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Numero d'incarto:
11.1998.173
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00173
Lugano
16 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 27 gennaio
1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 ottobre 1998 presentata da
__________ __________ contro la sentenza emessa l’8 ottobre 1998 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1953) e __________ nata __________ (1950) si sono sposati a __________
__________ 1989; dalla loro unione non sono nati figli;
che il 13 maggio 1996 la
moglie ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 29 maggio
successivo;
che con petizione del 27
gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, la
condanna della moglie al versamento di fr. 50’000.– e l’accertamento della sua
proprietà su un’autovettura __________, riconoscendo quella della moglie sul
mobilio nel di lei possesso;
che nella risposta del 12
maggio 1997 __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale
ha postulato essa medesima il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr.
2’220.–, la condanna del marito al pagamento di fr. 50’000.– per diversi titoli
e di un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni;
che nei successivi atti scritti
le parti hanno ribadito le loro domande, l’attore opponendosi all’azione riconvenzionale;
che, esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato
i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande
di giudizio, salvo rinunciare, la moglie, alla richiesta di contributo
alimentare;
che il Pretore, statuendo
l’8 ottobre 1998, ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione,
ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 9’099.85 in liquidazione del
regime dei beni, ha riconosciuto la proprietà del marito sull’autovettura
__________ e quella della moglie sui mobili di antiquariato nel di lei
possesso, respingendo la domanda riconvenzionale;
che entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, tuttavia __________
__________ è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 5’000.– per
ripetibili;
che con un “ricorso” in
tedesco del 20 ottobre 1998 __________ __________ contesta la citata sentenza;
che il gravame non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’appellante impugna
il giudizio del Pretore affermando in sostanza di non essere stata
convenientemente assistita dal proprio legale, di non essere in grado di versare
alcun importo al marito e criticando infine il comportamento di quest’ultimo;
che l’atto d’appello deve
contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro
domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande
e i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett.
b, c, e, f CPC);
che, mancando tali
requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nella fattispecie la
ricorrente non indica nemmeno implicitamente in quale modo dovrebbe essere
riformata la sentenza impugnata e – soprattutto – non si confronta
concretamente con la dettagliata motivazione del Pretore;
che la tolleranza e la
benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non
possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze
dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare alla ricorrente un
termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il gravame,
irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali
andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità
del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e
spese;
che in ogni modo non si
giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono oneri
processuali né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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