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Numero d'incarto:
11.1997.40
Data decisione, Autorità:
06.08.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00040
Lugano
6 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e R. Bernasconi, giudice supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ .
/. [/] della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione
possessoria) promossa con istanza del 15 aprile 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se deve essere accolta l'appellazione del 14 marzo 1997 presentata da
__________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 marzo 1997
dal Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n.__________ RFD di __________, mentre __________
__________, padre di __________ __________, è proprietario della contigua
particella n. __________. Entrambi i fondi fanno parte di un complesso di
quattro case a schiera, il cui accesso dal suolo pubblico è garantito da una
strada (fondo n. __________), in comproprietà coattiva dei fondi da n.
__________a __________. La parte finale della strada coattiva è stata
utilizzata saltuariamente come posteggio dai comproprietari.
B. Il 22 settembre 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di
ordinare a __________ __________ di utilizzare la porzione di comproprietà
coattiva conformemente all'art. 648 CC e compatibilmente con il suo diritto e a
__________ __________ di spostare la sua autovettura dalla porzione di comproprietà
coattiva. Al sopralluogo del 9 novembre 1995 __________ __________ e __________
__________ si sono impegnati a non parcheggiare le proprie autovetture, come
pure quelle dei loro famigliari e ospiti, per più di 24 ore consecutive sulla
strada coattiva.
C. Nei primi mesi del
1996 __________ __________ ha realizzato sulla sua proprietà due nuovi
posteggi, cui si accede solo attraverso la parte terminale della strada coattiva.
Il 9 aprile 1996 egli ha constatato che un’autovettura stazionava sulla strada
coattiva davanti ai suoi posteggi, ostruendone l’accesso. __________ __________
ha quindi adito il 15 aprile 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona perché
ordinasse a __________ __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non
più parcheggiare la propria autovettura sulla porzione di strada coattiva
confinante con i suoi posteggi situati sulla particella n. __________,
chiedendo inoltre che tale ordine fosse esteso a tutta la famiglia __________,
in particolare a __________ __________.
Alla discussione del 2
maggio 1996 __________ __________ ha preliminarmente eccepito la sua
legittimazione passiva e nel merito entrambi i convenuti si sono opposti
all’istanza, prevalendosi dell'accordo concluso il 9 novembre 1995. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 15 gennaio 1997 le parti hanno
ribadito le loro domande di giudizio.
D. Statuendo il 3 marzo
1997, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha ordinato, con la
comminatoria dell’art. 292 CP, a __________ e __________ __________ di non
ostruire con veicoli o altri mezzi l'accesso al parcheggio di proprietà
__________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono
state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’istante fr. 1'500.–
a titoli di ripetibili.
E. Insorti contro la
sentenza del Pretore con un appello del 14 marzo 1997, __________ e __________
__________ chiedono in riforma del giudizio impugnato di respingere l’istanza.
Nelle sue osservazioni del 9 aprile 1997 __________ __________ propone di
respingere il gravame.
Considerando
in diritto: 1. L’appellato chiede
di verificare la tempestività dell'appello. In concreto, la sentenza è stata
intimata alle parti il 3 marzo 1997 e l’appello presentato il 14 marzo 1997
direttamente al Tribunale di appello è tempestivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 308).
- Il Segretario
assessore, dopo avere ammesso la tempestività dell’azione, e avere rilevato che
i convenuti non potevano prevalersi dell’accordo concluso il 9 novembre 1995,
ha accolto l’istanza nei confronti di __________ __________e. Il primo giudice
ha ritenuto, inoltre, che i rapporti tesi tra le parti lasciavano trasparire un
pericolo di turbativa anche da parte di __________ __________e, ragione per cui
ha accolto l’istanza anche nei suoi confronti.
Gli appellanti contestano
le conclusioni cui è giunto il primo giudice e chiedono la reiezione
dell’azione. __________ __________ fa valere, in sintesi, che l’azione
possessoria è infondata, poiché egli non avrebbe più posteggiato il suo veicolo
sulla strada coattiva dopo il 10 aprile 1996. __________ __________, dal canto
suo, ribadisce di non avere legittimazione passiva nella vertenza.
-
Davanti al Pretore
l’istante si è avvalso dell'art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da
quanto prevede l’art. 927 CC per l'“azione di reintegra”, nell'ambito
dell'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un
diritto prevalente. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri
una turbativa del possesso dovuta ad un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione pag. 101 n. 365; pag. 103, n. 377; Stark
in: Berner Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger
in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). Legittimato, anche nel caso di
possessione collettiva, è colui che è turbato nel possesso e l’azione è diretta
contro il perturbatore, che può essere anch’egli un possessore. Nel caso di
azione di divieto di turbative essa deve essere diretta contro il potenziale
autore della turbativa (Steinauer,
op. cit., pag. 100 no. 364) e l’istante deve avere fondati motivi per temere
che in futuro si verificheranno turbative del suo possesso (Stark, op. cit. n. 28 ad art. 928; Homberger, op. cit., n. 21 ad art.
928).
-
L’istante ha addotto
che la turbativa consiste nel posteggio di veicoli da parte dei convenuti
davanti al nuovo parcheggio ricavato sulla sua proprietà. Dal fascicolo
processuale risulta che la strada in questione è in comproprietà coattiva
(particella n. __________RFD di __________), e collega le quattro case a
schiera alla strada pubblica (doc. A). Tutti i comproprietari della strada
hanno da sempre considerato la parte terminale della stessa quale posteggio di
riserva a disposizione di tutte le proprietà (deposizioni __________
__________, __________ __________ e __________ __________; istanza pag. 4 in
alto, riassunto scritto convenuti pag. 1b). Nell’ambito di un’azione negatoria
promossa dall’istante nei confronti dei convenuti (inc. n.
__________richiamato), le parti hanno sottoscritto il 9 novembre 1995 un
accordo a tenore del quale esse si impegnavano reciprocamente a non parcheggiare
sulla strada coattiva le proprie autovetture come pure quelle dei loro
famigliari o ospiti per più di 24 ore consecutive. Nei primi mesi del 1996
l’istante ha delimitato sulla sua proprietà due nuovi posteggi, il cui accesso
avviene dalla parte terminale della strada coattiva. A seguito dell’episodio
del 9 aprile 1996, allorquando __________ __________ ha posteggiato la sua
autovettura davanti ai parcheggi dell’istante, quest’ultimo ha invitato i
convenuti ad astenersi dall’impedire l’accesso ai suoi posteggi (doc. D).
-
a) Ora,
costituisce un atto di illecita violenza, ai sensi dell’art. 928 CC, ogni
ingerenza nella sfera del possesso altrui non consentita dal possessore, a meno
che la legge la dichiari lecita ancorché contraria alla volontà di costui (Steinauer, op. cit. n. 326 pag. 91). Il
consenso esclude, dunque, la possibilità di promuovere l’azione di manutenzione
(Stark, op. cit. n. 17 e 60 ad
art. 929; Homberger, op. cit., n.
11 ad art. 928). Nella fattispecie non è contestato che il 9 aprile 1996
l’autovettura di __________ __________ era posteggiata davanti al parcheggio
situato sul fondo dell’istante (riassunto scritto pag. 1a; deposizione
__________ e doc. B, C e E). Sennonché, nella misura in cui l’accordo del 9
novembre 1995 permetteva alle parti di posteggiare sulla strada per un massimo
di 24 ore, non si può dire che fino al 9 aprile 1996 l’agire dei convenuti
configurasse un atto di illecita violenza. La situazione può essersi modificata
dopo tale data, la lettera dell’istante di stessa data, inviata dal suo
patrocinatore a quello dei convenuti, dovendo essere interpretata come una
revoca dell’accordo sottoscritto in precedenza (doc. D). Ma ciò non basta
ancora per ritenere che l’azione possessoria fosse proponibile. Un atto di
illecita violenza non può ricollegarsi alla semplice circostanza che, a partire
da un determinato momento, l’agire dei convenuti non sia più sorretto da un
valido titolo giuridico, ma deve configurarsi in un mutamento della situazione
di fatto e non solo di diritto (Stark,
op. cit. n. 60 in fine all’introduzione degli art. 926-929; I CCA sentenza del
27 febbraio 1996 in re R./R.D. consid. 3). In mancanza di un atto di illecita
violenza, pertanto, l’azione possessoria doveva essere respinta.
b) Non
risultano inoltre dall’istruttoria motivi per temere future turbative. Intanto,
l’istante nemmeno pretende che i convenuti abbiano persistito nel posteggiare
le loro vetture davanti al suo parcheggio dopo il 9 aprile 1996, ciò che per
altro __________ __________ ha escluso (interrogatorio formale risposta n. 2,
3). Dopo tale data, del resto, lo spiazzo terminale della strada coattiva è
stato occupato dal rimorchio di proprietà di __________ __________, cognato
dell’istante (deposizione __________ e fotografia allegata al verbale di sopralluogo)
e quest’ultimo ha per finire ammesso che quando il posteggio non era occupato
dal rimorchio, vi staziona il suo veicolo o quello di suoi famigliari
(interrogatorio formale __________ __________ risposta n. 6 e 7). Si aggiunga
che l’istante ha pure dato atto che __________ __________ non ha mai ostruito
l’accesso ai suoi posteggi (verbale 2 maggio 1996 pag. 2 in alto; osservazioni
pag. 3). L’istante non ha quindi neppure reso verosimile il ripetersi di
turbative. Certo, è possibile che tra i vicini vi siano tensioni dovute anche
alle procedure giudiziarie in atto, ma salvo l’episodio del 9 aprile 1996, non
vi sono altri indizi che permettano di concludere a un pericolo di turbative
future da parte dei convenuti. Ciò posto l’appello deve essere accolto e
l’azione possessoria deve essere respinta.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’istante, che rifonderà agli appellanti un'adeguata indennità per
ripetibili di questa sede. Il dispositivo sugli oneri di prima sede deve essere
di conseguenza modificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la
sentenza è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 250.– sono poste a carico
dell’istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1’500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico di
__________ __________, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr.
800.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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