AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.28
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00028
Lugano
19 novembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione confessoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 3
luglio 1990 da
..__________. __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere accolta l'appellazione del 9 febbraio 1998 presentata
da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 dicembre
1997 dal Pretore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 febbraio 1967 monsignor
__________ , __________ della __________ di , ha donato
__________ __________ __________ .____________________.
__________ (), che raggruppa le due sezioni femminile e maschile
“ __________ __________ ” e “ __________ ” delle
esploratrici ed esploratori invalidi, le particelle n. __________e
__________RFP di __________a, sulle quali sorgono tre fabbricati adibiti in
particolare ad attività scautistiche. L'accesso ai fondi dalla strada cantonale
del __________ __________ è garantito da una servitù di passo pedonale e con
veicoli leggeri, costituita il 16 dicembre 1971, che grava la particella n.
__________appartenente dal 28 luglio 1983 a __________ __________ __________.
La convenzione prevedeva, oltre alla costituzione del diritto di passo sulla
strada esistente, che le spese di manutenzione della stessa sarebbero state
assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno.
B. Il 3 luglio 1990
l'associazione __________ __________ ..________. __________
ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che fosse
ordinato a __________ __________ __________ di astenersi dal turbare in
qualsiasi modo il pacifico esercizio della servitù di passo. Con risposta del
21 settembre 1990 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha chiesto il pagamento di fr. 11'030.20 per spese di manutenzione della strada
gravata del passo. Nella replica e risposta alla riconvenzione del 12 ottobre
1990 l'attrice ha contestato di dover pagare quanto chiesto. A sua volta il
convenuto ha duplicato il 10 luglio 1991, confermando la risposta. Nel corso
dell'istruttoria il convenuto ha chiesto la ricusazione del Pretore. Con
sentenza del 31 gennaio 1996 questa Camera ha respinto l'istanza (inc.
.._) e il 20 marzo 1996 ha dichiarato irricevibile
una domanda di revisione presentata dall'istante (inc.
..________). Esperita l'istruttoria, al dibattimento
finale del 31 maggio 1996 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
__________ __________ __________ ha inoltre presentato il 6 giugno 1996 un memoriale
scritto.
C. Statuendo il 30
dicembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a
__________ __________ __________ di astenersi da ogni turbativa dell'esercizio
della nota servitù di passo. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 900.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice
fr. 1'800.– per ripetibili. Quanto alla riconvenzione, il Pretore l'ha
respinta, ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 550.– a carico di
__________ __________ __________, tenuto a versare alla controparte fr. 800.–
per ripetibili.
D. Contro la citata
sentenza __________ __________ __________ è insorto con un appello del 9
febbraio 1998 nel quale chiede che – accordato effetto sospensivo al ricorso –
la petizione sia respinta e che in accoglimento della sua domanda riconvenzionale
l'associazione attrice sia obbligata a versargli fr. 52'132.65 oltre interessi,
in via subordinata fr. 21.138.95 oltre interessi, e in via ancor più
subordinata fr. 11'030.20 oltre interessi. Il 19 febbraio 1998 la presidente di
questa Camera ha dichiarato priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 24 marzo 1998 l'associazione __________
__________ ._______.________. __________ propone di respingere
l'appello in ordine e nel merito.
Considerando
in diritto: 1. L'attrice chiede di
dichiarare irricevibile il ricorso per carenza di requisiti formali. Ora,
l'atto di appello deve contenere l'indicazione precisa dei punti della sentenza
appellata che si intendono censurare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Se tale
requisito manca, l'appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). La sanzione della
nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui
contenuto, sebbene impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la
sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e
dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC). In concreto il ricorso
denota senza equivoco la volontà dell'appellante di chiedere il rigetto della
petizione e l'accoglimento della riconvenzione. Sotto tale profilo l'appello
risulta pertanto ammissibile, tanto più se si tiene conto che l'appellante non
è patrocinato da un avvocato, e può quindi essere esaminato nel merito.
-
Il Pretore, accertato
che il convenuto ammetteva di avere impedito l'esercizio della servitù, ha
ritenuto che le motivazioni addotte non giustificavano l'intralcio del passo.
L'appellante contesta tale opinione e sostiene di non avere mai ostacolato il
transito. Sottolinea inoltre che le due testimonianze su cui si è fondato il
primo giudice, oltre a essere nulle, fanno stato di un unico episodio, avvenuto
il 6 agosto 1986, quando egli si è limitato a reagire ad atti di violenza
commessi nei suoi confronti da persone gravitanti nell'orbita dell'associazione.
-
Per l'art. 737
cpv.1 CC l'avente diritto a una servitù può fare tutto ciò che è necessario per
la sua conservazione e per il suo esercizio. In particolare egli può agire a tutela
del proprio diritto nei confronti di qualsiasi perturbatore, e dunque anche nei
confronti del proprietario del fondo serviente che ostacola o rende più difficile
l'esercizio della servitù (Rep. 1994 pag. 371; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 181 e 192 ad art. 737 CC; Petipierre in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, n. 12 ad art. 737 CC). L'azione tende alla cessazione di
uno stato di fatto incompatibile con l'uso della servitù, rispettivamente a far
vietare ulteriori turbative (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 336, n. 2306).
-
L'appellante chiede
preliminarmente lo stralcio per nullità delle deposizioni di __________
__________ __________ e di __________ __________, adducendo che tali dichiarazioni
non sono attendibili poiché le due testimoni hanno sporto querela contro di
lui. L'art. 238bis cpv. 1 CPC sanziona di nullità le audizioni
testimoniali che non rispettano le disposizioni relative all'assunzione dei
testimoni. In concreto non può essere seriamente contestato che tra le due
testimoni e il convenuto vi fossero gravi motivi di inimicizia, ove appena si
considerino le querele penali reciproche (doc. 1, pag. 6). Dal verbale di
audizione risulta unicamente, però, che il Pretore, sentite le interessate, ha
concluso che __________ __________ __________ non poteva essere considerata
parte e __________ __________ non poteva essere identificata con la parte
attrice. A proposito della grave inimicizia, espressamente evocata dal
convenuto (v. scritto del 31 ottobre 1994, ribadita all'udienza del 7 novembre
1994), il verbale è silente. L'art. 234 cpv. 3 CPC prevede a chiare lettere, invece,
che il giudice deve invitare il testimonio a dichiarare – tra l'altro – se ha
qualche motivo di inimicizia con le parti. E siccome l'osservanza di siffatta
formalità deve risultare dal verbale (art. 238bis cpv. 2 CPC), le due
testimonianze in questione risultano inficiate da vizio di forma e vanno
considerate nulle.
-
Ciò non toglie che
la nullità delle testimonianze citate nulla sussidi all'appellante. Dagli atti
risulta in effetti che con lettera del 29 settembre 1986, inviata a __________
__________ __________, a quel tempo segretario dell'associazione attrice, il
convenuto ha notificato "formale divieto di transito sulla sua strada
privata fino a pagamento delle spese di manutenzione, riservandosi il diritto
di ostacolare con ogni mezzo il transito” (doc. 5). Può darsi che il convenuto
non abbia mai attuato la minaccia. Non risulta però che egli abbia revocato in
qualche modo il divieto, foss'anche per atti concludenti. Anzi, in calce alle
fatture inviate all'associazione figura un richiamo a tale ingiunzione (doc. 6,
fatture del 31 dicembre 1986 e del 20 settembre 1990). Inoltre dal verbale 19
maggio 1992 risulta che sulla strada di accesso egli ha posato una barriera,
pur assicurando di volerla tenere sempre aperta. Nelle circostanze descritte
ben si può concludere che l'attrice ha sufficientemente provato uno stato di
fatto incompatibile con l'uso della servitù, di modo che a ragione il Pretore
ha fatto ordine al convenuto di astenersi da ogni turbativa suscettibile di
turbarne l'esercizio.
-
L'appellante
sostiene che la diffida da egli inviata all'associazione era dovuta
all'indebito aggravio della servitù da parte dell'associazione medesima. Il
fatto è che ciò non legittimava il convenuto a ostacolare l'esercizio del
passo. All'asserito aggravio egli avrebbe potuto opporsi, invero, con un'azione
intesa a reprimere l'abuso (Steinauer,
op. cit., pag. 334, n. 2300d), rispettivamente con un'azione volta a ottenere
che il beneficiario usasse il suo diritto con riguardo (art. 737 cpv. 2 CC; Liver, op. cit., n. 51 ad art. 737 CC).
Per il resto, la servitù in oggetto è prediale (art. 730 cpv. 1 CC), non
personale, e dalla convenzione 16 dicembre 1971 (doc. C) risulta unicamente che
il diritto è stato concesso per accedere ai fondi dell'attrice, senza
specifiche limitazioni se non per quanto riguarda il peso dei veicoli. Su
questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
-
Il Pretore ha
riconosciuto che il convenuto ha diritto di esigere la rifusione di metà dei
costi di manutenzione della strada, ma ha respinto la domanda riconvenzionale
giudicando la pretesa non sufficientemente provata, non bastando a dimostrare
il credito semplici fatture allestite dal convenuto medesimo. Quest'ultimo
ribadisce nell'appello la fondatezza delle sue pretese, facendo valere di avere
eseguito da sé la manutenzione del passo e di essere legittimato quindi a
fatturarne i costi, calcolati secondo criteri oggettivi (la tariffa ufficiale
__________ per la calla neve), l'attrice non avendo per altro contestato le
fatture nei 30 giorni. Infine egli sottolinea che la fattura della ditta
__________ è un "giustificativo esterno" e sostiene che il Pretore,
respingendo le sue pretese, ha negato di fatto "l'esistenza stessa della
manutenzione della strada".
-
Nel caso in esame è
indiscutibile che i costi della manutenzione della strada andavano a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno (doc. C) e che il convenuto ha
effettivamente eseguito opere di manutenzione, tant'è che l'attrice contesta
solo l'ammontare della pretesa (replica, pag. 5; osservazioni, pag. 5). Se non
che, come ha spiegato il primo giudice, il convenuto non ha sufficientemente
comprovato le sue rivendicazioni. Intanto, contrariamente a quanto l'appellante
ritiene (memoriale, pag. 3 e 4), le domande rivolte al patrocinatore
dell'attrice avrebbero dovuto essere rivolte ai responsabili dell'associazione
medesima, tramite interrogatorio formale. Inoltre il convenuto fonda la sua richiesta
su fatture da egli medesimo preparate, le quali costituiscono semplici
documenti di parte e non bastano a dimostrare quanto attestano, tanto meno se
si pensa che l'invio di fatture non comporta alcun obbligo di reazione da parte
di chi le riceve e non significa accettazione tacita a norma dell'art. 6 CO
(DTF 112 II 502 consid. 3b), salvo eccezioni estranee al caso concreto (Rep.
1988 pag. 273). Quanto alla fattura della ditta __________, essa è stata
prodotta dopo lo scambio degli allegati scritti ed è pertanto inammissibile (art.
166 e 175 CPC), né l'interessato pretende di avere postulato una restituzione
in intero per omessa produzione di prove (art. 138 CPC) o un'assunzione suppletoria
di prove (art. 172 CPC). Ne discende che, in difetto di accordo sull'ammontare
delle spese di manutenzione, l'appellante doveva fornire la prova della sua
pretesa. Non avendola recata, a ragione il Pretore l'ha respinta. Ne discende
che l'appello, anche su questo punto, è sprovvisto di fondamento.
-
L'appellante si
duole del fatto che il Pretore, nonostante abbia parzialmente accolto la
petizione, ha posto gli oneri processuali interamente a suo carico. Ora, è vero
che il primo giudice non ha decretato la comminatoria dell'art. 292 CP né
quella dell'esecuzione effettiva, come chiedeva l'attrice. Si tratta però di
questioni accessorie, che poco o punto influiscono sul grado di soccombenza. La
minima quota di soccombenza dell'attrice, per altro, nemmeno giustificherebbe
la riscossione dei relativi oneri. Anche in materia di spese e ripetibili
l'apprezzamento del Pretore sfugge perciò a qualsiasi critica di eccesso o abuso.
-
Gli oneri
processuali di secondo grado sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv.
1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– __________ __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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