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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.42
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00042
Lugano
24 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
visto
l’appello 26 marzo 1996 presentato da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
contro il certificato ereditario rilasciato dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, (inc. .._____) nella
successione fu __________ __________ (1919-1996) già in __________, certificato
dal quale risulta come unica erede
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 26 marzo 1997
presentata da __________ __________ -__________ contro l’emissione del certificato
ereditario;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1996 è
deceduto a , suo ultimo domicilio, __________ __________ (1919),
coniugato, senza figli. Davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
la notaia __________ __________ ha pubblicato, il 20 settembre 1996, due
testamenti olografi (del 13 settembre
1985 e del 4 marzo 1995) con i quali il defunto ha designato la sorella
__________ __________ sua unica erede. Il 21 ottobre 1996 __________ __________
-, moglie di __________ __________, ha comunicato al Pretore di
opporsi al rilascio del certificato ereditario, chiedendo di figurare nel
medesimo come usufruttuaria accanto all’erede __________ __________.
B. Il 13 dicembre 1996
il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al medesimo Pretore un
contratto successorio sottoscritto dal defunto il __________ 1970 con la moglie
__________ __________ -__________ nel quale figurano le seguenti clausole:
-
Il signor __________ __________ dichiara di
rinunciare alla successione della sostanza posseduta o che potrà possedere sua
moglie __________ __________ nata __________.
-
La signora __________ __________
nata __________ dichiara di rinunciare alla successione della sostanza
posseduta o che potrà possedere suo marito __________ __________.
-
__________ __________, preso atto
della rinuncia fatta dalla propria moglie, intende che questa rinuncia sia
limitata alla sostanza, ma non già all’usufrutto della sostanza stessa. Egli
rinuncia a sostanza ed usufrutto.
-
Il presente contratto sarà risoluto
qualora i coniugi contraenti dovessero avere prole legittima circostanza che
non si verifica attualmente.
C. Il 18 febbraio 1997
__________ __________ ha postulato il rilascio del certificato ereditario. Il
Pretore, rilevato che l’usufrutto generale costituisce un legato e che i legatari
non devono figurare nel certificato ereditario, ha rilasciato il 13 marzo 1997
il certificato richiesto, indicando che unica erede del disponente è __________
__________.
D. Contro l’emissione di
tale certificato __________ __________ -__________ ha presentato un appello del
26 marzo 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al
ricorso – di essere menzionata nel certificato ereditario quale usufruttuaria,
insieme all’erede. Il 4 aprile 1997 la presidente di questa Camera ha concesso
al gravame effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 1997
__________ __________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo
avere accertato che __________ __________ non contestava di avere rinunciato
alla successione, ha ritenuto che essa doveva essere considerata alla stregua
di un legatario e non doveva quindi figurare nel certificato ereditario.
L’appellante obietta di non essere stata esclusa dalla successione, poiché i
suoi diritti ereditari legali sono sostituiti dall’usufrutto su tutta la
sostanza. A suo avviso nel certificato ereditario va incluso anche l’erede
legale che, per contratto successorio, riduce i suoi diritti limitandoli al
solo usufrutto.
-
Dal fascicolo
processuale risulta – come si è accennato – che il 26 febbraio 1970 __________
__________ ha stipulato con la moglie __________ un contratto successorio in
cui ognuno dei coniugi rinunciava alla successione dell’altro (clausole n. 1 e
2). Nella clausola n. 3, nondimeno, preso atto della rinuncia della moglie, il
marito ha precisato di intendere la rinuncia di lei limitatamente alla sostanza
e non all’usufrutto. Ora, la dottrina maggioritaria considera il contratto di
rinuncia d’eredità (art. 495 CC) come un atto con il quale la controparte
dichiara di rinunciare ai suoi diritti nella successione del disponente,
rinuncia che tuttavia dev’es-sere accettata da quest’ultimo e che è
irrevocabile senza il suo consenso (Tuor
in: Berner Kommentar, nota 3 ad art. 495; Escher in: Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 495; Druey, Grund-riss del Erbrechts, 4a
edizione, n. 24 pag. 124 seg.; Breitschmid
in: Schweizeriches Zivilgesetzbuch II, art. 457-977, n. 10 alle note
introduttive degli art. 494-497). Si tratta, in sintesi, di una rinuncia
anticipata da parte di un erede e non di una disposizione per causa di morte (Guinand/Stettler, Droit civil II, successions,
2a edizione, n. 197, pag. 98). Per Piotet
(Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158; La nature des pactes successoraux,
et ses conséquences in: ZSR 1992, pag. 369), il patto di rinuncia costituisce –
invece – una diseredazione bilaterale convenuta tra disponente e rinunciante.
-
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto pretende l’erede unica, con la clausola n. 3 del patto
di rinuncia d’eredità il disponente non si è obbligato a lasciare alla controparte
un legato consistente nell’usufrutto della sostanza (art. 494 CC). Il marito,
preso atto della dichiarazione della moglie, ha specificato di non accettare la
totale rinuncia all’eredità da lei espressa. E siccome la moglie non ha
persistito nella sua rinuncia totale, questa vale solo per la sostanza. La
dichiarazione in questione non è invero un esempio di chiarezza, ma la volontà
del disponente appare indubbia. Il fatto che la moglie non sia menzionata nei
successivi testamenti olografi non basta, per altro, a confortare la tesi dell’appellata.
Ora, per contratto l’erede può rinunciare anche solo parzialmente alla sua
vocazione ereditaria (Piotet, op.
cit., pag. 169). Tuttavia egli non è più considerato erede nella devoluzione
dell’eredità – ai sensi dell’art. 495 cpv. 2 CC – solo se ha rinunciato a tutte
le aspettative (Tuor, op. cit.,
nota 7 ad art. 495; Guinand/Stettler,
op. cit., n. 198 pag. 98). In concreto la vedova, non avendo rinunciato a tutta
la successione, è tuttora erede del marito. L’appello deve quindi essere
accolto e la moglie iscritta come erede nel certificato ereditario. Non come usufruttuaria,
giacché – come ha ripetuto il Pretore – nel certificato ereditario i semplici
usufruttuari non trovano posto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
dispositivo n. 1 del certificato ereditario impugnato è così modificato:
Eredi
della successione di __________ __________ __________ (1919), fu __________
__________, sono:
la moglie __________
__________ __________ __________ __________ nata il __________ 1922;
la
sorella __________ __________ __________ __________, nata __________, 1923.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ , che
rifonderà a __________ __________ - fr. 400.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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