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Numero d'incarto:
11.1998.128
Data decisione, Autorità:
10.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00128
Lugano
10 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ..____ (costituzione di servitù) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997
dalla
Comunione
dei comproprietari del Condominio
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora
sul decreto del 23 luglio 1998 con cui il Pretore ha respinto un’eccezio-ne
di incompetenza territoriale formulata dai convenuti il 20 febbraio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 agosto 1998
presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 23
luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
__________ sono proprietari in comune della particella n. __________RFD di
__________, che confina a valle con la particella n. su cui sorge una
proprietà per piani denominata “ __________ ”. Il 20 novembre 1997 la
Comunione dei comproprietari ha convenuto __________ e __________ __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse
iscritta a carico del loro fondo una servitù prediale di distanza e d’altezza,
in modo da mantenere un muro di sostegno alto fra 2.40 e 4.96 m che funge da
terrapieno per le case soprastanti. Nella loro risposta del 20 febbraio 1998
__________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, contestando
preliminarmente la competenza per territorio del Pretore. All’udienza
preliminare del 4 maggio 1998, indetta per discutere l’eccezione, i convenuti
hanno mantenuto il loro punto di vista, cui si è opposta l’attrice.
B. Statuendo il 23
luglio 1998, il Pretore ha respinto l’eccezione accertando la propria
competenza per territorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–,
sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr.
600.– per ripetibili.
C. Contro il decreto
appena citato __________ e __________ __________ sono insorti con un appello
del 31 agosto 1998 in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la loro eccezione di incompetenza. Nelle sue osservazioni
del 18 settembre 1998 la Comunione dei comproprietari propone di respingere
l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio della lite, se esistono i presupposti processuali,
tra cui la competenza per territorio se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3
CPC), pronunciandosi con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). L’impugnazione di un decreto
non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o conferito
dal giudice (art. 96 cpv. 3 CPC). Se il giudice non concede tale beneficio, il
gravame è trattato soltanto con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv.
4 CPC). Nella fattispecie i ricorrenti non hanno chiesto che al loro appello
sia accordato effetto sospensivo, di modo che il gravame potrebbe essere
esaminato solo con la prima appellazione avente tale effetto, sempre che gli interessati
dichiarino allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). Dato nondimeno che le
censure formulate dagli appellanti appaiono – come si vedrà in appresso – destituite
di buon diritto, si può prescindere dal differire il giudizio, che cagionerebbe
alle parti solo una vana dilazione del litigio.
-
Il Pretore ha
ritenuto che la richiesta di servitù prediale, fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC,
costituisce una pretesa di natura personale propter rem, sicché i
convenuti non possono valersi del foro del loro domicilio (art. 59 Cost.). Gli
appellanti non contestano la qualifica giuridica della richiesta, ma sostengono
che la componente reale nulla muta alla natura obbligatoria della medesima.
Rilevano inoltre che le azioni volte all’ottenimento di un diritto reale sono
considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza come aventi natura personale
e devono dunque essere proposte, in virtù dell’art. 59 Cost., al foro del loro
domicilio.
-
È vero che, come la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, un’azione tendente
all’iscrizione di un diritto reale in esecuzione di un contratto ha carattere
personale, non reale (DTF 117 II 29 consid. 3, 92 I 203 consid. 4, 69 I 7
consid. 3). La giurisprudenza in questione non si riferisce però all’iscrizione
di diritti reali riconosciuti dalla legge, bensì a quella di diritti reali
fondati su un contratto. Ora, se i primi possono essere fatti valere nei
confronti di ogni proprietario attuale del fondo e hanno dunque carattere propter
rem, i secondi sono proponibili – salvo diversa annotazione a registro
fondiario – soltanto nei confronti del contraente, e hanno perciò natura
personale.
-
In concreto il
carattere propter rem dell’azione tendente all’iscri-zione di una
servitù fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, indiscutibile (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II,
Basilea 1998, n. 9 ad art. 674 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 86 in alto n. 1660; Meyer-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 56 ad art. 674 CC), è
riconosciuto dagli appellanti (memoriale, punto 4, pag. 2 in basso). E questa
Camera ha recentemente avuto modo di rilevare che obbligazioni propter rem
possono essere fatte valere davanti al giudice del luogo di situazione
dell’immobile (I CCA, sentenza dell’11 maggio 1999 in re. L., consid. 4). Tale
indirizzo trova riscontro anche nella giurisprudenza (DTF 105 Ia 25 consid. 1c,
103 Ia 464 consid. 2a, 92 I 41 consid. 2) e nella dottrina (Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechtes, 5ª edizione, pag. 99 n. 37). Ne discende che l’azione
intesa all’attribuzione di una servitù di sporgenza sulla base dell’art. 674
cpv. 3 CC è proponibile davanti al giudice del luogo di situazione del fondo
serviente, e dunque, nella fattispecie, davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto e il
decreto impugnato confermato.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderanno alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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