AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.207
Data decisione, Autorità:
20.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00207
Lugano
20 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .. ______ (______) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (attribuzione di
proprietà), promossa con petizione dell’11 luglio 1991 da
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 dicembre
1997 presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto di
stralcio emesso il 19 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
-
__________ e
__________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFD di
__________, sulla quale è stata costruita fra il 1990 e il 1991 un’abitazione
bifamiliare. __________ __________ è titolare di una ditta di __________
__________ che ha fornito lavoro e materiale per l’edifica-zione dello stabile.
-
L’11 luglio 1991
__________ e __________ __________ hanno convenuto __________ e __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo
l’attribuzione in proprietà dell’appartamento situato al piano terreno della
casa, previa costituzione di una proprietà per piani. In via cautelare essi
hanno postulato una restrizione della facoltà di disporre sulla menzionata
particella. La domanda provvisionale è stata accolta dal Pretore con decreto
del 26 novembre 1991 e confermata da questa Camera, adita dai convenuti, con
sentenza del 30 novembre 1992 (I CCA /). Nel frattempo, con
risposta del 5 settembre 1991 __________ e __________ __________ si sono
opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le
loro domande di giudizio.
-
Nel mese di luglio
1992 la particella n. __________RFD di __________ è stata sottoposta al regime
della proprietà dei piani, con la creazione di tre quote di comproprietà. Con
decreto del 13 aprile 1993 il Pretore ha limitato così la restrizione della facoltà
di disporre alle proprietà per piani n. __________e __________, oggetto della
rivendicazione.
-
All’udienza
preliminare del 22 giugno 1994 __________ e __________ __________ hanno
dichiarato al Pretore di voler vendere – rispettivamente __________ e
__________ __________ di voler acquistare – le proprietà per piani n.
__________ e __________. Le parti hanno concordato così di far esperire una
perizia sul valore delle due proprietà per piani e sul valore dell’intero
immobile, dichiarando di attenersi alle risultanze peritali e di stipulare la
compravendita entro due mesi dalla presentazione del referto, ciò che avrebbe
reso la lite priva d’oggetto.
-
Esperita la perizia,
con lettera del 15 marzo 1996 gli attori hanno comunicato ai convenuti di
rinunciare all’acquisto delle proprietà per piani rivendicate e hanno postulato
il rimborso di fr. 383’642.40 corrispondenti ai costi da loro sopportati
nell’edifica-zione dello stabile. Il 27 novembre 1997 le parti sono state convocate
dal Pretore per una discussione. I convenuti hanno chiesto lo stralcio della
causa poiché con la rinuncia degli attori all’acquisto delle proprietà per
piani il caso doveva ritenersi chiuso, soggiungendo che i rapporti di dare e
avere tra le parti avrebbero dovuto formare oggetto di trattative
extragiudiziali il cui esito sarebbe stato reso noto al Pretore entro il 20
dicembre 1997. Gli attori hanno accettato di trattare e si sono impegnati a
trasmettere al Pretore e alla controparte, entro la medesima data, la conferma
della comunicazione 15 marzo 1996 con cui essi avevano rinunciato all’acquisto
delle proprietà per piani.
-
Il 18 dicembre 1997
i convenuti hanno comunicato al Pretore di non aver trovato alcun accordo con
la controparte e hanno postulato lo stralcio della causa. Con decreto del 19
dicembre successivo il Pretore ha stralciato la procedura siccome priva
d’oggetto e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario di cancellare la
restrizione della facoltà di disporre annotata a carico delle proprietà per
piani n. __________e __________. Le spese già riscosse sono state poste a
carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili.
-
Contro il decreto di
stralcio __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 22
dicembre 1997 in cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo,
l’annullamento dell’atto impugnato. Il 14 gennaio 1998 la presidente di questa
Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del
23 gennaio 1998 __________ e __________ __________ propongono di respingere
l’appello.
-
A norma dell’art.
351 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza
oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire che un decreto di stralcio è appellabile anche sull’effettiva
caducità (esclusa tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA,
sentenze del 14 ottobre 1997 in re A. s.r.l.; dell’8 novembre 1995 in re
S.-W.). Analogo principio è stato ammesso nel caso di un decreto di stralcio
per sopravvenuta carenza d’ogget-to (la lite verteva sulla caducità della
procedura in sé, non sui motivi che potevano avere provocato tale caducità: I
CCA, sentenza del 12 settembre 1991 in re S.). Nella misura in cui il decreto
impugnato lede i diritti degli attori, i quali si vedono sottrarre la
possibilità di stare in lite e di ottenere una decisione, l’ap-pello è pertanto
ricevibile.
-
Il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli poiché con la rinuncia all’acquisto delle proprietà
per piani gli attori avevano reso senza oggetto la lite, sia con riferimento
alle domande di causa sia a quanto convenuto dalle parti all’udienza
preliminare del 22 giugno 1994. Gli appellanti contestano tale conclusione e
sostengono che all’udienza del 27 novembre 1997 essi avevano chiesto un termine
fino al 20 dicembre 1997 per esprimersi sulla situazione, riservandosi in
particolare di tornare sulla loro rinuncia all’acquisto delle proprietà per
piani.
-
Nella fattispecie ci
si potrebbe chiedere se, ricevuta la comunicazione 18 dicembre 1997 dei convenuti,
il Pretore non avrebbe dovuto, prima di decretare lo stralcio della causa,
sentire gli attori, come prevede l’art. 351 cpv. 1 CPC. La questione può rimanere
indecisa poiché l’eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti è
stata sanata con la possibilità di esprimersi davanti a questa autorità, munita
di pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1995 in re A. contro
B., consid. 4a con richiami).
-
Dal fascicolo
processuale risulta che all’udienza del 27 novembre 1997 i convenuti hanno
proposto di regolare via amichevole i loro rapporti di dare e avere con gli attori,
impegnandosi a comunicare al Pretore l’esito delle discussioni entro il 20 dicembre
-
Gli attori, da parte loro, hanno aderito all’idea di vendere in blocco lo
stabile entro il 20 dicembre 1997, impegnandosi a trasmettere alla controparte
e al Pretore, entro la medesima data, la conferma della loro rinuncia
all’acquisto delle proprietà per piani. Il 18 dicembre successivo i convenuti
hanno comunicato al Pretore il fallimento delle trattative. Ciò non abilitava
il Pretore, tuttavia, a stralciare la causa già il 19 dicembre 1997. Gli appellanti
potevano ritenere difatti, in buona fede, di avere ancora tempo fino al 20
dicembre 1997 per aderire all’accordo. Dal verbale 27 novembre 1997 risulta con
evidenza, del resto, che i convenuti avrebbero dovuto comunicare l’esito delle
trattative stragiudiziali, mentre gli attori avrebbero dovuto confermare la
rinuncia all’acquisto della proprietà. Prima di stralciare la causa il Pretore
avrebbe dovuto quindi verificare quest’ultima condizione. Il decreto di
stralcio, che toglie agli attori la possibilità di stare in lite, deve pertanto
essere annullato.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti rifonderanno alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è annullato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a carico degli appellati, che
rifonderanno alla controparte – sempre con il vincolo di solidarietà – l’indennità
di fr. 1’000.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster