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Numero d'incarto:
11.1998.2
Data decisione, Autorità:
25.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00002
Lugano
25 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli
Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire nella procedura (cambiamento del nome) della Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato
civile promossa con istanza del 1° luglio
1996 da
__________ (__________), __________
(rappresentato
dalla madre __________ __________ e
patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
istanza cui ha aderito
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se deve essere accolto l’appello del 7 ottobre 1997
presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 12 settembre
1997 dalla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato
civile;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________,
cittadina svizzera domiciliata a __________, ha dato alla luce il __________
__________ 1995 un figlio, __________, che è stato riconosciuto il 10 aprile successivo
da __________ __________, cittadino italiano domiciliato a __________.
__________, che ha doppia nazionalità (italiana e svizzera), è stato iscritto
nel registro delle famiglie di __________ con il cognome della madre e negli
atti ufficiali in Italia con quello del padre. Il 7 maggio 1996 i genitori
hanno sottoscritto una convenzione sul mantenimento e le relazioni personali
del padre con il bambino.
B. Il 1° luglio 1996
__________ __________, rappresentato della madre, ha chiesto alla Divisione
degli interni, ufficio di vigilanza sullo stato civile, di autorizzarlo a cambiare
il cognome da __________ in __________ per uniformarlo con quello in uso in
Italia. __________ __________ ha aderito alla richiesta. Con decisione del 12
settembre 1997 la Divisione degli interni ha nondimeno respinto l'istanza,
rilevando che secondo la legge svizzera non sono dati motivi gravi per
consentire la modifica. Non sono state riscosse spese.
C. Contro la decisione
predetta __________ __________ è insorto con un appello del 7 ottobre 1997 nel
quale chiede l’accoglimento della sua istanza di cambiamento di nome e la
conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state chieste
osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto : 1. Il governo del Cantone di
domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del
proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata
delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1
lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1
del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1). La decisione emanata da
quest’ultima è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2
LAC). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
-
L’art. 30 cpv. 1 CC
ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il
cambiamento, con precipuo riferimento a interessi di ordine psichico, morale e
spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni la
giurisprudenza si dipartiva dall’idea, fino a poco tempo addietro, che il
figlio di genitori non coniugati poteva essere vittima di pregiudizi sociali
portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o
adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e
stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità
dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con
quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome
era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio
fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF
110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e portasse
il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).
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La giurisprudenza
più recente interpreta i “motivi gravi” dell’art. 30 cpv. 1 CC con maggior
rigore. Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del
nome a un figlio di genitori concubini, rilevando che l’evoluzione intervenuta
negli ultimi anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del
matrimonio non consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che
il figlio porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un
cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole
tra la madre – detentrice dell’autorità parentale – e il suo compagno, nemmeno
se questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione
domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente,
per converso, in che misura l’obbligo di portare il nome della madre (art. 270
cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi
(DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato ultimamente il Tribunale
federale, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano di
sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla quale
esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a
sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione
con cui l’autorità cantonale aveva respinto l’istanza (DTF 124 III 401).
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Nella fattispecie la
Divisione degli interni ha ritenuto che motivi gravi non sono dati per il solo
fatto che un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera è registrato all’estero
con un altro cognome. Ciò significherebbe, in effetti, rinunciare
all’applicazione del diritto svizzero in Svizzera non appena un paese straniero
segua altri principi. Per l’autorità i motivi gravi devono sussistere prioritariamente
nel luogo ove il richiedente vive. L’appellante contesta tale opinione e
ribadisce l’importanza di unificare il nome di famiglia, essendo egli registrato
in Svizzera con il cognome della madre e in Italia con quello del padre. Rileva
inoltre che fra qualche anno avrà problemi di identità, incontrerà difficoltà
nel trasmettere il cognome in caso di matrimonio o filiazione, come pure in
caso di acquisto di immobili in Italia o di cambiamento di domicilio.
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Determinante è la
questione di sapere – come si è accennato dianzi – se continuando a portare il
cognome della madre il ragazzo abbia a subire in concreto pregiudizi sociali,
psichici, morali o spirituali. Dagli atti risulta che __________ vive a
__________ con la madre, che il padre vive a __________ (dove lavora) e che i
genitori hanno sottoscritto una convenzione sul mantenimento e le relazioni
personali del padre con il figlio (doc. 7). Ora, la semplice eventualità che il
ragazzo intenda allacciare rapporti più stretti con il padre e continuare gli
studi in Italia non basta per integrare “motivi gravi” nel senso dell’art. 30
cpv. 1 CC. Diverso potrebbe essere il caso ove il minorenne vivesse stabilmente
con il padre in Italia (art. 271 cpv. 3 e 298 cpv. 2 CC). In tale ipotesi ci si
potrebbe domandare se sia giustificato ch’egli cambi identificazione per la
sola circostanza di varcare temporaneamente il confine svizzero. Nella
fattispecie però non ricorrono estremi del genere. L’interrogativo può continuare
perciò a rimanere aperto.
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È vero che
l’uniformità del cognome familiare sul piano internazionale può configurare un
motivo grave per autorizzare un cambiamento giusta l’art. 30 cpv. 1 CC (DTF 115
II 198 consid. 5; Bucher, Droit
international privé suisse, vol. II, pag. 111 n. 272; Vischer, IPRG-Kommentar, n. 7 ad art. 38; Häfliger, Die Namensänderung nach Art.
30 ZGB, Zurigo 1996, § 35, pag. 277 seg.). In concreto tuttavia non può farsi questione
di favorire l’unità del cognome familiare attraverso le frontiere già per il
fatto che i genitori di __________ neppure hanno lo stesso cognome. Certo, è
possibile che in Italia l’appellante si trovi a dover superare disagi e
intralci burocratici, ma risolvere tale stato di cose incombe prima di tutto
alle autorità italiane, rispettivamente ai trattati internazionali. Ciò non
giustifica, in ogni modo, la libera scelta del cognome. Decisivo, ai fini del
giudizio, è che portando il cognome della madre in Svizzera il ragazzo non
patisca pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali. Che ciò sia il caso
non è asserito, del resto, nemmeno nell’appello. Se ne conclude che in concreto
non soccorrono le premesse per un cambiamento di cognome a norma dell’art. 30
cpv. 1 CC. Infondato, il gravame deve dunque essere respinto.
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Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ritenuto
tuttavia che l’appellante non consta disporre di patrimonio proprio, appare
equo rinunciare a ogni prelievo.
Per questi motivi,
pronuncia : 1. L'appello è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
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Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione all’avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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