo scandalo di provincia alla
vigilia di una campagna elettorale” (doc. C3, 1ª colonna verso l'alto) e
finanche di una probabile “bomba per togliere di mezzo una candidata scomoda”
(doc. C3, 1ª colonna verso il basso). In simili circostanze non è certo
esagerato affermare che l'attore sia stato messo in cattiva luce o sia finito
in una tempesta giornalistica.
b) L'appellante
nega che da tempo si adombrasse nel Ticino una “duplicità” della sua posizione
nella vicenda. Su questo punto ci si potrebbe interrogare sulla fonte dalla
quale i convenuti hanno attinto siffatta informazione, che non è stata riportata
da nessun quotidiano ticinese prima del 13 gennaio 1995. Sia come sia, la
congettura secondo cui la notizia fosse già da tempo nell'aria non risulta essa
neppure lesiva della personalità dell'attore. Né egli pretende il contrario,
limitandosi a dedurre dalla presunta carenza di fonti una mancanza di serietà e
di coscienza professionale da parte dei convenuti. Da un articolo apparso il 28
gennaio 1995 su __________ si evince per altro che il __________ __________
seguiva la vicenda già da un paio d'anni (doc. C5). Il __________ __________
__________, nel suo articolo del 10 gennaio 1995, riferisce inoltre di
denunce incrociate, ricorsi e controricorsi fino al Tribunale federale (doc.
A1, 4ª colonna nel mezzo), sicché appare legittimo desumere che la notizia
fosse già da tempo nell'aria e sia venuta alla luce agli inizi del 1995 solo
per la concomitanza con le elezioni cantonali. Una tesi analoga è stata
sostenuta del resto anche __________ __________, che l'11 gennaio 1995
esprimeva dubbi sulla tempestività inusitata per i tempi della politica
ticinese con cui il gruppo socialista __________ aveva presentato la citata
interpellanza al Municipio (doc. C3, 3ª colonna in basso). Anche al proposito
l'appello manca perciò di consistenza.
c) Assume
l'appellante che il testo litigioso omette senza motivo di riferire le correzioni
e le scuse apparse sul __________ __________ __________ l'11 gennaio
1995. I convenuti non hanno accennato al fatto che il predetto quotidiano avesse
riconosciuto la falsità dell'affermazione secondo cui l'attore guidò la mano
del cliente nella redazione dei testamenti, né alle energiche smentite
dell'attore. Se non che, nel suo articolo dell'11 gennaio 1995 il quotidiano
ticinese si è limitato a rilevare che l'appellante non è stato personalmente il
notaio rogante degli innumerevoli testamenti del defunto (doc. A2, 4ª colonna
in basso) e che l'ultimo testamento non ha favorito le fondazioni rappresentate
dall'attore, bensì gli eredi legittimi (5ª colonna in basso e 6ª colonna in
alto). Per il resto il giornale ha mantenuto la sua versione dei fatti,
soggiungendo anzi che neppure la rettifica dell'interessato smentiva la sostanza
della vicenda (doc. A2, 4ª colonna in alto). Il quotidiano, in particolare, non
ha smentito – contrariamente a quanto afferma l'appellante – che questi avrebbe
guidato la mano del cliente nella stesura dei testamenti. Dal canto loro i
convenuti hanno scritto che l'attore ha diffusamente smentito (dementierte umgehend) di avere partecipato
alla confezione dei testamenti in qualità di notaio, precisando che, secondo il
Procuratore generale, non è stata aperta nessuna inchiesta penale nei confronti
dell'attore. Né il comunicato stampa del 13 gennaio 1995 né l'articolo apparso
il giorno successivo sulla __________ __________ hanno per il resto
accennato al contenuto di un ultimo testamento del marchese. In simili
evenienze non si può certo affermare che i convenuti abbiano omesso di
considerare le smentite dell'interessato o le rettifiche apparse sul __________
__________ __________.
d) Sempre
a parere dell'appellante i convenuti hanno sottaciuto ch'egli risulta totalmente
estraneo alla sparizione dei soldi del cliente. Nulla dallo scritto in esame
lascia supporre però che l'attore si sia reso in qualche modo responsabile dell'occultamento
di fondi appartenenti al marchese. I convenuti rilevano invero che, stando al
__________ __________ __________, l'attore avrebbe usato la sua funzione
per convogliare (zuführen) diversi milioni in una fondazione a favore della
futura Università della Svizzera italiana. Dal testo litigioso non risulta
tuttavia che ciò sia avvenuto mediante la sottrazione di fondi o altre
malversazioni, quanto piuttosto condizionando il cliente nella stesura delle
ultime volontà. I convenuti hanno precisato inoltre, come si è detto, che non è
stata condotta alcuna inchiesta penale nei confronti dell'appellante, circostanza
che esclude ogni possibile congettura in merito a un'eventuale sottrazione di
fondi perpetrata dall'appellante (cfr. anche DTF 126 III 307 consid. 4b).
Neppure su questo punto l'appello è destinato quindi a miglior sorte.
e) A
mente dell'attore l'articolo litigioso ignora che l'interpellanza presentata
dal __________ __________ non riguarda egli personalmente, bensì l'attività
della Delegazione tutoria e della Fondazione in favore della costituenda
Università. Al riguardo i convenuti si sono limitati tuttavia a riferire che il
capogruppo socialista in Consiglio comunale aveva chiesto al Municipio di prendere
posizione sul ruolo della Delegazione tutoria nella vicenda, soggiungendo che
questa aveva nominato l'attore in qualità di curatore del defunto e poi lo
aveva destituito. Ciò posto, non è dato a divedere in che modo l'articolo in
questione possa aver leso la personalità dell'interessato con siffatte
affermazioni. Si aggiunga che la stessa interpellanza esordisce riferendosi al
coinvolgimento della Delegazione tutoria e della Fondazione “Università”
nell'affare __________ (doc. G). I convenuti non hanno quindi neppure affermato
il falso ponendo l'attore in relazione all'interpellanza.
f) L'appellante
ritiene che la questione dell'onorario sia stata messa dai convenuti in una
luce assolutamente artificiosa, giacché essi non hanno tenuto conto della mole
di lavoro e dell'impegno profuso dal curatore. A suo parere, il testo in esame
suscita la falsa impressione di un onorario colossale per una curatela di poco
conto. I convenuti, tuttavia, non hanno affatto minimizzato l'attività svolta
dall'appellante, limitandosi semplicemente a riferire che quest'ultimo non
avrebbe contestato la circostanza, riportata dal __________ __________
__________, di aver preteso 1.6 milioni di franchi per le sue prestazioni
di curatore. Né risulta che i convenuti abbiano espresso giudizi di valore
sull'entità dell'onorario chiesto in relazione al lavoro svolto. Neppure su
questo punto l'articolo appare dunque ledere la personalità dell'appellante.
g) In
definitiva, come rileva il primo giudice, i convenuti hanno sostanzialmente esposto
fatti veri, senza offendere la personalità dell'attore. Il comunicato stampa e
l'articolo della __________ __________ riportano in termini succinti e
non offensivi la notizia diffusa dai quotidiani ticinesi in merito alla nota
vicenda che ha coinvolto l'attore. I convenuti, per vero, non hanno messo tanto
in risalto le presunte responsabilità dell'appellante, quanto la circostanza
ch'egli – ex __________ agli __________ __________– è stato messo in causa da
un quotidiano vicino al __________ __________ __________ poco prima delle
elezioni che vedevano la figlia candidata a un seggio in __________ di
__________. A mente dell'attore, l'affermazione secondo cui la vicenda avrebbe
influito sulle elezioni è atta a destare nei lettori l'idea che l'affare sia
oggettivamente grave, ma tale opinione non può essere condivisa. L'impostazione
degli articoli, imperniata sulla disputa elettorale più che sul reale
coinvolgimento dell'appellante, pone anzi la vicenda nel quadro di un dibattito
politico ed è quindi idonea semmai a ridimensionare la gravità del caso agli
occhi del lettore. Se ne conclude che la personalità dell'appellante non è
stata lesa né dal comunicato stampa del 13 gennaio 1995 né dall'articolo
pubblicato sulla __________ __________g. L'appello, privo di
consistenza, è destinato perciò all'insuccesso.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà ai convenuti un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 2000.–
complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– lic. iur.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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