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Numero d'incarto:
11.1998.56
Data decisione, Autorità:
05.05.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00056
Lugano
5 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (accertamento di diritto di pegno) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione dell’11 dicembre 1997
dallo
STATO
DEL CANTONE Ticino,
rappresentato
dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni, Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
contro
__________, __________;
giudicando ora
sull’istanza di ricusa presentata il 16 marzo 1998 dal convenuto nei
confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
viste le osservazioni 19 marzo 1998 del Pretore;
convocate le parti all’udienza del 23 aprile 1998, cui è comparso
il solo attore,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Lo Stato del
Cantone Ticino ha promosso il 10 ottobre 1994 un’azione di accertamento contro
__________ __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
per far accertare l’esistenza di un suo diritto di pegno manuale su una
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 220’000.– gravante la
particella n. __________RFD , proprietà della convenuta, e per ottenere
la consegna del titolo depositato in Pretura. Statuendo il 27 marzo 1997, il
Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva della
convenuta e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese a carico
dell’attore, condannato a rifondere a __________ __________ un’indennità di fr.
2’000.– per ripetibili (inc. ..).
B. Lo Stato del Cantone
Ticino ha riproposto l’11 dicembre 1997 azione di accertamento nei confronti di
__________ __________. Il Pretore ha assegnato il 12 dicembre 1997 al convenuto
un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Decorso infruttuoso tale
termine, il giudice ha impartito a __________ __________, con ordinanza del 5
marzo 1998, un ultimo termine di 10 giorni per rispondere, con la comminatoria
che in caso di omissione non avrebbe più contestare i fatti della petizione.
C. __________ __________
ha presentato il 16 marzo 1998 istanza di ricusa nei confronti del Pretore e
dei suoi collaboratori. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di
appello il 19 marzo 1998, osservando di non riconoscere alcun motivo di ricusa
nei suoi confronti. Lo Stato del Cantone Ticino si è opposto all’istanza con osservazioni
del 18 marzo 1998. All’udienza del 23 aprile 1998, indetta dalla Camera civile
di appello, l’attore ha ribadito la propria opposizione alla ricusa, mentre il
convenuto è rimasto assente ingiustificato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi
siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia
tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione
del Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art. 30 cpv. 1
CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può
essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
- L’istante sostiene
che il Pretore non sarebbe imparziale, essendosi già pronunciato
anticipatamente sull’esito della causa nella sentenza del 27 marzo 1997,
emanata nella procedura promossa dall’attore con petizione 10 ottobre 1994. Il
convenuto richiama inoltre le sue precedenti denunce contro il Pretore per le
convocazioni relative al fallimento della società “__________ __________
__________ ” e infine ritiene che il giudice non sia imparziale anche per
ragioni politiche.
La ricusazione deve
reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita
le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia
fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli
occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag.
369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 §
1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata
in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
- A detta del
convenuto il Pretore avrebbe già deciso l’esito della causa promossa contro di
lui e non sarebbe quindi imparziale. Nella sentenza emanata il 27 marzo 1997
(inc. ..__________), il Pretore si era così espresso: “la
questione relativa all’esistenza di un diritto di pegno in favore dello Stato
del Cantone Ticino può pertanto rimanere indecisa e andrà semmai valutata,
probabilmente con esito favorevole per il qui attore (viste le risultanze della
presente azione giudiziaria), nell’ambito di una causa promossa se del caso
contro __________ __________ ” (sentenza, pag. 6 in fondo).
Si tratta in concreto di
esaminare se con tale frase il Pretore abbia espresso un pregiudizio sulla
causa promossa poi contro il convenuto, suscitando apparenza di prevenzione e
rischio di parzialità. L’istante ritiene che con tale frase il Pretore avrebbe
sollecitato l’attore a promuovere causa nei suoi confronti. Il rimprovero è infondato,
perché il giudice, respingendo la petizione dell’11 ottobre 1994 per carenza di
legittimazione passiva della convenuta, doveva per forza indicare nella
sentenza chi avrebbe dovuto essere convenuto in quel caso. Se non che, il
Pretore non si è limitato a tale motivazione giuridica, per altro dovuta, ma ha
apprezzato anticipatamente anche l’esito dell’eventuale procedura da promuovere
contro l’istante, ritenendolo – senza nemmeno conoscere quali mezzi di difesa
avrebbe opposto il convenuto – “probabilmente favorevole”. La fattispecie è
quindi ben diversa da quella, che non configura prevenzione, in cui un giudice
esprime un’opinione non definitiva sulla scorta di un apprezzamento anticipato
e sommario dell’incarto e dei mezzi di prova invocati dalle parti (Kölz, op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.; Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art.
22, pag. 124 e 125; Borghi/ Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, pag. 88 e 166).
Nel caso in esame il Pretore si è infatti pronunciato anticipatamente
sull’esito di una causa non ancora promossa contro un terzo in base agli atti
di un altro processo, pendente fra parti diverse. Nonostante l’avverbio “probabilmen-te”,
la frase sopra citata è idonea a suscitare anche in una persona ragionevole e
spassionata l’impressione che il Pretore abbia già una sua idea ben precisa
sull’esito della causa tra l’attore e il convenuto, e ciò ancor prima che il
processo sia cominciato. Tanto basta per ritenere data, nella fattispecie,
un’apparenza di prevenzione (DTF 115 I a 180, 114 Ia 158 segg. consid. b).
L’istanza di ricusa deve di conseguenza essere accolta, senza che sia
necessario esaminare le altre censure mosse dal convenuto.
-
Nel caso concreto
non risulta che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l’istanza del
16 marzo 1998 e non vi sono di conseguenza atti da annullare (art. 30 cpv. 4
CPC). Ricusato il Pretore, la causa è trasmessa al segretario assessore (art.
11 cpv. 1 LOG). Se non che, il convenuto ha ricusato con l’istanza del 16 marzo
1998 anche il Segretario assessore. L’incarto deve quindi essere trasmesso al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, Pretore viciniore di quello
ricusato (art. 12 LOG), affinché statuisca sulla ricusa del Segretario assessore.
-
Vista la
particolarità del caso si prescinde dal riscuotere tasse e spese. Non vi è
motivo, per altro, di rifondere ripetibili all’istante, che non ne ha fatto
richiesta, non è comparso in udienza e non è stato patrocinato da un legale
nella procedura di ricusa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è ricusato nella causa promossa
dallo Stato del Cantone Ticino contro __________ __________ (inc.
__________..).
-
L’incarto è trasmesso al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna affinché statuisca sulla
ricusazione del Segretario-assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
-
Non si prelevano tasse né
spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– Amministrazione
cantonale delle contribuzioni, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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