AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.19
Data decisione, Autorità:
23.04.1998, ICCA
Incarto
n.:
11.98.00019
Lugano
24 marzo 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (12639/95) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (misure
provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 13 gennaio 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 26 gennaio 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 gennaio 1998
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1958) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________
il __________ 1987. Dall’unione non sono nati figli, ma __________ __________
aveva già due figli da un precedente matrimonio: __________ e __________ in
__________, ora maggiorenni. Il 14 settembre 1994 __________ __________ ha
chiesto il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 6 ottobre
successivo. Da allora i coniugi vivono separati, la moglie a __________ e il
marito a __________, dopo un breve soggiorno a __________. __________
__________ ha lavorato per le onoranze funebri __________. __________ dal 1°
gennaio 1987 al 31 luglio 1996. Dal 1° agosto 1996 egli è disoccupato e
collabora saltuariamente con una ditta di __________ __________ a .
La moglie non esercita attività lucrativa e percepisce dal 1° ottobre 1994 una
rendita intera d’invalidità. Il 13 novembre 1996 il marito ha avuto un figlio
() da un’altra donna.
B. Con istanza cautelare
del 13 gennaio 1995 __________ __________ ha postulato un contributo alimentare
di fr. 2’500.– mensili indicizzati, l’attribuzione dell’abitazione coniugale e
una provvigione di causa di fr. 3’000.–. Statuendo senza contraddittorio il 17
gennaio successivo, il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’istante
un contributo fr. 2’000.– mensili dal gennaio 1995, oltre una provvigione ad
litem di fr. 1’500.–, e ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie. Il
23 gennaio 1995 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto e ha
chiesto che il contributo per la moglie fosse fissato in fr. 1’400.– mensili,
instando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. All’udienza le parti
hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale il marito si impegnava a
corrispondere alla moglie un contributo di fr. 1’800.– mensili, garantito da
una trattenuta di stipendio. Il 23 febbraio 1995 il Pretore ha ammesso entrambe
le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha revocato la provvigione
di causa accordata alla moglie con decreto supercautelare del 17 gennaio 1995.
Con petizione del 5 maggio 1995 __________ __________ ha postulato poi la
separazione a tempo indeterminato.
C. Il 7 dicembre 1995
__________ __________ ha postulato la modifica dell’assetto cautelare, chiedendo
che il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto a fr. 1’400.– mensili
dal gennaio 1996 e che fosse revocata la trattenuta di stipendio. Alla discussione
del 12 gennaio successivo egli ha confermato le sue domande, mentre la moglie
vi si è opposta. Il 4 settembre 1996 egli ha inoltrato una nuova istanza cautelare,
concludendo per la riduzione del contributo litigioso a fr. 829.– mensili dal
gennaio 1996 e per la revoca della trattenuta di stipendio. Statuendo il giorno
stesso senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a
fr. 829.– mensili e ha ordinato la trattenuta di tale importo dalle indennità
di disoccupazione erogate dalla Cassa CAD Famiglia __________ di __________.
All’udienza del 12 novembre 1996 si sono tenuti la discussione finale
sull’istanza del 7 dicembre 1995 e il contraddittorio sull’istanza del 4 settembre
1996. Le parti hanno mantenuto le rispettive domande.
D. L’11 febbraio 1997 la
moglie ha instato per un aumento del contributo alimentare a sua favore da fr.
829.– a fr. 1’529.– mensili e alla discussione del 18 marzo 1997 ha rivendicato
un contributo mensile di fr. 1’659.–. Il marito si è opposto alla modifica del
contributo cautelare. Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale provvisionale relativo alle istanze del 4 settembre 1996 e 11 febbraio
1997, producendo i rispettivi memoriali conclusivi. __________ __________ ha
chiesto che dal mese di settembre 1996 il contributo per la moglie fosse
ridotto a fr. 813.50 mensili con riferimento all’istanza del 4 settembre 1996,
rispettivamente a fr. 680.– mensili in conformità all’istanza dell’11 febbraio
1997. __________ __________ ha concluso perché il contributo litigioso fosse
fissato in fr. 1’659.– mensili dal febbraio 1997.
E. Statuendo il 12
gennaio 1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in
fr. 1’785.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996, in fr. 1’080.– dal
4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997 e in fr. 910.– dall’11 febbraio 1997 in
poi. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
F. Insorto contro il
decreto del Pretore con un appello del 26 gennaio 1998 __________ __________
chiede che – conferitogli il beneficio dell’ assistenza giudiziaria – il
contributo per la moglie sia stabilito in fr. 1’677.– mensili dal 7 dicembre
1995 al 3 settembre 1996, in fr. 969.– dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997
e in fr. 760.– dall’11 febbraio 1997. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio
1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, instando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria senza
opporsi a quella sollecitata dalla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2
CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito
almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo
a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il
proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Il fabbisogno minimo
è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui
vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF
114 II 394 consid. 4b; Perrin, La
méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
-
Il Pretore ha posto
a carico del marito un contributo mensile per la moglie di fr. 1’785.– mensili
dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996, di fr. 1’080.– dal 4 settembre 1996 al
10 febbraio 1997 e di fr. 910.– dall’11 febbraio 1997. A tali importi egli è
giunto dipartendosi da un reddito del marito di fr. 4’860.–, rispettivamente
fr. 3’790.– e fr. 3’900.– secondo i periodi considerati, e da un guadagno della
moglie di fr. 1’000.– mensili. Il fabbisogno minimo della moglie è stato
calcolato in fr. 2’280.– per i primi due periodi e in fr. 1’650.– dall’11
febbraio 1997, mentre al marito è stato riconosciuto un fabbisogno di fr.
2’570.–, fr. 2’710.– e fr. 2’735.– mensili a dipendenza dei periodi.
-
L’appellante chiede
che il fabbisogno minimo della moglie sia ridotto da fr. 2’280.– a fr. 2’064.–
mensili tra il 7 dicembre 1995 e il 10 febbraio 1997, rispettivamente da fr.
1’650.– a fr. 1’520.– mensili dopo l’11 febbraio 1997.
a) Per
quanto riguarda il canone di locazione dell’appartamento in cui abita la moglie,
di fr. 600.– mensili (doc. GGG), egli sostiene anzitutto che esso dovrebbe
essere riconosciuto nella sola misura di fr. 200.– mensili (invece dei fr.
300.– conteggiati dal Pretore) per tenere conto del fatto che questa vive con i
due figli maggiorenni e provvisti di reddito. Ora, in linea di massima i
coniugi devono equitativamente beneficiare – durante una causa di divorzio o di
separazione – del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni
abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 in
causa B./B.). È vero che se uno dei coniugi vive con terze persone, costoro
devono di principio partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990
pag. 122, n. 22). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare però che se
un coniuge riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo tenore di
vita, diminuendo in particolare le spese dell’alloggio, non deve vedersi
pregiudicare per ciò soltanto (Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). In determinate
situazioni l’equità impone di riconoscere nel fabbisogno del coniuge
specialmente economo, in altri termini, il costo di un’abitazione equiparabile
a quella dell’altro coniuge (Rep. 1995, 142). Se si pensa che in concreto
l’importo di fr. 300.– considerato dal Pretore quale onere locativo della
moglie è circa la metà di quello riconosciuto al marito (fr. 550.–, oltre fr.
50.– per spese accessorie: decreto impugnato, pag. 10), la valutazione del
primo giudice resiste alla critica. Né l’appellante può seriamente pretendere
che l’onere di alloggio della moglie sia ulteriormente ridotto, con l’importo
di fr. 200.– mensili potendosi tutt’al più trovare una camera ammobiliata. Su
questo punto il decreto impugnato merita dunque conferma.
b) Per
le medesime ragioni l’appellante chiede che le spese di riscaldamento, ammesse
dal Pretore nella misura di fr. 44.–, siano computate alla moglie solo in
misura di un terzo. L’assunto non può essere condiviso. Se è vero che i conviventi
del coniuge dovrebbero partecipare, in linea di principio, alle spese
dell’alloggio e a quelle del riscaldamento, nel caso in esame non si giustifica
di ridurre la posta litigiosa ove appena si consideri la vistosa differenza –
favorevole all’ap-pellante – tra i due oneri d’abitazione (fr. 344.– la moglie,
fr. 600.– il marito).
c) L’appellante
ritiene poi che debba essere stralciato dal fabbisogno minimo della moglie
l’importo di fr. 83.50 mensili riconosciutole dal Pretore fino all’11 febbraio
1997 per la rata mensile destinata all’acquisto di una lavatrice. Egli fa
valere che i coniugi avevano firmato l’11 dicembre 1993 un contratto di nolo
per la lavatrice, ma che l’acquisto dell’apparecchio sarebbe stato deciso
unilateralmente dalla moglie nel maggio 1995, dopo l’avvio della causa. Il
rimprovero è inconsistente. Per prassi costante il rimborso di debiti può
invero essere inserito nel fabbisogno di uno dei coniugi solo se il debito è
stato contratto consensualmente durante la vita in comune (Rep. 1994, 147; I
CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G./G., massima pubblicata in SJZ
93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 3
segg.; Bühler/ Spühler, Berner
Kommentar, 3a edizione, n. 162
ad art. 145 CC). In concreto il nolo della lavatrice era stato sottoscritto
l’11 dicembre 1993, quando i coniugi ancora vivevano in comunione domestica ed
è stato convertito in contratto di acquisto dalla moglie, nel maggio 1995, dopo
la separazione di fatto avvenuta nel settembre 1994 (doc. TT, sopra, ad A). La
rata destinata all’acquisto della lavatrice non può quindi essere inserita nel
fabbisogno della moglie, mentre si dovrebbe continuare a tenere conto del nolo,
stipulato di comune accordo dai coniugi per ammissione stessa dell’appel-lante.
Ora, l’ammontare del nolo mensile non risulta dagli atti, ma tenuto conto del
fatto che per il nolo della cucina “__________ ” l’interessata paga fr. 92.–
mensili (doc. SS), ammettere per il nolo della lavatrice l’importo di fr. 83.50
fino all’11 febbraio 1997 rientra nel legittimo potere di apprezzamento del
primo giudice. Al riguardo l’appello è quindi sprovvisto di buon diritto.
d) L’appellante
rileva infine che la posta di fr. 50.– mensili inclusa nel fabbisogno minimo
della moglie per la tassa annua di raccolta dei rifiuti dovrebbe essere ridotta
a fr. 30.–, pari alla tassa applicata dal Comune di __________ alle persone sole.
Sennonché la censura è addotta per la prima volta in questa sede ed è perciò
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In conclusione, dunque, le censure
dell’appellante sul fabbisogno della moglie sono infondate. Ne discende che il
fabbisogno dell’attrice rimane di fr. 2’280.– mensili per il periodo dal 7
dicembre 1995 al 10 febbraio 1997 e di fr. 1’650.– dall’11 febbraio 1997 in
poi.
- Il Pretore ha
accertato un reddito del marito di fr. 4’860.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3
settembre 1996 (media tra il reddito da lavoro di fr. 5’037.50 sino al 31 luglio
1996 e le indennità di disoccupazione di fr. 3’595.– dal 1° agosto 1996 al 3 settembre
1996), di fr. 3’790.– dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997 (media tra fr.
3’595.– sino al 31 ottobre 1996 e un reddito potenziale di fr. 3’900.– in
seguito) e di fr. 3’900.– quale reddito potenziale dall’11 febbraio 1997. Egli
ha ritenuto in effetti che, data l’età e l’esperienza lavorativa, il marito
potrebbe conseguire dal novembre 1996 un reddito di almeno fr. 3’900.– mensili
(decreto impugnato, pag. 10 in alto). L’appellante contesta tale valutazione,
asserendo di avere perduto l’impiego per motivi indipendenti dalla sua volontà
e di non aver trovato una nuova occupazione nonostante la buona volontà e gli
sforzi da lui dimostrati. Per il calcolo del contributo alimentare sarebbe
pertanto determinante il reddito effettivo di fr. 3’735.– mensili.
Nel caso concreto non si
evincono elementi che consentano di scostarsi dal reddito effettivamente
conseguito. La disdetta del rapporto di impiego per il 31 luglio 1996 è
avvenuta per motivi indipendenti dalla volontà del marito (disdetta, doc. 10),
il quale da allora percepisce le indennità di disoccupazione e svolge
saltuariamente qualche attività per una ditta di __________ __________ a
__________, guadagnando in media tra Lit. 150’000 e 200’000 mensili.
L’appellante non è più in giovane età (40 anni) e ha esperienza in un settore
economico molto particolare. Una situazione di disoccupazione in atto da più di
un anno non può più essere considerata meramente transitoria (ZR 96/1997 n. 25
pag. 72) ed è indizio di serie difficoltà oggettive nel trovare un lavoro. Non
si hanno d’altra parte indicazioni sulla formazione professionale del marito e
mancano in concreto elementi dai quali si possa ritenere che egli sarebbe
concretamente in grado di conseguire un reddito superiore a quello effettivo
dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316, 117 II 16), quanto meno a un giudizio
sommario come quello provvisionale. Il reddito da considerare dopo il novembre
1996 è quindi quello derivante dalle indennità di disoccupazione, alle quali va
aggiunto il compenso per gli occasionali lavori a __________.
A detta del marito il
reddito sarebbe di fr. 3’735.– mensili (fr. 3’595.– indennità di disoccupazione
- fr. 140.– per i saltuari lavori a __________). Dai conteggi della Cassa
dell’assicurazione disoccupazione “Famiglia” __________ di __________ (doc. 11
e 12; inserti al doc. 16) risulta tuttavia che egli riceve mediamente
un’inden-nità di disoccupazione di fr. 3’646.20 mensili netti. A tali indennità
si aggiunge il compenso occasionale di Lit. 175’000 mensili in media, pari a
circa fr. 140.– mensili (udienza del 18 marzo 1997, pag. 2; memoriali
conclusivi del marito pag. 5). Il reddito complessivo dell’appellante è quindi
di fr. 3’786.20 dal settembre 1996.
-
Nel periodo dal 4
settembre 1996 al 10 febbraio 1997, come si vedrà in seguito, le entrate della
famiglia non sono sufficienti per coprire i fabbisogni di entrambi i coniugi.
Il Pretore ha posto l’ammanco a carico della moglie, conformemente alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 III 301). Se non che,
in tal modo il primo giudice ha garantito al debitore un importo ben superiore
al minimo del diritto esecutivo, avendo inserito nel fabbisogno del marito un
importo di fr. 449.– per il rimborso di un debito contratto con la Banca
__________ durante la convivenza coniugale (decreto, pag. 10 in fondo). Come si
è visto (consid. 3c), il rimborso di debiti, anche di quelli contratti di
comune accordo e nell’interesse della famiglia, presuppone però che ogni membro
della famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno mensile, ciò che non
avviene in concreto dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997. Il fabbisogno del
marito deve quindi essere ridotto a fr. 2’506.20, il rimborso del citato debito
dovendo essere decurtato nella misura necessaria per garantire a ogni coniuge
la copertura del fabbisogno. Non entra per contro in considerazione una
riduzione del fabbisogno della moglie, già contenuto all’indispensabile, pur
con il nolo della lavatrice, apparecchio necessario all’economia domestica.
-
In sintesi il quadro
patrimoniale mensile della famiglia così si presenta:
Periodo
dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996:
reddito
del marito fr. 4’860.–
reddito
della moglie fr. 1’000.–
fr.
5’860.–
fabbisogno del marito fr.
2’570.–
fabbisogno
della moglie fr. 2’280.–
fr.
4’850.–
eccedenza fr.
1’010.–
contributo per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 2’280.–
metà eccedenza fr.
505.–
./.
reddito proprio fr.
1’000.–
fr.
1’785.–
Periodo
dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997:
reddito
del marito fr. 3’786.20
reddito
della moglie fr. 1’000.—
fr.
4’786.20
fabbisogno del marito fr.
2’506.20
fabbisogno
della moglie fr. 2’280.—
fr.
4’786.20
eccedenza
–.—
il marito deve alla moglie:
reddito fr.
3’786.20
./.
fabbisogno personale fr.
2’506.20
fr.
1’280.—
Periodo
dall’11 febbraio 1997 in poi:
reddito
del marito fr. 3’786.20
reddito
della moglie fr. 1’000.—
fr.
4’786.20
fabbisogno
del marito fr. 2’735.—
fabbisogno
della moglie fr. 1’650.—
fr.
4’385.—
eccedenza fr.
401.20
contributo per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 1’650.—
metà eccedenza fr.
200.60
./.
reddito proprio fr.
1’000.—
fr.
850.— arrotondati
Le censure
dell’appellante, in ultima analisi, si rivelano fondate solo per quel che
concerne i contributi alimentari dovuti dall’11 febbraio 1997. Il decreto
impugnato va pertanto riformato riducendo a fr. 850.– il contributo alimentare
destinato alla moglie dopo tale data.
- Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene parzialmente causa vinta, ma deve sopportare
i due terzi della tassa di giustizia e delle spese, mentre l’appellata sopporta
il terzo rimanente. L’appellante dovrebbe inoltre rifondere all’ap-pellata
un’indennità ridotta per ripetibili di appello, il cui incasso sarebbe
verosimilmente di ben difficile incasso, considerata la situazione finanziaria
del marito. Ritenuto che entrambi i coniugi sono in situazione di indigenza e
che sia l’appello sia le osservazioni presentavano probabilità di buon esito –
quanto meno parziale – si giustifica di ammettere entrambe le parti al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto
impugnato è così riformato:
__________ è tenuto a versare alla moglie __________, anticipatamente entro il
terzo giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
1’785.– mensili dal 7 dicembre 1995 al 3 settembre 1996,
fr.
1’080.– mensili dal 4 settembre 1996 al 10 febbraio 1997;
fr.
850.– mensili dall’11 febbraio 1997 in poi.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. dott. __________ __________ __________.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti per due terzi a carico di __________ __________ e il resto a carico di
__________ __________ e per entrambi, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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