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Numero d'incarto:
11.1997.98
Data decisione, Autorità:
25.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00098
Lugano
25 giugno 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 14 giugno 1995 da
__________ __________, ora in __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ nata , ora in __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora
sull’istanza di ricusa presentata il 16 maggio 1997 dalla convenuta nei
confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
viste le osservazioni 26 maggio 1997 dell’attore;
sentite le parti all’udienza del 19 giugno 1997,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1958) e __________ __________ (1962) si sono sposati il
__________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (1989), __________
(1991) e __________ (1994). Fra i coniugi è pendente
davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio
promossa dal marito con petizione del 14 giugno 1995 (inc.
..). L’assetto provvisionale è molto combattuto e
ha dato luogo a numerose procedure cautelari, in particolare per il diritto di
visita ai figli, il diritto di informazione e i contributi alimentari. Con decreto
del 10 aprile 1997 il Pretore ha statuito con un unico giudizio su tre domande
cautelari (.., .. e
..__________) riguardanti la regolamentazione del diritto di
visita del padre e i contributi alimentari per moglie e figli. Contro il citato
decreto cautelare sono insorti entrambi i coniugi: __________ __________
__________ ha interposto appello il 18 aprile 1997, postulando la riduzione del
contributo alimentare a suo carico, mentre __________ __________, nel suo
gravame del 21 aprile 1997, ha chiesto che il diritto di visita ai figli sia
esercitato sotto sorveglianza. La madre, nel frattempo trasferitasi in Germania
con i figli, ha postulato l’emanazione di misure cautelari sul diritto di
visita anche al tribunale del suo domicilio, presso __________.
B. Il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, avv. __________ __________, ha segnalato il 23
aprile 1997 alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati l’avv.
__________ __________, patrocinatore di __________ __________. La Commissione
di disciplina dell’Ordine degli avvocati ha aperto il 9 maggio 1997 nei
confronti dell’avvo-cato __________ un procedimento disciplinare per violazione
dell’art. 25 CAvv (doc. C1).
__________ __________ ha
instato il 16 maggio 1997 per ottenere la ricusazione del Pretore __________
__________, adducendo che quest’ultimo appariva parziale, sia per aver intimato
il decreto cautelare 10 aprile 1997 in modo irregolare alla parte attrice, sia
per l’episodio relativo al procedimento disciplinare avviato nei confronti del
suo patrocinatore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano
esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il
giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1
CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può
essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L’istante sostiene
in primo luogo che esiste apparenza di prevenzione e quindi rischio di
parzialità, sufficiente a motivare la ricusazione, avendo il Pretore notificato
alla controparte il decreto cautelare del 10 aprile 1997, il giorno stesso
della sua emanazione, mediante consegna allo sportello. L’intimazione
all’istante è avvenuta invece per posta raccomandata, così che essa ha ricevuto
il decreto solo il giorno successivo. L’attore ha pertanto potuto disporre
della decisione già il 10 aprile 1997, data alla quale era previsto un incontro
con il perito giudiziario designato dal tribunale germanico presso cui era
pendente la procedura cautelare sul diritto di visita.
-
La ricusazione deve
reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita
le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia
fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli
occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag.
369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 §
1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata
in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
Il primo episodio
che a detta dell’istante denoterebbe rischio di parzialità consiste nel modo in
cui il Pretore ha notificato il decreto del 10 aprile 1997 all’attore.
Quest’ultimo ha pacificamente ammesso, nelle osservazioni 26 maggio 1997, di avere
preso in consegna il decreto il giorno stesso della sua emanazione allo sportello
della Pretura e di avere richiesto tale forma di notificazione per disporre
rapidamente della decisione, così da potersene valere nelle procedure pendenti
in Germania. Se non che, l’art. 124 cpv. 1 CPC prevede come forma di notifica
la spedizione postale per plico raccomandato. Solo eccezionalmente, quando il
giudice lo ritiene opportuno o se l’intimazione per posta non riesce, si
procede per mezzo di usciere o di agente della polizia (art. 124 cpv. 2 CPC).
Contrariamente a quanto l’attore sostiene nelle osservazioni, gli art. 120
segg. CPC riguardano solo la persona cui può essere validamente notificato un
atto giudiziario e non le forme della consegna. Nella fattispecie non sono
ravvisabili motivi di opportunità che avrebbero potuto giustificare – sempre
che ciò fosse ammissibile – una deroga alla notificazione nelle forme previste
dalla legge. Le procedure cautelari decise con il decreto del 10 aprile 1997
erano pendenti da tempo e il relativo dibattimento finale aveva avuto luogo il
20 febbraio 1997, di modo che non vi era alcuna necessità di notificare il
decreto il giorno stesso, tanto meno a una sola delle parti. La consegna del
decreto cautelare allo sportello è stata pertanto irregolare. Ma ciò non basta
per ricusare il magistrato. Semplici scorrettezze procedurali non sono di
principio sufficienti a motivare una ricusazione, potendo essere censurate con
i normali rimedi giuridici (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid,
bb). Per suffragare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente
gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice
(DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si ravvisano nella
fattispecie, ove l’irregolarità constatata appare un episodio meramente isolato
nella complessa e lunga vertenza in corso fra le parti.
Si aggiunga che
l’apparenza di prevenzione va esaminata sulla base di circostanze oggettive,
atte a far ritenere prevenuto il giudice anche a una persona ragionevole e
dotata di normale sensibilità (Poudret,
op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l’istante, coinvolta
da anni in una procedura di stato duramente combattuta e carica di emotività,
sia soggettivamente convinta della parzialità del Pretore, ma nella fattispecie
tale sua personale convinzione non trova riscontro in dati oggettivi e non è
sufficiente per ricusare il magistrato.
- L’istante rileva
inoltre che il Pretore ha segnalato il suo patrocinatore alla Commissione di
disciplina dell’Ordine degli avvocati, la quale ha avviato un procedimento nei
confronti del legale. Ciò giustificherebbe la ricusazione del Pretore. In
concreto il magistrato, visto l’appello presentato il 21 aprile 1997 dalla
convenuta contro il decreto cautelare del 10 aprile 1997, ha segnalato il 23
aprile successivo alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati il
patrocinatore dell’istante, attirando l’attenzione dell’autorità disciplinare
sulla frase seguente, contenuta a pagina 8 del gravame e riferita al magistrato
autore del decreto:
purtroppo, forse anch’egli, influenzato
inconsapevolmente – quasi una sorta di atto mancato – dal casato di
appartenenza dell’appellato, non ha colpito nel segno.
Ora, contrariamente a
quanto sostiene l’istante, il giudice che deferisce un avvocato all’autorità
disciplinare non può essere paragonato a quello che introduce querela penale
contro una parte o il suo patrocinatore (come nei casi pubblicati in RDAT 1976,
61 e Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 27). Il
deferimento all’auto-rità disciplinare rientra nelle facoltà attribuite al
giudice a tutela dell’ordine processuale (art. 69 cpv. 2 CPC) e la sola
circostanza che il giudice ne faccia uso non basta a motivare una ricusazione.
Tutt’al più la ricusazione può giustificarsi ove la scorrettezza del
patrocinatore sia stata recepita dal giudice come un’offesa personale, che
abbia dato adito a una situazione di aperto conflitto, incompatibile con una
serena ed equanime trattazione della causa.
Nel caso concreto la
segnalazione all’autorità disciplinare era oggettivamente giustificata, la
frase citata essendo sconveniente e inutilmente offensiva per il Pretore. Il
tenore della lettera 23 aprile 1997 con la quale il Pretore ha segnalato il
caso alla Commissione di disciplina (doc. C), denota certo amarezza:
Mai, durante l’intera mia carriera giudiziaria, ho
provato l’amarezza di sentire o leggere da parte di un avvocato che avrei agito
o prolato una sentenza tenendo conto del “casato” di appartenenza di una parte.
Affermazione che costituisce, a non averne dubbio, il peggiore insulto
indirizzabile a un giudice, che se così agisse perderebbe ogni dignità di
magistrato e invero anche di uomo. Ancor più aggravata – se possibile – per il
fatto di essere contenuta in un allegato scritto, redatto dunque senza l’emozionalità
spesso presente in udienza, non preceduta da alcuna istanza di ricusa e dunque
– ampio giudizio – emessa con il solo scopo di gettare fango sullo scrivente
pretore.
Se
appena si pensa però che il Pretore ha scritto la lettera subito dopo aver
letto la frase accusatoria, la reazione appare comprensibile e, presa per quel
che è, non basta sicuramente a rivelare l’insorgere di un sentimento di grave
inimicizia verso il legale né a mettere in dubbio l’imparzialità del magistrato
agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni.
L’istante stessa, per altro, non pretende tanto, limitandosi ad addurre che la
ricusa è giustificata dal fatto stesso del deferimento all’autorità
disciplinare. Come si è visto, tuttavia, la semplice segnalazione non è sufficiente
per ricusare un giudice. Se così non fosse, del resto, basterebbe a un avvocato
trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere – attraverso la
segnalazione disciplinare – la ricusa di un magistrato che non potrebbe
conseguire altrimenti. Ciò non è ragionevolmente ammissibile. In conclusione,
quindi, l’istanza del 16 maggio 1997 è priva di buon diritto e deve essere
respinta.
- Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’istante, che rifonderà all’attore un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’istante, che rifonderà a __________ __________ __________
l’importo di fr. 700.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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