AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.53
Data decisione, Autorità:
05.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00053
Lugano
5 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa
di stato) della Pretura del distretto di Leventina promossa con istanza 21
novembre 1996 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata l’11
aprile 1997 da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emanato il 7 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1940) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati il
__________ 1971. Dall’unione sono nate __________ (1971) e __________ (1975). I
coniugi si sono separati di fatto nel marzo 1995. A un primo tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 agosto 1995, non ha fatto seguito
alcuna causa di stato. __________ __________ __________ ha instato il 9 aprile
1996 per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto senza esito il 7 maggio
1996. Il 12 aprile 1996 essa ha presentato istanza di misure provvisionali per
ottenere il blocco a registro fondiario dell’appartamento proprietà del marito
a __________ e il versamento di un contributo alimentare mensile di fr.
1’200.–. Alla discussione del 13 maggio 1996 i coniugi hanno raggiunto
un’intesa sulle misure provvisionali e hanno convenuto il versamento in favore
della moglie di un contributo alimentare mensile di fr. 1’200.–, riservandosi
di riesaminare tutti i parametri di calcolo in caso di modifica dei rispettivi
redditi.
La moglie ha promosso
causa di divorzio con petizione 14 ottobre 1996. Il marito, già dipendente
della __________ __________, dopo un periodo di disoccupazione è al beneficio
di prestazioni d’invalidità versate dall’Assicurazione per l’invalidità e dalla
cassa pensioni dal 1° aprile 1996 e di analoghe prestazioni della SUVA dal 1°
marzo 1997(incarti richiamati). La moglie ha iniziato il 1° aprile 1996
un’attività al 50% come ausiliaria presso la casa per anziani __________
__________ di __________, con un reddito lordo di fr. 1’695,25 (doc. 16).
B. Il 21 novembre
1996 __________ __________ __________ ha chiesto la modifica dell’assetto
cautelare, segnatamente il permesso di vendere l’appartamento di sua proprietà
oggetto del blocco a registro fondiario e la soppressione del contributo alimentare
di fr. 1’200.– in favore della moglie. Alla discussione del 25 novembre 1996 le
parti hanno regolato i problemi relativi alla vendita dell’immobile, di modo
che è rimasto litigioso solo il contributo alimentare dovuto alla moglie.
L’istante ha confermato la richiesta di soppressione, alla quale si è opposta
la convenuta. Esperita l’istruttoria provvisionale, entrambe le parti hanno ribadito
le rispettive richieste di giudizio per quel che concerne il contributo
alimentare.
C. Statuendo il 7
aprile 1997, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha ridotto il
contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 658.– mensili dal dicembre 1996.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state compensate.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello dell’11
aprile 1997 in cui propone di riformare il giudizio del Pretore nel senso di
respingere l’istanza di modifica, subordinatamente di ridurre il contributo alimentare
a fr. 896.–. __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni
all’appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti
presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art.
321). Nella fattispecie il documento prodotto (doc. 24) non è ammissibile,
nella misura in cui è destinato a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito
dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa
i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica
dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza).
-
L’art. 145 cpv. 2
CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, loc.
cit.). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico
ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per
contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza
giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo
che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di
un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto
far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa
sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire
nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con
tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il
diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il
diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di
alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
-
Nella fattispecie
è litigioso solo il contributo alimentare dovuto alla moglie dopo il 1°
dicembre 1996. Il Pretore ha constatato che nel 1996 quest’ultima, assunta come
ausiliaria a metà tempo, aveva lavorato a tempo pieno da giugno a settembre,
ciò che giustificava di computarle un reddito ipotetico mensile di fr. 3’422.–,
in vece di quello di fr. 1’711.– corrispondente al suo grado di occupazione ed
effettivamente percepito. Per quanto concerne i rispettivi fabbisogni, il
Pretore ha stabilito quello del marito in fr. 3’195.– e quello della moglie in
fr. 2’786.–. Seguendo il metodo di calcolo indicato dalla giurisprudenza citata
dianzi, egli è quindi giunto alla conclusione che il contributo alimentare
mensile dovuto alla moglie deve essere ridotto a fr. 658.– dal dicembre 1996.
-
L’appellante
contesta il reddito ipotetico di fr. 3’422.– calcolatole dal Pretore, adducendo
di non poter essere costretta a lavorare a tempo pieno in considerazione
dell’età e della lunga durata del matrimonio, tanto più che il reddito del
marito è sufficiente per coprire i costi derivanti da due economie domestiche
distinte. Dal fascicolo processuale risulta che l’appellante non ha lavorato
durante il matrimonio e che ha intrapreso nell’aprile 1996 un’attività
lucrativa come ausiliaria al 50% presso la __________ __________ per anziani
__________ __________ a __________. Essa non contesta di aver lavorato
praticamente a tempo pieno nel periodo compreso tra il giugno e il settembre
1996, né di aver conseguito in quei mesi, grazie alle ore straordinarie, un
reddito netto medio di fr. 2’893.– (doc. B a E). La possibilità di lavorare a
tempo pieno era tuttavia dovuta a circostanze eccezionali che non dovrebbero
ripetersi nel 1997, tanto più che per motivi finanziari il datore di lavoro non
pagherà le ore straordinarie, da compensare con tempo libero (deposizione
__________, direttore della casa __________ __________). D’altra parte il
datore di lavoro non è attualmente in grado di occupare a tempo pieno
l’appellante, anche se una tale eventualità potrebbe presentarsi in futuro
(deposizione __________). Non si può quindi concludere, in siffatte
circostanze, che la moglie ha volontariamente rinunciato a una fonte di reddito
da lei ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16 consid.
1b), visto che lo svolgimento di ore straordinarie non dipende dalla sua
volontà ed era dovuto a circostanze eccezionali. Inoltre, come ammette lo
stesso Pretore, la possibilità di lavorare a tempo pieno è per il momento
inattuabile e non si può quindi sostenere che la moglie abbia trascurato di
conseguire un reddito superiore.
Il reddito
ragionevolmente esigibile dall’appellante e l’eventuale estensione della sua
attività lucrativa dovranno essere esaminati, se mai, nell’ambito della causa
di merito. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il solo fatto
che essa abbia superato il limite di età di 45 anni non è decisivo per
escludere un suo reinserimento nel mondo del lavoro (Rep. 1992 239), tanto più
che essa ha concretamente dimostrato di poter lavorare normalmente al 50% e che
ha lavorato a tempo pieno per quattro mesi. Nella valutazione delle eventuali
prestazioni in favore di un coniuge rimasto inattivo per un lungo periodo si
deve tenere conto, a ogni modo, non solo del reddito ragionevolmente esigibile,
ma anche della possibilità di costituire, con tale reddito, un’adeguata
previdenza professionale (DTF 120 II 4). Come che sia nell’ambito della
procedura provvisionale il reddito mensile netto dell’appellante deve essere
stabilito in fr. 1705.–. La moglie percepisce infatti dal 1997 un reddito lordo
di fr. 1’771,45 per tredici mensilità (dichiarazione 3 dicembre 1996 della
__________ __________ per anziani __________ __________). Da tale importo
devono essere dedotte le usuali trattenute (8,043%, doc. B-D) e il reddito
annuo deve venire riportato a dodici mensilità.
- L’appellante
ritiene che nel reddito del marito debba venir computato anche l’introito di
fr. 180.– mensili derivante dalla locazione di due posteggi a __________, che egli
ha ammesso di percepire. La censura è fondata. Non vi è infatti motivo per non
inserire nel reddito del marito anche tale voce, che corrisponde a un’entrata
effettiva (interrogatorio formale, verbale 22 gennaio 1997, pag. 2).
A detta dell’appellante
nei redditi del marito deve essere inserito anche il provento delle liquidità
ottenute con la vendita dell’appartamento già coniugale. Tale censura si fonda
su un documento prodotto per la prima volta in appello, ciò che ne comporta,
come si è visto, l’irricevibilità (consid. 1). Il reddito del marito deve
pertanto essere fissato in fr. 5’327,50 (rendite ammesse dal Pretore più
locazione dei posteggi).
-
In conclusione,
quindi, il reddito mensile complessivo dei coniugi dopo il 1° dicembre 1996
ammonta a fr. 7’032,50 (marito fr. 5’327,50, moglie fr. 1’705.–). I rispettivi
fabbisogni (fr. 3’195.– per il marito e fr. 2’786.– per la moglie) non sono
contestati, di modo che l’eccedenza da ripartire fra i coniugi è di fr.
1’051,50. Il contributo alimentare dovuto alla moglie ammonterebbe così a fr.
1’606,75 (fabbisogno fr. 2’786.– più metà eccedenza fr. 525,75, dedotto il
reddito di fr. 1’705.–). Tale importo è superiore al contributo di fr. 1’200.–
mensili convenuto dalle parti, che non deve pertanto essere ridotto. L’appello
si rivela provvisto di buon diritto e deve essere accolto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto da
porre a carico dell’appellato. Questi non ha presentato osservazioni
all’appello e non potrebbe pertanto essere considerato soccombente. Se non che,
egli è all’origine del decreto impugnato, avendo postulato la soppressione –
come visto infondata – del contributo alimentare provvisionale dovuto alla
moglie. Si giustifica quindi di porre a suo carico, oltre agli oneri
processuali, un’adeguata indennità per ripetibili a favore dell’appellante.
L’esito del gravame impone una corrispondente modifica del pronunciato
pretorile sulle spese processuali.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 150.– e
le spese di fr. 330.– sono poste a carico della parte istante, che rifonderà
alla controparte un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà a
__________ __________ __________ l’importo di fr. 700.– per ripetibili di
appello.
III. Intimazione a:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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