AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.30
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00030
Lugano
24 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa .._____ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 12 dicembre
1991 dal
dott.
__________ ,
__________ -
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
Comunione
dei comproprietari del “__________
__________ ”,
-__________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 febbraio
1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29
gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario di una proprietà per piani pari a 35/1000 della
particella n. __________RFD di __________, sezione di a, denominata
“ d”. L’assemblea dei comproprietari ha designato come
amministratore, dal 1990, lo studio commerciale __________ -,
disdicendo il precedente mandato con lo studio __________ ____________________
__________. L’assem-blea generale ordinaria dei comproprietari tenutasi il 14
novembre 1991 ha approvato i conti relativi al bilancio 1990 con il voto
favorevole di 28 comproprietari, rappresentanti 682/1000
e il voto contrario di 5, rappresentanti 148/1000. I
conti erano già stati discussi in occasione dell’assemblea ordinaria per
l’esame del rendiconto.
B. Il 12 dicembre
1991 __________ __________ ha convenuto la Comunione dei comproprietari davanti
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse annullata
la deliberazione assembleare del 14 novembre 1991 sull’approvazione del
bilancio 1990. A suo avviso la contabilità del “__________ __________ ”,
allestita dall’amministrazione __________ -__________, conteneva grossolani
errori e non rispecchiava la realtà economica dell’esercizio 1990. Con risposta
del 12 maggio 1992 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere la
petizione, sostenendo che la contabilità era sostanzialmente corretta e fedele
alla realtà della proprietà per piani. Nei successivi atti scritti (replica del
19 giugno 1992 e duplica del 9 ottobre 1992) le parti hanno ribadito le
rispettive tesi. Conclusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 13 novembre
1996 esse hanno rinviato al contenuto dei loro memoriali conclusivi.
C. Statuendo il 29
gennaio 1997, il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che la contabilità
non era né illegale né contraria agli statuti. La tassa di giustizia di fr.
1’200.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di
rifondere alla controparte un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 18 febbraio 1997
in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare la
delibera assembleare del 14 novembre 1991 sul bilancio 1990. La Comunione dei
comproprietari propone nelle sue osservazioni del 10 aprile 1997 di respingere
l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’attore non ha
indicato nella petizione il valore litigioso, né il Pretore lo ha accertato.
Tale valore è indispensabile, oltre che per la determinazione e l’eventuale
riparto degli oneri processuali (tassa di giustizia e indennità per
ripetibili), anche per esaminare la ricevibilità di un’appellazione (art. 15
CPC), che avviene d’ufficio (art. 97 n. 5 CPC). Qualora non risulti il valore
litigioso, gli atti di causa vanno rinviati di regola al Pretore per la sua
determinazione (art. 13 CPC), salvo che tale valore appaia manifestamente
superiore a fr. 8’000.– (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 15
CPC).
L’azione intesa alla
contestazione di una deliberazione assembleare ha per principio natura
pecuniaria (DTF 108 II 77; Steinauer,
Les droits réels, 2a edizione, 1990, vol. I, p. 363 n. 1342b; Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 5a edizione, Berna 1997, 13 n. 140 pag. 364; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad
art. 5 CPC). Nella fattispecie la petizione è silente sul valore della domanda,
ma nella replica l’attore ha menzionato ripetutamente errori contabili relativi
al fondo di rinnovamento, pari ad almeno fr. 30’000.– (pag. 4). Nel memoriale
conclusivo del 7 novembre 1996, infine, l’attore ha rilevato che la differenza
tra i conti allestiti dall’amministrazione (perdita per il 1990 di fr.
32’465.25) e quelli rivisti dal perito (utile per il 1990 di fr. 58’204.78)
ammonta a fr. 90’670.03. Il valore litigioso è quindi di almeno fr. 30’000.– e
corrisponde all’interesse, per la comproprietà, della modificazione contabile
richiesta. Il valore deve infatti essere considerato globalmente, non calcolato
sulla base dei 35/1000 di proprietà dell’attore (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, nota 9.8 ad art. 36; per
analogia Meier-Hayoz/Rey, Berner
Kommentar, nota 126 ad art. 712 m e Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, note 79 e segg. pag. 258). Ciò posto,
l’appello è ricevibile e può essere esaminato nel merito.
-
Il Pretore ha
respinto la petizione, ritenendo che la deliberazione assembleare sui conti
1990 non era contraria né alla legge né agli statuti e che i rimproveri mossi
all’amministrazione erano infondati alla luce della perizia giudiziaria del 25
aprile 1995, dalla quale risulta che l’impostazione contabile approvata
dall’assemblea era corretta e che la contabilità era approntata in modo
regolare, senza errori sostanziali.
-
L’appellante si
duole del fatto che nel preparare il referto il perito giudiziario avrebbe
violato il principio del contraddittorio, fondandosi su documenti che non si
trovano agli atti e che sono stati reperiti presso l’amministrazione, censura
questa già fatta valere con le conclusioni (pag. 7). A detta dell’appellante
tale vizio di forma avrebbe dovuto comportare, d’ufficio, la nullità della perizia.
a) È
indubbio che il perito deve disporre di tutto il fascicolo processuale,
compresi i memoriali delle parti, i documenti prodotto o richiamati, i verbali
delle ispezioni e quelli delle testimonianze. Se egli desidera far capo ad
altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi) oppure desidera
informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al giudice,
il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio del
contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Un’ecce-zione è possibile solo per
elementi che, pur non trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente
accessori. La Camera civile di appello ha già avuto modo di dichiarare nulla,
di conseguenza, una perizia per la stesura della quale il perito aveva attinto
di sua iniziativa a documentazione che non si trovava agli atti (II CCA,
sentenza del 19 gennaio 1993 in re A. c. M.; I CCA sentenza dell’11 gennaio
1995 in re F. c. F.; Cocchi,
Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994
pag. 167 seg.).
b) In
concreto il perito __________ ha elencato in modo dettagliato i documenti ricevuti
direttamente dalla parte convenuta, sia nel referto peritale del 25 aprile 1995
(act. X, pag. 2: contabilità 1989 con le schede e le fatture, contabilità 1991
con le schede, preventivo 1990 e consuntivo 1991), sia nel complemento peritale
del 19 dicembre 1995 (pag. 2: copia lettera del 31 maggio 1991, convocazione
assemblea dell’11 giugno 1991; copia lettera del 24 ottobre 1991, convocazione
assemblea del 14 novembre 1991; copia verbali assemblee del 18 gennaio, del 28
maggio e del 14 dicembre 1990). I documenti contabili, in particolare, erano
indispensabili per l’elaborazione del referto e per rispondere, almeno in
parte, ai numerosi e puntuali quesiti e controquesiti. Lo stesso attore, del
resto, il 29 marzo 1995 aveva sollecitato il perito a indagare presso la
controparte per ottenere i documenti necessari al riesame della contabilità
litigiosa. È vero che l’acquisizione degli atti ai fini della perizia non è
avvenuta in contraddittorio. L’attore ne è però sempre stato informato
dettagliatamente, come si evince dalla perizia stessa e dal suo complemento, e
ha avuto l’occasione di consultare i documenti esaminati dal perito e di
esprimersi al riguardo. Anzi, egli stesso, pur accennando velatamente al
presunto vizio di forma della perizia, vi si è ampiamente riferito nelle
conclusioni a sostegno delle proprie tesi. L’appellante ha quindi avuto ampio
modo di pronunciarsi sulla perizia e sui documenti acquisiti direttamente dal
perito già in prima sede. Il vizio formale è pertanto stato sanato, l’attore
avendo inoltre potuto esporre le sue eventuali osservazioni sulla perizia
davanti a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e
in diritto (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186
in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). La perizia e il suo complemento non
sono quindi nulli e la censura dell’appellante dev’essere respinta
-
Nella fattispecie
il problema è di sapere se la deliberazione assembleare contestata, con cui
sono stati approvati i conti del 1990, violi la legge o gli statuti (art. 75
CC, cui rinvia l’art. 712m cpv. 2 CC). Il Pretore, dopo aver osservato
che una proprietà per piani non deve rispettare alcuna forma particolare di
contabilità per l’allestimento dei conti, ha constatato che nulla suffragava in
concreto una violazione della legge o del regolamento da parte
dell’amministrazione. L’appellante ribadisce che il metodo contabile adottato
dall’amministrazione è scorretto, fuorviante e suscettibile di portare a
risultati fasulli. Egli riconosce che il perito ha sostanzialmente condiviso il
modo in cui l’ammi-nistrazione ha tenuto i conti, ma sottolinea che l’esperto è
comunque giunto a risultati contabili ben diversi per il 1990 e che la
differenza tra i due bilanci ammonta a fr. 90’670.03, importo introvabile nei documenti
giustificativi e la cui mancanza aprirebbe oscuri interrogativi.
-
Come ha
giustamente fatto notare il primo giudice, non sussistono norme specifiche
sull’allestimento della contabilità nell’ambito di una proprietà per piani (Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.
44 ad art. 712s CC). L’amministrazione non ha del resto l’obbligo di
tenere una contabilità commerciale nel senso dell’ art. 957 CO, anche se la
dottrina soggiunge che tale contabilità deve adempiere precisi requisiti (Meier-Hayoz/ Rey, op. cit., n. 44 e 45
ad art. 712s CC). Per il resto, in linea di principio il giudice non è
vincolato nemmeno all’opinione di un perito. Non può scostarsene tuttavia senza
motivi determinanti, senza che circostanze specifiche mettano seriamente in
dubbio la credibilità dell’esperto. Se le conclusioni di quest’ultimo appaiono
discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per
fugare le incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà una nuova perizia, ma
commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla base del suo solo
convincimento (DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di
giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). Nella fattispecie occorre
quindi dipartirsi dalla perizia e dal suo complemento per valutare la
conformità della contabilità condominiale agli usi commercialmente invalsi.
L’appellante non mette del resto in discussione il referto peritale in quanto
tale, né sostiene che esso sia contestabile o inconcludente, di modo che non vi
è motivo per far capo ad altre prove.
-
L’attore
ribadisce che i conti condominiali dell’esercizio 1990 sono inattendibili e che
il bilancio 1990, approvato il 14 novembre 1991 dall’assemblea dei comproprietari,
conterrebbe almeno cinque grossolani errori contabili.
a) In
primo luogo l’appellante rimprovera all’amministrazione di essersi fondata per
la contabilità dell’esercizio 1990 sulle chiusure al 31 dicembre 1989 della
precedente amministrazione, nonostante la contabilità 1989 fosse oggetto di una
causa in Pretura. Se non che, il perito è stato categorico a tale proposito,
affermando in più punti del referto che in una contabilità allestita secondo
criteri contabili minimi sarebbe stato impossibile procedere alla contabilità
del 1990 senza considerare il saldo di chiusura del 1989 (perizia, pag. 3 e 21;
complemento peritale, pag. 3 e 4). Il perito ha comunque approntato, in
risposta a una precisa domanda dell’attore, un bilancio di verifica ripartendo
da zero (allegato 1 del complemento peritale), ma ha precisato che i risultati
di siffatta operazione erano sprovvisti di significato, tali dati non offrendo
una visione completa, chiara e soprattutto vera della situazione
economico-finanziaria in cui versava la comproprietà per piani, contrariamente
a quanto prescrivono i principi contabili generali (complemento peritale, pag.
4).
b) Secondo
l’appellante l’amministrazione sarebbe incorsa in un grave errore contabile
quando ha estinto un libretto destinato al fondo di rinnovamento presso la
__________ __________ ____________________. L’istruttoria ha chiarito in modo
esauriente però che il libretto in questione è stato estinto dalla precedente
amministrazione, la quale ha riversato il saldo di fr. 12’464.60 sul conto n.
__________ della convenuta presso la __________ __________ __________
__________ a __________, dopo avere prelevato fr. 22’385.40 a copertura delle sue
prestazioni (doc. L e deposizione __________ __________ del 30 settembre 1993;
perizia, pag. 13 e 14 e allegato 5; complemento peritale, pag. 28, allegato 6).
L’appellante ravvisa un grave errore nella tenuta contabile poiché la nuova
amministrazione non avrebbe riportato nel passivo la corrispondente riduzione
del fondo di rinnovamento dovuta all’estinzione del libretto di deposito, ma a
torto. Il perito ha infatti esposto in dettaglio il funzionamento del conto
relativo al “libretto di deposito per rinnovamento” e del conto “fondo per
rinnovamento”, spiegando che i due conti erano direttamente e indirettamente
legati tra loro, con la funzione di “annullarsi” a vicenda; egli ha aggiunto
che i due conti non possono denotare in ogni momento il medesimo importo,
essendo necessario procedere a una registrazione contabile intermedia per
permettere l’immediata registrazione dell’aumento del fondo di rinnovamento
anche senza disporre del corrispondente ammontare in liquidità. La somma del
libretto di deposito e dei debitori condomini per rinnovamento deve sempre dare
l’importo registrato sotto la voce “fondo di rinnovamento”; l’unica differenza
ravvisabile quindi tra il libretto e il fondo sono i crediti ancora scoperti a
favore della comproprietà (perizia, pag. 20). Il perito ha, per concludere,
ritenuto adeguata le gestione contabile della nuova amministrazione per il
“fondo di rinnovamento” (complemento peritale, pag. 15). La critica
dell’appellante si rivela dunque inconsistente.
c) L’appellante
sostiene ancora che non risulta alcun accredito di fr. 30’000.– sul noto
libretto di deposito, nonostante il fondo di rinnovamento presentasse un saldo
attivo di fr. 56’091.27 al 31 dicembre 1990 e di fr. 26’091.27 al 31 dicembre
1989; ciò costituirebbe un errore contabile, l’ammi-nistrazione avendo
scritturato nel conto perdite e profitti come “costi fuori gestione: fr.
30’000.–” in avere sotto costi e “costo immobili/fondo di rinnovamento fr.
30’000.–” in dare sotto i costi (doc. H). Secondo il perito invece l’amministra-zione
ha registrato correttamente l’accredito di fr. 30’000.– al fondo di rinnovamento,
in contropartita alla voce del conto economico “Costo immobili/Fondo di
rinnovamento”, coerentemente con il sistema contabile da lei adottato, che
considera i versamenti dai comproprietari al lordo. Le quote versate per il fondo
di rinnovamento sono considerate, in altri termini, come ricavi che si
contrappongono al “Costo immobili/Fondo di rinnovamento”. Il perito ha
nondimeno rilevato che tale metodo di registrazione ha la particolarità di
“gonfiare” il conto economico, giacché di fatto il fondo di rinnovamento non è
un costo e i versamenti per tale fondo non sono ricavi. Egli ha quindi proposto
un altro metodo di registrazione, che consente di individuare facilmente
l’ammontare ancora dovuto da parte dei condomini per il fondo, e ciò in una
voce separata dagli altri crediti del Condomino verso i comproprietari (perizia,
pag. 8 e 9; complemento peritale, pag. 5 e 6). Il perito ha rilevato inoltre
che la denominazione data al conto in questione dall’amministrazione sarebbe
potuta essere più precisa, ma che ciò non poteva indurre in errore un lettore
del conto economico, escludendo in sostanza l’esistenza di errori contabili
(complemento peritale pag. 10). Anche in questo caso l’appellante si limita a
ribadire la propria doglianza, senza confrontarsi tuttavia con i precisi e
puntuali accertamenti del perito.
d) A
detta dell’appellante i condomini avrebbero versato alla comproprietà, secondo
il conto perdite e profitti (doc. H), l’importo di fr. 173’153.55, di cui fr.
143’153.55 provenienti da contributi ordinari e fr. 30’000.– per il fondo di
rinnovamento, somma che doveva essere girata sull’apposito libretto. Il perito
ha evidenziato che i saldi dei due conti (libretto di deposito e fondo di
rinnovamento) non possono avere in ogni momento lo stesso saldo (perizia pag.
20) poiché, nonostante le richieste di copertura dei costi di gestione
ammontassero a fr. 173’153.55, i condomini avevano versato tale importo solo in
parte (perizia, pag. 27 e 28); le somme dovute per il fondo di rinnovamento
potevano dunque essere girate sul libretto solo al momento in cui esse erano
state effettivamente versate dai condomini in ritardo nel pagamento (perizia,
pag. 29 lett. c a proposito dell’importo di fr. 32’469.25). Il perito ha
inoltre confermato che il totale di fr. 173’153.55 è, nel suo insieme, corretto
ed è costituito da acconti incassati e da acconti ancora da incassare, oltre a
“crediti condomini” 1989 compensati con gli acconti versati (in pratica, i
debitori comproprietari). Il perito ha concluso, anche su questo punto, che i
conti tenuti dall’amministrazione risultano corretti (perizia, pag. 28).
e) L’appellante
rimprovera all’amministrazione un ulteriore errore contabile, non avendo essa
iscritto nei ricavi l’estinzione, da lei eseguita, del libretto del fondo di
rinnovamento, sicché il totale degli introiti non dovrebbe essere di fr.
181’447.75, bensì di fr. 216’297.75 (più fr. 34’850.–). A sua detta non sarebbero
stati spesi fr. 181’447.75, come si desume dal conto perdite e profitti (doc.
H), da tale cifra dovendo essere dedotto l’importo di fr. 30’000.–, che doveva
essere accreditata sul noto libretto. Ora, a parte il fatto che il libretto di
deposito è stato estinto dalla precedente amministrazione (perizia, pag. 14 e
allegato 5) e non da quella incaricata di allestire i conti 1990, l’appellante
disconosce in concreto gli accertamenti del perito, il quale ha approfondito la
questione del libretto di deposito, il cui saldo al 19 dicembre 1990 era appunto
di fr. 34’850.– (allegato 3 alla perizia), spiegando che la tenuta del conto
profitti e perdite cui si riferisce l’appellante (doc. H) è nel suo insieme
corretta e che il metodo adottato dall’ammini-strazione per registrare le
operazioni relative al fondo di rinnovamento è pure corretto (perizia, pag. 27
e 28). Il perito ha inoltre soggiunto che, contrariamente a quanto asseriva
l’attore (lettera 3 dicembre 1991 all’amministrazione, doc. C, pag. 5), il
versamento di fr. 12’464.60 effettuato dalla precedente amministrazione il 21
dicembre 1990 a favore del “__________ __________ ” non era costituito da
versamenti eseguiti dai comproprietari nel 1990, ma proveniva dal libretto
presso la __________ __________ ____________________ (perizia, pag. 10 e 11).
f) L’appellante
rimprovera ancora all’amministrazione di aver omesso la contabilizzazione di
fr. 17’333.–, corrispondenti alle spese sostenute nel marzo-aprile 1990 per la
liquidazione di fatture dell’amministrazione precedente, e di fr. 22’385.40
trattenuti da quest’ultima il 21 dicembre 1990. Se non che, le spese della
precedente amministrazione non devono essere contabilizzate nel bilancio 1990
poiché riguardano l’esercizio contabile 1989 (cfr. allegato 5). Anche questa censura
si rivela perciò inconsistente.
-
Infine,
l’appellante ribadisce che la differenza di fr. 90’670.03 tra il risultato
economico presentato dal perito per il 1990 (che chiu-deva con un utile di fr.
58’204.78) e quello proposto dall’ammini-strazione (che presentava una perdita
di fr. 32’465.25) rende inaccettabile la contabilità approvata dall’assemblea
il 14 novembre 1991. A suo avviso la perizia giungerebbe a una conclusione
diametralmente opposta rispetto a quella adottata dal Pretore, poiché l’esperto
avrebbe constatato gravi errori e imprecisioni. Ora, è vero che il perito ha
rilevato talune imprecisioni (ad esempio nella registrazione dell’operazione di
chiusura relativa al libretto di deposito: perizia, pag. 39, e nella rettifica
del fondo di rinnovamento: perizia, pag. 45), ma in definitiva egli ha ritenuto
sostanzialmente corretta e adeguata l’impostazione contabile adottata
dall’amministrazione (complemento di perizia, pag. 15), precisando altresì che
quest’ultima aveva informato in modo adeguato l’assemblea dei comproprietari
(complemento peritale, pag. 22) e che la contabilità era stata approntata nel
suo complesso in modo regolare, senza errori sostanziali (complemento peritale,
pag. 27). L’appellante si limita a contrapporre alle conclusioni peritali, di
cui non contesta le risultanze, una sua interpretazione della contabilità
litigiosa, seguendo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
perito. Le affermazioni del perito sull’adeguatezza della contabilità non
lasciano spazio però a riletture. L’appellante sembra dipartirsi dall’assunto
secondo cui esisterebbe una sola verità contabile. Il perito ha invece ribadito
più volte che l’allestimento di una contabilità, di un bilancio e di un conto
economico per una proprietà per piani può avvenire in qualsiasi forma, purché
si rispettino i princìpi generalmente ammessi dalla pratica commerciale per
l’allestimento dei rendiconti annuali nell’ambito dell’amministra-zione (art.
959 CO; perizia, pag. 6, 7, 34 e 44). Ciò è avvenuto in concreto. Il Pretore
non aveva quindi motivo per scostarsi dalla perizia, secondo la quale i conti
dell’esercizio 1990 sono conformi alla prassi contabile e sostanzialmente
corretti. La deliberazione del 14 novembre 1991 con cui l’assemblea ha
approvato i conti non è pertanto contraria alla legge né al regolamento della
proprietà per piani. L’appello, sprovvisto di buon fondamento, deve di
conseguenza essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà inoltre alla controparte un’ade-guata indennità per ripetibili di
appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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