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11.1997.36 ΓÇó Withdrawal of appeal makes incidental appeal lapse
11.1997.36Other CourtFeb 11, 1999Withdrawn
In a divorce appeal, the appellant withdrew the main appeal after the parties reached a global settlement. The Court of Appeal struck the case from the docket, held that the incidental appeal fell away as accessory to the principal appeal, charged the main appellant with reduced costs, and made no costs award for the incidental appeal. The respondent was found indigent and granted legal aid with free legal representation.
Art. 352 cpv. 1 CC; withdrawal of the main appeal and fate of the incidental appeal; costs and legal aid. Withdrawal of an appeal is tantamount to desistance and ordinarily entails the allocation of procedural costs to the withdrawing party with an appropriate indemnity for the opponent. An incidental appeal is accessory in nature; it lapses when the principal appeal is withdrawn. Where the parties regulate costs by agreement, the court may refrain from levying fees or awarding party compensation for the incidental proceedings. Legal aid may be granted where indigence is shown and the appeal is not devoid of prospect, as may be inferred from the subsequent withdrawal of the main appeal; the justice fee may be reduced to reflect the parties’ settlement efforts.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.36
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00036
Lugano 9 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ ____________________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;
costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;
osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di regola, sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;
considerato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato ritirato;
ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell’appello principale.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante principale, compensate le ripetibili.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l’appello adesivo.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ - __________.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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