AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.86
Data decisione, Autorità:
27.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00086
Lugano,
27 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio e
riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione dell’11 ottobre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 13 maggio 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 21 giugno 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1945) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________
il __________ 1979. Dal matrimonio sono nati __________ __________
(__________1980) e __________ (__________1982). Il marito è __________ e
azionista della __________ __________ di , ditta __________
- di forniture per __________. La moglie, esercente, ha gestito un
ristorante a __________ dal 1979 fino al 30 novembre 1987, poi si è dedicata
alla cura della casa e dei figli. Il 10 novembre 1987 i coniugi hanno adottato
il regime della separazione dei beni. La comunione domestica è cessata nel
gennaio del 1993, in concomitanza con un primo tentativo di conciliazione –
decaduto infruttuoso il 2 marzo 1993 – chiesto dalla moglie al Pretore del
Distretto di Bellinzona. __________ __________ è rimasta nell’abitazione
coniugale di __________, insieme con i figli, mentre il marito si è trasferito
a __________, per poi tornare a __________, dove dal 1994 vive con __________
__________. Altri due tentativi di conciliazione chiesti dal marito al Pretore
del Distretto di Bellinzona sono falliti il 9 giugno 1994 e il 28 agosto 1995.
B. Nel frattempo, il 10
febbraio 1995, __________ __________ è rimasto vittima a __________ di un grave
incidente stradale, dal quale è usci-to totalmente inabile al lavoro per tempo
indefinito e con seri problemi depressivi post-traumatici. Egli ha continuato
nondimeno a percepire lo stipendio e dopo il 1° gennaio 1996 è stato esonerato
dal pagamento degli oneri sociali e dei premi per la cassa pensione, senza
diritto però alla gratifica annua. __________ __________ ha ripreso a lavorare,
nel gennaio 1995, per un ristorante a __________ __________ (mezza giornata la
settimana), svolgendo anche una decina d’ore settimanali come cameriera, dal
marzo 1995, per un albergo a __________; da marzo a ottobre del 1995, inoltre,
essa ha messo a disposizione il proprio certificato di esercente per la gestione
di un __________ a __________. A causa di disturbi alle mani di origine
cervicale la sua capacità lucrativa non eccede il 50%.
C. L’11 ottobre 1995
__________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli
fossero affidati alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un
contributo mensile di fr. 835.– indicizzati per ogni figlio (compresi gli
assegni familiari) e rivendicando fr. 241 990.– “a liquidazione dei rapporti
patrimoniali” dietro estinzione del suo diritto di usufrutto sull’alloggio coniugale
(ma con oneri ipotecari interamente a carico della moglie). __________
__________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione
per tempo indeterminato, l’affida-mento dei figli, un contributo mensile di fr.
4000.– indicizzati per sé e uno di fr. 1045.– indicizzati per ciascun figlio
(fr. 1180.– dopo il 17° anno di età e fino al termine degli studi), l’attribuzio-ne
dell’alloggio coniugale fino all’indipendenza economica dei figli stessi e una
provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il marito si è opposto sia alla
separazione sia al versamento della provvigione.
D. Chiusa l’istruttoria,
nel suo memoriale conclusivo del 27 gennaio 1997 __________ __________ si è
confermato nelle domande di petizione, proponendo il rigetto dell’azione riconvenzionale.
__________ __________ ha ribadito nel suo allegato conclusivo del 9 aprile 1997
la propria opposizione al divorzio e la richiesta di separazione per tempo
indeterminato, riducendo la pretesa alimentare per sé a fr. 3100.– mensili
indicizzati, ma aumentando la richiesta di contributo per i figli a fr. 1240.–
mensili (____________________), rispettivamente a fr. 1090.– mensili (__________),
e portando il totale della provvigione ad litem a fr. 15 000.–. Al dibattimento
finale del 9 aprile 1997 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.
E. Con sentenza del 29
aprile 1997 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i
figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato
__________ __________ a versare un contributo mensile per la moglie di fr.
2000.– indicizzati, uno per il figlio __________ __________ di fr. 1000.– indicizzati
fino alla maggiore età, uno per __________ di fr. 850.– indicizzati fino al
gennaio 1998 e di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età, ha assegnato
alla moglie l’abitazione coniugale fino a quando sussisterà un obbligo
contributivo del padre nei confronti di uno dei figli (oneri ipotecari a carico
della moglie), ha respinto sia la pretesa pecuniaria del marito sia la
richiesta di provvigione ad litem della moglie e ha dichiarato l’azione
di separazione senza oggetto. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di
fr. 800.– sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per
il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6000.– per
ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza
citata __________ __________ è insorta con un appello del 13 maggio 1997 nel
quale chiede di respingere l’azione di divorzio, di pronunciare la separazione
per tempo indeterminato, di condannare il marito a versarle un contributo
mensile di fr. 3100.– indicizzati, un contributo mensile di fr. 1100.– indicizzati
per il figlio __________, uno di fr. 950.– per __________ fino al gennaio 1998
e di fr. 1100.– dopo di allora. Subordinatamente, nel caso in cui lo
scioglimento del matrimonio fosse confermato, essa sollecita un contributo
mensile di fr. 3100.– indicizzati giusta l’art. 151 CC e insta perché sia
ordinato al marito di trasferirle la metà delle prestazioni previdenziali di
uscita da egli maturate fino al 9 aprile 1997. In via ancor più subordinata
essa postula il rinvio degli atti al primo giudice perché le sia data la
possibilità di formulare conclusioni sulle conseguenze accessorie del divorzio.
G. Nelle sue
osservazioni del 21 giugno 1997 __________ __________ propone il rigetto
dell’appello e con ricorso adesivo chiede che “a liquidazione dei rapporti patrimoniali”
__________ __________ sia tenuta a versargli la nota somma di fr. 241 990.–.
Con osservazioni del 4 settembre 1997 __________ __________ conclude per il
rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
principale
-
Il Pretore ha
accertato che la profonda turbativa delle relazioni coniugali è ormai insanabile:
separate di fatto dal 1993, le parti non si sono più riavvicinate. Anzi, dalla
fine del 1991 il marito intrattiene un legame stabile con un’altra donna, divenuta
sua convivente nel 1994. Tale relazione ha contribuito “in maniera
predominante” al dissidio coniugale, trasceso per finire in frequenti alterchi
e in percosse del marito. Ciò non giustifica in ogni modo – ha soggiunto il
Pretore – l’opposizione della moglie al divorzio: intanto perché la moglie
stessa esclude ogni eventuale riconciliazione e inoltre perché gli interessi
economici di lei sono già adeguatamente salvaguardati dall’art. 151 cpv. 1 CC.
Insistendo per il mantenimento del vincolo matrimoniale, essa mira solo a
guadagnare tempo, abusando così dei suoi diritti (sentenza impugnata, consid.
4).
-
L’appellante
sottolinea che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e
che di conseguenza essa non abusa per nulla dell’art. 142 cpv. 2 CC. Da un lato
la richiesta di separazione non impedisce di opporsi allo scioglimento del matrimonio,
dall’altro le aspettative pensionistiche ed ereditarie del marito le assicurerebbero
una situazione economica di cui non potrebbe beneficiare in caso di divorzio.
In nessun caso essa eccederebbe perciò nell’esercizio dei suoi diritti.
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami
di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art.
142 CC).
-
In concreto le parti
convengono sul fatto che i primi dieci anni di matrimonio sono trascorsi sereni
(memoriale conclusivo del marito, pag. 5 in alto; interrogatorio formale della
moglie, verbali, pag. 14, risposta n. 2). Nel 1991 il marito ha cominciato a
palesare un nervosismo che la moglie ha attribuito dapprima a un sovraccarico
di lavoro, salvo scoprire poi – nel mese di settembre – che ciò era dovuto alla
relazione con un’altra donna (inter-rogatorio formale, loc. cit.). L’ambiente
coniugale si è così deteriorato: nell’ottobre del 1991 la moglie ha attuato un
tentativo di suicidio, cui sono seguite liti furenti (doc. E nell’incarto del
primo tentativo di conciliazione) in cui la moglie ha avuto la peggio (doc. D
dello stesso incarto). Il marito non contesta che il suo legame con __________
__________ abbia avuto inizio nel 1991, ma obietta che difficoltà coniugali
erano già affiorate “uno o due anni prima” (memoriale conclusivo del 27 gennaio
1997, pag. 5), ossia tra la fine del 1989 e il 1990. Invano si cercherebbe
negli atti, però, quali dissapori coniugali sarebbero emersi in quegli anni.
Nemmeno dal fascicolo relativo al primo tentativo di conciliazione, chiesto
dalla moglie il 19 gennaio 1993, si desume alcunché di particolare anteriore al
-
Del resto lo stesso marito non adduce alcun elemento di turbativa che
risalga a quegli anni, limitandosi ad affermare che il rapporto coniugale si
era “progressivamente appiattito ed è sfociato in divergenze e litigi non
riconducibili all’esistenza di una relazione amorosa (...) ma ad altre ragioni,
segnatamente a obiettive difficoltà d’intesa” (replica, pag. 4 in alto).
Contestato dalla moglie (duplica, pag. 3), tale assunto non ha trovato il minimo
conforto in sede istruttoria. Nulla suffraga l’ipotesi, pertanto, che altre
cause abbiano condotto alla disunione coniugale se non – proprio – il comportamento
del marito, contrario ai doveri del matrimonio.
-
Nella misura in cui
il marito nega la causalità tra il suo comportamento e il naufragio dell’unione
coniugale, giovi ricordare che il coniuge adultero intenzionato a ottenere il
divorzio – come nella fattispecie – sulla base dell’art. 142 cpv. 1 CC, senza
che risultino elementi di dissidio anteriori alla sua relazione extraconiugale,
deve dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria
colpa (Bühler/Spühler, op. cit.,
nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Incombeva dunque al
marito, nel caso in esame, dimostrare che la sua relazione con __________
__________ non è stata causale per la disunione, o perché nel 1991 il legame in
realtà non era tale, o perché i dissapori hanno altre origini – a lui non
imputabili – o perché essi sono anteriori alla relazione. Nulla di tutto ciò è
stato comprovato, nemmeno per indizi. Ciò posto, non vi è dubbio che il marito
debba essere ritenuto preponderantemente colpevole nel senso dell’art. 142 cpv.
2 CC. La questione è di sapere se – come reputa il Pretore – opponendosi al
divorzio la moglie incorra nell’abuso.
-
Un’opposizione al
divorzio non può essere considerata abusiva per il solo fatto che il coniuge
convenuto non si limiti ad avversare l’azione, ma chieda a sua volta in via riconvenzionale
la separazione o finanche il divorzio (DTF 108 II 20). La giurisprudenza non ha
ancora avuto modo di stabilire, per converso, se in un caso del genere il
convenuto possa instare riconvenzionalmente per la sola separazione –
l’interrogativo è senza oggetto ove egli insti a sua volta per il divorzio –
pur escludendo ogni possibile riconciliazione (negativi: Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 23 ad art.
142 CC). Chi resiste al divorzio in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CC solo per
conservare un’unione priva di contenuto, pur ammettendo di non credere più al matrimonio,
trascende infatti nell’abuso (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 125 n. 626 con rinvii). In concreto la moglie ha escluso essa
medesima ogni riconciliazione (verbali, pag. 14, risposta n. 1). Ci si potrebbe
domandare dunque se la richiesta di separazione non sia abusiva.
-
Sia come sia, il
problema può continuare a rimanere irrisolto. La giurisprudenza ha già avuto
occasione di precisare, in effetti, che non cade nell’abuso il coniuge opponente
il quale, pur avversando il divorzio senza alcun serio proposito di
riconciliazione, faccia valere interessi degni di protezione al mantenimento
del matrimonio. Sotto questo profilo sono sufficienti interessi d’ordine
economico, purché i contributi alimentari che l’oppo-nente può chiedere a norma
dell’art. 151 o 152 CC non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio
finanziario causato dal divorzio (Lüchinger/Geiser,
op. cit., nota 20 ad art. 142 CC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 126 n. 627, entrambi con richiami). Nella fattispecie la moglie
invoca “le aspettative ereditarie del marito, titolare di una discreta sostanza
immobiliare, e soprattutto le prestazioni pensionistiche che percepirebbe come
vedova ma non più come donna divorziata” (appello, pag. 5). Se non che, le
aspettative ereditarie del coniuge divorziato vanno già considerate –
soccorrendone le premesse – ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC (Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 17 ad art.
151 CC con riferimenti). Quanto alle prestazioni pensionistiche (art. 22 cpv. 1
LFLP), l’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei
confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative previdenziali
rientra a sua volta nel quadro de-gli art. 151 o 152 CC (SJ 1988 pag. 344 consid.
2b; Lüchinger/ Geiser, op. cit.,
nota 19 in fine ad art. 151 CC). Mal si intravede pertanto, sulla scorta delle
generiche allegazioni contenute nell’appello, quale pregiudizio economico non
coperto dal contributo alimentare causerebbe all’interessata lo scioglimento del
matrimonio. Ciò premesso, non giova interrogarsi se – come ritiene il Pretore
(con rinvio a Lüchinger/Geiser,
op. cit., nota 20 ad art. 142 CC) – il coniuge che si vale di un pregiudizio
economico debba dimostrare, oltre al pregiudizio stesso, il rischio di cadere
in uno stato di angustia finanziaria.
-
Ne discende che a
giusto titolo, nelle circostanze descritte, il Pretore ha giudicato non degna
di tutela l’opposizione fondata della convenuta sull’art. 142 cpv. 2 CC.
L’interessata obietta che il primo giudice avrebbe dovuto darle modo allora di
formulare conclusioni proprie sugli effetti accessori del divorzio. Ciò è vero
(DTF 95 II 67 consid. b), indipendentemente dal fatto che un patrocinatore
diligente non avrebbe mancato di esprimersi al riguardo, se non nella risposta
e nella duplica, quanto meno nel memoriale conclusivo. Il primo giudice,
accertato che nei motivi della risposta e della duplica la convenuta aveva
menzionato la necessità di un contributo alimentare, ha ritenuto un formalismo
eccessivo interpellare nuovamente le parti (sentenza, pag. 15 in alto). Il
fatto è che in nessuno dei passaggi citati (risposta e duplica, punti 16 a 18)
la convenuta ha quantificato – nemmeno approssimativamente – la sua pretesa: il
Pretore ha giudicato perciò senza sapere né a quanto ammontasse la domanda né
quanto fosse disposto a riconoscere l’attore, il che non è seriamente
ammissibile. Ciò non toglie che la convenuta ha avuto la possibilità di esporre
le sue conclusioni sulle conseguenze accessorie del divorzio nell’atto di
appello, davanti a un’autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto. Di per sé il vizio formale di prima sede può dunque ritenersi sanato
(Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto
con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), sempre che questa Camera sia in grado di
statuire essa medesima sulla sola base degli atti, documenti nuovi essendo
irricevibili in questioni che non sono regolate dal principio inquisitorio (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), come – nel diritto ticinese – la fissazione dei
contributi alimentari che un coniuge deve all’altro (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art.
151 CC).
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali
o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve
corrispondere un’equa indennità. Che in concreto il marito sia “coniuge colpevole”
nel senso di tale norma è – dopo quanto si è visto ai consid. 4 e 5 – fuori
discussione, come indiscutibile è l’innocenza della moglie, tant’è che il
marito nemmeno contesta il principio di dover versare un contributo. A giusta
ragione quindi il Pretore ha applicato l’art. 151 cpv. 1 CC (e non l’art. 152
CC), il cui scopo è appunto quello di rimediare al danno economico derivante
dal fatto che in caso di divorzio il mantenimento dei coniugi (e dei figli) non
è più assicurato dall’impegno congiunto del marito e della moglie nell’ambito
di un’economia domestica comune. Il contributo alimentare dell’art. 151 cpv. 1
CC deve garantire al coniuge innocente, in altri termini e in linea di
principio, lo stesso tenore di vita che quest’ultimo avrebbe avuto se il
matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3).
a) I
principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 CC sono
riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che
prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna
verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un
danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel
caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie
casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45
anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 e non sussistano
impedimenti all’esercizio di un’attività lucrativa (per esempio a causa dello
stato di salute). Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del
divorzio, 50 anni e il matrimonio durava da 17, ancorché i coniugi fossero
separati da oltre 4 anni. Dall’istruttoria risulta inoltre che, dopo avere
lasciato ogni attività lucrativa nel novembre del 1987, la moglie ha ripreso a
lavorare nel gennaio 1995, conseguendo nel 1996 un reddito di circa fr. 1000.–
mensili (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). Il marito fa valere che nel 1995
tale reddito ha superato in realtà fr. 1580.– mensili (osserva-zioni
all’appello, pag. 9 in basso), ma non spiega da quali atti egli tragga simile assunto,
né i documenti appaiono confortare la sua tesi (doc. 2 e 2a; verbali, pag. 4).
Del resto il guadagno di fr. 1000.– mensili del 1996 accertato anche dal primo
giudice (sentenza, pag. 9 in alto) è improntato a ragionevole cautela, non potendosi
ragionevolmente presumere un reddito superiore da parte di una donna
cinquantenne, inabile al lavoro nella misura del 50%, pur con una patente di esercente.
Dovessero rivelarsi errate le previsioni di questa Camera, il marito potrà
sempre far capo all’art. 153 cpv. 2 CC e postulare, dandosene i presupposti,
una modifica del contributo a suo carico.
b) Per
quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente
giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del
pregiudizio economico. L’appel-lante fa valere un fabbisogno minimo di fr.
3840.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 11 in basso) così composto: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 1281.–, premio
della cassa malati fr. 389.30, oneri fiscali fr. 500.–, spese varie fr. 189.–,
elettricità fr. 456.– (sentenza 24 maggio 1995 di questa Camera, consid. 5d con
l’onere fiscale maggiorato da fr. 350.– a fr. 500.– mensili). Il marito non
contesta l’aggravio d’imposta, ma le spese di alloggio, che sostiene non debbano
superare fr. 1200.– (osservazioni, pag. 9). La censura è parzialmente fondata.
Già nella sentenza del 24 maggio 1995 questa Camera aveva ritenuto eccessiva
una spesa mensile di fr. 1737.– per l’alloggio di una persona sola a
__________. Del resto la casa “bella, proporzionata all’elevato tenore di vita
della famiglia, dotata in particolare di una piscina” (sentenza citata, consid.
5b) era occupata durante la comunione domestica da 4 persone e la moglie non
può pretendere di conservare un’abitazione del genere per sé soltanto, poiché
ciò costituirebbe addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a
quello che avevano adottato i coniugi durante la comunione domestica (I CCA,
sentenza 22 febbraio 1996 in re M. contro M., consid. 7d). La moglie stessa
ammette nell’appello, per di più, che “un appartamento dignitoso, comprese le
spese accessorie, non potrà in effetti mai costare meno di fr. 1300.–/1400.– al
mese” (pag. 9). E un canone di fr. 1350.– mensili riesce invero adeguato perché
la moglie conservi il livello di vita avuto a __________ durante la vita in
comune. Finché vivrà con i figli nell’alloggio coniugale, inoltre, essa
beneficerà, per pagare gli oneri ipotecari dell’alloggio, della relativa quota
compresa nel contributo alimentare per i figli medesimi. Il fabbisogno minimo
della moglie deve essere accertato, ciò premesso, in fr. 3453.– mensili.
c) Durante
la comunione domestica la moglie non viveva però con il solo fabbisogno minimo,
ma beneficiava anche di una (mezza) eccedenza di fr. 313.– mensili (sentenza 24
maggio 1995 di questa Camera, inc. 11.95.0016, consid. 5f). Per conservare il
medesimo tenore di vita avuto allora essa abbisogna perciò, oggi, di fr. 3766.–
mensili. Dedotto il suo reddito proprio di fr. 1000.– mensili, le rimane una
spettanza (arrotondata) di fr. 2770.–. Un’eventuale concolpa che giustifichi
una riduzione di tale importo non è data né pretesa dal marito, il quale
risulta, anzi, pienamente responsabile del dissidio (sul principio: Bühler/Spühler, op. cit., nota 35 ad art.
151 CC con richiami). Ragioni di equità che indurrebbero a una moderazione del
contributo non se ne ravvisano (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto). D’altro lato non si giustifica nemmeno di
aumentare il contributo alimentare per le aspettative ereditarie già evocate
dalla moglie verso il marito, una pretesa del genere avendo carattere eccezionale,
di cui l’interessata nemmeno pretende siano adempiute le premesse in concreto (Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 17 ad art.
151 CC con richiamo). In ultima analisi quindi il contributo litigioso
stabilito dal Pretore in fr. 2000.– mensili deve essere aumentato a fr. 2770.–.
Che esso debba essere corrisposto a vita non fa dubbio, vista l’età della
beneficiaria, né è per altro contestato. Quanto alla cessazione dell’attività lucrativa
da parte della moglie fra una dozzina d’anni, il mancato introito sarà
verosimilmente compensato dalla rendita AVS.
d) Giovi
aggiungere che, nella misura in cui motiva la richiesta di fr. 3100.– mensili
con calcoli fondati sul criterio delle eccedenze e sulle disponibilità mensili
dei coniugi (appello, pag. 8 seg.), l’appellante si diffonde in argomentazioni
estranee ai principi che governano la fissazione di un contributo alimentare
giusta l’art. 151 cpv. 1 CC. Ciò vale anche per il marito, che nelle
osservazioni all’appello si fonda sul criterio delle eccedenze mensili come se
questa Camera dovesse sindacare un contributo provvisionale giusta l’art. 145
cpv. 2 CC (pag. 10 seg.). Infine è appena il caso di ricordare all’appellato
che questa Camera deve attenersi al materiale agli atti e quindi ai redditi che
si desumono dai documenti processuali (consid. 8 in fine). Nel caso in cui
fosse accertato un suo stato invalidante che non gli consentirà più di onorare
i suoi obblighi contributivi verso la moglie, egli potrà postulare una modifica
dell’attuale sentenza a norma dell’art. 153 cpv. 2 CC.
- L’appellante chiede
inoltre che il contributo alimentare per ogni figlio sia aumentato da fr.
1000.– a fr. 1100.– mensili (____________________) e da fr. 850.– a fr. 950.–
mensili (__________), rispettivamente da fr. 1000.– a fr. 1100.– dopo i 16 anni
di età (__________1988). Essa lamenta il fatto che il Pretore si è attenuto pedissequamente
alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
(edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33) quando tali direttive si rapportano a
un reddito coniugale sensibilmente inferiore a quello del caso in esame. Ora,
le citate raccomandazioni, cui questa Camera si riferisce per prassi invalsa,
prevedono nell’ipotesi di due fratelli di età compresa fra i 13 e i 16 anni
(l’uno), rispettivamente fra i 17 e 18 anni (l’altro), fabbisogni in denaro –
cioè senza spese di cura e educazione, prestate in natura dal coniuge affidatario
– di fr. 885.–, rispettivamente di fr. 1100.– mensili. Tali valori si
riferiscono però a redditi coniugali attorno ai fr. 7000.– mensili. La
questione è anzitutto di sapere, pertanto, quale sia il reddito di riferimento
nel caso in rassegna.
a) Sul
guadagno di fr. 1000.– mensili imputabile alla moglie non giova ripetersi (consid.
9a). Per quanto riguarda le entrate del marito, il Pretore le ha accertate in
fr. 8634.40 mensili (fr. 7998.35 più la tredicesima: sentenza, pag. 8 in
basso). L’appellante sostiene che esse sono di fr. 9426.– mensili (pag. 7),
mentre l’interessato ammette un reddito non superiore a fr. 9049.– mensili
(osservazioni all’appello, pag. 8 in alto). Decisivo è il certificato di
salario 1996 (doc. V), dal quale risulta effettivamente il reddito netto
constatato dal primo giudice (fr. 8634.40), assegni familiari compresi. Nel
certificato stesso il datore di lavoro ha precisato però che, dal 1° gennaio
1996 appunto, il lavoratore è stato “esentato dagli oneri sociali e liberato
dal pagamento del premio cassa pensione in seguito a infortunio”. Le deduzioni
di fr. 527.65 mensili figuranti nel certificato di salario non possono quindi
ritenersi effettive. Ne discende un reddito netto di fr. 9162.– mensili. Ci si
volesse anche fondare, del resto, sul reddito ammesso nelle osservazioni
all’appello di fr. 9049.– mensili, i termini della questione non cambierebbero
sostanzialmente, giacché nella fattispecie il reddito coniugale risulta in ogni
modo di oltre fr. 10 000.– mensili, assai superiore a quello cui fanno
riferimento le raccomandazioni predette.
b) Ciò
posto, le maggiorazioni chieste dall’appellante sono senz’altro giustificate,
tanto più che il contributo per la figlia __________ fino ai 16 anni è finanche
inferiore a quanto le raccomandazioni prevedono. La fondatezza dell’appello è
addirittura manifesta se si pensa che, pretendendosi un’attività lucrativa da
parte del coniuge affidatario, nemmeno andrebbe dedotta dal fabbisogno
complessivo l’intera posta per la cura e l’educazione, che il coniuge affidatario
non può fornire appieno in natura. I contributi alimentari per i figli vanno
fissati dunque in fr. 1100.– mensili per __________ __________ e in fr. 950.–
mensili per __________, da aumentare a fr. 1100.– mensili dal __________ della provisio
ad litem postulata” (pag. 11 in fondo). Anche al proposito l’appello è
irricevibile. Quanto alle ripetibili di seconda sede, già per il fatto che esse
saranno fissate solo con l’attuale sentenza. Quanto alle ripetibili fissate dal
Pretore (fr. 6000.–), perché in caso di contestazioni patrimoniali l’appellante
non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 309; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Nemmeno dai motivi dell’appello
è possibile arguire, nella fattispecie, quale indennità rivendichi
concretamente l’interes-sata a titolo di ripetibili. Per tacere del fatto che
tra i minimi e i massimi delle tariffe in materia di spese e ripetibili il
primo giudice gode di ampio apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T., consid. 8;
del 1° febbraio 1996 nella causa A. contro I., consid. 3). Invano si cercherebbe
di sapere, nella fattispecie, perché l’indennità di fr. 6000.– trascenderebbe
nell’eccesso o nell’abuso, sicché al riguardo l’appello si rivela irricevibile
anche per carenza di motivazione.
II. Sull’appello adesivo
-
Il Pretore ha
rammentato che nella fattispecie, avendo i coniugi adottato la separazione dei
beni, non vi è scioglimento di regime. Egli ha preso atto nondimeno che il
marito chiedeva una liquidazione di fr. 241 990.– per la rinuncia al suo
diritto di usufrutto sulle particelle n. __________, __________ e __________
RFD di __________, proprietà della moglie, e per interventi edili da egli
eseguiti sulla stessa particella n. __________ (abitazione coniugale). La domanda
è stata respinta perché – ha rilevato il Pretore – rinunciando al suo diritto
di usufrutto il marito non poteva pretendere alcun indennizzo per il valore
della servitù in quanto tale, ma si sarebbe dovuto “ac-contentare di
determinate spese”, mentre il costo degli interventi edili non risultava dimostrato
(sentenza, consid. 5.3).
-
L’appellante adesivo
insiste perché in “liquidazione dei rapporti patrimoniali” la moglie sia tenuta
a indennizzarlo con la nota somma di fr. 241 990.– per la rinuncia al diritto
di usufrutto sulle citate particelle (attribuite alla moglie quando è stata
adottata la separazione dei beni) e per i lavori edili eseguiti nell’alloggio coniugale
dopo la firma di tale convenzione (doc. A). In realtà, nella misura in cui
tenta di invocare un asserito diritto alla “liqui-dazione di rapporti
patrimoniali” l’appellante adesivo tenta di equivocare sui termini, poiché in
concreto non vi è alcunché da liquidare. Sciogliendo essi medesimi l’unione dei
beni, il 10 novembre 1987, i coniugi hanno dato atto che le particelle n.
__________, __________e __________RFD di __________ diventavano proprietà
esclusiva della moglie, che tali fondi sarebbero stati gravati di usufrutto a
favore del marito (doc. X) e che il carico ipotecario della particella n.
__________ (abitazione coniugale) sarebbe stato assunto solidalmente da
entrambe le parti, il marito impegnandosi internamente a onorare l’intero debito.
Ciò posto, non sussiste alcuna comproprietà che – dandosi il caso – potrebbe
essere attribuita all’uno o all’altro coniuge, in regime di separazione dei
beni, allo scioglimento del matrimonio (art. 251 CC). All’atto pratico la
moglie rimane proprietaria dei tre fondi, il marito ne rimane usufruttuario,
entrambi i coniugi rimangono debitori solidali del carico ipotecario e il
marito rimane internamente obbligato ad assumere la quota di debito a carico
della moglie. Per converso, il marito non ha alcun diritto di costringere la
moglie a riscattare l’usufrutto. Per di più, nella misura in cui postula un
corrispettivo per l’occupa-zione dell’alloggio coniugale anche dopo il divorzio
(fino all’indi-pendenza economica dei figli), l’appellante adesivo dimentica
che in tale ipotesi dovrebbe essere corrispondentemente aumentato anche il fabbisogno
minimo della moglie (che ha diritto di conservare, per principio, il livello di
vita anteriore al divorzio); ciò porterebbe solo a un rialzo del contributo
alimentare, la moglie non essendo in grado di coprire con il proprio guadagno
nemmeno il proprio minimo esistenziale.
-
Altra questione è
sapere di quali spese possa chiedere il rimborso l’appellante adesivo
rinunciando all’usufrutto sull’abitazio-ne coniugale. L’interessato parte dalla
fallace idea che, rinunciando a tale facoltà, egli debba essere indennizzato
per tutti gli interventi edilizi eseguiti e possa liberarsi del carico
ipotecario gravante del fondo. Così facendo, egli mostra di non capire che –
come ha soggiunto il Pretore – nessuna norma lo abilita a siffatte richieste.
L’usufruttuario che rinunci ai suoi diritti può esigere la rifusione delle
spese affrontate per interventi necessari alla conservazione del bene e per
lavori di coltivazione destinati a frutti maturati dopo la fine della servitù;
può esigere anche il rimborso di investimenti per opere di ristrutturazione, ma
qualora il proprietario del bene non abbia autorizzato o ratificato simili interventi,
egli sarà risarcito solo come un gestore d’affari senza mandato (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 40 n. 2473 a 2475). Nella fattispecie l’attore ha dichiarato,
sin dalla petizione, di rinunciare a tutti i suoi diritti di usufrutto – non
solo a quello sull’abitazione coniugale – purché gli fosse risarcita la somma
di fr. 241 990.–. Il Pretore ha respinto la domanda non tanto perché l’attore
non avesse il diritto di chiedere indennizzi, quanto perché le spese addotte
non erano state dimostrate (sentenza, pag. 13). Nell’appello adesivo
l’interessato non spende una parola per sostenere il contrario, limitandosi a
richiamare l’elenco delle spese esposte nella petizione (memo-riale, pag. 15).
Il che non significa, con ogni evidenza, che tali spese siano comprovate. In
realtà incombeva all’attore spiegare perché, giudicando insufficientemente
dimostrate le spese, il Pretore avrebbe espresso una valutazione che non
resiste alla critica. Sprovvisto di motivazione, su questo punto l’appello adesivo
risulta finanche improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri dell’appello
principale seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2
CPC): l’interessata ottiene causa vinta sull’entità del contributo alimentare
per sé (parzial-mente) e per i figli (interamente), ma esce perdente sull’opposi-zione
al divorzio, sulla prestazione di libero passaggio, sulla provvigione ad litem
e sull’indennità per ripetibili. In tali condizioni si giustifica equamente di
suddividere i costi a metà e di compensare le ripetibili. Gli oneri
dell’appello adesivo seguono invece la totale soccombenza dell’attore (art. 148
cpv. 1 CPC), il quale verserà inoltre alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili.
La tassa di giustizia
relativa all’appello principale tiene conto del fatto che questa Camera ha
dovuto statuire sul contributo alimentare per la moglie come se fosse
un’autorità di primo grado, la sentenza impugnata non contenendo alcun accenno
né sul fabbisogno della moglie, né sul tenore di vita durante la comunione
domestica, né sull’apprezzamento dei criteri giuridici (elencati in modo
generico: sentenza, pag. 15 a 17) che presiedono alla definizione di un
contributo giusta l’art. 151 cpv. 1 CC. Reiterandosi casi del genere questa
Camera si riserva di rinviare la sentenza al Pretore per integrazione dei
motivi, affinché le sia dato modo di seguire concretamente il ragionamento del
primo giudice e di salvaguardare appieno il doppio grado di giurisdizione.
Il giudizio odierno non
influendo apprezzabilmente sugli oneri di prima sede, non si giustifica di
intervenire sul relativo giudicato del Pretore, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
- __________ __________ è tenuto a
versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
fr. 1100.– per il figlio __________ __________,
fino alla maggiore età;
fr. 950.– per la figlia __________, fino al
gennaio del 1988 e
fr. 1100.– dal febbraio 1998, fino alla maggiore
età.
Gli importi sono ancorati all’indice
nazionale dei prezzi al consumo del mese di aprile 1997 e saranno adeguati ogni
anno, la prima volta il 1° gen-naio 1988, in base all’indice del novembre precedente.
- __________ __________ è condannato a versare alla
moglie giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un
contributo alimentare di
fr. 2770.–.
L’importo è ancorato all’indice
nazionale dei prezzi al consumo del mese di aprile 1997 e sarà adeguato ogni
anno, la prima volta il 1° gennaio 1988, in base all’indice del novembre precedente.
Per il
resto l’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1850.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1900.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto e la sentenza è impugnata confermata.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
1000.- per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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