AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.4
Data decisione, Autorità:
03.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00004
Lugano
3 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (contestazione dell’onorario dell’esecu-tore
testamentario) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 23 ottobre 1997 da
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________, __________, e
__________ -__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
avv.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________o)
e
nella quale è intervenuta, a sostegno del convenuto, la
Fondazione
__________ __________, __________
(patrocinata
dalla stessa avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 23
dicembre 1997 dal convenuto nei
confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
convocate
le parti all’udienza del 10 marzo 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________,
__________ __________, __________ , __________ __________ __________
e __________ __________ - sono alcuni degli eredi di __________
__________, deceduto a __________ il __________ __________ 1993, che con testamento
olografo del 3 febbraio 1981 ha designato esecutore testamentario l’avv.
__________ __________. Terminato il suo compito, il 1° aprile, rispettivamente
il 2 aprile 1996, l’avv. __________ __________ ha trasmesso agli eredi la sua
nota d’onorario di complessivi fr. 184’661.10. Il 23 ottobre 1997 __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
__________ e __________ i- hanno convenuto l’avv.
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
contestando la sua parcella e postulandone la riduzione a complessivi fr.
65’030.70. Il Pretore ha assegnato il 28 ottobre 1997 al convenuto un termine
di 30 giorni per presentare la risposta.
B. L’avv. __________
__________ ha inoltrato il 23 dicembre 1997 istanza di ricusa nei confronti del
Pretore. Questi ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 7
gennaio 1998, osservando di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti.
__________ __________, __________ __________, __________ , __________
__________ __________ e __________ __________ - si sono opposti
all’istanza con osservazioni del 5 gennaio 1998. Il 9 febbraio 1998 la
Fondazione __________ __________ è intervenuta accessoriamente in favore del
convenuto, associandosi all’istanza di ricusa. All’udienza del 10 marzo 1998,
indetta dalla Camera civile di appello, l’istante ha riconfermato la domanda di
ricusa, mentre i convenuti hanno ribadito la loro opposizione.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che
le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi
(nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice
o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni”(lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del
Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC) e la
decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio, che non può essere
impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L’istante fonda la
sua domanda sull’apparenza di prevenzione e parzialità del Pretore nei suoi
confronti, riferendosi a precedenti giudizi emessi dal giudice in procedimenti
in cui egli era parte o rappresentante di una parte. La ricusazione deve reputarsi
ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a
ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori
oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di
qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369).
Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU
garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento
non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid.
3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere
troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi
semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar
BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha
carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
I resistenti
chiedono di dichiarare tardiva la domanda di ricusa, facendo valere che questa
doveva essere presentata immediatamente, non appena ne erano noti i motivi. Il
Tribunale federale ha invero precisato che le istanze di ricusazione devono essere
presentate senza indugio, un ritardo costituendo un atto di malafede processuale
(DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto, se da un canto è vero che la domanda
potrebbe essere dichiarata tardiva nella misura in cui l’istante si avvale di
circostanze precedenti l’introduzione della petizione, d’altro canto è
altrettanto vero che il convenuto non ha ancora presentato la risposta di merito,
di modo che la domanda non può essere ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 29
cpv. 4 CPC. Come che sia, la questione non merita particolare approfondimento
poiché, come si vedrà in appresso, la ricusazione è comunque destinata
all’insuccesso.
-
L’istante sostiene
che gli attori gli rimproverano a torto, nel merito, di avere ottenuto il
certificato ereditario con ritardo, a causa delle sue lungaggini, e asserisce
che tale remora sarebbe imputabile al Pretore. Lo stesso magistrato essendo
chiamato a statuire sull’ammontare della nota d’onorario emessa dall’esecutore
testamentario, egli dichiara di non sentirsi a “suo agio”. Il solo fatto però
che il Pretore si sia occupato di un’altra procedura che riguarda la parte
ricusante non inficia l’imparzialità del magistrato e non può fondare, in linea
di principio e in assenza di altri elementi oggettivi, una ricusazione (DTF 120
Ia 82, 114 Ia 278). La precedente procedura riguardava l’emissione del
certificato ereditario e non è connessa a quella oggetto della presente
vertenza, che verte sulla contestazione dell’onorario dovuto all’esecutore
testamentario. Del resto, se non configura prevenzione il caso del giudice che
esprime un’opinione non definitiva sulla scorta di un apprezzamento anticipato
e sommario dell’in-carto e dei mezzi di prova (Kölz, op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost; Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art.
22, pag. 124 e 125), a maggior ragione non può giustificare una ricusazione il
caso in cui il Pretore non si è ancora occupato della causa.
-
L’istante ritiene
inoltre il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica,
appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati
socialisti “politicamente rilevante contro la destra leghista e radicale
luganese”, della quale l’istante fa parte. La parzialità del magistrato
risulterebbe poi da precedenti decisioni, sfavorevoli all’istante, le quali
denoterebbero intenti punitivi nei suoi confronti. Se non che, la semplice appartenenza
politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non costituisce motivo di
ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in
casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea
1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione un magistrato si
trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma
ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato il principio
costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato
si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere un’opinione propria
su un tema politico controverso (Poudret,
op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella fattispecie non consta, né
l’istante pretende, che il Pretore abbia pubblicamente espresso opinioni sul
suo conto o abbia apertamente condiviso dichiarazioni di esponenti dell’area
politica alla quale appartiene. Lo stretto legame con il capogruppo socialista
in Gran Consiglio e nel Consiglio comunale del suo domicilio, che non è parte
né rappresenta un parte nel procedimento odierno, non basta – in assenza di
riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato in questione. Per di
più la causa promossa dagli attori riguarda l’onorario dell’esecutore testamentario
e non ha alcuna connotazione politica, né comporta giudizi su tesi politiche né
tanto meno riguarda esponenti di un determinato partito. I vari articoli apparsi
sulla stampa, cui allude l’istante, si limitano a riferire della domanda di
ricusa promossa dall’istante nei confronti del medesimo Pretore in un’altra
causa, che vede coinvolte parti diverse. Né il vago accenno alla serenità di
giudizio del magistrato è sufficiente per sollevare dubbi di parzialità,
qualsiasi magistrato potendosi trovare nella medesima situazione senza per ciò
doversi reputare prevenuto.
-
L’istante ha
prodotto documenti dai quali risultano, a suo avviso, seri indizi oggettivi che
inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Egli pone l’accento – in
particolare – su cinque casi nei quali egli era parte o nei quali fungeva da
patrocinatore e nei quali le decisioni del Pretore ricusato tradirebbero
parzialità. Ora, è vero che, per costante giurisprudenza, a fondare dubbi di parzialità
bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di
prevenzione o a denotare un simile rischio; se da un lato, quindi, la semplice
affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente
per giustificare l’asten-sione di un magistrato, dall’altro non occorre che il
magistrato in questione sia effettivamente prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid.
3). La questione è di sapere se nella fattispecie si riscontrino elementi
oggettivi nel senso inteso dalla giurisprudenza.
a) L’istante
rileva che nel primo caso da lui indicato (I) una retta e tempestiva decisione
del Pretore gli avrebbe evitato di perdere l’esecuzione testamentaria e il
patrocinio del cliente. Tale assunto si basa unicamente però sulle stesse affermazioni
dell’istante. Contrariamente all’opinione di quest’ultimo, dalla documentazione
prodotta non si desume che tale situazione sia stata provocata dalla decisione
del Pretore.
b) Nel
secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola
decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle
prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che
le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che
l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la
pretesa nullità della decisione evocata dall’ istante non è stata
giudizialmente accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC
avrebbe consentito al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In
concreto il semplice fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato
dall’istante non è sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche
ammettendo che la decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a
suffragare una domanda di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura
possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia
20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda
di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere
e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b).
Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come
detto – nemmeno è stata giudizialmente constatata. Dalla documentazione
prodotta non risulta nemmeno che la transazione, definita sfavorevole
dall’istante, debba ricondursi al giudizio del Pretore. Quanto alle successive
resistenze della Pretura, esse si riferiscono al Segretario assessore, non al
Pretore, che nel frattempo si era astenuto.
c) L’istante
rimprovera al Pretore (caso III) di avergli rinviato una petizione di 185
pagine con un termine per ridurla a 40 pagine. A parte il fatto che tale
facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC), nondimeno, l’istante
stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il Pretore ha consentito
alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto concerne il rifiuto
di procedere all’interrogatorio formale della controparte, il Pretore ha
motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e ad ogni modo la prova non è
stata esclusa, l’istante essendosi riservata la possibilità di riassumerla
nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di restituzione in
intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione addotta dal Pretore
non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se non ha soddisfatto
l’istante. Questa Camera ha invero rimproverato per non avere dato seguito
all’invito di notificare alle parti la sua decisione di effetto sospensivo per
avere indugiato nel rettificare il dispositivo n. 2 del decreto da lui emesso
il 17 agosto 1994 (I CCA /). Criticabile appare anche il
fatto che lo stesso Pretore, ricevuta all’inizio di gennaio 1995 la sentenza 28
dicembre 1994 di questa Camera, abbia atteso un mese e mezzo prima di dare
seguito all’ordine del Tribunale di appello. Ma ciò non significa ancora che
egli abbia deliberatamente procrastinato il corso della procedura a sfavore
della parte rappresentata dall’istante. Dagli atti si evince che nel periodo
compreso tra la discussione del 7 giugno 1991 e l’emanazione del decreto (17
agosto 1994) è stato risolto con le autorità austriache il problema della
competenza ed è stato chiuso l’inventario della successione. Inoltre l’istante
ha presentato 5 domande di restituzione in intero, contribuendo a rallentare il
corso della procedura. Per quanto riguarda la compensazione delle ripetibili decisa
dal Pretore, questa Camera, pur accogliendo parzialmente l’appello presentato
dalla controparte, ha posto a carico di quest’ultima due terzi degli oneri processuali
e ha fissato in fr. 10’000.– le ripetibili, ma non ha censurato la valutazione
del Pretore poiché l’esito del ricorso non incideva apprezzabilmente sulla ripartizione
dei costi processuali di prima sede.
d) In
merito al caso IV il ricusante si duole che il Pretore ha respinto il 7
settembre 1995 un’istanza in materia di locazione da lui presentata, ponendo a
suo carico ripetibili per fr. 35’000.–. Con sentenza del 26 febbraio 1996 la
seconda Camera civile di appello ha parzialmente riformato il giudizio del
Pretore e, tra altre cose, ha ridotto a fr. 7’000.– le ripetibili a favore
della controparte. Certo, è vero che in concreto l’ammontare dell’indennità è
stato nettamente ridotto, ma nulla induce a ritenere che il Pretore l’abbia
volutamente fissato in fr. 35’000.– per punire l’istante. Tutt’al più questi si
è dipartito da un valore litigioso errato, ma non consta che ciò sia dovuto a
fattori estranei alla vertenza medesima, di modo che la circostanza non basta
per denotare apparenza di prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di
circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una
persona ragionevole dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È
possibile che l’istante sia soggettivamente convinto di avere subìto
un’ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti
oggettivi.
e) Per
finire nel caso V l’istante rimprovera al Pretore di avere deciso un’eccezione
di merito con decreto e senza dargli la possibilità di esprimersi. Egli rileva
inoltre che il magistrato non ha intimato la petizione alle parti e non ha
statuito su una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. È
vero, al proposito, che questa Camera ha dichiarato nullo il dispositivo n. 2
della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il Pretore aveva negato
la legittimazione attiva della parte patrocinata dall’istante, senza darle la
possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori particolarmente
gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di ricusazione (DTF
115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, che l’irregolarità fosse non solo
manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere alla parte patrocinata
dall’istante non è preteso, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi
convergenti. Le altre doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi
di parzialità, la mancata intimazione della petizione e della decisione
sull’assistenza giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso
alla Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato
dall’istante.
-
In definitiva deve
concludersi che nella fattispecie non emergono gravi motivi che mettano
in dubbio l’imparzialità del magistrato. Questi ha commesso taluni errori in
cause nelle quali l’istante era patrocinatore di parte, ma ciò non appare
riconducibile a prevenzione, tendenziosità o partito preso. Gli errori di forma
o di merito commessi da un magistrato possono essere fatti correggere, del
resto, con i normali rimedi giuridici offerti dall’ordi-namento giuridico. È
possibile che l’istante sia soggettivamente convinto della parzialità del
Pretore, ma in concreto tale sua personale convinzione non trova riscontro in
sufficienti elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del
magistrato e non consente di ricusare il magistrato. Al Pretore giova
ricordare, a ogni buon conto, che in situazioni suscettibili di assumere valenza
personale solo atteggiamenti cauti e distaccati possono evitare soggettivi
sospetti di parzialità, garantendo una corretta e serena conduzione della
causa. All’istante è appena il caso di ricordare, per converso, che un
patrocinatore deve anche sapere dar prova di moderazione e di oggettività,
senza interpretare ogni decisione del giudice che non risponda alle sue
prospettive d’azione o di difesa come un atto di prevenzione o di personale
ostilità.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a
carico dell’istante. La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere
conto della natura della decisione. La controparte, che ha presentato
osservazioni scritte e che è comparsa all’udienza del 10 marzo 1998 davanti
alla Camera civile di appello, ha diritto a una congrua indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è
respinta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 700.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________ (per l’istante e per l’interveniente);
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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