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Numero d'incarto:
11.1997.202
Data decisione, Autorità:
17.12.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00202
Lugano
17 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza dell’11 settembre 1997 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
ed __________ , __________ -;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 dicembre
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 21
novembre 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________, sulla
quale hanno costituito il 28 giugno 1995 una proprietà per piani prima della
riattazione dello stabile;
che a __________
__________ è stata attribuita le proprietà per piani n. __________, __________,
__________e __________, corrispondenti agli appartamenti n. __________,
__________, __________ e _, con diritto d’uso esclusivo sulle cantine E, F, G e
H;
che __________ ed
__________ __________ sono gerenti dell’esercizio pubblico denominato
“__________ -__________ __________ __________ ”, che costituisce la proprietà
per piani n. __________, attribuita ad __________ __________ __________ e al
quale competono in uso esclusivo le cantine A e D;
che con istanza
dell’11 settembre 1997 __________ __________ ha promosso davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, un’azione possessoria contro __________ e
__________ __________ per ottenere la riconsegna delle cantine F, G e H, da
loro occupate;
che alla discussione
del 26 settembre 1997 l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali
si sono opposti i convenuti, entrambe le parti offrendo mezzi di prova;
che, ultimata
l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio al
dibattimento finale del 7 novembre 1997;
che, statuendo il 21
novembre 1997 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
l’azione per il motivo che non si ravvisava in concreto alcuna illecita
violenza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico
dell’istante, tenuta a rifondere ai convenuti un’indennità di fr. 300.– per ripetibili;
che __________
__________ è insorta contro tale sentenza con un appello del 4 dicembre 1997
nel quale chiede – previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo – che
la sua istanza sia accolta, subordinatamente che sia fatto ordine ai convenuti
di riconsegnare la cantina F e che siano assunte in appello le prove rifiutate
dal primo giudice (sopralluogo e audizione di una testimone);
che il gravame non è
stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto: che l’istante ha
introdotto una generica “azione possessoria”, senza precisare se si tratti di
un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione
(art. 928 cpv. 1 CC);
che la differenza non
è irrilevante già per la circostanza che nell’ambito di un’azione di
manutenzione la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio
diritto prevalente: l’azione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una
turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª
edizione, pag. 99 n. 365);
che in ogni modo
quest’ultimo requisito (“atto di illecita violenza”) è, secondo il testo stesso
della legge, un presupposto comune alle due azioni;
che in concreto il
primo giudice ha respinto l’azione proprio perché non ha riscontrato alcuna
illecita violenza, l’occupazione delle cantine essendo avvenuta con il consenso
della proprietaria;
che l’appellante
contesta l’argomentazione del primo giudice, ma ribadisce di aver concesso ai
convenuti l’uso provvisorio delle cantine litigiose nel corso dei lavori di
riattazione dell’immobile, senza chiedere alcun corrispettivo, ammettendo così
di aver dato in comodato (art. 305 CO) ai convenuti i locali oggetto della
vertenza;
che la mancata restituzione
dell’oggetto alla scadenza del contratto stipulato con il proprietario,
possessore indiretto, non configura un atto di illecita violenza, tanto più che
la situazione di fatto – come del resto ammette esplicitamente l’appellante –
non è mutata (Stark, op. cit.,
nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC), così che non è
proponibile né un’azione di reintegra né un’azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC
e nota 35 ad art. 928 CC; SJ 1984 pag. 525, SJ 1994 pag. 557; I CCA, sentenza
del 27 febbraio 1996 in re R. SA c. R. D., massima pubblicata in: Bollettino
dell’ordine degli avvocati n. 14/1997 pag. 10 in alto);
che, ciò posto, il
gravame può essere deciso senza assumere in appello le prove rifiutate dal
primo giudice (art. 322 lett. b CPC), inutili ai fini del giudizio poiché inidonee
a dimostrare l’eventuale illecita violenza e tese solo a rendere verosimili circostanze
irrilevanti ai fini dell’azione possessoria, come i lavori che sarebbero stati
eseguiti dai convenuti senza il consenso della proprietaria (sopralluogo) e
l’urgenza dell’istante di poter disporre delle cantine (audizione
testimoniale);
che le argomentazioni
dell’appellante sulla malafede dei convenuti non sono pertinenti, dal momento
che nel caso concreto difetta il requisito essenziale di un’azione possessoria,
ossia l’illecita violenza;
che trattandosi della
fine di un comodato, l’istante avrebbe dovuto promuovere – se mai – una
procedura di sfratto (art. 506 segg. CPC);
che a giusta ragione
pertanto il primo giudice ha respinto l’azione possessoria;
che l’appello, manifestamente
infondato, può essere respinto con la procedura semplificata prevista dall'art.
313bis CPC;
che l’emanazione del giudizio di
merito rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata
dall’appellante;
che gli oneri processuali seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire
ripetibili alle controparti, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ ed __________
, __________ -.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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