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Numero d'incarto:
11.1997.63
Data decisione, Autorità:
16.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00063
Lugano
16 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 3 aprile 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 aprile 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza 29 marzo 1997 emessa dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 maggio 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1944) e __________ nata __________ (1942) si sono sposati a __________ il
__________ 1974. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (1975). Il marito è
__________ indipendente; la moglie, già parrucchiera, durante il matrimonio ha
svolto un’atti-vità lavorativa sporadica.
B. __________ __________
ha instato il 12 luglio 1994 per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 21 settembre 1994. In esito a una procedura provvisionale da lei
promossa, il 21 settembre 1995 questa Camera, in parziale accoglimento di un
appello adesivo presentato dalla moglie medesima, ha obbligato il marito a versare
a quest’ultima un contributo alimentare mensile di fr. 745.– dal 1° agosto 1994
(inc. ..__________).
C. Nel frattempo, il 3
aprile 1995, __________ __________ ha introdotto azione di separazione,
chiedendo l’attribuzione del figlio __________, l’assegnazione
dell’appartamento coniugale con tutti i mobili, un contributo alimentare per sé
di fr. 2’200.– mensili e l’importo di fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del
regime dei beni. Con risposta del 30 giugno 1995 __________ __________ ha
aderito alla domanda di separazione, all’affidamento del figlio alla madre e
all’assegnazione dell’appartamento coniugale (salvo i mobili), ma si è opposto
alle pretese pecuniarie. Nei successivi atti scritti ogni parte ha ribadito le
proprie domande. Ultimata l’istruttoria, nei loro memoriali conclusivi i
coniugi hanno riaffermato le rispettive posizioni. Il dibattimento finale ha
avuto luogo il 23 settembre 1996.
D. Con sentenza del 29
marzo 1997 il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha
attribuito l’apparta-mento coniugale alla moglie (cui ha riconosciuto anche la
proprietà di quasi tutti i beni mobili), ha obbligato il marito a versare un
contributo alimentare di fr. 671.30 mensili, mentre ha respinto la pretesa
fondata sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi
al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ __________
è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 28 aprile 1997 in
cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di negare alla
moglie qualsiasi contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 22 maggio
1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e con appello
adesivo chiede di aumentare il contributo alimentare a fr. 801.90 mensili, conferendole
il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni del 5 giugno 1997
__________ __________ postula la reiezione dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia della
separazione non è controversa ed è passata in giudicato. Litigioso rimane il
contributo alimentare per la moglie. A tale riguardo il Pretore ha fissato il
reddito coniugale in fr. 3’583.– mensili (fr. 3’333.– conseguiti dal marito,
fr. 250.– dalla moglie) e ha stabilito i fabbisogni minimi mensili in fr.
2’987.–, rispettivamente fr. 2’192.–, adeguandoli all’aumento del premio cassa
malati, così come erano stati accertati da questa Camera in sede cautelare il
21 settembre 1995 (inc. 11.95.00227). Ciò posto, il primo giudice ha obbligato
il marito a versare alla moglie il predetto contributo alimentare di fr. 671.30
mensili.
I. Sull’appello principale
- L’appellante chiede
di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 3’907.50 mensili per tenere conto
di un premio assicurativo (fr. 133.15), della rata leasing dell’autovettura
adoperata per motivi professionali (fr. 762.80) e del rimborso di un debito
contratto dai coniugi (fr. 350.–).
a) Quanto
al premio per l’assicurazione vita, nella sentenza testé citata questa Camera
non aveva riconosciuto tale spesa poiché, sulla base delle indicazioni addotte
dall’interessato (e non potendosi esaminare per la prima volta in appello i documenti
prodotti), essa aveva ritenuto tale assicurazione non obbligatoria né
indispensabile per il mantenimento (sentenza, pag. 6 seg.). Ora, la polizza
stipulata dal marito è una tipica assicurazione mista, che denota anche
caratteristiche d’indole previdenziale, la prestazione in caso di vita essendo
versata al 65° anno di età dell’interessato; d’altro lato, in caso di
invalidità o decesso del marito, la moglie ne trarrebbe a sua volta beneficio.
Ciò premesso, il premio per tale assicurazione potrebbe essere inserito, di per
sé, nel fabbisogno del marito (DTF 114 II 393). Nondimeno, la precaria situazione
finanziaria in cui versa la famiglia consente di riconoscere solo le
assicurazioni strettamente necessarie. Si inserisse nel fabbisogno minimo del
marito il citato premio assicurativo, andrebbero stralciati quelli della cassa
malati relativi alla copertura per le spese d’ospedalizzazione in camera
privata (fr. 118.60 mensili) e per prestazioni particolari (fr. 11.– mensili; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Il fabbisogno del marito risulterebbe così di
fr. 2’665.25 mensili e il contributo per la moglie di fr. 667.75. Vista la
trascurabile riduzione che ne deriverebbe (fr. 3.55) rispetto al contributo
alimentare fissato dal primo giudice, non è il caso che questa Camera
intervenga in proposito.
b) Nemmeno
la pretesa per la rata di leasing è giustificata. Intanto, al momento in
cui il Pretore ha statuito, tale onere era già stato estinto (scadenza dicembre
1996: conclusioni, pag. 10). Inoltre, come questa Camera ha già avuto modo di
rilevare, il reddito di fr. 40’000.– annui riconosciuto all’appel-lante è da
intendersi al netto di ogni spesa aziendale e professionale; comprende dunque
anche i costi dell’autovettura per scopi di lavoro. Per quel che è delle spese
di manutenzione del veicolo attuale, esse non sono affatto state dimostrate,
non bastando al riguardo meri dati teorici.
c) Per
prassi costante, il rimborso di un debito, anche di quelli contratti di comune
accordo e nell’interesse della famiglia, può essere inserito nel fabbisogno di
un coniuge solo se la famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147). Come questa Camera ha già
sottolineato, tale requisito fa difetto in concreto. La pretesa non può dunque
essere ammessa. Infondato anche nel suo ultimo punto, l’appello principale è
destinato perciò alla reiezione.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesiva
chiede che si stralci dal fabbisogno del marito la quota del premio per la
cassa malati inerente alla copertura in camera privata e ad altre coperture non
obbligatorie (fr. 130.80). Dal fascicolo processuale risulta in effetti che una
parte del premio per la cassa malati versato dal marito (doc. 8: fr. 296.70) riguarda
la copertura delle spese di ospedalizzazione in divisione privata (fr. 118.60),
un’altra parte si riferisce a prestazioni particolari di capitale annuo (fr.
11.–) e un’altra parte ancora a indennità in caso di decesso (fr. 1.50). Come
si è detto, in caso di precaria situazione finanziaria può essere riconosciuto
nel fabbisogno minimo solo il premio della cassa malati per le prestazioni di
base. Il supplemento per camera privata e quello per prestazioni particolari
andrebbero pertanto tolti dal fabbisogno del marito, non procurando benefici
alla famiglia. Se non che, come si è già spiegato, quand’anche si stralciassero
tali supplementi, al fabbisogno del marito andrebbe in ogni modo aggiunto il
premio per l’assicurazione vita di cui indirettamente beneficia anche la
moglie, sicché in pratica il contributo per la moglie non muterebbe. Senza
probabilità di buon diritto, l’appello adesivo si rivela così destinato
all’insuccesso.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le richieste di
assistenza giudiziaria presentate dalle parti non possono essere accolte
poiché, a prescindere dal verosimile stato di ristrettezza, i ricorsi
apparivano fin dall’inizio sprovvisti di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
700.– per ripetibili.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
400.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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