Appeal struck off after withdrawal; no costs awarded

11.1997.7Other CourtMar 14, 1998Withdrawn

Summary

The appellant in a divorce appeal withdrew the appeal after the parties had already reached an agreement on child maintenance in separate proceedings. The First Civil Chamber treated the withdrawal as desistance and struck the appeal from the docket. Taking account of the particular circumstances and the parties’ positions, it decided not to levy court fees or expenses and not to award party compensation. The decision also notes that the respondent considered the matter concluded and waived compensation and legal aid.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and costs: the withdrawal of an appeal is to be treated as desistance and normally entails allocation of procedural costs to the withdrawing party and compensation of the adversary. However, the court may, in view of the specific circumstances of the case, refrain from levying costs and from awarding ripetibili. The discretionary departure from the ordinary cost rule is admissible where equity and the procedural situation justify it (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.7

Data decisione, Autorità: 14.03.1998, ICCA

Incarto n.. 11.97.00007

Lugano 14 marzo 1998/lg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 giugno 1993 da


__________, nata __________, __________ __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________, (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza del 23 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla maggiore età, compreso l’assegno familiare;

che __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiede che i contributi alimentari per i figli siano ridotti a fr. 480.– mensili per __________ e a fr. 720.– mensili per __________, instando per l’ammissione al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;

che con osservazioni dell’11 febbraio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore, chiedendo anch’essa di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che in seguito al pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1° luglio 1997 già in via cautelare;

che all’udienza dell’11 agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1° agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adegua-mento dei contributi solo nella misura in cui sarebbero state adeguate le prestazioni pensionistiche dell’attore;

che il Segretario assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese, rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;

che l’appello interposto da __________ __________ contro l’omologazione dell’accordo è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 agosto 1997 (inc. ..__________);

che il 2 marzo 1998 il nuovo patrocinatore dell’appellante ha comunicato la rinuncia a mantenere l’appello, facendo presente che il suo assistito versa in precarie condizioni economiche;

che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

che l’appellata ha comunicato il 9 marzo 1998 di ritenere evasa la procedura, visto l’accordo raggiunto l’11 agosto 1997 sui contributi alimentari per i figli, confermando di rinunciare sia all’assegnazione di ripetibili sia all’assistenza giudiziaria;

che in simili circostanze e viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di oneri processuali;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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