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Numero d'incarto:
11.1998.51
Data decisione, Autorità:
20.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00051
Lugano,
20 marzo 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (diffida ai debitori) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 febbraio 1998 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 marzo 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto (“pronuncia”) emesso il
4
marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________
__________ e __________ nata __________ è pendente una causa di stato davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
che il 4 febbraio 1998
__________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare una trattenuta di fr.
1830.– mensili, pari all’entità del suo contributo alimentare provvisionale, da
una rendita che il marito percepisce dalla “__________ __________ .
__________ ()”, __________;
che il Pretore ha
assegnato a __________ __________ un termine di 10 giorni per presentare
osservazioni;
che il 19 febbraio 1998
__________ __________ ha introdotto un memoriale in cui ha dichiarato di
opporsi al provvedimento e ha postulato il rigetto della domanda;
che con decreto
(“pronuncia”) del 4 marzo 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, senza
prelevare spese, ma condannando __________ __________ a rifondere al marito fr.
150.– per ripetibili;
che contro il decreto
predetto __________ __________ ha inoltrato un appello del 16 marzo 1998 volto
a ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – la trattenuta
litigiosa e la conseguente riforma del giudizio pretorile;
che l’appello non è stato
intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che in virtù dell’art.
177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri
obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte,
all’altro;
che tale norma è
applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura
provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988,
pag. 390 n. 19 e 20; Bühler/ Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC);
che le misure
provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di separazione o di divorzio
sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv.
2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio
non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì
la discussione finale (cfr. l’art. 395 CPC), tenuta dopo l’eventuale assunzione
delle prove (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di
“contraddittorio” non è mai stata interpretata in altro modo dalla
giurisprudenza (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 in re T. contro V. e C. SA,
consid. 1; II CCA, sentenza del 30 gennaio 1991 in re P. contro I.);
che nella fattispecie il
Pretore non ha indetto contraddittorio alcuno, né le parti constano avervi
rinunciato;
che un Pretore è
senz’altro abilitato a ordinare misure provvisionali anche prima del contraddittorio,
ma in tal caso i suoi provvedimenti possono essere solo oggetto di revoca (dopo
contraddittorio, appunto) giusta l’art. 379 cpv. 2 CPC, escluso ogni altro rimedio
giuridico;
che alla mancanza di
contraddittorio non possono sicuramente supplire, in concreto, le osservazioni
chieste dal Pretore al convenuto, per altro in spregio di qualsiasi forma,
risposte scritte essendo ammissibili nella procedura sommaria solo come
riassunti da allegare al verbale di udienza (art. 119bis CPC);
che la ricevibilità di un
appello dovendo essere verificata d’uf-ficio (come quella di ogni singolo atto
processuale: art. 97 n. 5 CPC), il ricorso dell’istante va dichiarato d’acchito
improponibile;
che il Pretore, cui è
ritornato il fascicolo processuale, esaminerà nondimeno se il gravame non possa
essere considerato come domanda di revoca giusta l’art. 379 cpv. 2 CPC e
convocherà le parti, dandosi il caso, al contraddittorio;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le particolarità della
fattispecie inducono a non riscuotere spese, né è il caso di assegnare
ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alla controparte, la quale
non ha dovuto sopportare alcun costo;
che per quanto attiene
alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante, essa è
destinata all’insuccesso già per la circostanza che il ricorso non ha alcuna
possibilità di buon esito (anzi, non può nemmeno essere vagliato nel merito);
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria contenuta nell’appello è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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