AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.83
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00083
Lugano
03 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa .._____ (_____)
della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa con petizione del 9 settembre 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 29 aprile
1997 con cui il Pretore ha parzialmente
accolto un’istanza di modifica di misure provvisionali presentata dal convenuto
l’11 marzo 1997;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 12
maggio 1997 da __________ __________ contro il decreto emesso il 29 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 23 giugno 1997 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1956) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il
__________ 1979. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1989),
__________ (__________1990) e __________ (__________1992). Il marito è
__________ delle __________ __________ __________, la moglie lavora come aiuto
del titolare __________ a __________ e in qualità di ausiliaria alla __________
di __________.
B. Il 6 dicembre 1995
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 gennaio 1997. Lo
stesso giorno i coniugi hanno regolato l’assetto cautelare, il marito
accettando di versare un contributo alimentare mensile di fr. 2’800.–, di cui
fr. 2’500.– complessivi per i figli e fr. 300.– per la moglie.
C. __________ __________
ha promosso, il 9 settembre 1996, azione di divorzio, chiedendo la definizione
delle conseguenze accessorie. Nella sua risposta dell’11 marzo 1997 __________
__________ ha aderito al divorzio, ma ha postulato una diversa regolamentazione
delle conseguenze accessorie. In via cautelare egli ha chiesto la soppressione
del contributo a favore della moglie e la riduzione di quello per i figli.
D. Alla discussione
dell’8 aprile 1997 __________ __________ ha proposto il rigetto dell’istanza.
Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 23 aprile 1997 il marito ha
offerto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ciascun figlio,
riaffermando la domanda di soppressione del contributo per la moglie. La moglie
ha ribadito la sua opposizione e ha chiesto una provvigione di causa di fr.
5’000.–.
E. Statuendo il 29
maggio 1997, il Pretore ha ridotto a fr. 2’100.– mensili il contributo
complessivo a favore dei figli e ha confermato in fr. 300.– quello per la
moglie. La domanda di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese
con una tassa di giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico di __________
__________, le ripetibili sono state compensate.
F. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 12 maggio 1997 in
cui chiede che – conferito al gravame l’effetto sospensivo – i contributi
alimentari per i figli siano fissati in complessivi fr. 2’500.– mensili e che
le sia riconosciuta una provvigione di causa di fr. 5’000.–. La presidente di
questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo con
decreto dell’11 giugno 1997. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 1997
__________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo
chiede di ridurre il contributo per la moglie a fr. 182.– mensili. __________
__________ ha proposto, il 9 luglio 1997, di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto
cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce
mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures
provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con
richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di
modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
-
Litigioso è, in
concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie e i figli. Il Pretore
ha determinato il fabbisogno mensile del marito in fr. 2’438.–, quello della moglie
in fr. 2’748.– e quello dei figli in fr. 2’100.–. Per quel che concerne i
redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’365.– mensili
ed entrate della moglie per fr. 2’822.–.
-
A detta
dell’appellante il marito non ha mai avuto un onere fiscale di fr. 300.–
mensili, come riconosciuto dal Pretore. La censura è destinata all’insuccesso
già per il fatto che l’appellante nemmeno indica di quanto dovrebbe essere
ridotto tale onere (in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Né è
compito del giudice civile determinare con esattezza l’aggravio tributario
delle parti, tanto meno nell’ambito di una procedura cautelare basata su un
esame di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M./M.;
del 30 luglio 1997 in re B./B.). Per il resto è indubbio che l’onere fiscale,
nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dell’imposta servono –
come in concreto – per il mantenimento della famiglia, rientra nel fabbisogno
dei coniugi (DTF 114 II 393 consid. 4b). L’asserita inadempienza del marito
verso autorità fiscali non è determinante. Ciò posto, non vi è motivo, in
concreto, di scostarsi dall’importo stimato dal primo giudice.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo di fr. 2’748.– che le è stato calcolato dal Pretore e
chiede di aumentarlo a fr. 3’820.– per tenere conto dell’onere di cassa malati
dei figli, delle spese per il telefono, la televisione, l’elettricità, l’acqua,
dei costi sanitari non coperti dalla cassa malati, di quelli supplementari
richiesti dal figlio __________, delle attività sportive dei figli, della mercede
della bambinaia che si occupa dei figli durante le sue ore lavorative e infine
degli oneri di manutenzione relativi all’abitazione di __________.
I premi della cassa malati
e i costi ordinari per il mantenimento dei figli sono già compresi nel loro
fabbisogno, calcolato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo, sicché non devono essere inseriti nel fabbisogno
personale dei coniugi. Le spese per il telefono, la televisione, la luce e
l’acqua sono incluse a loro volta nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5), mentre per quanto concerne gli
oneri di manutenzione della casa l’appellante non ha neppure cifrato la
pretesa, ciò che rende la domanda irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC).
Le spese straordinarie (dentarie, ospedaliere e simili) possono essere aggiunte
al fabbisogno – dei figli, rispettivamente dei genitori – se è provata la loro
necessità e il loro costo effettivo (Rep. 1994 pag. 146). Agli atti non figura
però alcun documento che attesti l’entità degli oneri rivendicati
dall’appellante. Dal libretto delle ricevute (doc. I) risulta che l’attrice ha
versato determinati importi alla cassa malati, ma non si sa per quale motivo.
Non potendosi semplicemente presumere che tali pagamenti si riconducano a spese
mediche non coperte dall’assicurazione, siffatti importi non possono essere
inclusi nel fabbisogno dell’appellante.
- Per quel che è del
figlio __________, il Pretore ha già tenuto conto che del fatto che egli
necessita di sostegno terapeutico e ha aumentato perciò il suo fabbisogno in
denaro, calcolato in un primo tempo in fr. 735.–, a fr. 840.– mensili. Dal
fascicolo processuale risulta in effetti che __________ abbisogna di un intervento
terapeutico per gravi disturbi comportamentali (doc. L: lettera del 13 marzo
1996 del dott. ). Per tale sostegno la madre, su consiglio del
pediatra, si è rivolta al centro per l’età evolutiva di Bellinzona dove, dal 4
dicembre 1995, il ragazzo è seguito da __________ __________ -. La
spesa mensile dell’intervento, che ammonta a fr. 128.– mensili (doc. L), è
senz’altro legittima e va inserita nel fabbisogno di __________.
Le asserite spese per la
bambinaia non sono invero state rese verosimili. Considerato però che la madre,
genitore affidatario, lavora circa al 70% non si può ragionevolmente esigere
che essa fornisca, in natura, un equivalente superiore al 30% della posta
stabilita dalle predette raccomandazioni a titolo di cura ed educazione (fr.
68.–, rispettivamente fr. 112.–). Il rimanente 70% fa parte del fabbisogno in
denaro dei figli, con cui si rimunerano anche l’assistenza prestata da terzi (I
CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W./W.S.). Le risorse finanziarie della
famiglia consentendolo, si giustifica di rivalutare così il fabbisogno complessivo
dei figli in fr. 2’371.– mensili (fr. 803.– per __________, fr. 931.– per
__________ e fr. 637.– per __________).
- Il Pretore ha
respinto la richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie poiché
non ha ravvisato gli estremi dell’indigen-za, i coniugi essendo comproprietari
di un immobile del valore di stima di fr. 623’000.–, seppure gravato da oneri
ipotecari per fr. 220’000.–. L’appellante ribadisce la propria domanda,
sostenendo di non poter ipotecare ulteriormente la casa, ciò che comunque
aumenterebbe il suo fabbisogno.
La richiesta non è
fondata. L’obbligo di fornire una provvigione ad litem al coniuge che
non ha i mezzi propri per sostenere le spese legali di una causa di divorzio è
decretato dal giudice alla stregua di una misura provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad art.
145 CC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554;
Michel Czitron, Die vorsorglichen
Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Il
giudice fissa il relativo importo tenendo conto delle spese legali che il
coniuge istante dovrà affrontare dal momento in cui l’istanza è stata introdotta
(Bühler/Spühler, op. cit., nota
287 ad art. 145 CC; Czitron, op.
cit., pag. 120). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem
esplica gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria: di regola
essa non retroagisce (non copre cioè le spese già affrontate), ma garantisce –
se fondata – la copertura delle spese legali che il coniuge istante dovrà
affrontare sin dal momento in cui ha presentato l’istanza (e non solo dal
momento in cui statuirà il giudice). In concreto la richiesta è stata
presentata alla discussione finale, ma tra il 23 aprile e il 29 aprile 1997
(data dell’emanazione del decreto impugnato) il patrocinatore della moglie non
ha verosimilmente fornito alcuna prestazione. Inoltre il coniuge che non è in
grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai
costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese
vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni
ecc.) ha sì il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge,
sempre che quest’ultimo però sia in grado di fornirlo. Nel caso in esame
l’appellante non rende verosimile quest’ultimo requisito. Anzi, essa non nega
che il fondo in questione le appartenga, né pretende che la stima del Pretore
sia eccessiva. Nella misura in cui è sufficientemente motivato, anche su questo
punto l’appello va perciò respinto.
II. Sull’appello adesivo
-
Il marito contesta
il reddito conseguito dalla moglie in qualità di ausiliaria alla __________ di
__________, sostenendo che essa percepisce non fr. 1’625.– mensili, come
accertato dal Pretore, ma fr. 1’773.–. A ragione. Dal fascicolo processuale
risulta infatti che la moglie ha guadagnato, in media, fr. 1’773.– mensili
(doc. E e F). Il primo giudice si è invero dipartito da tale reddito, ma l’ha
ridotto per tenere conto del fatto che si tratta di una retribuzione oraria,
senza tredicesima e non corrisposta durante le vacanze, sicché ha calcolato lo
stipendio solo su 11 mesi. Gli atti non permettono tuttavia una conclusione del
genere, addotta certo dalla moglie (memoriale 23 aprile 1997, pag. 4), ma non
resa verosimile. Ne segue che le entrate della moglie come ausiliaria alla
__________ di __________ devono essere fissate in fr. 1’773.– mensili, onde un
reddito complessivo di fr. 2’970.– mensili.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo della moglie e chiede che dallo stesso sia tolto l’onere
di fr. 183.– mensili per un debito contratto presso la Banca __________ e che
l’onere per spese di trasporto sia ridotto a fr. 187.– mensili.
Per quel che concerne il
debito verso la Banca __________, la moglie ha ammesso nelle osservazioni
all’appello adesivo del 9 luglio 1997 che tale onere è da considerarsi estinto
(pag. 4 in alto). La somma va quindi stralciata dal fabbisogno. La proposta
riduzione delle spese di trasferta non può invece essere accolta ove
appena si consideri che davanti al Pretore il marito non ha mosso contestazioni
al riguardo. Nuova, la censura sfugge pertanto a ogni esame di merito (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). Il fabbisogno minimo della moglie deve di conseguenza
essere fissato in fr. 2’565.– mensili.
- Il quadro patrimoniale
mensile della famiglia si presenta, per concludere, come segue:
reddito del marito fr.
5’365.—
reddito
della moglie fr. 2’970.—
fr.
8’335.—
fabbisogno
minimo del marito fr. 2’438.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’565.—
fabbisogno
in denaro dei figli fr. 2’371.—
fr.
7’374.—
eccedenza
fr. 961.—
metà
eccedenza fr. 480.50
__________ può conservare per sé:
fr.
2’438.– + fr. 480.50 = fr.
2’918.50
e
deve versare ai figli fr.
2’371.—
__________ ha diritto a:
fr.
2’565.– + fr. 480.50 ./. fr. 2’970.– fr. 75.50
L’appello principale deve
essere pertanto parzialmente accolto entro questi limiti, mentre l’appello
adesivo deve essere respinto.
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appello principale
va accolto in misura limitata (fr. 46.50), sicché si giustifica di porre a
carico della moglie nove decimi dei costi di appello e rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. All’appel-lante
adesivo devono essere addebitati gli oneri del relativo gravame, con obbligo di
rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. La
suddivisione dei costi processuali di prima sede può rimanere invariata,
l’aumento del contributo alimentare non incidendo in maniera apprezzabile né
sulla loro entità nè sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così
riformato:
Il
contributo alimentare dovuto da __________ __________ a favore della moglie
__________ e dei figli __________, __________ e __________ __________ dal 1°
maggio 1997 è stabilito in fr. 2’446.50 mensili anticipati, suddivisi in fr.
2’371.– complessivi per i figli, compresi gli assegni familiari, e in fr. 75.50
per la moglie.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato
II. Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante principale, sono posti per 9/10
a suo carico e per il resto a carico della controparte. L’appellante principale
rifonderà alla controparte fr. 720.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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