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Numero d'incarto:
11.1999.120
Data decisione, Autorità:
07.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00120
Lugano
7 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____
(rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 20 marzo 1985 da
__________, __________
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre
1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 6
settembre 1999 dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 20 marzo 1985
__________ ha promosso causa nei confronti di __________, chiedendo al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato all’ufficiale dei
registri di Locarno di modificare l’iscrizione relativa alla particella n.
__________RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in
ragione di un mezzo unitamente a __________;
che __________ si è
opposto all’azione, di cui ha postulato il rigetto;
che 22 maggio 1995
__________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, accolta dal
Pretore con decreto del 6 settembre 1995, mediante il quale ha assegnato
all’attore un termine fino al 30 settembre per prestare una cauzione di fr.
5000.–, pena lo stralcio della causa;
che, l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore è
stata respinta dal Pretore il 3 novembre 1995, decisione confermata da questa
Camera il 22 agosto 1996 (inc. __________);
che, statuendo il 6
settembre 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto
processuale dal 2 settembre 1997 e ha stralciato la causa dai ruoli per
perenzione, ponendo le spese a carico dell’attore e compensando le ripetibili;
che contro il decreto di
stralcio __________ ha inoltrato il 16 set-tembre 1999 un appello nel quale
chiede, in sostanza, di annullare il decreto impugnato;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
considerando
in diritto: che giusta l’art. 351
cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso
di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo consolidata
giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta
perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili
oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui
motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo:
sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino
dell’Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995
in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);
che in concreto l’ultimo
atto processuale, consistente nella richiesta del Pretore intesa a ottenere la
documentazione concernente una nuova domanda di assistenza giudiziaria
postulata dall’attore, risale al 2 settembre 1997;
che l’appellante non
contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma
sostiene di avere un interesse nella lite e di avere sempre avuto problemi a
interpellare la controparte o l’avvocato della medesima;
che, incentrato sui motivi
che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela
d’acchito irricevibile;
che il gravame,
manifestamente destinato all’insuccesso, può essere deciso con la procedura dell’art.
313bis CPC;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili all’appel-
lato, cui il gravame non è
nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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