Appeal against deadline-extension refusal held inadmissible

11.1998.129Other CourtSep 4, 1998Dismissed

Summary

The appellant challenged an ordinance of the Lugano district court refusing to extend a deadline granted in proceedings aimed at preventing a marriage. The Court of Appeal held that a request for extension of time is decided by ordinance and that such ordinances, issued under the CPC, are not appealable and cannot be attacked by any other remedy. The appeal was therefore inadmissible at first glance. Because the appeal failed, the request for suspensive effect was moot. Despite the general rule on costs, the court waived the collection of fees and costs because of the particular circumstances.

Regest

Art. 130, 94 cpv. 1, 95 cpv. 1 e 286 CPC; impugnabilità delle ordinanze procedurali. Le ordinanze con cui il giudice disciplina il procedimento, ivi comprese quelle che statuicono su una domanda di proroga dei termini, non sono appellabili né impugnabili con altro rimedio. L’inammissibilità del gravame rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo. Quanto alle spese, il principio dell’art. 148 cpv. 1 CPC può essere derogato, in via eccezionale, per particolari circostanze, con rinuncia al prelievo di tasse e spese (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.129

Data decisione, Autorità: 04.09.1998, ICCA

Incarto n. 11.98.00129

Lugano, 04 settembre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

visto l’appello (“ricorso”) del 3 settembre 1998 presentato da


__________, __________

contro

l’ordinanza emanata il 2 settembre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa ..__________ (opposizione al matrimonio) promossa dall’appellante con petizione (“istanza”) del 13 agosto 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) inoltrato da __________ __________ contro l’ordinanza emessa dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 13 agosto 1998 __________ __________ ha introdotto davanti al-la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, un’“istanza di interdizione” mirante a impedire un matrimonio “g- __________ ”;

che con ordinanza del 17 agosto 1998 il Segretario assessore ha assegnato all’istante, in luogo e vece del Pretore, un termine di 20 giorni per completare l’atto introduttivo della lite, per produrre i documenti a sostegno e per indicare il nome con il recapito esatti dei convenuti;

che __________ __________ ha postulato il 31 agosto 1998 una proroga del termine, se possibile fino al termine di una procedura pendente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali contro una decisione del 24 agosto 1998 con cui il Procuratore generale aveva dichiarato, nel frattempo, di non avviare indagini preliminari nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

che, statuendo il 2 settembre 1998, il Segretario assessore ha respinto la domanda di proroga;

che contro l’ordinanza appena citata __________ __________ ha presentato il 3 settembre 1998 un “ricorso” (appello) inteso a ottenere – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – una proroga del noto termine;

che l’appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che su una domanda di proroga dei termini (art. 130 CPC) il giudice decide mediante ordinanza;

che, in effetti, le misure disciplinanti il procedimento sono prese con ordinanza (art. 94 cpv. 1 CPC);

che l’atto appellato, del resto, è designato chiaramente come tale;

che, emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);

che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile;

che l’inammissibilità dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;

che, per quanto riguarda le spese del giudizio odierno, esse andrebbero poste a carico del soccombente secondo l’art. 148

cpv. 1 CPC;

che nondimeno, data la particolarità del caso, si giustifica – per questa volta – di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

in applicazione dell’art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L’appello (“ricorso”) è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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