AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.18
Data decisione, Autorità:
14.05.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00018
Lugano
14 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza dell’8 novembre 1996 da
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comune
di __________ __________
(rappresentato
dal Municipio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 gennaio
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 30
dicembre 1997, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________
__________ è proprietario della particella n. __________ e, in ragione di un
mezzo, della particella n. __________RFP di __________ __________,
all’estremità della quale si trova un portico che sbocca su una piazzetta nel
nucleo del paese, parte terminale di una strada (particella n. __________RFP),
proprietà del Comune di __________ __________;
che con risoluzione del
9 dicembre 1993, passata in giudicato, il Dipartimento delle istituzioni ha
accolto un’istanza del Comune di __________ __________ volta a vietare il
parcheggio sulla piazza e a rimuovere la segnaletica stradale;
che nel corso del 1995
il Municipio ha eliminato i due parcheggi sulla piazza con la relativa
segnaletica, posando al loro posto due panchine e piantando un acero;
che il 28 febbraio 1996
il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo un ricorso proposto da __________
__________ contro la risoluzione dipartimentale del 9 dicembre 1993;
che l’8 agosto 1996 il
Municipio ha confermato ad __________ __________ la possibilità di chiedere, di
volta in volta, l’autorizza-zione di togliere temporaneamente le panchine per
accedere con trattore e rimorchio alla sua particella n. __________RFP in caso
di necessità;
che l’8 novembre 1996
__________ __________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,
chiedendo di ordinare al Comune di __________ __________ la rimozione della
pianta e delle panchine posate sulla piazzetta;
che all’udienza del 10
gennaio 1997 __________ __________ ha confermato la propria domanda, mentre il
Comune si è opposto all’istanza;
che, ultimata
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi
al contenuto delle rispettive comparse scritte, nelle quali hanno ribadito le
proprie domande di giudizio;
che il 30 dicembre 1997
il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto
l’istanza per difetto di giurisdizione;
che la tassa di
giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________,
tenuto a rifondere al Comune di __________ __________ fr. 200.– per ripetibili;
che contro il citato
decreto __________ __________ è insorto il 26 gennaio 1998 con un appello in
cui chiede di accogliere la sua istanza e di riformare il giudizio impugnato di
conseguenza;
che nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 1998 il Comune di __________ __________ propone di
respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato;
e considerando
in diritto: che il giudice esamina
d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la giurisdizione (art. 97 n. 1
CPC), statuendo d’ufficio mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che l’appello in esame,
introdotto nei 10 giorni dalla notificazione del decreto impugnato, è
tempestivo (art. 373 e art. 370 cpv. 2 CPC);
che il Segretario
assessore ha respinto l’istanza per difetto di giurisdizione, ritenendo che la
decisione sulla posa dell’acero e delle due panchine sia di natura amministrativa,
essendo finalizzata al benessere della collettività e alla salvaguardia di beni
comunali;
che l’appellante
ribadisce la proponibilità dell’azione di manutenzione (art. 928 CC),
sostenendo che la convenuta avrebbe agito senza aver emanato una decisione formale,
in contrasto con disposizioni della legge organica comunale, di modo che dal profilo
amministrativo non esisterebbe alcun rimedio per salvaguardare il proprio diritto
di accesso attraverso il portone, ciò che implicherebbe la giurisdizione dei tribunali
civili, proponibile in ogni caso poiché l’intervento municipale sulla piazzetta
sarebbe evitabile;
che l’azione
possessoria non è proponibile contro atti compiuti da un ente pubblico
nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo, come tali
sottratte alla competenza del giudice civile (Rep. 1990 pag. 213);
che nondimeno, qualora
la pubblica finalità di un’opera possa essere conseguita senza turbare il
possesso dei vicini, questi dispongono dell’azione di manutenzione a norma dell’art.
928 CC nei confronti dello Stato e dei suoi funzionari (Stark in: Berner Kommentar, nota 16 e 17 ad art. 928 CC; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
vol. 2, Basilea 1993, pag. 693 n. 2950; Scolari,
Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag. 347 nota 583; DTF
93 I 300 consid. 2, 96 II 346 consid. 5a);
che in concreto lo
scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune (creazione di un’area
pubblica per lo svago della popolazione) può essere raggiunto anche con una
diversa sistemazione delle panchine e dell’acero (cfr. doc. C), senza necessariamente
intralciare l’accesso alla proprietà dell’appellante;
che di conseguenza nel
caso in esame il giudice civile è competente per statuire, sicché a torto il
Segretario assessore ha declinato la propria giurisdizione;
che, ciò premesso, su
questo punto l’appello deve essere accolto e gli atti rinviati al primo giudice
perché entri nel merito dell’ azione ed esamini se sono adempiuti in concreto i
requisiti posti dall’art. 928 CC;
che questa Camera non
può infatti statuire essa medesima al riguardo, nonostante l’istruttoria già
completata, perché tale modo di agire precluderebbe alle parti la possibilità
di adire un’autorità di ricorso – l’unica – munita di piena cognizione in fatto
e in diritto;
che gli oneri
processuali, limitati all’eccezione di carenza di giurisdizione, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), tanto in primo quanto in secondo grado, con
obbligo per il Comune di rifondere all’istante un’equa indennità per ripetibili
ridotte;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L’eccezione
di carenza di giurisdizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico del Comune di
__________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 200.– a
titolo di indennità per ripetibili.
II. Gli atti sono rinviati al
Segretario assessore perché statuisca sul merito dell’azione possessoria.
III. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico del Comune di __________
__________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 400.– per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
Municipio del Comune di __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster