AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.174
Data decisione, Autorità:
03.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00174
Lugano
3 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 26 maggio 1998 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
6 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolto l’appello del 19 ottobre 1998 presentato da __________ __________
contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1954) e __________ nata __________ (1956) si sono sposati ad
__________ il __________ 1982. Dalla loro unione sono nati __________
(__________1982) e __________ (__________1985). Il marito è __________ e
__________ con studio a __________ e __________; la moglie, di formazione
__________ __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in
comune.
B. Il 26 maggio 1998
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
per il tentativo di conciliazione e il medesimo giorno ha postulato, in via
provvisionale, l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre),
l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 5’748.–
per sé e di fr. 2’800.– mensili per i due figli (fr. 1’750.– per __________ e
fr. 1’050.– per __________), oltre una provvigione ad litem di fr.
4’000.–. Il 29 maggio 1998 __________ __________ ha chiesto, in via
provvisionale, la separazione dei beni. Il tentativo di conciliazione è
decaduto infruttuoso il 4 giugno 1998 e alla discussione del medesimo giorno
l’istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto, opponendosi
all’istanza, ha postulato a sua volta l’affidamento di __________, offrendo un
contributo alimentare di fr. 1’127.– per la moglie e uno di fr. 1’050.– mensili
per __________. __________ __________ ha avversato, da parte sua, la separazione
dei beni. Con decreto cautelare dell’8 giugno 1998, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha affidato i figli alla madre, cui è stata assegnata
l’abitazione coniugale e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare
mensile di fr. 2’000.– per la moglie, di fr. 700.– per __________ e di fr.
600.– per __________. Il medesimo giorno egli ha respinto inoltre l’istanza del
marito tendente alla separazione dei beni.
C. __________ __________
ha postulato il 4 agosto 1998 la modifica del decreto predetto, nel senso di
aumentare il contributo per sé a fr. 4’353.– mensili e quello per i figli di
fr. 100.– ciascuno. Il 17 settembre 1998 __________ __________ ha chiesto di
ridurre a fr. 1’165.– mensili il contributo per la moglie, a fr. 400.– quello
per __________ e a fr. 600.– quello per __________.
D. Esperita
l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 24 settembre 1998 l’istante ha
sostanzialmente confermato le proprie domande, riducendo la richiesta di contributo
a fr. 2’960.– mensili per sé, a fr. 720.– per __________ e a fr. 700.– per
__________, ma aumentando la richiesta di provvigione ad litem a
fr. 8’500.–. Nel suo allegato conclusivo del 28 settembre 1998 il convenuto ha
rivendicato l’affidamento di __________, ha aderito all’assegnazione dell’alloggio
coniugale alla moglie e alla figlia fino al 31 marzo 1999, con assunzione da
parte sua dei relativi costi, e ha offerto un contributo di fr. 1’025.– mensile
per la moglie, aumentato di fr. 1’850.– dal 1° aprile 1999 per la locazione di
un appartamento, e un contributo di fr. 600.– per __________.
E. Con decreto cautelare
del 6 ottobre 1998 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato il
diritto di visita del padre), ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie
fino al 30 giugno 1999 (con l’obbligo per il marito di assumere le relative
spese), ha posto a carico del coniuge che incassa le pigioni i costi di un appartamento
a __________, ha fissato il contributo per la moglie in fr. 1’650.– mensili,
quello per __________ in fr. 370.– mensili e quello per __________ in fr.
580.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999, aumentandondoli in fr.
3’250.– mensili per la moglie, in fr. 600.– mensili per __________ e in fr.
840.– mensili per __________ e dal 1° luglio 1999, obbligando il marito a versare
una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Un’istanza di interpretazione
presentata il 12 ottobre 1998 dal convenuto è stata respinta dal Pretore il 20
ottobre successivo.
F. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto il 19 ottobre 1998 con un
appello nel quale chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr.
1’385.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999 e a fr. 3’150.– mensili in
seguito, come pure che la provvigione di causa sia annullata o quanto meno
ridotta a fr. 4’000.–. __________ __________ ha impugnato a sua volta il
decreto del Pretore con un appello del 19 ottobre 1998 nel quale chiede che il
marito assuma anche la manutenzione dell’alloggio coniugale e i costi
dell’appartamento di __________ fino al 31 dicembre 1998, che il contributo alimentare
sia fissato in fr. 2’960.– per sé, in fr. 720.– mensili per __________ e in fr.
700.– per __________, senza modifiche, dal 1° luglio 1999. Essa postula inoltre
una provvigione ad litem di fr. 1’500.– per la procedura di appello.
Nelle rispettive osservazioni ogni parti conclude per la rigetto dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito
almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo
a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il
proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Quanto al fabbisogno
minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della
famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
- Il Pretore ha
accertato il reddito del marito in fr. 9’000.– mensili e il fabbisogno minimo
della famiglia in fr. 8’030.– (fr. 5’430.– il marito, fr. 1’650.– la moglie,
fr. 370.– __________ e fr. 580.– __________), riscontrando un’eccedenza di fr.
970.–. Egli ha ritenuto tuttavia di non suddividere tale eccedenza poiché il
marito deve far fronte ad altre spese, sicché il contributo provvisionale per
la moglie è stato fissato in fr. 1’650.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30
giugno 1999. Per il periodo successivo, stabilito un fabbisogno della famiglia
in fr. 7’690.– (fr. 3’000.– il marito, fr. 3’250.– la moglie, fr. 600.–
__________ e fr. 840.– __________), il contributo per l’istante è stato fissato
in fr. 3’250.– mensili.
I. Sull’appello di
-
L’appellante
contesta anzitutto l’ammontare del proprio reddito, sostenendo che esso va
determinato in base alla media degli ultimi anni, anche perché l’aumento delle
sue entrate negli anni 1995/96 è dovuto alla liquidazione dello studio
__________ __________ ____________________. L’argomentazione è fondata. In caso
di reddito da attività indipendente non fa stato in effetti il guadagno
conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio, ritratto sull’arco di
più anni (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 42 n. 01.34; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 149 ad art. 145 CC; Rep. 1994
pag. 141 con richiami; AGVE 1988, n. 3, pag. 19). Nella fattispecie
l’appellante ha reso verosimili i motivi per cui il suo reddito è lievitato
eccezionalmente negli ultimi due anni. Tenuto conto della parallela
contestazione da parte della moglie, sull’accertamento del reddito come tale si
ritornerà in appresso.
-
L’appellante chiede
di dedurre dal reddito accertato dal Pretore l’importo di fr. 4’000.– annui
corrispondenti agli interessi per un mutuo acceso presso la __________
__________ __________ __________. Dagli atti non risulta però che il debito sia
stato contratto di comune accordo nell’interesse della famiglia, ciò che
permetterebbe di inserirlo nel fabbisogno coniugale, a condizione che ogni
membro della famiglia si veda garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 162 ad art.
145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G.,
massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli
avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Dal fascicolo del processo emerge unicamente che
lo studio legale del marito è titolare di un conto corrente presso la citata
banca (doc. 1m), ciò che non basta evidentemente a rendere verosimile la pretesa.
-
L’appellante si
duole che il Pretore lo ha condannato a versare una provvigione ad litem
di fr. 8’000.–, rilevando che la moglie ha aumentato la sua richiesta da fr.
4’000.– a fr. 8’000.– solo con il memoriale conclusivo e che, comunque sia,
egli non dispone di liquidità per far fronte al pagamento. La censura non manca
di buon diritto. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il
proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura
(anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di
divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio
dall’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi
di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell’unione
coniugale e l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art.
145 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto la
moglie consta essere proprietaria di un appartamento a Sils, che locato può
apparentemente fruttare almeno fr. 20’000.– annui (doc. E), a fronte di oneri
ipotecari per fr. 7’000.– (appello della moglie, pag. 11 ). Ora, chi postula
dal coniuge una provvigione ad litem deve rendere verosimile al giudice
di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Spettava
quindi alla moglie, che sostiene di essere indigente e che pretende il
versamento di una provvigione ad litem, rendere verosimile che non le
era possibile reperire l’importo di fr. 8’000.– facendo capo alla propria
sostanza, ciò che non è il caso nella fattispecie. L’appello, su questo punto,
è dunque provvisto di buon esito.
II. Sull’appello di
-
Il Pretore ha
assegnato l’abitazione coniugale alla moglie e ai figli sino al 30 giugno 1999
e in seguito al marito poiché di fatto, pur non essendo proprietario, egli assume
tutte le spese inerenti all’immobile. L’appellante sostiene che l’assegnazione
deve prescindere da eventuali problemi di vendita o di locazione dell’immobile,
che devono essere risolti in altra sede. A ragione. Nella fattispecie risulta
che proprietaria dell’immobile è la madre del convenuto, la quale il 15 maggio
1998 ha dato disdetta ai coniugi per il 30 settembre 1998, prospettando
un’imminente vendita. L’istante ha contestato la disdetta (doc. 49). Ora, dovendo
assegnare l’abitazione coniugale a uno dei coniugi pendente causa il giudice
deve valutare tutte le circostanze del caso (Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 83 e 86 ad art. 145 CC),
segnatamente gli interessi reciproci dei coniugi e dei figli in relazione
all’affidamento (SJ 1993 pag. 669 con riferimento; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 535 e 536). Considerazioni
legate a diritti reali, alla liquidazione del regime dei beni o a rapporti
contrattuali non sono determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, op. cit., nota 85 ad art.
145 CC). Il giudice deve esaminare inoltre a quale dei coniugi può essere
imposta più agevolmente la partenza dal domicilio (DTF 120 II 1). Se si
considera che in concreto la moglie ha l’affidamento dei figli e che, come ha
rilevato il primo giudice, l’ipotesi di una vendita dell’immobile non appare
imminente (né il marito pretende il contrario), non vi sono motivi per
assegnare pendente causa l’abitazione coniugale al convenuto, né di predisporre
un cambiamento dal 1° luglio 1999. L’appello su questo punto è dunque provvisto
di buon diritto, ciò che rende superfluo esaminare l’adeguatezza del canone di
locazione per un nuovo alloggio.
-
L’appellante
sostiene che il reddito del marito ammonta almeno a fr. 130’000.– annui,
rilevando che il conto economico 1996 dello studio __________ attesta
un’entrata di fr. 129’546.–, che il convenuto ha percepito fr. 4’167.– da un’indivisione
e che i contributi AVS non ancora pagati non possono essere considerati. Se non
che, contrariamente a quanto essa reputa, nell’utile imponibile di fr.
129’546.– risultante dal conto economico del 1996 (doc. 1a) occorre tenere
conto anche degli ammortamenti e degli accantonamenti (art. 26 segg. LT). Per
quanto riguarda il reddito dell’indivisione, se nel 1996 si riscontra un utile
di fr. 4’167.–, nel 1995 vi è stata una perdita di fr. 23’159.–, di modo che
non si giustifica di riconoscere alcuna entrata a questo titolo. Dovesse la
situazione migliorare, la moglie potrà sempre chiedere una modifica
dell’assetto provvisionale. Per quel che è dei contributi AVS, infine, il
marito ha reso sufficientemente verosimile di dover versare fr. 8’101.– per il
1996 (doc. 43), mentre non risulta che lo stesso importo valga anche per gli
anni precedenti. Si aggiunga che nell’ultima dichiarazione fiscale
l’interessato ha indicato un reddito da attività indipendente di fr. 115’802.–
per il 1995 e di fr. 108’490.– (fr. 116’591.– meno fr. 8’101.–) per il 1996,
cui vanno aggiunti fr. 5’355.– da titoli e capitali (doc. 1), ciò che dà una
media di fr. 114’823.50. E siccome per il biennio precedente l’autorità fiscale
ha accertato il reddito (aziendale) dell’appellante in fr. 77’000.– (doc. 2), a
un sommario esame come quello che presiede l’emanazione di misure provvisionali
il reddito del marito può essere ragionevolmente stimato in fr. 96’000.– annui
(arrotondati), ovvero in fr. 8’000.– mensili.
Non vi sono ragioni, del
resto, per ritenere che tale reddito non corrisponda a quello realmente
percepito. Intanto il tenore di vita della famiglia appare compatibile con le
entrate del marito, gli elementi indicati dalla moglie (appartamento di
vacanza, due autovetture, scuole private per i figli) non essendo suscettibili
di dimostrare speciale agio. Inoltre è verosimile che durante la vita in comune
i coniugi hanno beneficiato di aiuti da parte di familiari, bastando al
riguardo rilevare il canone di locazione favorevole per l’abitazione coniugale
(villa con piscina), e l’eventualità che la nonna paterna abbia pagato la retta
per la scuola privata frequentata dal figlio __________ (doc. P). Ciò premesso,
non vi sono motivi per fondarsi solo sul tenore di vita della famiglia,
scostandosi dagli accertamenti fiscali.
-
L’appellante chiede
di stralciare dal fabbisogno minimo del marito l’importo di fr. 104.– per il
premio dell’assicurazione relativo alla perdita di guadagno. La richiesta non
può essere accolta, poiché è anche nell’interesse della famiglia garantire al
convenuto un adeguato grado di copertura in caso di malattia, permettendogli di
far fronte ai suoi obblighi contributivi anche in caso di incapacità lucrativa
(v. Rep. 1994 pag. 147).
-
Il Pretore ha
stabilito il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 840.– mensili (fr. 580.–
senza la locazione) e quello di __________ in fr. 900.– (fr. 670.– senza la locazione),
riducendo quest’ultimo a fr. 300.– per tenere conto del fatto che il figlio è
iscritto alla scuola __________ di __________. L’appellante chiede che il
fabbisogno dei figli sia aumentato del 20% e contesta la riduzione operata per
__________.
a) Le
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui
questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un ragazzo come
__________ un fabbisogno in denaro di fr. 885.– mensili, rispettivamente di fr.
835.– mensili per __________ (RDT 51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano a
fasce di reddito attorno ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata
al rincaro dell’edizione 1988). Nella fattispecie, tenuto conto dei redditi dei
genitori (fr. 8000.–), la stima del Pretore può tutto sommato rientrare nel
legittimo margine di apprezzamento che spetta al primo giudice nella fissazione
dei contributi alimentari. Per trasparenza, sarebbe stato opportuno considerare
il costo per l’alloggio dei figli nel loro fabbisogno anziché in quello della
madre; se si pensa però che in concreto il padre assume già tutte le spese
dell’abitazione coniugale (occupato da moglie e figli), si giustifica di
ridimensionare – eccezionalmente – il fabbisogno di questi ultimi.
b) Per
quanto riguarda il figlio __________, dagli atti risulta che egli è iscritto
alla scuola __________ di __________, la cui retta è pagata dal padre, e
rientra presso la madre per il fine settimana. Tenuto conto che durante il
periodo in cui il figlio è casa la madre deve sopportare le spese correnti, la
riduzione operata dal Pretore rientra ancora una volta, tutto sommato, nel
potere di apprezzamento che spetta al primo giudice.
-
L’appellante contesta
infine il mancato riparto dell’eccedenza mensile. La questione non merita
particolare disamina già per il fatto che, come si vedrà in appresso, non vi è
eccedenza da suddividere.
-
La moglie lamenta che
il Pretore ha posto le spese inerenti all’appartamento di __________ a carico
della parte che incassa le relative pigioni. A torto. Dagli atti risulta che la
moglie è intestataria dell’appartamento e che, convenientemente locato, questo
può fruttare fr. 20’000.– annui (doc. E). È possibile che per il 1998 essa non
abbia potuto appigionare l’appartamento a causa della prospettata – ma non avvenuta
– vendita dello stesso alla cognata, tuttavia l’appellante non pretende che in
seguito non le sarebbe stato possibile ricavare un reddito. In circostanze siffatte,
la conclusione del Pretore merita senz’altro conferma.
-
In conclusione, il
quadro delle entrate e delle uscite della famiglia si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 8’000.–
mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
5’430.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1’650.–
fabbisogno
in denaro __________ fr. 370.–
fabbisogno
in denaro __________ fr. 580.–
fr.
8’030.– mensili
ammanco fr.
30.– mensili
il
marito può conservare per sé fr. 5’430.–
mensili
deve
versare a __________ fr. 370.–
mensili,
a
__________ fr.
580.– mensili
e
alla moglie fr.
1’620.– mensili.
Data la modesta differenza
tra il contributo per la moglie fissato dal Pretore e quello risultante dal
calcolo matematico (fr. 30.–), il decreto impugnato potrebbe anche essere
confermato, al primo giudice competendo pur sempre un certo margine di apprezzamento.
Se non che, così facendo il marito si troverebbe a vivere con una somma
inferiore – seppur di poco – al proprio fabbisogno minimo, né potrebbe colmare
tale ammanco con la quota di eccedenza a lui destinata (inesistente, come si è
visto, nella fattispecie). Ciò sarebbe contrario al diritto federale (DTF 123
III 1, 121 III 301, 121 I 97). Ne consegue che l’appello del marito deve essere
accolto entro questi limiti, mentre quello della moglie, su questo punto, deve
essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Il convenuto
ottiene una minima riduzione del contributo per la moglie (fr. 30.–) e vince
sulla provvigione ad litem. Si giustifica così porre a suo carico tre
quarti dei costi del giudizio, con obbligo di rifondere alla controparte un’in-dennità
per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali dell’appello dell’istante, che
esce vincente solo sull’assegnazione dell’abita-zione coniugale, sono per tre
quarti a suo carico, con obbligo di versare al marito un’indennità ridotta per
ripetibili. L’esito della procedura di appello non incide apprezzabilmente
sulla ripartizione degli oneri di prima sede, che può quindi rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 del decreto impugnato è
così modificato:
Dal
1° giugno 1998 __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 370.– per il figlio
__________;
fr.
580.– per la figlia __________;
fr.
1’620.– per la moglie __________ __________.
Nel
caso in cui __________ smettesse di frequentare la scuola __________ e tornasse
a vivere presso la madre, il contributo ammonterà a fr. 670.– mensili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un
quarto a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla
controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L’appartamento coniugale è attribuito alla
moglie, che lo occuperà con i figli. Per tutto il periodo in cui la moglie
vivrà nell’abitazione coniugale __________ __________ è tenuto ad assumere
tutte le spese ad essa inerenti, in particolare gli interessi ipotecari, i
costi dell’energia elettrica e dell’acqua potabile, i premi di assicurazione
per l’economia domestica, le tasse ecc.
Le
spese relative all’appartamento di __________ sono a carico della parte che ne
incassa le pigioni.
-
annullato
-
annullato
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per il
resto a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla
controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– __________. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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