AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.186
Data decisione, Autorità:
24.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00186
Lugano
24 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 31 ottobre 1994 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ (, )
(patrocinata dall'avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
28
ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953)
e __________ nata __________ (1961) si sono sposati ad __________ il __________ 1990. Dall'unione sono nati i
figli __________ (__________1988) e
__________ (__________1992). Entrambi i coniugi hanno figli da precedenti
relazioni. Durante la vita in comune la moglie ha lavorato come venditrice
ambulante di gelati e ha svolto lavori di pulizia occasionali in appartamenti
di vacanza. Il marito non ha mai avuto un'occupazione stabile e si limitava a
supplire sporadicamente la moglie nella sua attività. Nel dicembre del 1992
__________ __________ si è trasferito a
__________ (Florida), dove è stato raggiunto
nel marzo successivo da moglie e figli. Sempre nel marzo del 1993 i coniugi hanno
acquistato una casa, a __________, in ragione di un mezzo ciascuno. Essi si
sono separati alla fine di quello stesso mese, quando il marito è rientrato in
Svizzera. Il 27 maggio 1994 __________
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 luglio
1994.
B. Il
31 ottobre 1994 __________ __________ ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo
l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita della madre) e
l'assegnazione alla moglie della casa in __________ contro il versamento di fr. 85 000.– in liquidazione del regime
dei beni o, in subordine, la vendita del bene ai pubblici incanti e la
ripartizione del provento tra i coniugi. Con risposta del 2 gennaio 1995
__________ __________ si è opposta
all'azione e in via riconvenzionale ha __________ essa medesima il divorzio,
chiedendo l'affidamento dei figli, opponendosi al diritto di visita del padre e
postulando un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per sé e di fr. 700.–
mensili complessivi per i figli, come pure il versamento in suo favore di una
somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 1°
febbraio 1995 __________ __________ ha
concluso per il rigetto della riconvenzione. Nel successivo scambio di atti
scritti le parti hanno riaffermato il loro punto di vista, postulando entrambi
il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. L'11
maggio 1995 la madre e i figli sono tornati in Svizzera, per poi ripartire alla
volta della Florida il 7 luglio successivo. L'immobile in Florida è stato
venduto nel settembre del 1995, con un ricavo netto (compresi gli interessi
maturati fino al 31 dicembre 1997) di US$ 76 929.01. Chiusa l'istruttoria
__________ __________ ha chiesto in un
memoriale conclusivo dell'11 ottobre 1998 che i contributi alimentari per sé e
figli fossero adeguati al costo della vita e che il provento della nota vendita
fosse suddiviso tra le parti in ragione di US$ 51 286.00 per sé e di US$ 25
643.00 per il marito. Nel suo memoriale del 16 ottobre 1998 __________ __________ ha aderito all'affidamento dei
figli alla madre (riservato un suo più ampio diritto di visita) e ha concluso
perché gli fosse riconosciuto il 70% del ricavo della vendita del fondo. Le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo
il 28 ottobre 1998, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato
i figli alla madre, ha disposto un diritto di visita del padre “ogni volta che
egli si recherà a __________, con la restrizione che __________ e __________ dovranno
trascorrere la notte a casa della madre”, ha riconosciuto al padre medesimo il
diritto di mantenere contatti epistolari e telefonici con i figli e ha
attribuito a ciascun coniuge la metà di US$ 76 929.01 in liquidazione del
regime dei beni. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate
ripetibili. Le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________
è insorta con un appello del 18 novembre 1998 nel quale chiede – previa
concessione dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – che il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione principale e di
accogliere la sua riconvenzione di divorzio, di vietare ogni diritto di visita
al padre e di attribuirle un contributo mensile indicizzato di fr. 1300.– per
sé e di fr. 700.– complessivi per i figli. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio
1999 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di rifiutare alla controparte il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
F. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
19 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine di venti giorni per presentare eventuali conclusioni sui temi toccati
dalla modifica legislativa. Le parti sono rimaste silenti. Il 19 febbraio 2001
la presidente, accertato che __________ e
__________ non erano stati sentiti dal
Pretore, ha disposto l'audizione dei ragazzi. Con ordinanza del 24 aprile 2001
essa ha stabilito che l'ascolto avvenisse in via rogatoriale, i figli non
avendo i mezzi sufficienti per raggiungere la Svizzera. Il 9 agosto 2002 l'Office
of Foreign Litigation, Civil Division del Dipartimento di giustizia di Washington ha comunicato di non
poter dar seguito alla rogatoria, poiché gli interessati risultavano
sconosciuti all'ultimo recapito fornito dalla madre. Con ordinanza del 4
settembre 2002 la presidente, accertata l'impossibilità di sentire i ragazzi
entro un termine ragionevole, ha rinunciato all'audizione, ha dato alle parti
l'occasione di esprimersi sulla rogatoria entro il 20 settembre 2002 e di chiedere
un'eventuale discussione finale, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera
avrebbe statuito senza ulteriore contraddittorio. Nel termine impartito non
sono pervenute osservazioni. L'appellante ha invitato la Camera con scritto del
20 settembre 2002, ma consegnato alla posta il 24 settembre 2002, a ripetere la
rogatoria.
Considerando
in
diritto: 1. a) L'art. 59
LDIP stabilisce che per le azioni di divorzio o di separazione sono competenti
i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto (lett. a) o dell'attore, se questi
dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (lett. b). Tali requisiti
devono essere adempiuti al momento dell'introduzione della domanda (DTF 116 II
212 consid. 2b/bb). Il giudice del divorzio o della separazione è inoltre
competente, per principio, a regolare gli effetti accessori (art. 63 cpv. 1
LDIP; DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). In concreto l'attore, cittadino svizzero,
al momento in cui ha presentato l'istanza per il tentativo di conciliazione
risultava domiciliato ad __________ (doc. A allegato all'istanza, nel fascicolo
“misure provvisionali”). Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna era
dunque competente per sciogliere il matrimonio, come pure – in linea di
massima – per statuire sugli effetti del divorzio.
b) Quanto
all'attribuzione dell'autorità parentale sui figli minorenni e alla disciplina
delle loro relazioni personali con i genitori, l'art. 85 LDIP rinvia alla
Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), che prevede
la competenza primaria del giudice dello Stato di dimora abituale del minorenne
stesso (art. 1). Nella fattispecie i figli risiedono con la madre negli Stati
Uniti, sicché per principio il giudice svizzero non sarebbe competente a
statuire al riguardo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, nondimeno,
che il rinvio dell'art. 85 LDIP è inapplicabile quando il minorenne risiede in
un Paese estraneo alla predetta Convenzione, come appunto gli Stati Uniti (SJ
121/1999 I pag. 224 consid. 3a/bb). In tal caso l'attribuzione dell'autorità parentale
sui figli e la disciplina delle loro relazioni personali con i genitori incombe
al giudice del divorzio (cfr. anche Siehr
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 20 ad art. 63 LDIP). Donde, in concreto, la
competenza del Pretore a statuire anche su questo punto.
- L'appellante
non si oppone di per sé allo scioglimento del matrimonio, ma chiede che ciò
avvenga in accoglimento della sua riconvenzione. Ora, per l'art. 61 LDIP la
pronuncia del divorzio è retta dal diritto svizzero (cpv. 1), a meno che i
coniugi abbiano una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro sia domiciliato
in Svizzera (cpv. 2). In concreto marito e moglie sono entrambi cittadini
svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel
fascicolo “misure provvisionali”), di modo che allo scioglimento del
matrimonio si applica il diritto svizzero. Dal 1° gennaio 2000 (RU 1999 pag.
- quest'ultimo è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin.
CC), che si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da
un'istanza cantonale” (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ove si tratti di
una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che non sono stati
impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi
con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva”
(art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo
scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142
cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso sul principio. Controversa è la causa del
divorzio, l'appellante insistendo – come detto – perché esso sia pronunciato in
accoglimento della riconvenzione, per colpa preponderante del marito. Ciò non
influisce tuttavia sullo scioglimento del matrimonio, che come tale ha assunto
carattere definitivo in virtù del vecchio diritto (Geiser in: Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Con
l'entrata in vigore della legge nuova la riconvenzione è dunque diventata
caduca. Al riguardo l'appello si rivela ormai privo d'oggetto.
- La
moglie contesta il diritto di visita ai figli che il Pretore ha accordato
all'ex marito. Sostiene che nel 1992 costui ha abusato sessualmente di una
delle due figliastre, la quale al momento dei fatti non era neppure
quattordicenne, e che in gioventù egli ha già subìto condanne, oltre che per
traffico di stupefacenti, proprio per atti di libidine su fanciulli. A parere
dell'appellante si giustifica dunque, nell'interesse dei figli, di impedire
qualsiasi relazione personale dei figli con il padre, tanto più che __________
(la maggiore) rifiuta di incontrarlo, mentre __________ (il quale aveva solo
sei mesi all'epoca della separazione) nemmeno lo conosce. In subordine l'appellante
chiede che il diritto di visita sia esercitato almeno sotto stretta
sorveglianza dei servizi sociali statunitensi e si dichiara disposta a venire
in Svizzera una volta l'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei
figli, per consentire un diritto di visita accompagnato.
a) Per
quanto attiene alla legge che disciplina le relazioni personali tra genitori e
figli, fa stato la predetta Convenzione dell'Aia concernente la competenza
delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni
(art. 85 cpv. 2 LDIP; SJ 121/1999 I pag. 224 consid. 3a/bb). Gli art. 2 cpv. 1
e 4 cpv. 1 di tale accordo dispongono l'applicazione della lex fori
(cfr. anche Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
IPR, op. cit., n. 45 ad art. 85 LDIP; Jametti
Greiner in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 964 n. 101), ossia in concreto l'ordinamento
svizzero, e più precisamente il nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin.
CC). Al riguardo l'art. 144 cpv. 2 CC prescrive che i figli sono sentiti
personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno
che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'audizione è destinata –
fra l'altro – a proteggere la personalità dei figli (FamPra.ch 4/2000 pag. 705
consid. 5.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 8 ad art. 144 CC; cfr. anche DTF inedita del 27 maggio 2002 in re AX
c. BX, inc. ./__________, consid. 3.1 con richiami di
dottrina e di giurisprudenza). L'interesse dei figli è determinante anche per
valutare l'opportunità di un'eventuale rinuncia all'ascolto (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 37
ad art. 144 CC). Fra le ragioni che giustificano di soprassedere all'audizione
la dottrina annovera la dimora all'estero (Stettler,
Les nouvelles dispositions du Code civil concernant
le sort des enfants dans le divorce de leurs parents,
in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 153 n. 44; Reusser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, op. cit., pag. 199 n.
4.85; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna
2000, pag. 170 n. 781), in particolare qualora ciò osti all'ascolto entro un
termine ragionevole.
In
concreto, come detto, __________ e __________ risiedono con la madre in
Florida. Quest'ultima ha dichiarato in una lettera del 12 marzo 2001 alla
Camera (nel fascicolo d'appello) che i ragazzi non parlano italiano e non
dispongono dei mezzi finanziari per sopperire alle spese di viaggio. Data la
lontananza, la precaria situazione finanziaria e le difficoltà linguistiche
non si può ragionevolmente pretendere che i figli tornino in Svizzera solo per
essere ascoltati. Quanto all'audizione negli Stati Uniti, la commissione
rogatoria inoltrata dalla presidente della Camera il 20 giugno 2001 è stata
respinta il 9 agosto 2002 dall'Office of
Foreign Litigation, Civil Division – oltre un anno
dopo la presentazione della richiesta – perché gli interessati risultavano
sconosciuti all'ultimo recapito fornito dalla madre. Considerato il tempo
occorso all'autorità statunitense per rilasciare siffatta dichiarazione,
l'audizione rogatoriale dei figli implicherebbe con ogni probabilità una
dilazione di un altro anno (cfr. anche le informazioni dell'Ufficio federale di
giustizia in: www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/336.htm). E una simile
attesa non farebbe che infondere nei ragazzi inutili tensioni, procrastinando
oltre ogni ragionevole termine la definizione delle relazioni personali con il
padre, su cui i genitori si disputano ormai da quasi dieci anni. Ciò posto, le
difficoltà sorte nel sentire i figli residenti negli Stati uniti giustificano –
in via eccezionale e a tutela del loro interesse – di soprassedere
all'audizione.
b) Il
genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno entrambi il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1
CC). Nel suo apprezzamento il giudice non è vincolato, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408
consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1 con rinvii). Il divieto
o la revoca di relazioni personali tra genitore e figlio (art. 274 cpv. 2 CC)
costituisce nondimeno un provvedimento ultimo, prospettabile solo qualora gli
effetti negativi di un diritto di visita non possano essere rimediati
altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b). Le relazioni personali devono costituire,
in tal caso, un serio pericolo per il bene del figlio (genitore che – per esempio
– trascura gravemente il figlio, evita di instaurare con lui un vero legame, esercita
il diritto di visita in modo irregolare senza alcuna giustificazione, lede l'integrità
fisica, psichica o sessuale del minorenne, minaccia di portare il figlio all'estero:
Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione,
pag. 135 n. 19.21 segg. con riferimenti).
c) In
concreto emerge dal fascicolo processuale che il __________ 1994 l'attore è
stato denunciato dalla moglie per presunti abusi sessuali ai danni della
figliastra tredicenne __________ (doc. 2 nell'incarto penale richiamato).
Quest'ultima ha riferito che nell'estate del 1992 il patrigno si sarebbe
introdotto più volte nella sua camera, durante la notte, e l'avrebbe
ripetutamente toccata nelle parti intime mentre lei fingeva di dormire (doc. 5
e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale richiamato). Ciò è suffragato dalla
testimonianza dell'amica __________ __________, stando alla quale la ragazza,
nel maggio del 1993, le avrebbe confidato “che il patrigno negli ultimi mesi
aveva l'abitudine di andare in camera sua di notte e di toccarla nelle parti
intime” (verbale del 22 giugno 1998, pag. 27 in alto). Ed è stato confermato
pure dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'appellante, secondo la quale
il marito avrebbe finanche ammesso l'accaduto e per questo motivo avrebbe
abbandonato l'abitazione coniugale (doc. 3, pag. 6 nell'incarto penale
richiamato). Numerosi testimoni hanno ripetuto poi quanto l'appellante medesima
aveva loro confidato sugli abusi commessi dal marito (deposizioni di __________
__________, doc. 23 pag. 1 nel mezzo, di __________ __________, doc. 25 pag. 2
in alto, e di __________ __________, doc. 27 pag. 2 in alto, nell'incarto
penale richiamato; deposizioni di __________ __________, verbale dell'8 maggio
1996, pag. 12 verso il basso, di __________ __________, verbale del 5 luglio
1996, pag. 15 in alto, e di __________ __________, verbale citato, pag. 18 nel
mezzo).
d) L'attore
non nega, dal canto suo, di aver provato “una certa attrazione” per la figliastra.
Sostiene tuttavia di non averne mai abusato sessualmente, ma di essersi
limitato ad accarezzarle le braccia e i capelli (doc. 11, pag. 2 a metà; doc.
14, pag. 3 a metà, nell'incarto penale richiamato). La diretta interessata
conferma le accuse (doc. 5 e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale
richiamato), ma prove affidabili fanno difetto. Quanto ai testimoni appena
citati, essi si limitano a riferire il racconto della convenuta e quello della
ragazza, ciò che non basta per accertare il fatto (cfr. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). Il procedimento penale non è infine
di ausilio ai fini del giudizio, poiché il Procuratore pubblico ha emanato un
decreto di abbandono (del __________ 1996, nell'incarto penale richiamato, II).
e) Le
ammissioni dell'attore sulle carezze alle braccia e ai capelli della figliastra
nell'estate del 1992, come pure l'attrazione da lui riconosciuta non mancano di
ambiguità e destano sospetti, tanto più di fronte alle accuse della ragazza.
Ciò deve indurre a cautela per quel che concerne le relazioni con i figli
minorenni, anche in assenza di riscontri a livello penale. Nulla permette
tuttavia di affermare – né l'appellante pretende – che l'attore abbia commesso
abusi sessuali o di altro genere sui suoi propri figli. La specialista del Florida
Department of Children & Families che ha esperito indagini sui bambini nel novembre 1996 non ha riscontrato
tracce o sospetti di abusi (rapporto del 27 gennaio 1997, fascicolo giallo
“perizia”, act. XV). Sia come sia, il Pretore ha tenuto conto della
delicatezza del caso limitando il diritto di visita del padre alla sola giornata,
escluso il pernottamento. L'appellante non spiega per quale motivo un diritto
di visita così limitato sarebbe inidoneo a tutelare il bene dei figli. Quanto
al divieto di ogni contatto, esso violerebbe il precetto della proporzionalità,
il diritto alle relazioni personali potendo essere rifiutato solo in presenza
di indizi concreti di minaccia al bene dei figli (DTF 122 III 404),
mentre un diritto di visita accompagnato può essere adottato solo ove il bene
del figlio sia messo a tal punto in pericolo che sussistano le condizioni per
privare il genitore della custodia parentale (RDT 1999 pag. 34 punto 2.2). Essa
configura inoltre una soluzione d'emergenza e dev'essere limitata nel tempo (DTF
119 II 205 consid. 3, 120 II 233 consid. 3b; RDT 1999 pag. 34 in basso e pag.
35 in alto; Hegnauer, op. cit.,
pag. 138 n. 19.31). Ne discende che il diritto di visita accompagnato non
sarebbe proponibile, comunque sia, fino alla maggiore età dei figli. Nel caso
concreto, per altro, i figli non denotano problemi di alcun genere (cfr. il
citato rapporto del 27 gennaio 1997). Non vi è quindi motivo né per sopprimere
il diritto di visita né per introdurre modalità più restrittive di quelle già
adottate dal Pretore. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò
all'insuccesso.
-
Le
parti non hanno formulato conclusioni sul riparto di eventuali averi di
vecchiaia presso istituti di previdenza professionale. La sentenza del Pretore
è anch'essa silente al riguardo. La divisione delle prestazioni d'uscita è
retta nondimeno dalla massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC). Per quel che è della
legge applicabile, una parte della dottrina reputa che la divisione degli averi
di cassa pensione sia disciplinata dal diritto al quale soggiace l'istituto di
previdenza (Dutoit, Droit international privé suisse, 3ª
edizione, n. 5 ad art. 63 LDIP con riferimenti). Altri autori propendono per
l'applicazione del diritto del divorzio (Jametti
Greiner, op. cit., pag. 937 n. 52). Nel caso in esame la questione può
rimanere indecisa. Dal fascicolo processuale non risulta infatti che le parti abbiano
mai conseguito redditi da attività lucrativa superiori al minimo previsto per
l'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP combinato con l'art. 5
dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità: OPP 2; RS 831.441.1) o che abbiano versato contributi alla
previdenza professionale. La convenuta sostiene di avere lavorato come
venditrice di gelati e di avere svolto lavori di pulizia occasionali in
appartamenti di vacanza (duplica e replica riconvenzionale, pag. 6 verso il
basso), ma non consta che ciò avvenisse in qualità di lavoratore dipendente.
Essa soggiunge di avere esercitato per qualche tempo l'attività di massaggiatrice
in Florida, ma come libera professionista (memoriale citato, pag. 7 in alto).
Il marito, dal canto suo, non ha mai avuto alcuna occupazione stabile durante
il matrimonio, limitandosi a sostituire sporadicamente la moglie nella vendita
di gelati (deposizione di __________ __________, verbale del 5 luglio 1996,
pag. 18 in alto). Donde la presumibile assenza di averi di cassa pensione da
suddividere fra le parti.
-
L'appellante
chiede il versamento di un contributo alimentare in suo favore di fr. 1300.–
mensili. Al riguardo gli art. 63 cpv. 2 e 49 LDIP rinviano alla Convenzione dell'Aia
sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 63
LDIP), il cui art. 8 cpv. 1 sancisce l'applicazione della legge del divorzio,
ossia in concreto del diritto svizzero (consid. 2). Per l'art. 7b cpv. 1
tit. fin. CC fa stato anche in questo caso la legge nuova.
a) Se
non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio
debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro
coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC).
Tale disposizione pone il principio per cui dopo il divorzio ogni coniuge deve
provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per
valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare
gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in
applicazione del diritto previgente (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve tenere conto – fra
l'altro – della ripartizione dei compiti avuta dai coniugi durante il
matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 1 CC; Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 41 ad art. 125 CC).
b) Dal
fascicolo processuale si evince che in concreto, come detto, il marito non ha
mai esercitato un lavoro fisso durante la vita in comune (consid. 4). La stessa
appellante ha riconosciuto del resto che lei stessa si doveva preoccupare di
“sbarcare il lunario” (replica e duplica riconvenzionale, pag. 6 verso il
basso), mentre l'attore “non ha mai contribuito minimamente al sostentamento
della famiglia” (appello, punto 6). Il che è stato confermato anche dalla
testimone __________ __________, stando alla quale “durante la bella stagione
[la moglie] aveva un carretto per la vendita dei gelati di cui si occupava lei
personalmente; spesso aveva anche i bambini con sé durante questo lavoro. Non
ho mai visto __________ occuparsi della vendita dei gelati; lo vedevo
trafficare in casa, pitturare ecc., ma non mi risulta che esercitasse
un'attività lucrativa” (verbale dell'8 maggio 1996, pag. 10 nel mezzo; cfr.
anche le testimonianze di __________ __________, verbale del 5 luglio 1996,
pag. 14 verso il basso, e di __________ __________, verbale citato, pag. 18 in
alto). Ciò posto, non è dato a divedere come la moglie possa pretendere dal
coniuge un contributo alimentare, già per il fatto che non si ravvisa alcun
nesso di causalità tra la sua pretesa indigenza e il matrimonio. Su questo
punto l'appello si rivela una volta ancora inconsistente.
- L'appellante
postula da ultimo un contributo mensile di fr. 700.– complessivi per i figli.
L'obbligo di mantenimento tra genitori e figli è regolato anch'esso dalla Convenzione
dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 63 cpv. 2 e
83 cpv. 1 LDIP), la quale prevede al riguardo una serie di criteri di collegamento
alle leggi della dimora abituale del creditore (art. 4), della cittadinanza
comune (art. 5) o dell'autorità adita (art. 6). La Svizzera, tuttavia, si è
riservata di applicare la propria legge interna qualora il creditore e il
debitore siano entrambi cittadini svizzeri e il debitore dimori abitualmente in
Svizzera (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II,
Basilea 1992, pag. 259 n. 784). In concreto sia i bambini sia il padre sono cittadini
svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel
fascicolo “misure provvisionali”). L'attore risiede inoltre ad __________ (doc.
A allegato all'istanza citata). Ciò conduce all'applicazione del diritto
svizzero, in specie della legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC).
a) Il
giudice del divorzio disciplina il contributo di mantenimento del genitore non
affidatario secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione
(art. 133 cpv. 1 CC). Per l'art. 285 cpv. 1 CC, il contributo dev'essere
commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità
dei genitori, tenendo conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio,
come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio
alle cure di lui. Il coniuge debitore non può essere ridotto, in ogni modo, a
vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II
5 consid. 3b/bb). Determinante non è però il reddito effettivo, ma quello che
il debitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, considerata la
sua formazione professionale, l'età, il tempo a disposizione, lo stato di
salute e la situazione del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.).
Se il suo reddito non consente di assicurare il mantenimento della famiglia,
egli può essere tenuto inoltre a far fronte al pagamento degli obblighi
alimentari attingendo alla propria sostanza (DTF 114 II 24 consid. 5b; Hegnauer in: Berner
Kommentar, Berna 1997, n. 54 ad art. 285 CC con
rinvii; I CCA, sentenza del 24 febbraio 2000 nella causa V., consid. 9).
b) Dagli
atti si desume che l'attore lavora attualmente come venditore ambulante di
panini, bibite e gelati (certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria, act. IX). Dal 1993 al 1996 egli ha potuto contare su un reddito
medio di circa fr. 1240.– mensili (tassazioni relative al biennio 1995/96, doc.
M, e al biennio 1997/98, doc. O). Il suo fabbisogno minimo, non contestato
dalle parti, è stato calcolato dal Pretore in fr. 1802.05 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 370.–,
oneri sociali fr. 367.20, premio della cassa malati fr. 39.85), cui occorre aggiungere
– d'ufficio – un importo di fr. 75.– per adeguare il minimo esistenziale ai
nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU n. __________/__________pag.
74), onde un totale di fr. 1877.05 mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 637.05
mensili, ragion per cui l'interessato non appare in grado, con le sue sole
entrate, di corrispondere un contributo alimentare per i figli. Nulla muterebbe
al riguardo neppure se gli si volesse imputare un reddito ipotetico. Non si può
infatti ragionevolmente pretendere ch'egli, quarantanovenne, senza particolari
qualifiche e disoccupato da anni, sia in grado di conseguire un guadagno
sufficiente per coprire anche solo il suo fabbisogno minimo. Invano si
cercherebbe poi nel fascicolo processuale un indizio qualsiasi che avvalori la
tesi dell'appellante, secondo cui il marito avrebbe “sempre vissuto d'espedienti
e di redditi non dichiarati” (appello, punto 6).
c) Ciò
posto, rimane tuttavia il fatto che l'attore, com'egli medesimo riconosce nelle
osservazioni all'appello (pag. 4 in basso), dal passaggio in giudicato del
dispositivo sulla liquidazione del regime dei beni potrà disporre di US$
38 464.50 provenienti dalla vendita della proprietà in Florida, che corrispondono
attualmente a oltre fr. 55 000.–. In simili circostanze ben si può
pretendere ch'egli dimostri un minimo di responsabilità e versi per ogni figlio
almeno fr. 100.– mensili dall'inoltro della domanda riconvenzionale (gennaio
del 1995) fino alla maggiore età dei beneficiari. Resta ovviamente riservato un
aumento di tale somma nel caso in cui la sua situazione finanziaria migliori
(art. 286 CC), come pure l'obbligo di prestare garanzia ove sorgessero fondati
motivi per ritenere ch'egli si accinga a dissimulare o a dissipare la sostanza
(art. 292 CC). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo
i medesimi fondati su una sostanza e non su un reddito indicizzabile (Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 128
CC). In proposito l'appello merita dunque parziale accoglimento e la sentenza
impugnata va riformata di conseguenza. Conformemente all'art.143 n. 1 CC, il
dispositivo della sentenza deve menzionare inoltre la sostanza presa in
considerazione per il calcolo dei contributi (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 11 ad art. 143 CC).
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare per i
figli, ancorché in minima misura, ma soccombe sul diritto alle relazioni
personali. Nella misura in cui vede dichiarare privo d'oggetto il ricorso sulla
responsabilità del divorzio, ciò è dovuto invece all'entrata in vigore del
nuovo diritto. Tutto ben considerato, soccorrono dunque “giusti motivi” (nel
senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per suddividere gli oneri processuali a metà,
compensando le ripetibili, tanto più che oltre al contributo alimentare per i
figli erano in discussione anche il diritto di visita e il motivo del divorzio,
non quantificabili in termini pecuniari (cfr. anche Rep. 1996 pag. 137 consid.
7 con rinvio). Per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, il
Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ha compensato le ripetibili. Tale
dispositivo, per altro non impugnato, può rimanere così com'è, il giudizio
odierno non incidendo in misura apprezzabile sul suo risultato.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante dev'essere respinta.
Costei si è vista riconoscere dal Pretore infatti una spettanza di US$ 38
464.50 in liquidazione del regime dei beni, importo con cui potrà far fronte
alle spese di causa. A prescindere dalla parvenza di buon esito dell'appello
(art. 157 CPC), la convenuta non può essere considerata indigente (art. 155
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, l'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così
riformato:
____________________ è tenuto a versare a ________, entro il 5 di
ogni mese, un contributo alimentare di fr. 100.– mensili non indicizzati per
ogni figlio (fondato su una sostanza del debitore che ammonta a US$ 38 464.50),
oltre l'eventuale assegno di famiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1995 fino
alla maggiore età dei beneficiari.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza del Pretore è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di lei e per l'altra
metà a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster