AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.5
Data decisione, Autorità:
08.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00005
Lugano
8 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 10 ottobre 1995 dalla
Fondazione
__________ e __________ __________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________ __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
avv. __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________, __________
__________ __________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________ __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________
(patrocinate
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 24
dicembre 1997 dall’attrice e
dall’avv. __________ __________, __________, nei confronti del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
convocate
le parti all’udienza del 13 maggio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Fondazione __________ e
__________ __________ __________ ha promosso causa il 10 ottobre 1995 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ __________, __________
__________ __________ __________, la __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________
__________ e __________ __________, chiedendo – in estrema sintesi – che fosse
accertata la nullità di varie disposizioni testamentarie lasciate da __________
__________ __________, che fosse accertata l’esistenza di un danno da atti
illeciti con il relativo obbligo di risarcimento e che fosse riconosciuta la
sua qualità di unica erede di __________ __________ __________. Con ordinanza
del 20 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha trasmesso
la causa per competenza al Pretore della sezione 4.
B. L’11 dicembre 1995 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rinviato la petizione
all’attrice, invitandola a presentare entro 15 giorni un allegato ridotto,
limitato all’azione di nullità del testamento, sotto comminatoria dello
stralcio della causa in caso di inadempienza; inoltre egli ha dichiarato
inammissibile la petizione d’eredità per difetto di legittimazione attiva e ha
deciso la disgiunzione di tutte le azioni non successorie, rinunciando a
prelevare spese e ad assegnare ripetibili. Con sentenza del 10 novembre 1997 questa
Camera ha accolto un appello presentato dalla Fondazione __________ e
__________ __________ __________, ha dichiarato nulla sia l’ordinanza 20
ottobre 1995 del Pretore della sezione 1 sia quella emanata l’11 dicembre 1995
dal Pretore della sezione 4 e ha rinviato gli atti al presidente della Pretura
del Distretto di Lugano per la designazione del giudice competente a trattare
la petizione. Con ordinanza del 13 novembre 1997 il presidente della Pretura
del Distretto di Lugano ha assegnato la causa per competenza al Pretore della
sezione 4.
C. Il 24 dicembre 1997
la Fondazione __________ __________ __________ __________ __________ insieme
con l’avv. __________ __________ hanno inoltrato a un’istanza di ricusa nei
confronti del Pretore della sezione 4. Questi ha trasmesso gli atti alla Camera
civile di appello l’8 gennaio 1998, soggiungendo di non riconoscere alcun
motivo di ricusa. __________ __________, __________ __________ __________
__________, __________ __________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________
__________ si sono opposti all’istanza. All’udienza del 13 maggio 1998, indetta
da questa Camera, gli istanti hanno riconfermato la domanda di ricusa e i
convenuti hanno ribadito la loro opposizione.
.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che
le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi
(nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice
o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del
Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC) e la
decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio, che non può essere
impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
Gli istanti fondano
la loro domanda sull’apparenza di prevenzione e parzialità del Pretore,
riferendosi a precedenti giudizi emessi dal magistrato in procedimenti in cui
il legale istante era parte o rappresentante di parte. La ricusazione deve
reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita a
ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori
oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di
qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369).
Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU
garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere
ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
I resistenti
chiedono di dichiarare tardiva la domanda di ricusa, facendo valere che la
petizione risale al 10 ottobre 1995. Il Tribunale federale ha invero precisato
che le istanze di ricusazione devono essere presentate senza indugio, un
ritardo costituendo un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo).
In concreto, se da un canto la domanda potrebbe essere dichiarata tardiva nella
misura in cui gli istanti si avvalgono di circostanze precedenti l’introduzione
della causa, d’altro canto non si deve disconoscere che il magistrato ricusato
è stato designato dal presidente della Pretura del Distretto di Lugano solo il
13 novembre 1998, sicché gli istanti non avevano motivo per insorgere prima di
allora. Sia che sia, la questione non merita particolare approfondimento
poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è comunque destinata
all’insuccesso. Né giova diffondersi sulla ricevibilità – controversa –
dell’istanza presentata personalmente dall’avvocato __________. Anche se egli
non è parte in causa, una ricusa potrebbe infatti essere pronunciata qualora si
riscontrasse – per avventura – grave inimicizia del giudice verso il
patrocinatore (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.1 ad art.
23; Jolidon, Commentaire du Concordat
suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, nota 382 b). Si impone quindi un esame dei
motivi addotti.
-
Sostengono gli
istanti che __________ e __________ __________, nell’ambito di un procedimento
pendente in Italia, hanno rimproverato al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, di essere acquiescente nei confronti dell’avv. __________ __________
e della Fondazione __________ __________ allorquando il medesimo magistrato è
tutt’altro che indulgente nei loro confronti. Ciò condizionerebbe il Pretore,
costringendolo a mostrare con eccessi contrari la sua indipendenza. La
questione sarà esaminata oltre, nel contesto dei casi sottoposti a questa Camera
(consid. 6).
-
Gli istanti
ritengono inoltre il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica,
appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati
socialisti “politicamente rilevante contro la __________ __________ e
__________ __________ ”, della quale l’avv. __________ __________ fa parte. La
parzialità del magistrato risulterebbe poi da precedenti decisioni, che
denoterebbero chiari intenti punitivi nei confronti del legale. Se non che, la
semplice appartenenza politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non
costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare
della sua equanimità in casi determinati (Rhinow,
öffentliches Prozessrecht,
Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione, un
magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali
e politici, ma ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato
il principio costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il
magistrato si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere
un’opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella
fattispecie non consta, né gli istanti pretendono, che il Pretore abbia pubblicamente
espresso opinioni sul conto dell’avv. __________ __________ o abbia apertamente
condiviso dichiarazioni di esponenti dell’area politica alla quale appartiene.
Lo stretto legame con il capogruppo socialista in Gran Consiglio e nel Consiglio
comunale del suo domicilio, che non è parte né rappresenta un parte nel
procedimento odierno, non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a fondare
la ricusa del magistrato in questione. Per di più la causa promossa dalla
Fondazione __________ __________ non ha alcuna connotazione politica, né
comporta giudizi su tesi politiche né tanto meno riguarda esponenti di un
determinato partito. I vari articoli apparsi sulla stampa – cui allude
l’istante – si limitano a riferire della domanda di ricusa promossa
dall’istante nei confronti del medesimo Pretore. Né il vago accenno alla
serenità di giudizio del magistrato è sufficiente per sollevare dubbi di parzialità,
qualsiasi magistrato potendosi trovare nella medesima situazione senza per ciò
doversi reputare prevenuto.
-
Gli istanti hanno
prodotto documenti dai quali risultano, a loro avviso, seri indizi oggettivi
che inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Essi pongono l’accento –
in particolare – su cinque casi nei quali l’avv. __________ __________ era
parte o nei quali fungeva da patrocinatore e nei quali le decisioni del Pretore
ricusato tradirebbero parzialità. Ora, è vero che, per costante giurisprudenza,
a fondare dubbi di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a
suscitare l’apparenza di prevenzione o a denotare un simile rischio; se da un
lato, quindi, la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti
soggettivi non è sufficiente per giustificare l’astensione di un magistrato,
dall’altro non occorre che il magistrato in questione sia effettivamente
prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid. 3). La questione è di sapere se nella
fattispecie si riscontrino elementi oggettivi nel senso inteso dalla giurisprudenza.
a) Gli
istanti rilevano che nel primo caso da loro indicato (I) una retta e tempestiva
decisione del Pretore avrebbe evitato al legale di perdere l’esecuzione testamentaria
e il patrocinio del cliente. Tale assunto si basa unicamente però sulle stesse
affermazioni degli istanti. Contrariamente alla loro opinione, dalla documentazione
prodotta non si desume che tale situazione sia stata provocata dalla decisione
del Pretore.
b) Nel
secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola
decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle
prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che
le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che
l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la
pretesa nullità della decisione evocata dall’istante non è stata giudizialmente
accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC avrebbe consentito
al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In concreto il semplice
fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato dall’appellante non è
sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche ammettendo che la
decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a suffragare una domanda
di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura possono essere censurate
con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio,
114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori
particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei
doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si
ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come detto – nemmeno è stata
giudizialmente constatata. Dalla documentazione prodotta non risulta nemmeno
che la transazione, definita sfavorevole dagli istanti, debba ricondursi al
giudizio del Pretore. Quanto alle successive resistenze della Pretura, esse si
riferiscono al Segretario assessore, non al Pretore, che nel frattempo si era
astenuto.
c) Gli
istanti rimproverano al Pretore (caso III) di aver rinviato all’avv. __________
__________ una petizione di 185 pagine con un termine per ridurla a 40 pagine.
A parte il fatto che tale facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC),
nondimeno, il legale stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il
Pretore ha consentito alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto
concerne il rifiuto di procedere all’interrogatorio formale della controparte,
il Pretore ha motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e a ogni modo la
prova non è stata esclusa, il legale essendosi riservata la possibilità di
riassumerla nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di
restituzione in intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione
addotta dal Pretore non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se
non ha soddisfatto il patrocinatore. Questa Camera ha invero rimproverato il
Pretore per non avere dato seguito all’invito di notificare alle parti la sua
decisione di effetto sospensivo e per avere indugiato nel rettificare il
dispositivo n. 2 del decreto d__________ ____________________). Criticabile appare
anche il fatto che lo stesso Pretore, ricevuta all’inizio di gennaio 1995 la
sentenza 28 dicembre 1994 di questa Camera, abbia atteso un mese e mezzo prima
di dare seguito all’ordine del Tribunale di appello. Ma ciò non significa
ancora che egli abbia deliberatamente procrastinato il corso della procedura a
sfavore della parte rappresentata dall’avv. __________ __________. Dagli atti
si evince che nel periodo compreso tra la discussione del 7 giugno 1991 e
l’emanazione del decreto (17 agosto 1994) è stato risolto con le autorità austria
che il problema della competenza ed è stato chiuso l’inventario della
successione. Inoltre l’istante ha presentato 5 domande di restituzione in
intero, contribuendo a rallentare il corso della procedura. Per quanto riguarda
la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, questa Camera, pur
accogliendo parzialmente l’appello presentato dalla controparte, ha posto a carico
di quest’ultima due terzi degli oneri processuali e ha fissato in fr. 10’000.–
le ripetibili, ma non ha censurato la valutazione del Pretore poiché l’esito
del ricorso non incideva apprezzabilmente sulla ripartizione dei costi processuali
di prima sede.
d) In
merito al caso IV i ricusanti si dolgono che il Pretore ha respinto il 7
settembre 1995 un’istanza in materia di locazione presentata dagli avv.
__________ e __________ __________, ponendo a loro carico ripetibili per fr.
35’000.–. Con sentenza del 26 febbraio 1996 la seconda Camera civile di appello
ha parzialmente riformato il giudizio del Pretore e, tra altre cose, ha ridotto
a fr. 7’000.– le ripetibili a favore della controparte. Certo, è vero che in
concreto l’ammontare dell’indennità è stato nettamente ridotto, ma nulla induce
a ritenere che il Pretore l’abbia volutamente fissato in fr. 35’000.– per
punire gli attori. Tutt’al più egli si è dipartito da un valore litigioso
errato, ma non consta che ciò sia dovuto a fattori estranei alla vertenza
medesima, di modo che la circostanza non basta per denotare apparenza di
prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di circostanze oggettive,
atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una persona ragionevole
dotata di normale sensibilità (Poudret,
op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che il legale sia
soggettivamente convinto di avere subìto un’ingiustizia, ma tale sua personale
convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi.
e) Per
finire, nel caso V gli istanti rimproverano al Pretore di avere deciso
un’eccezione di merito con decreto e senza dare all’attrice la possibilità di esprimersi.
Essi rilevano inoltre che il magistrato non ha intimato la petizione alle parti
e non ha statuito su una domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall’attrice. È vero, al proposito, che questa Camera ha dichiarato nullo il
dispositivo n. 2 della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il
Pretore aveva negato la legittimazione attiva della Fondazione __________ senza
darle la possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori
particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di
ricusazione (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, non è preteso che
l’irregolarità fosse non solo manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere
alla parte, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi convergenti. Le altre
doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi di parzialità, la
mancata intimazione della petizione e della decisione sull’assistenza
giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso alla
Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato dall’istante.
-
In definitiva se ne
deve concludere che nella fattispecie non emergono gravi motivi che
mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. Questi ha commesso taluni errori
in cause nelle quali l’avv. __________ __________ era coinvolto,
rispettivamente era patrocinatore di una parte, ma ciò non appare riconducibile
a prevenzione, tendenziosità o partito preso. Gli errori di forma o di merito
commessi da un magistrato possono essere fatti correggere, del resto, con i
normali rimedi giuridici offerti dall’ordinamento giuridico. È possibile che
gli istanti siano soggettivamente convinti della parzialità del Pretore, ma in
concreto tale loro personale convinzione non trova riscontro in sufficienti
elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del magistrato e
non consente di ricusare il magistrato. Al Pretore giova ricordare, a ogni buon
conto, che in situazioni suscettibili di assumere valenza personale solo atteggiamenti
cauti e distaccati possono evitare soggettivi sospetti di parzialità, garantendo
una corretta e serena conduzione della causa. Agli istanti è appena il caso di
ricordare, per converso, che un patrocinatore deve anche sapere dar prova di
moderazione e di oggettività, senza interpretare ogni decisione del giudice che
non risponda alle loro prospettive d’azione o di difesa come un atto di
prevenzione o di personale ostilità.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di
giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della
decisione. Le controparti, che hanno presentato osservazioni scritte e che sono
comparse all’udienza del 10 marzo 1998 davanti alla Camera civile di appello,
hanno diritto in ogno modo a una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è
respinta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti solidalmente a carico dell’attrice e dell’avv. __________ __________, che
rifonderanno a ognuna delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
700.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________.
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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