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Numero d'incarto:
11.1997.95
Data decisione, Autorità:
12.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00095
Lugano
12 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 31 ottobre 1996 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dagli avv. __________ __________ e __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il
30 maggio 1997 da __________ __________ __________ contro il decreto emanato
il 22 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 18
dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, accogliendo
parzialmente l’istanza 31 ottobre 1996 di __________ __________, ha ordinato
senza contraddittorio al __________ di __________, __________, di bloccare
tutti gli averi intestati personalmente, o a terze persone ma fiduciariamente,
quale beneficiario economico, per suo conto, a __________ __________, limitatamente
all’importo di fr. 1’000’000.– e ha ingiunto all’istante di introdurre entro 30
giorni una procedura cautelare presso il giudice italiano competente per la
causa di merito;
che l’istante ha
introdotto il 15 gennaio 1997, nel termine impartito, la procedura
provvisionale in Italia, davanti alla IX sezione civile del Tribunale di
Milano;
che con istanza 17
aprile 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore la modifica del citato
decreto supercautelare, dolendosi della lentezza del procedimento cautelare
italiano;
che dopo aver sentito le
parti all’udienza del 29 aprile 1997, il Pretore ha accolto parzialmente
l’istanza di modifica e con decreto 22 maggio 1997 ha assegnato a __________
__________ un termine di 30 giorni per introdurre davanti al giudice italiano
del merito una domanda intesa a ottenere il blocco degli averi bancari maritali
mediante decreto provvisionale emanato senza contraddittorio (art. 669sexies
Codice di procedura civile italiano);
che il 30 maggio 1997
__________ __________ ha presentato un appello con il quale chiede, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento del decreto 22
maggio 1997;
che la domanda di
effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dalla presidente della
Camera con decreto 5 giugno 1997;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
considerato
in diritto: che nella fattispecie,
nonostante la denominazione usata dal primo giudice (“ordina”), il
provvedimento impugnato è nella sua sostanza un provvedimento cautelare, avendo
modificato il decreto 18 dicembre 1996;
che contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, il decreto 22 maggio 1997 non è identico a quello
del 18 dicembre 1996, già per il fatto che il primo giudice ha ingiunto
all’appellante di promuovere davanti al giudice del merito un provvedimento emanato
senza contraddittorio, modificando quindi la sua precedente decisione,
con la quale si limitava a chiedere l’introduzione di un provvedimento
cautelare;
che secondo la
pluriennale e costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 CPC; da ultimo sentenza I CCA del 23
settembre 1996 nella causa B. c. B., 17 settembre 1995 nella causa R. c. R.)
per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria
fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale
assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto
all’udienza del 29 aprile 1997 le parti hanno discusso l’istanza di modifica
dell’assetto cautelare presentata dal marito il 17 aprile 1997 e hanno offerto
mezzi di prova (cfr. riassunto scritto, ultima pagina), sull’ammissibilità dei
quali il Pretore non ha ancora statuito;
che quand’anche intenda
rifiutare le prove offerte, il Pretore deve statuire al riguardo e convocare le
parti al dibattimento finale sulla provvisionale, alla quale non è possibile
rinunciare senza l’esplicito accordo delle parti (sentenza I CCA del 7 ottobre
1993 nella causa T. c. C. SA);
che quindi il decreto
del 22 maggio 1997, alla stregua di quello del 18 dicembre 1996, è stato
emanato senza contraddittorio, le parti non avendo potuto esprimersi sul
rifiuto delle prove offerte all’udienza, con la conseguenza che esso non è appellabile
e sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità
dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art.
313bis CPC;
che per economia
processuale giova ricordare nondimeno che, trattandosi di emanare provvedimenti
cautelari intesi al blocco di averi bancari a Lugano, la competenza del Pretore
adito si fonda sull’art. 10 LDIP (SJ 1991 pag. 457), anche prima
dell’introduzione della causa di merito davanti al giudice competente e durante
la stessa (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4a ed., § 12 n. 217f);
che in tale ambito il
giudice svizzero applica la propria procedura e prende le misure provvisionali
consentite dal suo ordinamento giuridico (Volken,
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, Basilea 1996, n. 6 ad art. 10) anche se tali
misure non sono previste dal diritto estero applicabile alla procedura di
merito (Candrian, Scheidung und Trennung
im internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo 1994, pag. 70, nota 107);
che la durata della
procedura provvisionale avviata a Milano non ha pertanto alcuna influenza sulla
procedura provvisionale avviata a Lugano sulla base dell’art. 10 LDIP, di modo
che il Pretore della sezione 6 deve procedere all’istruttoria cautelare, da lui
lasciata in sospeso, alla convocazione delle parti per la discussione finale
sulla cautelare e infine all’emanazione di un decreto cautelare – dopo
contraddittorio – sull’istanza 31 ottobre 1996, tuttora inevasa;
che le spese del
pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma
che non si giustifica, nel caso concreto, di riscuotere spese, l’appellante
essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla procedura adottata dal
Pretore e dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare
con chiarezza la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile;
che comunque non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
–
avv. __________ __________ e __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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