AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.20
Data decisione, Autorità:
23.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00020
Lugano
23 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (misure provvisionali in pendenza
di causa di stato: restrizione della facoltà di disporre) promossa con istanza del 13 luglio 1994 da
__________ , __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ , __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 3 febbraio
1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso l’8 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo del 2 marzo 1997 presentato da __________
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1950) e __________ __________ __________ (1951),
cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dalla loro
unione sono nati __________ (1980) e __________ (1987). Il 7 luglio 1994 la
moglie ha promosso davanti al Tribunale civile di Milano un’azione di
separazione personale.
B. A tutela delle sue
pretese in liquidazione del regime matrimoniale, con istanza del 13 luglio 1994
__________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud di bloccare gli averi intestati personalmente, o a terze persone in via
fiduciaria, al marito, presso il __________ __________ di __________, con la
comminatoria dell’art. 292 CP. Con decreto emesso inaudita parte il 19 luglio
1994 il Pretore ha ordinato all’istituto bancario di bloccare i beni di
__________ __________ __________ nel senso voluto dalla moglie.
C. Alla discussione del
23 settembre 1994 il marito si è opposto all’istanza e in via subordinata ha
chiesto che il blocco fosse limitato al 50% degli averi depositati. Il Pretore,
statuendo senza contraddittorio il medesimo giorno, ha ordinato all’istituto bancario
di sbloccare la metà del valore dei beni oggetto del decreto emanato il 19 luglio
1994.
D. Il 28 novembre 1994
__________ __________ __________ ha presentato un’istan-za di modifica di
provvedimenti cautelari volta a limitare il blocco al 50% dell’importo
depositato presso il __________ __________ di __________ al 29 settembre 1993,
data alla quale sarebbe intervenuta la liquidazione del regime matrimoniale.
Egli ha chiesto inoltre di essere autorizzato a sostituire tale blocco con un’ipote-ca
di pari importo gravante un immobile di sua proprietà a __________ (Milano).
Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 1994 la moglie si è opposta all’istanza
di modifica. Statuendo il 9 marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato al __________ __________ di sbloccare gli averi del marito nella
misura del 50% dei beni depositati il 29 settembre 1993 che fossero materialmente
divisibili, ossia ciò che eccedeva in valore la metà di fr. 509’966.80, US$
281.30 e Lit. 21’914, confermando il blocco integrale dei beni depositati che
non fossero materialmente divisibili.
E. Il 20 marzo 1995 il
marito ha inoltrato al Pretore una domanda di interpretazione, cui si è opposta
la moglie con osservazioni del 3 aprile 1995. Dopo la discussione del 15 maggio
1995, il Pretore ha accolto la domanda di interpretazione, limitando il blocco
degli averi del marito al 50% dei beni depositati il 29 settembre 1993 che
fossero materialmente divisibili, indipendentemente dal loro controvalore in
franchi svizzeri, mentre ha respinto la domanda intesa a sostituire il blocco
dietro presentazione di un’ipoteca di pari importo gravante il fondo in Segrate,
proprietà del marito. Un appello introdotto da __________ __________ __________
è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 26 aprile
1996 (11.96.00049). Ultimata l’istruttoria, i coniugi hanno presentato un
memoriale scritto nel quale si sono confermati nelle rispettive domande di
giudizio. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
F. Con decreto cautelare
dell’8 gennaio 1997 il Pretore ha ordinato al __________ __________ di
__________ il blocco del 50% degli averi intestati al marito o fiduciariamente
a terzi, al 29 settembre 1993 e materialmente divisibili, indipendentemente dal
loro controvalore in franchi svizzeri, ha confermato il blocco integrale dei
beni depositati non materialmente divisibili e – in accoglimento dell’istanza
di modifica del marito – ha autorizzato la sostituzione del blocco con
un’ipoteca di pari importo gravante l’immobile del marito, ritenuto che
un’eventuale sblocco degli averi sarebbe stato ordinato dallo stesso Pretore,
previa verifica dell’iscrizione dell’ipoteca per un importo equivalente alla
garanzia. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’800.–, sono state poste
per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a
rifondere al marito l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
G. Contro il predetto
decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3
febbraio 1997 nel quale chiede che – previa concessione dell’effetto sospensivo
al gravame – l’istanza di modifica sia respinta e il blocco non sia sostituito
dall’ipoteca, postulando inoltre una diversa ripartizione degli oneri
processuali. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile
dalla presidente di questa Camera con decreto dell’11 febbraio 1997. Nelle sue
osservazioni del 2 marzo 1997 __________ __________ __________ propone di respingere
l’appello e con in via adesiva chiede che le ripetibili accordategli siano
aumentate a fr. 3’000.–. L’istante conclude per la reiezione dell’appello
adesivo.
H. Con decreto del 16
maggio 1997 il Pretore, preso atto del certificato di costituzione di ipoteca
per Lit. 500’000’000 in favore di __________ __________ __________ e
dell’avvenuta registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di
Milano, ha ordinato al __________ __________ di mettere a libera disposizione
di __________ __________ __________ tutti gli averi depositati e già oggetto
del blocco. Un appello presentato il 23 maggio 1997 da __________ __________
__________ contro il decreto del Pretore è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera il 3 giugno 1997 (11.97.00093).
Considerando
in diritto: 1. Il primo giudice ha
autorizzato la sostituzione del blocco con un’ipoteca di pari importo gravante
l’immobile del marito ritenendo – in estrema sintesi – che, avendo accettato
nella procedura italiana la perizia allestita dal geometra __________
__________, la moglie non poteva più contestarla nella procedura svizzera.
Quanto al valore dell’immobile (Lit. 1’200’000’000), esso consentiva la
prestazione di una garanzia reale pari all’intera somma depositata presso il
__________ __________.
I. Sull’appello principale
-
L’appellante chiede
di respingere la prospettata sostituzione del blocco con una garanzia
immobiliare. Rileva che l’immobile di Segrate sarebbe già gravato da un’ipoteca
di Lit. 500’000’000 a proprio favore, di modo che in caso di ulteriore aggravio
il fondo sarebbe sovraipotecato e le sue pretese in liquidazione del regime
matrimoniale risulterebbero in parte scoperte. Inoltre, contrariamente al conto
bancario bloccato che costituisce una garanzia effettiva e immediata e
comprende pure gli interessi nel frattempo maturati, la garanzia ipotecaria non
assicura interessi per gli investimenti oggetto del blocco bancario, sicché in
caso di incanto dell’immobile essa si vedrebbe costretta ad abbandonare
l’appartamento nel quale vive gratuitamente con i figli, rispettivamente a
ritirarlo contro pagamento.
-
Secondo l’art. 178
CC il giudice può, a istanza di un coniuge, subordinare al consenso dell’altro
la disposizione di determinati beni, se ciò sia necessario per assicurare le
basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante
dall’unione coniugale (cpv. 1). Il giudice deve equamente tener conto degli interessi
di entrambi i coniugi e non solo di quelli dell’istante, né deve limitare oltre
misura il convenuto nella sua sfera privata o professionale (Hasenböhler, Verfügungsbeschränkungen zum
Schutze eines Ehegatten, in: BJM 1986 pag. 92). L’art. 178 CC, misura a
protezione dell’unione coniugale, è applicabile per analogia anche in pendenza
di una causa di separazione o di divorzio (DTF 118 II 380 consid. 3b; I CCA, sentenza
dell’8 maggio 1995 in re H. contro H.), anche prima dell’in-troduzione della
causa davanti al giudice del merito e anche durante la causa stessa (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5a edizione, § 12 n. 217f; I
CCA, sentenza 12 giugno 1997 nella causa P.M. contro M.).
In sostituzione del blocco
il coniuge convenuto può offrire garanzie (Deschenaux/Tercier,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 149 in alto; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, art.
145 CC n. 356; ZR 1952 n. 170 pag. 298). In tal caso alcuni autori propendono
per l’applicazione analogica delle norme concernenti le garanzie per artigiani
e imprenditori (art. 839 cpv. 3 in fine CC; cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit., pag. 149, nota 37). Sia come
sia, la garanzia offerta deve essere assolutamente sicura e sufficiente a
garantire l’intero credito (DTF 121 III 445; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, n. 896). Essa può essere
prestata sotto forma di fideiussione, di garanzia bancaria, di pegno mobiliare
o di cauzione (Steinauer, Les droits
réels, vol. III, n. 2879 pag. 218). È considerata insufficiente – di contro –
una garanzia che comporta per il creditore una modifica del foro, a lui
sfavorevole, o la costituzione in pegno di merci e cartevalori (obbligazioni,
azioni ecc.), soggetti a fluttuazioni delle quotazioni (Schumacher, op. cit., n. 94 e 899; DTF 103 Ia 466 seg.).
-
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto pretende il marito, le argomentazioni dell’appellante
non sono nuove ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, poiché nelle
osservazioni del 7 dicembre 1994 all’istanza di modifica la moglie aveva
dichiarato in modo esplicito di opporsi alla sostituzione del blocco con
un’ipoteca, a lei pregiudizievole sia perché il fondo era già ipotecato, sia perché
esso non poteva essere alienato, sia ancora perché l’ipote-ca non copre gli
interessi maturati sul capitale bloccato. Nell’ap-pello l’interessata
ribadisce, precisamente, che la costituzione di un’ipoteca a titolo di garanzia
non basta a tutelare adeguatamente le proprie pretese a liquidazione del regime
matrimoniale.
-
In concreto – come si
è detto – la moglie ha riconosciuto davanti al giudice italiano la stima di
Lit. 1’200’000’000 attribuita all’im-mobile del marito (doc. 5, pag. 2 memoria
allegata alla lettera 24 maggio 1995 dell’avv. __________ __________ al
Pretore; osservazioni 21 giugno 1995 di __________ __________ __________, pag.
3; lettera 23 giugno 1995 dell’avv. __________ __________ al Pretore). Se non
che, ci si dipartisse pure da tale ammissione, il fondo in oggetto risulta in
ogni modo gravato da un’ipoteca di Lit. 500.000.000 costituita in secondo grado
dal marito in favore della moglie il 21 settembre 1994 e da un’ ipoteca in
primo grado di Lit. 210.000.000 a favore dell’Istituto __________ __________ di
__________ (costituzione di ipoteca volontaria doc. 3, pag. 4), per un carico
complessivo dunque di Lit. 710.000.000. Così stando le cose, un ulteriore
aggravio del fondo rischierebbe come che sia di compromettere le pretese della
moglie, pari alla metà del controvalore di fr. 507’818.– (valuta 29 settembre
1993). Non può certo dirsi quindi che l’ipoteca proposta dal marito offra alla
moglie le stesse garanzie del blocco degli averi bancari.
-
Si aggiunga che in
caso di difficoltà, a tutela delle sue pretese, l’appellante si vedrebbe
costretta ad avviare una procedura di realizzazione forzata del fondo, notoriamente
laboriosa, lunga e spesso dall’esito incerto. L’immobile in questione essendo
stato attribuito in pendenza di causa alla moglie e ai figli (osservazio-ni 21
giugno 1995 moglie pag. 4, non contestato), l’appellante si vedrebbe
effettivamente costretta ad abbandonare l’abitazione, in caso di aggiudicazione
a terzi, o a ritirare l’immobile, per continuare ad abitarvi. Il che
costituisce uno svantaggio evidente. Infine, per quanto una garanzia ipotecaria
copra anche gli interessi del credito, nella fattispecie gli interessi, secondo
ogni verosimiglianza, risulterebbero inferiori al tasso dell’8-9% applicato
agli investimenti del marito presso il __________ __________ di __________
(teste __________, verbali pag. 2). Ne discende che la richiesta del marito
intesa a prestare una garanzia sostitutiva deve essere respinta, tanto più che
egli non ha neppure reso verosimile una grave minaccia dei suoi interessi.
-
L’appellante
contesta infine il riparto degli oneri processuali deciso dal Pretore e chiede
che tali costi siano posti integralmente a carico del marito o quanto meno, in
via subordinata, che siano suddivisi in ragione di metà ciascuno. Ora, con
l’istanza del 13 luglio 1994 la moglie aveva postulato il blocco di tutti gli
averi intestati al marito, richiesta accolta dal Pretore inaudita parte. In
seguito il primo giudice ha limitato il blocco alla metà del valore dei beni.
Con l’istanza di modifica del 28 novembre 1994 il marito ha nuovamente chiesto
di limitare al 50% il blocco degli averi, ma di poterli sostituire con una
garanzia. Tenuto conto dell’esito dell’appello, entrambe le parti risultano
soccombenti: l’istante ottiene solo il blocco di metà dei beni depositati,
mentre il marito non può prestare la garanzia. Ciò giustifica di suddividere
gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
chiede di aumentare le ripetibili in suo favore a fr. 3’000.– per tenere conto
di un valore litigioso di almeno fr. 200’000.–. Visto l’esito dell’appello
principale, è superfluo esaminare la questione, i costi processuali di prima
sede dovendo essere divisi ad ogni modo in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Ciò posto, l’appello adesivo deve essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il marito risulta
integralmente soccombente, sia sull’ap-pello principale sia sull’appello
adesivo. Nei due casi gli oneri processuali sono quindi posti a suo carico, con
obbligo di rifondere alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L’istanza 28 novembre 1994 di __________ __________
__________ è respinta.
(2.1 e 2.2 annullati)
- La tassa di giustizia di fr. 1’800.–
e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
Per il resto il decreto
impugnato rimane invariato.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
500.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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