AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.108
Data decisione, Autorità:
19.01.2001, ICCA
Incarto n.
11.1999.00108
Lugano,
19 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 3 marzo 1998 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________,
rispettivamente dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________,
__________)
__________, __________, e
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 agosto 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa
il 13 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 maggio 1982 __________ (1904), vedovo, ha donato alla
figlia __________ la particella n. __________ RFP di __________ (abitazione e
terreno annesso: 115 m²), situata nella frazione di __________, riservandosi un
diritto d'abitazione a vita. In compenso __________ ha dovuto tacitare il
fratello __________ per i lavori di miglioria da questi eseguiti nell'immobile
fino al maggio del 1982. La somma è stata fissata in fr. 84 097.85 con lodo
emanato il
2 agosto
1983 dall'arbitro __________, tecnico architetto a __________. __________ è
deceduto a __________ il __________ 1987, lasciando quali legittimi, oltre a
__________ (1937) e __________ (1935), __________ (1933), __________ (1940),
__________ (1942) e __________ (1946).
B. __________
ha chiesto l'8 aprile 1988 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, che
fosse ordinata la divisione dell'eredità. Con decreto del 9 maggio 1989 il Pretore
ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ di __________
in funzione di notaio divisore. Questi ha cominciato il 10 novembre 1989 a
redigere l'inventario (brevetto n. __________) elencando gli attivi della successione.
Tra i beni “soggetti a collazione ai sensi degli art. 626 e seguenti CC” egli
ha inserito – su richiesta di __________, __________ e __________ – la
particella n. __________ RFP di __________ (n. __________ RT), intestata a
__________ __________. Non è stato indicato il valore di stima del fondo né
quello degli altri fondi inventariati, il geometra revisore avendo dichiarato
di non conoscerlo. __________ non si è opposta all'iscrizione.
C. La
stesura dell'inventario è continuata il 21 marzo 1990 (brevetto n. __________).
Al termine dell'elencazione gli eredi hanno chiesto che fosse eseguita una
perizia sul valore degli immobili, tenuto conto “degli eventuali oneri
ipotecari ritirati dai donatari al momento della ricezione dell'anticipo
ereditario e dei lavori di miglioria da loro eseguiti” (brevetto, punto 4). Il
notaio ne ha preso atto e ha invitato gli eredi a comunicargli entro 15 giorni
eventuali attivi o passivi non ancora considerati, avvertendoli che dopo tale
scadenza egli avrebbe chiuso l'inventario. Decorso infruttuoso il termine, l'11
aprile 1990 egli ha trasmesso gli atti al Pretore con la distinta delle contestazioni
riguardanti l'una o l'altra iscrizione. Con decreto del 12 aprile 1990 il
Pretore ha assegnato ad __________, __________ e __________ __________ un termine
perentorio di 20 giorni per chiedere il riconoscimento delle loro pretese in via
accelerata. Nessuno di loro ha promosso causa.
D. Su
incarico del notaio divisore, il 25 febbraio 1992 l'arch. __________ di
__________ ha allestito una perizia sul valore venale dei fondi a quel momento
e al 22 agosto 1987 (__________è deceduto il __________ 1987). Nel suo referto
egli ha stimato il valore della particella n. __________ RFP di __________ (n.
__________ RT) in fr. 333 750.– il giorno della perizia e in fr. 225 550.– il
22 agosto
1987, conteggiando il costo dei lavori di manutenzione o di riattazione
eseguiti da __________ (da dedurre dalla somma da collazionare) in fr. 23
203.15. __________ __________ ha reagito il 29 maggio 1992 con una lettera al notaio
divisore in cui chiedeva che il valore dei suoi interventi fosse aumentato di
almeno fr. 20 000.– e che si deducesse inoltre dalla somma da collazionare il
costo delle migliorie apportate allo stabile dal fratello __________ prima del
1982, da essa rimborsati (fr. 84 097.85).
E. Il
notaio divisore ha convocato gli eredi il 4 giugno 1992. Ricapitolato l'elenco
degli attivi e dei passivi, egli ha dichiarato chiuso l'inventario. In seguito
egli ha riassunto i valori immobiliari stimati dal perito e ha reso noto il
contenuto della lettera inviatagli da __________ (brevetto n. __________). A
tale proposito § ha dichiarato di contestare
non solo la pretesa della sorella, ma anche – nella misura di fr. 7143.15 – la
somma calcolata dal perito per i lavori di manutenzione o di riattazione
eseguiti nello stabile. Salvo tali contestazioni, la perizia è stata accettata
dagli eredi, che hanno invitato il notaio a formulare una proposta di divisione.
F. Gli
eredi sono stati nuovamente convocati il 16 marzo 1993. In tale circostanza il
notaio ha comunicato loro il valore complessivo della successione calcolato in
base alla nota perizia e ha formulato una proposta di divisione (brevetto n.
709). La particella n. __________ RFP di Sonvico (n. __________ RT) sarebbe
toccata, secondo tale proposta, a __________, la quale avrebbe ricevuto così
fr. 202
346.85 (fr. 225 550.– corrispondenti al valore del fondo, meno fr. 23 203.15
corrispondenti ai lavori di manutenzione o di riattazione). Agli eredi è stato
impartito un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
G. Convocati
ulteriormente gli eredi il 1° luglio 1993, il notaio ha preso atto delle contestazioni
sollevate, tra cui quella di __________ __________, che insisteva perché
l'importo di fr. 84 097.85 da lei versato al fratello __________ per le
migliorie eseguite allo stabile fino al 1982 fosse dedotto dal valore della
particella n. __________ RFP di __________ (brevetto n. __________). __________
e __________ __________ si sono opposti alla pretesa. Per il resto gli eredi
hanno invitato il notaio a modificare la formazione dei lotti, nessuno di loro
essendo disposto a ritirare una particella (n. __________ RFP di __________),
situata nella frazione di __________ (prato di 361 m²).
H. Il
16 maggio 1994 il notaio ha riunito gli eredi per definire le condizioni alle
quali vendere la particella n. __________, per la quale un interessato aveva
avanzato un'offerta (brevetto n. __________). In seguito gli eredi si sono
ripartiti gli immobili. Essi sono poi stati riconvocati dal notaio il 15
settembre 1997, vedendosi prospettare i conguagli – calcolati secondo le
risultanze della nota perizia – a debito o a credito di ciascuno di loro (brevetto
n. __________). __________ __________ si sarebbe trovata così a dover versare
fr. 136 577.15 (il valore della particella n. __________, stimata fr. 225 550.–,
meno fr. 23 203.15 corrispondenti ai lavori di manutenzione o di riattazione,
meno la quota di successione spettante a ogni singolo erede, pari a
fr. 65
769.70). Essa ha ribadito allora la propria contestazione, sostenendo che dal
conguaglio di fr. 136 577.15 andava ancora dedotto l'importo di fr. 84 097.85
da essa pagato al fratello __________ per le migliorie eseguite allo stabile
prima del 1982. Tenuto conto di ciò, il notaio ha trasmesso gli atti il 2
febbraio 1998 al Pretore, cui ha deferito la contestazione.
I. Con
decreto del 10 febbraio 1998 il Pretore ha impartito a __________ __________ un
termine di 20 giorni “per proporre le proprie domande con la procedura di
camera di consiglio”. Il 3 marzo 1998 __________ __________ ha promosso causa
in via accelerata contro gli altri eredi (____________________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ __________), chiedendo di accertare che “la sostanza immobiliare da
collazionare (...) per quanto riguarda la particella n. __________ RT di Sonvico
corrisponde a fr. 98 249.–” (il valore peritale di fr. 225 550.–, meno l'importo
di fr. 84 097.85 da lei corrisposto al fratello Aldo, meno le spese di fr. 23
203.15 per gli interventi riconosciuti dal perito, meno ulteriori fr. 20 000.–
“quale lavoro personale profuso” nella proprietà).
L. Il
Pretore ha rilevato che la causa era stata promossa con procedura accelerata anziché
con procedura di camera di consiglio, sicché il 26 marzo 1998 __________
__________ ha introdotto una domanda processuale per ottenere che la sua azione
fosse trattata come contestazione d'inventario (art. 479 CPC) e non come
contestazione del modo di divisione (art. 480 cpv. 2 CPC). Al contraddittorio
del 6 maggio 1998, indetto per la discussione della domanda, __________
__________ ha contestato la tesi della sorella, mentre gli altri convenuti si
sono rimessi al giudizio del Pretore. Statuendo il 14 luglio 1998, quest'ultimo
ha respinto la domanda con l'argomento che, decaduto il termine da egli fissato
agli eredi il 12 aprile 1990 per procedere in via accelerata (sopra, consid. C
in fine), l'inventario era ormai da considerarsi chiuso.
M. La
causa è stata trattata così con la procedura di camera di consiglio e
all'udienza tenutasi il 14 ottobre 1998 __________ __________ ha confermato la
propria richiesta, mentre __________ __________ ne ha proposto la reiezione.
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono
rimessi al giudizio del Pretore; __________ __________ non si è più costituito
in giudizio. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 10 marzo 1999
__________ ha ribadito che la sostanza immobiliare da collazionare per quanto
la riguarda va accertata in fr. 98 249.–. __________ ha chiesto che la
petizione del 3 marzo 1998 fosse dichiarata nulla, subordinatamente che
l'azione fosse respinta nel merito. Gli altri convenuti non sono comparsi in
giudizio. Con sentenza il 13 agosto 1999 il Pretore ha respinto l'azione e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese di fr. 100.– a carico di
__________, tenuta a rifondere a __________ fr. 1000.– per ripetibili.
N. Contro
il giudizio predetto __________ è insorta con un appello del 24 agosto 1999 nel
quale chiede che la sua istanza sia parzialmente accolta e che il suo obbligo
di collazione sia accertato in fr. 118 249.– (fr. 225 550.–, dedotti gli
importi di fr. 23 203.15 e di fr. 84 097.85). Nessuno dei convenuti ha
presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi
essenziali:
a) l'accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476
CPC);
b) la
determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.
477 a 479 CPC);
c) la
divisione effettiva (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote,
previa
– definizione del modo della divisione (formando lotti oppure
realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC)
– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482
CPC) e
– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le prime
due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente
abbia la qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione
(norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che
cosa suddividere. Solo l'ultima fase, che riguarda come ripartire
gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota
della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid.
B; I CCA, sentenze del 1° luglio 1994 in re O., consid. 3, e del 16 aprile 1997
in re B., consid. 1b).
- Il
Pretore ha ritenuto che nella fattispecie la divisione ereditaria si trova
ormai nella terza fase e che pertanto la rivendicazione litigiosa è tardiva. A
suo avviso, per gli eredi che – come l'interessata – hanno avanzato pretese
nell'ambito del brevetto n. __________, l'inventario della successione va considerato
chiuso con il decorso infruttuoso del termine da egli fissato mediante decreto
del
12 aprile
1990 (sopra, consid. C in fine), se non addirittura con la scadenza dei 15
giorni fissati dal notaio nel brevetto. Quanto alla chiusura dell'inventario dichiarata
dal notaio medesimo il 4 giugno 1992 (brevetto n. __________), essa va
interpretata come “semplice constatazione che nessuna causa è stata intentata
nel termine di cui all'art. 479 CPC”. Del resto, ha soggiunto il Pretore,
quand' anche si reputasse che la chiusura dell'inventario non potesse avvenire
prima di conoscere l'esito della perizia sulla stima degli immobili, nel caso
specifico l'interessata risultava avere accettato la chiusura dell'inventario
rinunciando a contestare giudizialmente quanto figurava nel brevetto n.
__________, di modo che l'attuale pretesa denoterebbe “una situazione di evidente
abuso di diritto che non deve essere protetta” (sentenza impugnata, consid. 4).
-
Nel
caso in esame la lite verte sul valore per il quale dev'essere collazionata la
particella n. __________ RFP di Sonvico, che l'appellante ha ricevuto in dono
dal padre il 21 maggio 1982. La questione è di sapere, in particolare, se dalla
stima di fr. 225 550.– (accettata come tale da tutti gli eredi) vada dedotto il
costo complessivo di fr. 23 203.15 per lavori di manutenzione o di riattazione
riconosciuti dal perito e l'importo di fr. 84 097.85 che l'appellante ha
versato al fratello __________ per le migliorie da questi eseguite fino al
-
Ora, le controversie sul valore di una collazione attengono alla seconda
fase della divisione ereditaria (Rep. 1962 pag. 169 consid. 2), come le
controversie sul valore delle stime, espressamente evocate dall'art. 478 cpv. 2
CPC. Non per caso i due temi sono legati nella fattispecie, il valore della collazione
dipendendo anche dalla stima relativa al valore degli interventi eseguiti dall'appellante.
Simili contestazioni devono essere risolte prima della chiusura dell'inventario.
A tale scopo il Pretore assegna “alla parte la cui pretesa è contestata un
termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con la procedura
accelerata” (art. 479 cpv. 1 CPC). Con un sindacato unico egli dirime così
tutte le liti che riguardano la consistenza e l'entità dell'asse successorio
(Rep. 1929 pag. 255). Decorso infruttuoso il termine per promuovere azione o
risolto il contenzioso mediante sentenza, si chiude anche la seconda fase della
divisione.
-
In
concreto il notaio divisore ha cominciato l'inventario l'8 aprile 1988 con il
brevetto n. __________ e l'ha continuato il 21 marzo 1990 con il brevetto n.
__________, nel quale – terminata l'elencazione dei beni – ha invitato gli
eredi a comunicargli eventuali omissioni entro 15 giorni. Dopo tale scadenza
egli ha trasmesso gli atti al Pretore perché assegnasse agli eredi le cui
pretese erano contestate il termine dell'art. 479 cpv. 1 CPC (sopra, consid.
C). Se non che – e la circostanza è rilevata finanche dal Pretore nella
sentenza impugnata (consid. 1 lett. c) – in quei brevetti non figurava il
valore di alcun immobile. Certo, il geometra revisore aveva dichiarato di non
conoscere la stima dei fondi (sentenza impugnata, loc. cit.). A parte il fatto
però che il valore di stima comunicato dal geometra avrebbe avuto portata eminentemente
fiscale, resta il fatto che nel caso specifico l'inventario non era ancora
completo. Del resto, anche in caso di procedura per beneficio d'inventario,
quest'ultimo può essere chiuso solo una volta “accertato il passivo e terminate
le operazioni di stima” (art. 94 cpv. 1 LAC). Né si comprende come si possa
ritenere accertata l'entità e la consistenza di un compendio ereditario, che è
lo scopo della seconda fase della divisione, ove si ignori il valore dei beni
immobili. Nelle circostanze descritte il Pretore avrebbe dovuto quindi, anziché
fissare agli eredi il termine dell'art. 479 cpv. 1 CPC, ritornare gli atti al
notaio divisore perché ultimasse l'inventario.
-
È
vero che nel brevetto n. __________ il notaio non si è limitato a sollecitare
la comunicazione entro 15 giorni di eventuali dimenticanze, ma ha avvertito
anche gli eredi che una volta scaduto il termine egli avrebbe chiuso
l'inventario (punto 7). Ed è vero altresì che nessuno dei destinatari ha
reagito al decreto del 12 aprile 1990 con cui il Pretore ha assegnato il
termine perentorio dell'art. 479 cpv. 1 CPC per intentare causa con la
procedura accelerata. In buona fede tuttavia il primo avvertimento poteva
interpretarsi soltanto nel contesto in cui era stato pronunciato, ovvero nel
senso che, non fossero stati segnalati al notaio altri attivi o passivi
dell'eredità entro 15 giorni, l'elencazione dei beni sarebbe divenuta
definitiva. Ma l'appellante non si è mai opposta a che la particella n.
__________ RFP di __________ (iscritta nell'inventario) fosse considerata alla
stregua di un bene soggetto a collazione e non si può seriamente pretendere che
essa contestasse un valore di collazione ancora inesistente. Quanto al termine
perentorio fissato dal Pretore giusta l'art. 479 cpv. 1 CPC, esso è stato impartito
ad __________, __________ e __________, ma non a __________, di cui non era
contestata alcuna pretesa. Da questo profilo non si può seriamente muovere
all'interessata rimproveri di tardività.
-
Il
problema delle stime immobiliari è stato affrontato concretamente, nel caso in esame,
solo il 14 novembre 1991, quando il notaio divisore ha commissionato all'arch.
__________ di __________ una perizia sul valore venale dei fondi (doc. F).
Prontamente, il 9 dicembre 1991 l'interessata ha fatto seguire al perito una
copia del lodo in forza del quale essa aveva dovuto versare al fratello fr. 84
097.85 per i lavori da questi eseguiti nell'immobile fino al maggio del 1982
(doc. L). Una volta ricevuto il referto peritale del 25 febbraio 1992, essa ha
poi potuto constatare che la sua particella n. __________ RFP di __________ era
stimata
fr. 225
550.– (valore al 22 agosto 1987: referto, pag. 8 a metà) e che il perito le riconosceva
lavori di manutenzione o di riattazione per fr. 23 203.15 (referto, pag. 13). A
tale valutazioni essa ha reagito – come detto – il 29 maggio 1992, contestando
la cifra di fr. 23 203.15 e ricordando di avere dovuto tacitare il fratello
__________, proprio in seguito alla donazione paterna, con un pagamento di fr.
84 097.85 (sopra, consid. D). Una volta abbordato il tema dei valori
immobiliari, non si può dire dunque che l'appellante abbia espressamente o
tacitamente lasciato passare atti successivi.
-
Qualche
perplessità può destare il comportamento dell'interessata, se mai, alla riunione
che si è tenuta davanti al notaio divisore dopo la comunicazione del referto
peritale, il 4 giugno 1992. In tale circostanza essa ha lasciato infatti che il
notaio ribadisse incontrastato la chiusura dell'inventario (sopra, consid. E).
Tuttavia il notaio stesso ha ripreso subito la questione delle stime, dando
lettura dello scritto inviatogli dall'appellante il 29 maggio 1992 e
raccogliendo la contestazione di __________ (sopra, consid. E). Riemersa alla
riunione del 1° luglio 1993, la pretesa dell'appellante è stata una volta
ancora menzionata dal notaio e contestata da __________, cui si è associato
anche il fratello __________ (sopra, consid. G). Finalmente, il 16 maggio 1994
il notaio ha dovuto rendersi conto che la divergenza sul valore della collazione
era insanabile e ha deferito il litigio al Pretore (sopra, consid. H). Questi
ha impartito all'interessata il termine dell'art. 482 CPC per contestare le
quote con rito di camera di consiglio. La controversia però non verteva sulla
formazione delle quote, bensì sul valore – mai deciso – della collazione imputata
all'appellante. Viziato, in altri termini, era l'allestimento dell'inventario,
non il progetto di divisione effettiva.
-
D'altro
lato non si può dire che nei due anni intercorsi fra la riu-nione del 4 giugno
1992 e quella del 16 maggio 1994 l'interessata avesse motivo impellente per
rivolgersi di sua iniziativa al Pretore. Certo, il notaio ha lasciato in
sospeso la controversia sul valore della collazione, ma non ha mai definito
intempestiva la pretesa dell'appellante, né quest'ultima risulta avere
indugiato per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio oppure per
nuocere a diritti di terzi. Essa ha semplicemente atteso che le fosse dato modo
di adire l'autorità giudiziaria. Nemmeno in questa prospettiva può quindi farsi
discorso di tardività.
-
L'attuale
stato delle cose si riconduce, in estrema sintesi, all'equivoca procedura
adottata dal notaio divisore. Dichiarando prematuramente chiuso l'inventario,
egli ha rinviato – di fatto – le controversie sul valore della collazione alla
terza fase della divisione, fuorviando il seguito della procedura. In realtà
l'inventario poteva considerarsi pronto per essere trasmesso al Pretore ai fini
dell'art. 479 cpv. 1 CPC solo con il brevetto n. __________ del 4 giugno 1992,
quando i fondi del compendio ereditario sono stati muniti dei valori di stima
(sopra, consid. E). Solo a quel momento, per vero, il Pretore avrebbe potuto
dirimere con giudizio unico tutte le liti riguardanti la consistenza e l'entità
dell'asse successorio, consentendo di passare alla terza fase della divisione
(sopra, consid. 3 in fine). Avesse il notaio agito in tal modo – e il Pretore
fissato a quel momento il termine dell'art. 479 cpv. 2 CPC – nemmeno potrebbe
farsi questione di tardività. Nel brevetto
n. 628,
per vero, la pretesa dell'interessata risulta chiaramente riportata e
altrettanto chiaramente contestata da __________ (punto 4 in fine). Nel caso in
esame la procedura è entrata nella sua terza fase (“divisione effettiva”),
all'atto pratico, senza che la seconda (quella “dell'inventario”) sia stata
conclusa. Ciò ha precluso all'interessata la facoltà di contestare il valore
dei beni iscritti nell'inventario – in violazione per altro dell'art. 618 CC –
con effetto di perenzione per la procedura di divisione in corso (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato,
pag. 1005 nota 1028). Occorre pertanto sanare il vizio e far sì che l'interessata
possa rivolgersi al giudice con la procedura accelerata nel quadro dell'art.
479 cpv. 1 CPC.
-
Ne
discende che a ragione l'interessata aveva chiesto, con la domanda processuale
del 26 marzo 1998 (sopra, consid. L), che la sua azione fosse considerata come
una contestazione d'inventario nel senso dell'art. 479 cpv. 1 CPC. Il fatto
ch'essa non abbia appellato il decreto processuale del 14 luglio 1998 con cui
il Pretore ha respinto la domanda ancora non significa che la procedura di
camera di consiglio debba considerarsi acquisita. Intanto né il giudice né le
parti possono adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla
legge (art. 101 CPC). Inoltre il Pretore ha ritenuto applicabile la procedura
di camera di consiglio, nella fattispecie, interpretando l'azione
dell'interessata come una contestazione sulla formazione delle quote (art. 482
CPC), mentre in realtà l'azione verteva sulla contestazione dell'inventario.
Infine, quand'anche l'attrice avesse accettato la procedura di camera di consiglio
rinunciando ad appellare il noto decreto, ciò non significa che i convenuti – e
in particolare __________ – debbano accomodarsi ora di tale rito nell'ambito di
una contestazione d'inventario. Tanto meno se si pensa che la camera di
consiglio è una procedura meramente sommaria e che una contestazione
d'inventario non può essere decisa con un sindacato di semplice
verosimiglianza, fondato sull'apparenza (Rep. 1939 pag. 223).
-
Nelle
circostanze descritte, data la necessità di rifare il processo con la procedura
accelerata (senza le restrizioni che gli art. 366 e 367 CPC pongono, tra
l'altro, all'istruzione di una procedura sommaria), non rimane che dichiarare
nulla la sentenza impugnata, come tutti gli atti processuali successivi alla
petizione del 3 marzo 1998 (correttamente impostata come “azione di riconoscimento
ai sensi dell'art. 479 CPC”). L'incarto va così rinviato al Pretore, il quale
tratterà la petizione a norma dell'art. 390 CPC. L'appellante chiede che questa
Camera statuisca essa medesima nel merito. A prescindere dal fatto però che la
Camera civile d'appello non è preposta alla conduzione di processi come autorità
di primo grado (se non nei casi previsti dalla legge), è manifesto che, qualora
essa giudicasse direttamente per la prima volta come autorità munita di piena
cognizione (anziché con potere limitato alla verosimiglianza), essa
sottrarrebbe alle parti un grado di giurisdizione. L'art. 326 lett. a CPC
annovera la possibilità del rinvio, del resto, proprio per le violazioni di
forma. Risolta la contestazione d'inventario con la procedura accelerata, il
Pretore accerterà poi se sussistano contestazioni sulla formazione delle quote.
A quel momento, dandosi il caso, egli impartirà agli opponenti un nuovo termine
in virtù dell'art. 482 CPC “per proporre le proprie domande giusta la procedura
di camera di consiglio”.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Davanti a questa Camera tuttavia nessuno dei convenuti ha postulato la
reiezione dell'appello e nessuno di loro può quindi essere considerato
soccombente. D'altro lato non si può dire nemmeno che l'uno o l'altro di loro
abbia indotto il primo giudice in errore. Anzi, il Pretore stesso ha provocato
la domanda processuale dell'attrice, su cui ha statuito con ampia motivazione.
Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione
di “parte”: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna
1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a
versare alcunché. Ne deriva che in concreto non vi è un “soccombente” che possa
essere obbligato al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (Rep.
1997 pag. 137 consid. 4). Sugli oneri e le ripetibili di prima sede il Pretore
statuirà nuovamente, in esito al giudizio che emanerà con la procedura accelerata.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è dichiarata nulla, unitamente a tutti gli atti processuali successivi alla
petizione, e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________;
–
__________, __________;
– Aldo
__________, __________;
– avv.
__________, __________;
– __________
__________, __________;
– Gian
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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