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Numero d'incarto:
11.1998.94
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00094
Lugano,
10 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 27 novembre 1997 da
__________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 giugno 1998
presentato da __________ __________ __________ e __________ __________ contro
la decisione emessa il 27 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha affidato il 25 febbraio 1997 ad __________ __________ __________
e __________ __________, titolari della società semplice __________ &
__________, opere da capomastro e da piastrellista per la riattazione del suo
stabile posto sulla particella n. __________RFD di __________, in località
__________. Il 30 ottobre 1997 gli appaltatori hanno emanato una liquidazione
finale di fr. 231 232.–. Dedotti acconti per complessivi fr. 174 000.–, essi
hanno fatturato al committente un saldo di fr. 57 232.–.
B. Il 27 novembre 1997
__________ __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse iscritta provvisoriamente
a loro favore sulla citata particella n. __________un’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per la somma di fr. 57 232.– con interessi dal 27
novembre 1997. Statuendo il 28 novembre 1997 senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato l’iscrizione provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le
spese sono state poste a carico degli istanti, riservato il giudizio di merito.
C. All’udienza del 13
gennaio 1998, indetta per discutere l’iscri-zione provvisoria, gli istanti
hanno confermato la loro domanda, cui si è opposto __________ __________ con
l’argomento che la richiesta era tardiva. Esperita l’istruttoria, al dibattimento
finale del 23 marzo 1998 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Con
decisione del 27 maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, ha ordinato la
cancellazione dell’iscrizione provvisoria e ha addebitato la tassa di giustizia
di fr. 1000.– con le spese ad __________ __________ __________ e __________
__________i, tenuti a rifondere al convenuto fr. 1200.– per ripetibili.
D. Insorti con un
appello del 3 giugno 1998 contro la decisione del Pretore, __________
__________ __________ e __________ __________ propongono che – conferito al
gravame effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
ordinare l’iscrizione litigiosa e di assegnar loro un termine di 60 giorni per
promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.
L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’iscrizione di un’ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori deve aver luogo entro tre mesi dal
compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con
l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice
decide in procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di
mera verosimiglianza. Incombe all’artigiano o imprenditore rendere verosimile
la tempestività della richiesta, non al proprietario del fondo dimostrarne la
tardività. Se la verosimiglianza è dubbia, il giudice concede l’iscrizione
provvisoria e rinvia il pronunciato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca
legale alla sentenza di merito (Schumacher,
Das Bauhandwerkpfand-recht, 2ª edizione, pag. 217 n. 748 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 220 n. 2883b e pag. 224 n. 2891 con richiami).
- Nella fattispecie
gli appellanti sostengono di avere concluso i lavori sulla particella n.
__________RFD di __________ l’8 settembre 1997, fondando la loro tesi su rapporti
giornalieri della loro ditta (doc. C). Ora, questa Camera ha già avuto modo di
rilevare che semplici bollettini stesi dagli operai di un artigiano o di un
imprenditore non bastano a rendere verosimile il credito addotto per
l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale, a meno che gli estensori dei
bollettini confermino le loro scritture private davanti al giudice in qualità
di parte, testimone o perito (sentenza del
3 agosto 1992 in re M.
contro R., consid. 4, menzionato in: Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 90 CPC). In concreto si ignora chi
abbia materialmente compilato i rapporti giornalieri. Per di più i testimoni
sentiti dal Pretore hanno dato indicazioni contrastanti: __________ __________
ha ricordato di avere costruito un muretto esterno per il grill nell’agosto del
1997, __________ __________ e __________ __________ di avere eseguito l’ultimo
scavo nel giugno precedente; quanto al direttore dei lavori __________
__________, egli ha dichiarato che le opere di riattazione sono cominciate in
aprile, ma non ha dato alcuna indicazione sul momento in cui esse sono finite
(verbale del 18 febbraio 1998). Sebbene il criterio della verosimiglianza non
vada apprezzato con troppo rigore, nelle circostanze descritte non si può
sicuramente affermare, quindi, che la data dell’8 settembre 1997 addotta dagli
istanti sia stata resa attendibile.
-
Gli appellanti
obiettano che, comunque sia, per rendere verosimile la tempestività
dell’iscrizione avvenuta (inaudita parte) il 28 novembre 1997 è sufficiente che
nel caso in esame i lavori siano terminati, se non proprio l’8 settembre 1997,
il 28 agosto 1997. E siccome il teste __________ __________ ha accennato al
“mese di agosto” 1997, ciò basterebbe per rendere verosimile la tempestività
dell’iscrizione. La tesi non può essere seguita. A prescindere dalla
circostanza che gli istanti si sono dichiarati tacitati di ogni pretesa già il
22 luglio 1997 (doc. 1), dichiarazione però che secondo il direttore dei lavori
è stata rilasciata al solo scopo di agevolare il convenuto “per motivi legati
al credito di costruzione” (verbale del 18 febbraio 1998, pag. 3), il termine
di tre mesi per ottenere l’iscrizione di un’ipoteca legale comincia a decorrere
con la fine dell’opera. Interventi di poco conto, secondari o accessori, influiscono
sulla decorrenza del termine solo se sono indispensabili, ovvero se l’opera non
può considerarsi terminata anche senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 220 n. 2884a con rinvii; Schumacher, op. cit., pag. 173 n. 614
segg.). La formazione di un muretto esterno per il grill – ultimo lavoro
menzionato dal testimone Claudio Bonardi con riferimento al “mese di agosto” –
è già a prima vista un semplice intervento accessorio, tanto più che non
figurava nemmeno nel capitolato di appalto (doc. A). Ne segue che la
tempestività dell’iscrizione non può ritenersi verosimile solo perché il
manufatto in questione è stato eseguito entro il 28 agosto 1997. Anche sotto
questo profilo l’appello si rivela perciò destinato all’ insuccesso.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso
di attribuire ripetibili al convenuto, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato.
L’emanazione dell’attuale giudizio rende senza oggetto, per altro, la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________i, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2;
– Ufficio dei registri del
Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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