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Numero d'incarto:
11.1997.88
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00088
Lugano
16 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa /__ _ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 2 dicembre 1994 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 maggio 1997 presentato
da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1940), attinente di __________ e __________, già domiciliata
__________, è deceduta __________ il __________ 1993. Sue eredi legittime sono
la madre __________ __________ (1908) e le sorelle __________ __________ (1936)
e __________ __________ (1938). Con testamento pubblico del 21 settembre 1993
__________ __________ riduceva la madre alla porzione legittima, ha disposto la
suddivisione dell’eredità restante in parti uguali alle sorelle __________ e
__________, alla quale ha attribuito la quota di comproprietà di ½ sul fondo
__________ ____________________. Nr. __________ di __________, assegnando
all’amica __________ __________ i mobili e suppellettili di un rustico a
__________ e del suo appartamento di __________. Con testamento olografo del 24
settembre 1993 __________ __________ ha modificato le precedenti disposizioni
testamentarie istituendo erede anche __________ __________ nei seguenti termini:
(...) La
donazione dei fondi di __________, in zona __________, donazione rogata dal
notaio avv. __________ __________, in __________, costituisce la sua quota
della mia eredità. Oltre ai fondi di __________ pertoccano a __________
__________ tutti i mobili e le suppellettili della casa di __________ e del mio
appartamento di __________, Via __________ _.
La testatrice ha
inoltre precisato che
(...) la
donazione dei fondi di __________ e dei mobili non lede la porzione legittima
di mia madre __________ e delle mie due sorelle __________ e __________, che è
di un quarto della sostanza.
Con rogito n.
__________ del notaio __________ __________ __________ __________ ha donato il
25 settembre 1993 a __________ __________ le particelle n. __________,
__________, __________, __________e __________RFP di __________ e tutti i mobili
e le suppellettili esistenti nella casa posta sulle particelle n. __________e
__________.
B. __________
__________ __________ ha promosso il 2 dicembre 1994 un’azione di riduzione
contro __________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, sostenendo che la donazione immobiliare del 25 settembre 1993 ledeva
la sua porzione legittima e instando perché la convenuta le versasse fr.
69’163.15 oltre interessi, con riserva di maggiorazione a dipendenza della
perizia sul valore venale dei fondi di __________. Con la petizione essa ha
instato anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, in particolare per la
restrizione della facoltà di disporre sui beni ereditati. All’udienza del 9
gennaio 1995 per la discussione della cautelare l’istante ha confermato la
domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Con decreto 16 gennaio 1995 il
Pretore ha respinto la domanda cautelare.
C. Nella sua risposta
del 6 marzo 1995 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione,
contestando da un lato la lesione della porzione legittima e dall’altro
sollevando la carenza della propria legittimazione passiva, l’azione di riduzione
dovendo essere promossa a suo avviso contro tutte le eredi. Nei successivi atti
scritti (replica del 7 aprile 1995 e duplica del 16 maggio 1995) ogni parte ha
mantenuto le proprie posizioni. Esperita l’istruttoria, nel memoriale
conclusivo del 25 febbraio 1997 l’attrice ha esteso la sua domanda, chiedendo
il versamento di fr. 82’780.65, mentre la convenuta ha concluso per la
reiezione della petizione.
D. Con sentenza del
25 aprile 1997 il Pretore ha respinto l’azione, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 2’200.– e le spese a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 6’600.– per ripetibili.
E. __________
__________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello
del 16 maggio 1997 in cui chiede che __________ __________ sia condannata a
versarle fr. 82’675.70 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni
dell’11 giugno 1997 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e
la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto : 1. Premesso che l’art. 522 CC
garantisce a ogni erede il diritto alla porzione legittima e che tale diritto
compete ai genitori, il Pretore ha constatato che all’attrice spettava ¼ della
successione lasciata dalla figlia. Ciò posto, egli ha calcolato l’attivo
lordo della sostanza in fr. 567’399.75, composto di fr. 107’760.- per il capitale
di decesso versato dalla previdenza professionale, fr. 47’177.75 in liquidità
(doc. D-G), fr. 24’562.– come valore di riscatto di una polizza di
assicurazione sulla vita presso “__________ __________ ” (doc. I), fr. 7’000.–
per i mobili e le suppellettili del rustico a __________ (incarti no.
__________-__________e __________-__________Ufficio Imposte di successione e di
donazione), fr. 97’900.– pari al valore di ½ quota di comproprietà di
__________ (incarto no. - Ufficio imposte di successione e
di donazione) e, infine, fr. 283’000.– per il valore dei fondi di __________
secondo la perizia giudiziaria.
Da tale importo egli ha
poi dedotto i passivi per un totale di fr. 71’341.45, di cui fr. 30’269.15 per
debiti della defunta (personali doc. L-Z, A1, B1, C1, D1, N1) e della massa
ereditaria (doc. E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1), fr. 419.80 ammessi dalle parti
(verbale udienza preliminare 15 settembre 1995, doc. S1) e fr. 40’652.50 per il
debito ipotecario sui fondi di __________ (doc. 2, 7). Su tali basi il Pretore
ha determinato l’asse successorio in fr. 496’058.30 e ha accertato che
l’attrice aveva percepito dalla previdenza professionale della figlia fr.
136’635.10 a titolo di prestazioni di libero passaggio, di modo che la sua
porzione legittima di fr. 124’014.60 era interamente coperta. Donde il rigetto
della petizione.
-
L’appellante
contesta tale conclusione, facendo valere in primo luogo che le prestazioni
versate dall’istituto di previdenza professionale non rientrano nel computo dell’asse
successorio, poiché costituiscono un diritto spettante ai beneficiari in virtù
del diritto delle assicurazioni sociali. L’importo da essa ricevuto non può
quindi essere considerato negli attivi della successione, che ammonterebbero a
fr. 459’639.75.
-
Il Pretore ha
computato le prestazioni di libero passaggio ricevute dall’appellante
nell’attivo della successione, fondandosi sull’opinione della dottrina per la
quale tali prestazioni sono da considerare “liberalità” a causa di morte,
poiché né quota né i beneficiari, in caso di decesso, non sono imposti al
disponente dalla legge (PIOTET in: ZBJV
117/1981 p. 304). Di conseguenza tali prestazioni devono essere computate nella
successione (PIOTET, op. cit., p. 289; RIEMER, Das Recht de beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, 1985, pag. 121; NUSSBAUM, Die Ansprüche
der Hinterlassenen nach Erbrecht und aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge,
in: SZS 32/1988 pag. 200).
Secondo altri
autori, per contro, la liberalità a causa di morte presuppone la volontà di
procurare un vantaggio patrimoniale a terzi con disposizioni come il
testamento, il patto successorio o una donazione per morte (BLAUENSTEIN in: SVZ 50/1982 pag. 38). Viceversa,
il versamento delle prestazioni derivanti dalla previdenza professionale (LPP,
secondo pilastro) ai superstiti segue l’ordine previsto dalla legge o dal
regolamento dell’istituto di previdenza (DTF 82 II 477) e quindi non comporta
alcun elemento volontario (DRUEY, Grundriss
des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 156; REYMOND,
Les prestations des fonds de prévoyance en cas de décès prématuré, in: SZS 1982
pag. 171; BLAUENSTEIN, Prévoyance professionnelle
et droit successoral, in: SVZ 50/1982 pag. 33). Al decesso di un assicurato i
beneficiari non ricevono la prestazione dall’istituto di previdenza in virtù di
un diritto successorio, ma hanno un diritto originario conferito loro
direttamente dalla legge (art. 18 a 22 LPP) o dal regolamento dell’istituto di
previdenza (DTF 113 V 289 seg.). Il Tribunale federale ritiene che il capitale
di risparmio devoluto dall’istituto di previdenza professionale ai superstiti
non rientra nella successione dell’assicurato (SJ 118/1996 pag. 418). Tali
prestazioni non rientrano nemmeno nel calcolo della porzione disponibile e
delle legittime (DTF 74 I 398; TUOR, Berner
Kommentar, Diritto successorio, introduzione, n. 5, pag. 3; ESCHER, Zürcher Kommentar, Diritto successorio,
introduzione, n. 5a, pag. 7; Reber/Meili,
Todesfalleistungen aus über- und ausser-obligatorischer beruflicher Vorsorge und
Pflichtteilsschutz, in: SJZ 92/1996 pag. 121).
-
Nel caso concreto
la testatrice non ha potuto disporre o modificare i contenuti del contratto
previdenziale, avendo al momento dell’adesione all’istituto di previdenza
accettato le clausole del regolamento indicanti quali beneficiari in caso di
decesso della persona assicurata gli eredi legali (doc. 5, 6). Trattandosi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (doc. 5) è indubbio che
il capitale di decesso di fr. 107’760.– versato all’attrice non rientra negli
attivi della successione (Reber/Meili,
op. cit., pag. 121), come a giusta ragione sostiene l’appellante.
-
L’attrice
ribadisce inoltre che nei passivi della successione non può essere inserito
l’onere ipotecario di fr. 40’652.50 gravante i fondi di __________, che
configurerebbe un debito personale della convenuta e non della successione. Il
rimprovero è, di principio, fondato. L’onere ipotecario gravante i beni di
__________ deve invero essere stralciato dai passivi della successione, che
ammontano a fr. 30’688.95 (fr. 30’269.15 debiti della defunta, fr. 419.80
corrispondenti al doc. S1), come rilevato a giusta ragione dall’appellante. Ciò
non significa tuttavia che non se ne debba tenere conto nel calcolo dell’asse
successorio. Al momento della donazione la convenuta ha assunto
contrattualmente il debito ipotecario gravante i fondi di __________, per un
importo totale di 40’652.50 (fr. 40’000.– di capitale e fr. 652.50 di
interessi: doc. 7), subentrando come debitrice alla donante. La liberalità è
quindi avvenuta, in misura parziale, a titolo oneroso. In siffatte circostanze
il valore da considerare nell’azione di riduzione consiste nella differenza tra
i valori delle prestazioni effettuate dalle parti (DTF 116 II 674 segg.). Al momento
della donazione immobiliare il reale arricchimento della convenuta era quindi
di soli fr. 242’347.50 (valore del fondo, dedotto il debito ipotecario). Tale
valore non risulta essere aumentato nel breve periodo intercorso tra la
donazione e la morte della testatrice, avvenuta nemmeno un mese dopo la
rogazione dell’atto. Di conseguenza l’asse successorio ammonta a fr. 418’987.25
(fr. 47’177.75 di liquidità, fr. 24’562.– come valore di riscatto assicurazione
sulla vita, fr. 7’000.– di mobili e suppellettili del rustico a __________, fr.
97’900.– come valore di metà della comproprietà a __________, fr. 242’347.50
come valore netto della donazione immobiliare).
-
La porzione
legittima dell’attrice corrisponde di conseguenza a ¼ (art. 471 n. 2 CC)
dell’asse successorio netto, pari a fr. 388’298.30 (differenza tra attivi e
passivi), ovvero a fr. 97’074.60. Dedotte le prestazioni della polizza
assicurativa stipulata con “__________ __________ ”, il cui valore di riscatto
(art. 476 e 529 CC) era di fr. 24’562.– (doc. I), l’importo necessario per
reintegrare la porzione legittima dell’attrice è di fr. 72’512.60.
-
Avendo respinto
la petizione per mancata lesione della porzione legittima, il Pretore ha
lasciato indecisa la questione di sapere se la riduzione dovesse essere sopportata
proporzionalmente da tutte le eredi, come sostiene la convenuta (risposta, pag.
8 e 9). La legittimazione delle parti va nondimeno verificata d’ufficio dal
giudice, in ogni stadio di causa. Nel caso concreto l’appellante ha promosso
azione di riduzione (art. 522 cpv. 1 CC) solo nei confronti della convenuta,
erede istituita che aveva beneficiato in precedenza di una donazione
immobiliare tra vivi. Ora, l’art. 525 cpv. 1 CC prevede che la riduzione è
sopportata, nella medesima proporzione, da tutti gli eredi e legatari
istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione di
ultima volontà. La riduzione si opera in primo luogo sulle disposizioni a causa
di morte, poi sulle liberalità tra vivi dalla più recente fino alla più remota,
fino a reintegrazione della porzione legittima (art 532 CC). Nella fattispecie
la testatrice non ha disposto alcunché per l’ordine delle riduzioni, avendo
ritenuto – a torto – che la legittima dell’appellante non avrebbe subito lesioni
(doc. C, testamento olografo). L’azione di riduzione doveva quindi essere
promossa in primo luogo contro le sorelle della testatrice (art. 532 e 525 cpv.
1 CC), eredi istituite con disposizione di ultima volontà. Solo in un secondo
tempo, qualora la porzione legittima dell’attrice non fosse ancora stata
reintegrata, l’appellante avrebbe potuto promuovere azione di riduzione contro
la convenuta.
L’attrice avrebbe
potuto ricostituire la propria porzione legittima chiedendo la riduzione delle
quote ricevute dalla figlia __________ (fr. 106’144.40, di cui fr. 97’900.– per
mezza comproprietà a __________, più metà dei beni restanti per un valore di
fr. 8’244.40) e dalla figlia __________ (fr. 8’244.40, pari alla metà dei beni
restanti), ciò che le avrebbe consentito di reintegrare l’importo di fr.
72’512.60 e di coprire la sua porzione legittima. Non avendo proceduto in tal
modo, nulla poteva pretendere dalla convenuta e a giusta ragione il Pretore,
sia pur con altra motivazione, ha respinto la petizione. L’appello, infondato
nel risultato, deve pertanto essere respinto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata un’equa indennità per ripetibili
di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia : 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1'100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1'150.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili di appello.
Intimazione a
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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