AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.198
Data decisione, Autorità:
04.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00198
Lugano
4 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
petizione del 28 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 novembre 1997 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 novembre 1997
dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 17 novembre 1997 da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1953) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il
____________________ 1978. Dall’unione sono nati i figli __________ (1981) e
__________ (1984). I coniugi si sono separati di fatto il 19 luglio 1996; la
madre e la figlia hanno lasciato l’abitazione coniugale, nella quale sono
rimasti il marito e il figlio. __________ __________ lavora come __________ alle
dipendenze della __________ __________ di __________, mentre la moglie ha
intrapreso dopo la separazione una formazione di operatrice sociale.
Un primo esperimento di
conciliazione è decaduto il 20 agosto 1996. In seguito a un’istanza
provvisionale presentata dalla moglie il 3 dicembre 1996, le parti hanno
convenuto all’udienza del 20 dicembre 1996 l’affidamento di __________ al
padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita, mentre il marito si
impegnava a versare per __________ un contributo mensile di fr. 782.50 compresi
gli assegni familiari.
B. __________ __________
ha instato il 2 aprile 1997 per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto
il 14 aprile 1997. Il 28 aprile 1997 essa ha promosso azione di separazione per
tempo indeterminato, chiedendo l’adozione di misure cautelari, in particolare
l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili (compreso
l’assegno familiare) per ogni figlio o subordinatamente, nell’ipotesi in cui
solo __________ le fosse affidata, un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili per la figlia e di fr. 550.– mensili per sé dall’aprile 1997.
All’udienza del 21 maggio 1997 le parti hanno confermato l’accordo
provvisionale relativo all’affidamento dei figli. Alla successiva discussione
del 18 giugno 1997 l’istante ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare
mensile di fr. 1’350.– mensili complessivi per sé e la figlia. __________
__________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 800.– per la figlia,
assegno familiare compreso, opponendosi per il resto all’istanza. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale.
C. Statuendo il 4
novembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, ha affidato __________
al padre e __________ alla madre (riservato a ogni genitore non affidatario un
ampio diritto di visita), ha obbligato il marito a stanziare alla moglie un
contributo alimentare mensile di fr. 150.– per sé e di fr. 800.– per __________
(assegno familiare compreso) e ha fatto ordine alla datrice di lavoro del
marito di trattenere mensilmente dallo stipendio fr. 950.–. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 17 novembre 1997 nel
quale chiede che il provvedimento impugnato sia riformato nel senso di
riconoscerle un contributo alimentare mensile di fr. 550.–, adeguando di conseguenza
l’ordine di trattenuta salariale.
Contro il decreto citato
__________ __________ ha introdotto appello a sua volta, il 17 novembre 1997,
postulando la riduzione a fr. 650.– mensili del contributo alimentare per la
figlia, l’annullamento della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione
degli oneri processuali di prima sede.
Nelle sue osservazioni del
22 gennaio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello della
moglie. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello del
marito.
Considerando
in diritto: 1. Le osservazioni di
__________ __________ all’appello della moglie sono state introdotte il 22
gennaio 1998, dopo il termine di dieci giorni previsto dall’art. 370 cpv. 2
CPC. Tardive, esse risultano pertanto irricevibili. Possono invece essere
considerati ai fini del giudizio – in virtù del principio inquisitorio che
disciplina il diritto di filiazione – i conteggi mensili di stipendio prodotti
dal convenuto con l’appello, essendo in discussione anche i contributi
alimentari per la figlia minorenne (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119
II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321).
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso
in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
In concreto è
litigioso il contributo alimentare dovuto a moglie e figlia. Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3’454.25 mensili, quello
della moglie in fr. 2’502.10 mensili e quello dei figli in fr. 800.– ciascuno.
Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato che il marito guadagna fr. 5’133.10.–
netti mensili e la moglie fr. 2’450.–. Constatato che ogni coniuge aveva in
affidamento un figlio, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo
alimentare mensile di fr. 150.– per la moglie e uno di fr. 800.– mensili,
compreso l’assegno familiare, per la figlia.
I. Sull’appello della
moglie
-
L’appellante non
condivide il calcolo del Pretore e rivendica per sé un contributo alimentare
di fr. 550.– mensili. Sostiene in primo luogo che il suo reddito mensile non è
di fr. 2’450.–, come accertato dal primo giudice, ma di fr. 1’225.– lordi. La
censura è fondata, tant’è che lo stesso Pretore ha ammesso in una lettera del
10 novembre 1997 di essere incorso in una svista, avendo ritenuto che il
conteggio di stipendio agli atti si riferisse all’in-dennità di un mese, mentre
in realtà esso comprendeva due mesi di stipendio. Nel calcolo del contributo
alimentare deve quindi essere considerato lo stipendio mensile di fr. 1’224.20
che l’attrice riceve durante la formazione di operatrice sociale (doc. G
dell’inc. ..__________).
-
a) L’appellante critica
in seguito il fabbisogno del marito calcolato dal Pretore. Rileva anzitutto che
il primo giudice avrebbe inserito a torto il premio LPP di fr. 180.40, già
dedotto nel calcolo del reddito netto. L’argomentazione è provvista di buon
diritto. Per calcolare il reddito netto del marito, infatti, il primo giudice
ha già dedotto le trattenute sociali abituali, fra le quali figura il premio
LPP (doc. 1, conteggi di stipendio). L’importo di fr. 180.40 deve di
conseguenza essere stralciato dal fabbisogno.
b) L’attrice sostiene
poi che deve essere tolto dal fabbisogno del marito il rimborso rateale di fr.
528.55 ammesso dal Pretore, poiché tale mutuo sarebbe stato contratto a
esclusivo beneficio del marito stesso (acquisto di un veicolo). Ci si potrebbe
invero interrogare sulla ricevibilità della censura, che non sembra essere
stata sollevata in prima sede. Dal verbale del 18 giugno 1997 non risulta
infatti che l’istante abbia contestato tale voce, esposta dal marito nel
proprio fabbisogno (doc. 4, fascicolo III). Bisogna anche dire però che
all’udienza il convenuto non ha ripreso le singole voci del proprio
fabbisogno, limitandosi a rinviare ai documenti prodotti in ossequio
all’ordinanza 21 maggio 1997 (act. II), e che al contraddittorio le
parti si sono espresse solo sui rispettivi redditi, senza menzionare i costi
ricorrenti né contestare quelli di controparte. In ogni modo, contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, il mutuo non risulta essere stato contratto nel
solo interesse del marito. Anzi, il debito è stato sottoscritto da entrambi i
coniugi il 18 giugno 1996, prima della separazione di fatto (doc. 4). Di
principio potrebbe quindi essere considerato nel fabbisogno familiare, sempre
che il reddito familiare lo consenta (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re
G. c. G., massima pubblicata in SJZ 93 [1997] p. 380 e in: Bollettino
dell’Ordine degli avvocati n. 14/1997, pag. 3 segg.). Il fatto è che
quest’ultima condizione non si verifica in concreto, come si vedrà in seguito.
L’importo di fr. 528.55 non può pertanto essere ammesso.
c) L’appellante
rimprovera ancora al primo giudice di non aver tenuto conto dei minimi di
esistenza fissati della Camera di esecuzione e fallimenti, vista la precaria
situazione della famiglia durante la sua riformazione professionale, tanto più
che il marito occupa un appartamento troppo grande e costoso. Essa non formula
tuttavia alcuna proposta concreta di modifica dei rispettivi fabbisogni. A tale
riguardo l’appello non adempie i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC e sfugge quindi a un giudizio di merito (art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull’appello del marito
- L’appellante
contesta dapprima la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore, lamentando
una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ammette invero di non
aver versato il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per la figlia, da
lui stesso accettato all’udienza del 18 giugno 1997, ma afferma che tale
accordo era condizionato a un’intesa definitiva sul merito, non ancora raggiunta.
Il mancato versamento sarebbe dovuto inoltre a una serie di circostanze
(discussioni fra le parti in vista di un accordo definitivo sul merito,
problemi di salute ecc.) che egli avrebbe potuto esporre se gli si fosse dato
modo di esprimersi sulla domanda di trattenuta.
Nel caso concreto
l’attrice ha chiesto la trattenuta di stipendio con lettera 23 settembre 1997 (act.
IV) e il Pretore ha accolto l’istanza con il decreto cautelare del 4 novembre
1997, senza convocare le parti per la discussione. Il provvedimento è quindi
stato emanato senza contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC). Se non che, un provvedimento
siffatto è inappellabile (art. 382 cpv. 1 CPC; Rep 1974 304). Nelle circostanze
descritte spetterà al primo giudice esaminare se l’appello, proposto nei 10
giorni dall’emanazione del provvedimento supercautelare, possa essere considerato
alla stregua di un’istanza di revoca (art. 379 cpv. 2 CPC).
- L’appellante non
rimette in discussione i criteri di calcolo applicati dal Pretore, ma contesta
di percepire lo stipendio mensile netto di fr. 5’133.10 accertato dal Pretore.
Egli fa valere che in tale importo figura anche un’indennità forfettaria di fr.
1’200.– mensili, versata come rimborso spese per le sue frequenti trasferte, le
quali comportano pernottamenti e pasti fuori casa.
L’assunto è confortato
dall’istruttoria. Sia dal certificato di stipendio 1995/96 (doc. A) sia dai
singoli conteggi mensili emerge che il convenuto riceve un salario fisso
mensile di fr. 4’050.– e un’indennità forfettaria per trasferte (doc. 1). Nel
1996 tale indennità, che dipende dalle trasferte effettive, è ammontata in
media a fr. 1’142.– mensili (doc. A; cfr. conteggio gennaio e febbraio 1997,
doc. 1). L’appellante non ha reso verosimile l’ammontare degli esborsi che deve
affrontare nel corso delle trasferte, né la frequenza e la durata delle assenze
dal domicilio. La moglie stessa ammette tuttavia che egli è sovente assente da
casa per motivi professionali (istanza 3 dicembre 1996, inc.
..__________, pag. 3). In simili circostanze non appare
giustificato inserire nel reddito l’indennità da lui ricevuta. Visto comunque
che le spese professionali sono rimborsate dal datore di lavoro, il marito non
può rivendicare nel proprio fabbisogno alcun costo relativo a tale voce di
spesa. Il reddito del marito determinante per il calcolo del contributo alimentare
è in definitiva di fr. 4’050.– (doc. 1), al netto delle trattenute sociali e
cui si aggiungono gli assegni familiari e la quota di tredicesima mensilità
(che consiste nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri
sociali: I CCA, sentenza del 26 agosto 1997, nella causa B. c. B.). Per il
1997, disponendosi solo di conteggi mensili parziali, si può riprendere
prudenzialmente lo stipendio mensile netto medio ricevuto nel 1996, che
ammontava a circa fr. 4’200.– (doc. A), visto che lo stipendio di base non è
mutato.
- L’appellante
sostiene che un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per la figlia
sarebbe eccessivo in considerazione della sua situazione finanziaria, tanto più
che egli deve occuparsi del mantenimento del figlio a lui affidato.
I criteri cui si attiene
questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati
evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni
pubblicate dall’Uffi-cio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) e ha
fissato il contributo per ognuno dei figli in fr. 800.– mensili dopo aver
stralciato l’onere per l’alloggio, fornito in natura dal rispettivo genitore
affidatario. L’appellante segue tale impostazione, rilevando che per la figlia,
affidata alla madre, il fabbisogno in denaro sarebbe di soli fr. 780.–, ma la
sua tesi non può essere seguita. Per consolidata prassi di questa Camera il
contributo destinato ai figli deve tenere conto di tutti i costi, compreso
l’alloggio. Per __________ e __________, rispettivamente di 17 e 14 anni, il
fabbisogno in denaro (compreso l’alloggio), secondo le citate raccomandazioni,
ammonta a fr. 1’300.–, rispettivamente a fr. 1’040.–. Ci si potrebbe anche
chiedere, nella fattispecie, se l’ammontare per cura ed educazione non debba
essere aggiunto al fabbisogno in denaro, visto che i genitori affidatari già
lavorano a tempo pieno (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W. S. contro
S.). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che nella
fattispecie le risorse della famiglia, come si vedrà in seguito, sono appena
sufficienti per coprire il fabbisogno in denaro dei figli. L’importo di fr.
800.– per ogni figlio determinato dal Pretore appare quindi inferiore alle
reali necessità, soprattutto per Jonathan, che non risulta al momento attuale
avere alcun reddito. Alla luce delle modeste risorse finanziarie complessive
della famiglia, il fabbisogno dei figli può equitativamente essere stimato in
fr. 800.– per __________ e in fr. 1’050.– per __________. L’appello è quindi
sprovvisto di buon diritto a questo proposito.
- Riassumendo, il
reddito netto medio del marito ammonta a circa fr. 4’200.– mensili e quello
della moglie a fr. 1’304.– (indennità di formazione fr. 1’224.– e reddito dalla
sostanza fr. 80.–), per un totale di fr. 5’504.–. I rispettivi fabbisogni
devono essere rivisti per tenere conto delle fondate censure mosse dall’attrice
nel proprio appello (consid. 4) e dell’onere fiscale, ritenuto insignificante
dal Pretore e che può essere stimato in fr. 20.– mensili per ogni coniuge.
Negli oneri di alloggio di ciascun genitore deve inoltre essere stralciata la
parte relativa al figlio convivente, compresa nel fabbisogno di quest’ultimo.
Nel fabbisogno del marito, infine, non possono ammettersi spese professionali e
di trasporto (RC auto e imposta di circolazione), già coperte dall’indennità
versata dal datore di lavoro. Ciò premesso, il fabbisogno mensile della moglie
ammonta a fr. 2’262.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–,
quota parte alloggio fr. 680.–, premio della cassa malati fr. 387.10, imposte
stimate fr. 20.–, spese professionali fr. 150.–), quello del marito a fr.
2’338.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, quota di
alloggio fr. 874.–, premio cassa malati fr. 389.45, imposte fr. 20.–,
assicurazioni fr. 29.75), quello del figlio a fr. 1’050.– e quello della figlia
a fr. 800.–.
In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito (compresi gli assegni familiari) fr.
4’200.— mensili
reddito della moglie fr.
1’304.— mensili
fr.
5’504.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 2’338.20 mensili
fabbisogno
della moglie fr. 2’262.10 mensili
fabbisogno
di __________ fr. 800.— mensili
fabbisogno
di __________ fr. 1’050.— mensili
fr. 6’450.30 mensili
ammanco fr.
946.30 mensili
reddito
del marito fr. 4’200.— mensili
./.
fabbisogno minimo fr.
2’338.20 mensili
somma
destinata alla famiglia fr. 1’861.80 mensili
Il convenuto non può di
conseguenza destinare alla famiglia più di fr. 1’861.80 mensili, avendo diritto
di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301,
121 I 97). Dovendo egli inoltre provvedere al mantenimento del figlio affidatogli,
non gli si può imporre di versare alcunché per la moglie, mentre alla figlia egli
deve erogare il contributo di fr. 800.– mensili, assegno familiare compreso.
L’ordine di trattenuta di stipendio emanato senza contraddittorio va adeguato
di conseguenza, riservato il giudizio del Pretore dopo l’eventuale
contraddittorio. In conclusione, quindi, l’appello della moglie, ancorché
fondato nel principio, nel risultato è destinato all’insuccesso, mentre quello
del marito deve essere parzialmente accolto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attrice sopporta
quindi i costi del suo gravame, mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. Il convenuto
ottiene causa vinta solo in misura modesta ed appare equo perciò che sopporti i
4/5 degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico della moglie, ma
siccome essa non ha resistito all’appello (non ha introdotto osservazioni), non
si può considerarla soccombente (DTF inedita del 5 maggio 1997 in re C. contro
M., consid. 5). Si prescinde pertanto dalla riscossione, ma nemmeno si
assegnano ripetibili ridotte.
Le spese processuali di
prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in
maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Per quel che
concerne le ripetibili, il convenuto si è limitato in appello a formulare conclusioni
indeterminate, senza cifrare le sue pretese, di modo che il gravame è al riguardo
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della I CCA del 28 novembre
1996 in re M. c. D., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli
avvocati n. 14/1997 pag. 12).
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è respinto.
II. Gli oneri dell’appello di
__________ __________, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il
decreto cautelare impugnato è così riformato:
1.4 __________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________, a titolo di contributo alimentare per la figlia Muriel,
anticipatamente entro il 10 di ogni mese, l’importo di fr. 800.– mensili,
compreso l’asse-gno familiare. Tale somma sarà adeguata all’indice nazionale
dei prezzi al consumo il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio
1999, sulla base dell’indice relativo al mese di novembre dell’anno precedente
(indice base: aprile 1997).
1.5 Alla ditta __________ __________
__________ è fatto ordine di trattenere dal salario di __________ __________,
mensilmente, l’importo di fr. 800.– e di versarlo direttamente a __________
__________, __________.
Per il resto il decreto è
confermato.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell’appellante. Per il resto si prescinde
dalla riscossione.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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