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Numero d'incarto:
11.1997.41
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00041
Lugano
31 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 21 giugno 1995 da
__________, già in __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 14 marzo 1997 con
il quale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto
un’istanza tendente alla separazione dei beni in via provvisionale presentata
dall’attore l’8 marzo 1995;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 21 marzo 1997
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 14
marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1908) e __________ __________ __________ (1934) si sono sposati il
__________ 1989 ad __________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il marito
ha due figli, invece, da un precedente matrimonio. Il __________ 1994 i coniugi
hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale, mediante la quale hanno
adottato il regime della comunione dei beni. Il 28 febbraio 1995 il marito ha
instato per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 marzo
successivo.
B. L’8 marzo 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna di pronunciare la separazione dei beni a norma degli art. 145 e 185
CC. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere che, in seguito
all’adozione del regime della comunione dei beni, la moglie gli impediva di amministrare
correttamente e di disporre dei redditi del suo ingente patrimonio. Al
contraddittorio del 27 marzo 1995 la moglie si è opposta alla domanda. Nel
corso dell’istruttoria, con decreto supercautelare del 9 novembre 1995 il
Pretore ha pronunciato la separazione dei beni. La convenuta non ha chiesto la
revoca di tale decreto (art. 379 cpv. 2 CPC).
C. Il 12 novembre 1996
__________ __________ ha postulato la revoca del suddetto decreto. Essa ha
addotto che, in seguito a tale giudizio, il marito aveva estinto tutti i conti
comuni (o appartenenti a fondazioni facenti capo ai coniugi), sui quali erano depositati
capitali rilevanti, ed era intenzionato ad alienare pure proprietà immobiliari,
ciò che avrebbe pregiudicato una corretta liquidazione dei rapporti
patrimoniali. Statuendo il 15 novembre 1996 inaudita parte, il Pretore ha
revocato il decreto del 9 novembre 1995 e ha ripristinato con effetto immediato
la comunione dei beni. Egli ha reputato che il marito avesse abusato della
situazione, mettendo in pericolo le aspettative pecuniarie della moglie. Il 18
novembre successivo __________ __________ ha chiesto la revoca del citato
decreto. All’udienza del 13 dicembre 1996, proseguita il 20 febbraio 1997, le parti
hanno riaffermato le rispettive domande, mantenute invariate alla discussione
finale del 3 marzo 1997.
D. Con decreto del 14
marzo 1997 il Pretore ha respinto l’istanza dell’8 marzo 1995 (recte:
del 18 novembre 1996) presentata dal marito e ha confermato il decreto supercautelare
del 15 novembre 1996. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono
state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5’000.– a
titolo di ripetibili.
E. Contro tale decreto è
insorto __________ __________ con un appello del 21 marzo 1997 nel quale
propone di respingere l’istanza 12 novembre 1996 della moglie. Nelle sue
osservazioni del 22 aprile 1997 __________ conclude per il rigetto del gravame.
F. __________ __________
è deceduto il __________ 1997, lasciando i figli __________ __________. e
__________. Con decreto del 7 luglio 1997 il Pretore ha stralciato dai ruoli la
causa di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Una causa di stato
diviene, con la morte di un coniuge, senza oggetto. Ciò vale anche se la
pronuncia del divorzio è già stata emessa, ma non è ancora passata in
giudicato. Le misure provvisionali, adottate per la durata della causa,
decadono da sé al momento in cui il processo diventa privo d’oggetto (Spühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar,
n. 37 ad art. 143, note 53, 67 e 75 ad art. 145; Michel Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses,
tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.), ma solo con effetto dal momento in cui
vengono meno, non con effetto ex tunc (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 29 ad art. 187 CC). Ciò
premesso, occorre esaminare se il 12 novembre 1996 si giustificasse la revoca
della separazione dei beni.
- Il Pretore ha
pronunciato la separazione dei beni inaudita parte, il 9 novembre 1995,
ritenendo che l’azione di merito avrebbe condotto quasi certamente al divorzio
e che nella fattispecie erano dati i presupposti dell’art. 185 cpv. 2 n. 2 e 3
CC, poiché la moglie, limitando la disponibilità del marito al prelievo di fr.
1’000.– mensili dai conti bancari, metteva in pericolo le sue attività
economiche. Egli ha considerato inoltre che qualora la moglie dovesse reputare
pregiudicate le proprie aspettative a dipendenza della liquidazione dei
rapporti patrimoniali, avrebbe sempre potuto postulare il blocco di determinati
beni.
Nel decreto impugnato, con
cui ha confermato il giudizio supercautelare del 15 novembre 1996, il Pretore
ha revocato invece la separazione dei beni sottolineando come il marito avesse
manifestamente abusato dei suoi diritti, svuotando il conto “__________ ”
presso la Banca __________ __________ di __________ sul quale erano depositati
50-60 milioni di franchi. Così facendo, egli aveva pregiudicato i diritti
patrimoniali della moglie in vista della liquidazione dei rapporti
matrimoniali. Il ripristino del regime anteriore (la comunione dei beni) era
quindi giustificato, anche perché in tal modo la moglie poteva, a tutela delle
sue pretese, far iscrivere nel registro fondiario germanico la costituzione
della proprietà comune.
-
L’appellante
contesta la revoca della separazione di beni, sostenendo che in concreto non
sarebbero adempiuti i requisiti dell’art. 187 cpv. 2 CC, in particolare non
sarebbero venuti a cadere i motivi che avevano giustificato la pronuncia della
separazione dei beni, e che l’avvenuta estinzione del conto “__________ ” era
circostanza già nota al momento dell’adozione del primo decreto supercautelare
(9 novembre 1995). Egli adduce inoltre che, in pendenza di una causa di divorzio,
il ripristino del regime precedente sarebbe oltremodo raro e presupporrebbe la
riconciliazione dei coniugi, esclusa nella fattispecie. Oltre a ciò, la moglie
continuerebbe a impedire una regolare amministrazione del patrimonio, rendendo
finanche impossibile corrisponderle il contributo alimentare mensile.
-
Contrariamente a
quanto pretende l’appellante, una revoca della separazione dei beni decretata
in via provvisionale sulla base dell’art. 145 cpv. 2 CC è possibile. Un decreto
cautelare non più impugnabile con una rimedio ordinario acquisisce bensì forza
di giudicato (formelle Rechtskraft), nel senso che di per sé è definitivo,
ma non autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft), sicché il
giudice può statuire nuovamente sulla medesima fattispecie (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n.
19 ad art. 187; kocher, op. cit.,
pag. 80). A tal fine è sufficiente che le circostanze si siano modificate in
maniera apprezzabile oppure che la decisione anteriore appaia fondata su uno
stato di fatto incompleto o inesatto (DTF 116 II 24 consid. 1b in materia di
protezione dell’unione coniugale; Honsell/Vogt/Geiser,
op. cit., n. 10 ad art. 187; Hausheer/ Reusser/
Geiser, op. cit., n. 19 e 26 ad art. 187). La questione è di sapere se
nella fattispecie si ravvisassero condizioni del genere.
-
Il giudice può
pronunciare la separazione dei beni sulla base dell’art. 176 cpv. 1 CC, in caso
di sospensione della comunione domestica, se la personalità del coniuge, la sua
sicurezza materiale o il bene della famiglia sono messi in pericolo dalla vita
in comune (DTF 116 II 28 consid. 4). Il Pretore ha decretato a suo tempo la
separazione dei beni, in effetti, perché la limitazione imposta dalla moglie
alla disponibilità di conti bancari da parte del marito era suscettibile di
mettere in pericolo gli interessi di quest’ultimo (cfr. art. 185 cpv. 2 n. 2 e
3 CC). Se non che, a ben vedere, anche il marito aveva messo a repentaglio gli
interessi patrimoniali della moglie, sia estinguendo il conto “__________ ” da
lui detenuto presso la Banca __________ __________ di __________, sia donando
proprietà immobiliari ai suoi figli e a terze persone (depo-sizione avv.
__________ __________ del 17 maggio 1995). Certo, tale fatto era già noto alle
parti (riassunto scritto della convenuta all’ istanza 8 marzo 1995, prodotto
all’udienza del 27 marzo 1995) e al giudice prima dell’emanazione del decreto 9
novembre 1995 con cui è stata pronunciata sancita la separazione dei beni. Ciò
non impediva al Pretore, tuttavia, di riconsiderare la situazione, soprattutto
dopo avere meglio valutato la natura e la portata delle operazioni finanziarie
eseguite dal marito prima della pronuncia della separazione dei beni. Il
decreto cautelare del 9 novembre 1995 rivelandosi fondato su un apprezzamento
delle circostanze inadeguato alle particolarità del caso, a giusta ragione il
Pretore è intervenuto per modificarlo. Da questo profilo la revoca della separazione
dei beni resiste alla critica.
-
L’appellante fa
notare che il Pretore non poteva respingere l’istanza da lui presentata l’8
marzo 1995, poiché oggetto del procedimento era unicamente l’istanza di revoca
del 12 novembre 1996 presentata dalla moglie. Su questo punto egli ha ragione.
Ancorché dai motivi del decreto impugnato risulti – correttamente – che la decisione
si riferisce alla richiesta di revoca della separazione dei beni introdotta
dalla moglie, il dispositivo respinge poi l’istanza 8 marzo 1995 proposta dal
marito. Si tratta di un manifesto errore di redazione che non ha recato alcun
pregiudizio alle parti e del quale ci si può limitare in questa sede a dare
atto. La conferma del giudizio impugnato deve intendersi quindi, a scanso di
equivoci, nel senso che, in accoglimento dell’istanza 12 novembre 1996
inoltrata da __________ __________, è ripristinata la comunione dei beni tra i
coniugi.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente,
che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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