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Numero d'incarto:
11.1998.110
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00110
Lugano
29 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
petizione del 16 ottobre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 giugno 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 maggio 1998
dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1958) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il
__________ __________ 1982. Dalla loro unione è nata __________
(____________________ 1983). I coniugi vivono separati dal 1993. Dopo il
fallimento di due tentativi di conciliazione chiesti dal marito, questi ha instato
il 31 marzo 1995 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per un terzo
tentativo, decaduto anch’esso infruttuoso l’11 aprile successivo.
B. Il 13 ottobre 1995
__________ __________ ha promosso azione di divorzio, ha proposto
di affidare __________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto
un contributo mensile di fr. 700.– per la figlia, ha chiesto la restituzione di
alcuni beni mobili e il versamento di fr. 250’000.– in liquidazione dei rapporti
patrimoniali. Nella sua risposta del 4 dicembre 1995 __________ __________ ha
avversato la petizione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il
divorzio, l’affidamento della figlia, un contributo alimentare a favore di quest’ultima
di fr. 1’050.– mensili, l’esclusiva proprietà della particella n. __________
RFD di __________ intestata a entrambi i coniugi e ha rivendicato un importo
imprecisato in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi atti i coniugi
hanno ribadito il loro punto di vista, contestando quello avversario.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono
rimesse al contenuto del loro memoriale conclusivo. Nel proprio, del 27
novembre 1997, __________ __________ ha riaffermato le sue domande precisando
in fr. 273’119.20 l’importo in liquidazione del regime dei beni. Nel suo
allegato del 27 novembre 1997 __________ __________ ha confermato le proprie
domande quantificando in fr. 190’151.60 la pretesa in liquidazione dei rapporti
patrimoniali.
D. Con sentenza del 29
maggio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla
madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato __________
__________ a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 900.–
mensili, ha assegnato il fondo n. __________RFD di __________ in proprietà
esclusiva della moglie e ha condannato quest’ultima a versare al marito fr.
201’400.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 3000.–, sono state poste per ¼ a carico dell’attore e per ¾ a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 4000.– per
ripetibili.
E. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorta con un appello del 18 giugno 1998 nel
quale chiede che le sia riconosciuta l’esclusiva proprietà della particella n.
__________RFD di __________, oltre la somma di fr. 191’151.60 in liquidazione
dei rapporti patrimoniali. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 1998
__________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
è passata in giudicato e in questa sede rimane litigiosa solo la liquidazione
del regime matrimoniale. È pacifico che la particella n. __________RFD di
__________ è stata acquistata nel 1983 dai coniugi in comproprietà e che la
moglie ha versato per l’acquisto fr. 90’000.–. Il Pretore ha assegnato
l’immobile in esclusiva proprietà alla convenuta e ha riconosciuto al marito il
diritto a un conguaglio di fr. 167’087.70, non ritenendo provato un ulteriore
versamento della moglie di fr. 35’000.–. Il primo giudice ha inoltre suddiviso
in ragione di metà ciascuno il valore del mobilio della casa coniugale (fr.
71’020.– stimati dal perito __________), assegnandolo in esclusiva proprietà
della moglie. Egli ha dipoi riconosciuto all’attore un credito di fr. 46’555.–
quale maggior valore per gli investimenti da egli effettuati nella particella
n. __________ di __________, proprietà della moglie, oltre fr. 5’367.– quale
partecipazione per i lavori da egli eseguiti nell’immobile. Per il resto il
Pretore non ha considerato come beni propri della moglie varie posizioni
elencate da quest’ultima, per un valore complessivo di fr. 426.927.–, argomentando
che alcuni oggetti non rientravano nella massa dei beni propri, mentre di altri
l’interessata non aveva provato l’appartenenza a una massa patrimoniale. Infine
il Pretore ha ritenuto che la somma di fr. 10’000.– depositata su un libretto
presso la Banca __________ era da considerarsi un acquisto e non un bene
proprio della moglie. In definitiva al marito sono stati riconosciuti, in
liquidazione del regime dei beni, complessivi fr. 201’400.–.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore non ha ammesso il versamento di ulteriori fr.
35’000.– provenienti da beni propri per l’acquisto della casa a __________.
Argomenta di avere ricevuto tale somma dalla madre, circostanza riconosciuta anche
dal testimone __________ __________i, che si occupava della contabilità familiare.
In realtà la pretesa non è dimostrata. Il testimone __________ si è limitato a
dichiarare di avere saputo del versamento (deposizione del 10 giugno 1996), ciò
che costituisce un mero indizio, non avendone egli avuto percezione diretta.
Ciò non basta a provare il pagamento, quanto meno in mancanza di altri indizi
chiari e concordanti. Ora, all’escussione della propria madre e alla produzione
della documentazione in possesso del contabile l’appel-lante ha rinunciato. Non
può quindi seriamente pretendere di avere dimostrato, nel limite del possibile,
la sua pretesa. Del resto nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei
beni non è retto dal principio inquisitorio (per gli altri Cantoni: Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC; Rep. 1987 pag. 195), né l’applicazione di
tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, l’unité du jugement en divorce et l’office du
juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). L’onere di
provare la consistenza dei beni propri di un coniuge incombe a chi intende
prevalersene. Spettava dunque alla convenuta, in concreto, addurre ogni
elemento utile a suffragare la propria tesi. A tale onere essa è venuta meno.
-
Per quanto riguarda
il mobilio dell’abitazione coniugale, pur riscontrando agli atti fatture pagate
dalla moglie per complessivi fr. 38’148.75, il Pretore non ha ammesso la
proprietà di costei su tutto l’arredamento, poiché i giustificativi delle
fatture da lei pagate non corrispondevano all’elenco dei mobili figurante nella
perizia giudiziaria. L’appellante sostiene di avere, comunque sia, provato
l’acquisto di mobili per fr. 38’148.75 e ribadisce di aver fatto fronte al suo
onere probatorio, la valutazione delle prove nel loro complesso dimostrando
l’investimento di beni propri nell’economia domestica. Se si considera inoltre
che i coniugi vivevano sopra le loro possibilità e che la famiglia del marito
ha investito fr. 100’000.–, ne risulterebbe – a detta della moglie – che tutti
gli altri investimenti sono avvenuti con mezzi provenienti da suoi beni propri
o dalla propria famiglia. Se non che, il Pretore ha motivato la propria decisione
sulla ripartizione dei mobili con preciso riferimento alla mancata corrispondenza
delle fatture pagate dalla moglie con i mobili presi in considerazione dal perito
giudiziario. L’appello, del tutto silente a questo proposito, si rivela quindi
insufficientemente motivato. Irricevibile, esso sfugge a ogni ulteriore esame
(art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
-
Quanto all’immobile
di __________ (particella n. __________), su cui sorge un rustico riattato in
costanza di matrimonio, è pacifico che il bene è pervenuto in proprietà della
moglie a seguito di divisione ereditaria (doc. T). Il Pretore, preso atto del valore
al momento dell’assegnazione (fr. 30’000.–) e di quello dopo la riattazione (fr.
133’845.–), ha riconosciuto al marito, che vi ha immesso fr. 16’000.–, una
partecipazione al plusvalore di fr. 46’555.–. L’ap-pellante ribadisce di non
avere mai contestato l’investimento di fr. 16’000.–, ma afferma che il calcolo
del Pretore sarebbe puramente teorico poiché non avrebbe preso in considerazione
tutti gli esborsi della moglie. Essa non muove però alcuna critica concreta ai
calcoli esposti con dovizia di dettagli dal Pretore (sentenza, pag. 18 e 19).
Ancora una volta, quindi, il gravame si rivela carente di motivazione e come
tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
-
La convenuta critica
il fatto che il Pretore ha riconosciuto al marito l’importo di fr. 5’367.– per
il lavoro da egli eseguito nella riattazione del rustico a Leontica e sostiene
che l’impegno, per nulla straordinario, rientrava nei reciproci obblighi di assistenza
tra coniugi. Ora, secondo l’art. 206 cpv. 1 CC, se un coniuge ha contribuito
senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell’altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore,
il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il
valore attuale dei beni. Tale contributo non deve necessariamente essere in
denaro; può anche consistere nel lavoro prestato da uno dei coniugi per
migliorare beni dell’altro (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, pag. 340). Nella misura in cui si riscontra un
aumento di valore di un bene, si giustifica un compenso tra la massa cui il
bene appartiene e quella degli acquisti (DTF 123 III 152 consid. 6a; Stettler/Waelti, Droit civil IV, 2a
edizione, n. 253 pag. 138-139; Näf-Hoffmann,
Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, pag. 391 n. 1396).
Dall’istruttoria è emerso
che la riattazione, grazie alla quale il rustico è diventato abitabile
(deposizione __________), ha comportato la formazione di un accesso carrabile.
la posa dell’impianto elettrico, l’abbassamento del piano cantina, la pavimentazione
del piano interrato, la costruzione di una scala esterna, la separazione del
bagno, la formazione di due camere e la preparazione dei vani per la cucina
(deposizione __________i). Sul cantiere hanno lavorato varie persone e fra
queste l’attore è stato uno dei più attivi (deposizione __________ __________).
Anche il perito giudiziario __________ __________ ha confermato tale impegno,
accertando che i lavori di capomastro sono stati eseguiti dall’attore insieme
con i suoi parenti e che gli interventi si sono protratti per più anni. Le
opere eseguite denotano quindi carattere straordinario, destinato ad aumentare
il valore del bene, e non sono semplici lavori di manutenzione, esclusi dalla
partecipazione al plusvalore (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341),
Ciò posto, non si può
seriamente sostenere che il lavoro prestato dal marito nella riattazione del
rustico rientri nei normali obblighi di assistenza tra i coniugi. Certo, il
diritto di partecipare al plusvalore è dato solo quando il contributo del
coniuge non è stato fatto a titolo gratuito. Spetta al debitore però dimostrare
tale gratuità (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 345-346), ciò che in concreto la convenuta neppure pretende. Il
credito di partecipazione dell’attore, il cui importo non è per altro
contestato, deve di conseguenza essere ammesso. L’appello, su questo punto, è
nuovamente destituito di buon diritto.
- L’appellante
rimprovera al Pretore di non avere considerato nei suoi beni propri prestazioni
per l’importo di fr. 426’927.–, ribadendo di aver investito beni propri per un
valore complessivo di fr. 521’654.–. Il Pretore ha rilevato che la maggior
parte delle poste indicate non costituivano apporti oppure difettava la prova
circa la loro appartenenza a una massa patrimoniale. L’appel-lante riconosce di
non poter precisare la provenienza dei beni. Si prevale nondimeno, una volta
ancora, della testimonianza di __________ __________, ma a prescindere dal
fatto che dagli atti non risulta nulla di quanto asserito, la deposizione non
permette in alcun modo di risalire all’importo rivendicato. Gli unici importi
di cui vi è traccia nel fascicolo processuale si riferiscono alle pigioni della
casa locata alla sorella __________ (dichiarazioni fiscali nei documenti
richiamati). Tali importi, ad ogni modo, configurano reddito di un bene proprio
e rientrano quindi negli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC).
Con l’appello
l’interessata chiede che questa Camera ordini una perizia contabile, da essa
proposta all’udienza preliminare del 19 aprile 1996 ma respinta dal Pretore con
ordinanza del 21 marzo 1997, affermando che la prova è indispensabile per accertare
fatti determinanti per il giudizio. In realtà con la citata ordinanza (act.
XXXVI) il Pretore ha dichiarato inammissibili i quesiti peritali formulati
dalla convenuta, poiché essi vertevano su questioni di diritto e non di fatto.
È vero che lo stesso Pretore ha rilevato l’incompletezza degli atti di causa e
la mancanza di dati indispensabili per accertare e distinguere le rispettive
masse patrimoniali (sentenza, pag. 13). Spettava però alla convenuta versare
agli atti con gli allegati preliminari tutti i documenti di cui intendeva
valersi. La perizia contabile richiesta, alla lettura dei quesiti peritali
posti il 22 ottobre 1996, avrebbe dovuto ricostruire i movimenti finanziari
dell’economia domestica, nel senso che il perito avrebbe dovuto accertare
“l’apporto in contanti effettuato dalla moglie (dal marito), rispettivamente
dai di lei (di lui) familiari, nell’economia domestica durante tutto il periodo
di convivenza dei coniugi” (act. XIX), rispettivamente l’apporto fornito
dai loro familiari. Ma il perito non avrebbe potuto allestire il suo referto
sulla base dei soli atti di causa, vista la loro pacifica incompletezza. La
perizia sarebbe servita, di conseguenza, ad acquisire agli atti documenti che
la convenuta aveva omesso di produrre. Ciò non è ammissibile. Se gli atti
fossero stati completi, d’altra parte, a tali calcoli avrebbe potuto procedere
il Pretore, senza necessità di far capo a un perito. Non vi sono dunque ragioni
per ordinare in questa sede la perizia contabile, la facoltà di indagine del giudice
in sede di appello non essendo data per supplire alle negligenze delle parti (Rep.
1975 pag. 301).
-
L’appellante
sostiene infine che anche il libretto di risparmio aperto presso la Banca
__________, con un saldo di fr. 10’000.–, sarebbe un suo bene proprio, come
risulterebbe dalla deposizione del testimone __________. Se non che, il teste
ha affermato che il libretto al portatore di fr. 25’000.– traeva origine da
un’eredità, tuttavia ha soggiunto di non poter precisare quanto era provento da
eredità e quanto era invece dal lavoro della convenuta (verbale del 10 giugno
1996, pag. 10, act. XIV). Non risultano agli atti altre informazioni
concrete su tale libretto, che per altro non è mai stato indicato nelle
dichiarazioni fiscali, come gli altri libretti menzionati dal Pretore (verbale
del 10 giugno 1996, pag. 10). Se ne conclude che l’appello, infondato in ogni
punto, deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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