AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.79
Data decisione, Autorità:
13.10.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00079
Lugano
13 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schumacher
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 28 giugno
1996 dal
Comune
di __________
(rappresentato
dal __________
e
patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 7
maggio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24
aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, alla quale si
accede attraverso la confinante particella n. ____________________proprietà
__________. __________ __________, cui appartengono anche i fondi n.
__________e __________. A carico delle particelle n. __________e __________ è
iscritto, a favore del Comune, un onere di passo pubblico pedonale lungo la
riva del lago. La particella n. __________è gravata inoltre di un diritto di
passo pubblico con ogni veicolo, sempre a favore del Comune, dal sottopassaggio
FFS fino al lago.
B. Nella primavera del
1996 __________ __________ ha posato a confine tra le particelle n. __________e
__________uno sbarramento formato da pali di legno e fili di ferro, in modo da
impedire il passaggio da un fondo all’altro. Sulla particella n. __________egli
ha eseguito altresì una recinzione con lo scopo di spostare a monte il percorso
pedonale, costringendo i passanti a transitare su una striscia di terreno larga
80 cm. Infine egli ha fatto porre alcuni massi sulla particella n. __________,
in corrispondenza con la fine della strada asfaltata, per ostruire l’accesso al
lago.
C. Il Comune di
__________ ha adito il 28 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, con un’azione possessoria perché ordinasse a __________ __________,
sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di togliere i pali e i fili di ferro posati
sulla particella n. __________a confine con la n. __________, di rimuovere i
massi sulla particella n. __________, di eliminare la recinzione verso la riva
del lago sul fondo n. __________ (o quanto meno di allargare il passo per
consentire l’incrocio di due persone, rispettivamente di due carrozzine), e di
astenersi in futuro dall’impedire in qualsiasi modo il libero esercizio della
servitù di passo a favore del Comune di __________. In via cautelare esso ha
formulato la medesima domanda.
D. All’udienza dell’11
luglio 1996 __________ __________ ha preliminarmente contestato sia la facoltà
del Municipio di stare in lite sia la propria legittimazione passiva. Nel
merito egli si è opposto all’azione possessoria, negando in particolare la tempestività
del reclamo. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 febbraio 1997
le parti hanno ribadito le loro domande. L’istante ha rinunciato nondimeno a
esigere la rimozione dei massi dalla particella n. __________.
E. Con sentenza del 24
aprile 1997 il Pretore ha accolto l’azione, senza statuire sulla richiesta
cautelare, ordinando a __________ __________– sotto comminatoria
dell’esecuzione effettiva giusta l’art. 490 CPC – di togliere i paletti e i
fili posati sulla particella n. __________a confine con la n. __________, di
eliminare la recinzione posta verso la riva del lago sulla particella n.
__________e di astenersi in futuro dall’impedire in qualsiasi modo il libero
esercizio delle servitù di passo pubblico. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 600.–, sono state poste per un sesto a carico dell’istante e per il rimanente
a carico del convenuto, tenuto a rifondere al Comune fr. 1’000.– per
ripetibili.
F. Insorto contro
la sentenza del Pretore con un appello del 7 mag-gio 1997, __________
__________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la domanda intesa
alla rimozione della cinta sulla particella n. __________RFD verso la riva del
lago e di annullare l’obbligo di tollerare in futuro il libero esercizio di
tale servitù. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dalla
presidente di questa Camera con decreto del 14 maggio 1997. Nelle sue
osservazioni del 30 maggio 1997 il Comune di __________ propone di respingere
l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, respinte le
eccezioni formali del convenuto, ha rilevato che non vi è certezza sulla data
in cui la recinzione litigiosa era stata posata, ma che il reclamo del Comune
risultava nondimeno tempestivo poiché il 9 maggio 1996 il convenuto era stato
convocato sul posto. A mente del Pretore, inoltre, occorre tempo perché le segnalazioni
della popolazione giungano al Comune, ragione per cui i municipali non possono
necessariamente rendersi conto subito dei cambiamenti di situazione.
Nell’appello il convenuto non discute che il Comune abbia tempestivamente reclamato
per i pali e fili e il ferro posati a confine tra la particelle n. __________e
__________, ma rimprovera al Pretore di avere ritenuto il reclamo tempestivo anche
in relazione alla recinzione da egli eseguita sul fondo n. __________verso la riva
del lago.
-
Non è contestato – a
giusto titolo – che un’azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al
titolare di una servitù (Steinauer,
Le droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a
edizione, nota 74 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). L’art. 919 cpv. 2 CC
dispone che nel caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è
parificato al possesso della cosa. Poco importa che si tratti di un passo
pubblico pedonale, poiché anche una servitù personale irregolare (art. 781 cpv.
1 CC) – come quella in esame (Steinauer,
op. cit., tomo III, pag. 76 n. 2575a) – soggiace alle norme sulle servitù
fondiarie (art. 781 cpv. 3 CC). L’azione possessoria a tutela del diritto di
servitù presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l’esercizio del
diritto e che quest’ultimo sia iscritto a registro fondiario (DTF 83 II 146;
Rep. 1979 pag. 292; Stark op.
cit., nota 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC).
Nella fattispecie è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro
fondiario (doc. A e B) e che gli abitanti del Comune di __________ l’hanno
sempre esercitata (deposizioni __________, __________ e __________ __________,
__________ e __________ __________ __________, __________, __________ e
__________). Le condizioni predette sono dunque adempiute.
-
a)
Le azioni contro l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo
(art. 929 CC), che va esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il
possessore deve avere reclamato immediatamente – da un lato – e avere promosso
l’azione entro un anno dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla
circostanze che egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo
autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Tali requisiti devono essere verificati
d’ufficio. Quanto all’immediatezza del reclamo, essa dev’essere resa verosimile
dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark op. cit., nota 5 ad art. 929 CC
con rinvii).
b) Reclamare
immediatamente significa reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente
necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid.
3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8).
L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere all’istante, invero,
un ragionevole momento di riflessione (Steinauer,
op. cit., vol. I, 3a edizione, pag. 97 n. 350b con richiami),
adeguato alle particolarità del caso specifico. Né il reclamo deve rispettare
forme particolari; deve però pervenire effettivamente all’autore della
turbativa (Stark op. cit., nota
10 ad art. 929 CC). Sempre per quel che è della tempestività, incombe al
giudice di esaminare, valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha
protestato entro un termine ragionevole (Stark,
op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; SJ 1980 pag. 92 segg.).
-
In concreto non vi è
certezza – come ha rilevato il Pretore – sul momento in cui è stata eseguita
l’opera di cui è chiesta la rimozione. Il Comune ha addotto in un primo tempo
che ciò sarebbe avvenuto all’inizio del mese di maggio 1996 (istanza, pag. 2),
salvo poi precisare che la cinta è stata posata alla fine del mese di aprile
(verbali, pag. 9). Secondo il convenuto, invece, l’opera risale all’inizio di
aprile del 1996. L’istruttoria non ha dato chiarimenti, il teste __________
__________ essendosi limitato a dichiarare che l’opera litigiosa è della
primavera 1996. In realtà la questione non è di rilievo. Come si vedrà oltre,
per vero, il reclamo dell’istante deve essere considerato tempestivo anche dipartendosi
dall’ipotesi più favorevole al convenuto.
-
a) Dagli
atti risulta che il 7 maggio 1996 il Municipio, accertata l’esecuzione sulla
particella n. __________di una cinta che precludeva il diritto di passo
iscritto a registro fondiario, ha convocato il convenuto a un sopralluogo del
14 maggio 1996 (doc. H). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la
convocazione del Comune accenna esplicitamente al fondo n. __________, ove
appunto sorge la recinzione litigiosa. Nell’ipotesi più favorevole
all’appellante, dunque, il reclamo è di 5 settimane posteriore all’esecuzione
dell’opera. Tale lasso di tempo non può sicuramente ritenersi eccessivo (v. Steinauer, op. cit., vol. I, 3a
edizione, pag. 97 n. 350b con richiami; SJ 1980 pag. 94), tanto meno se si
pensa che, dovendosi vigilare una giurisdizione ampia come quella del Comune di
__________, non si può esigere la medesima prontezza che ci si attende normalmente
da un privato. Ciò premesso, il reclamo va senz’altro giudicato tempestivo.
b) Certo,
è possibile che durante il sopralluogo del 14 maggio 1996 si sia parlato
essenzialmente del ripristino del diritto di passo sul fondo n. __________
(doc. G). Tenuto conto del fatto però che le varie opere sono state eseguite
contemporaneamente, che le due proprietà sono contigue (doc. P ) e che il
tracciato del passo pubblico sulle particella n. __________e __________è
praticamente un tutt’uno, anche se sul fondo n. __________esso correva più a
valle (deposizioni __________ e __________ __________, __________, __________,
__________ __________ __________), non risulta verosimile che la contestazione
dell’ente pubblico si riferisse soltanto al diritto di passo a lago, sulla particella
n. __________. Anche su questo punto l’appello deve di conseguenza essere respinto.
- L’appellante
definisce infondata l’azione nella misura in cui riguarda il transito (e
l’incrocio) di carrozzine sul fondo n. __________, il tracciato a disposizione
essendo sufficiente per il passaggio pedonale.
La turbativa del possesso
consiste, nel caso di servitù prediali, nell’ostacolarne intollerabilmente
l’esercizio (Liver in: Zürcher Kommentar,
nota 146 ad art. 737 CC). In concreto essa si ravvisa nell’intralcio del passo
pubblico pedonale lungo la riva del fiume mediante la posa di una recinzione
che obbliga i passanti a imboccare il sentiero da essa delimitato. L’esito di
un’azione di manutenzione tra il proprietario del fondo serviente e il beneficiario
della servitù dipende, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è
stata esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC). Ora, non può
revocarsi in dubbio che lo spostamento del sentiero di quasi tre metri (doc. E;
verbale sopralluogo) rispetto al passo originario, il quale è sempre stato
esercitato lungo la riva del lago (deposizioni __________, __________ e
__________), o comunque verso il lago, dove si trovano le piante (deposizione
__________ __________, __________ e __________ __________ __________), configura
una turbativa. Del resto l’iscrizione a registro fondiario “onere di passo
pubblico pedonale lungo la riva del lago” (doc. B) è chiara e la
sentenza del Pretore non trascende in un’estensione della servitù, come
pretende l’appellante. Infondato, l’appello si rivela dunque privo di
consistenza anche su quest’ultimo punto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50. –
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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