AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.192
Data decisione, Autorità:
26.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00192
Lugano
19 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 16 luglio 1996 da
__________, nata __________ __________, __________
(patrocinata
dal lic. iur. __________ __________, studio legale
-__________ -__________ -__________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 novembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8
ottobre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1963) e __________ __________ __________ (1966) si sono sposati a __________
__________ (a) l’ __________ 1989. Dal matrimonio sono nati
__________ (____________________1992) e __________ (____________________1994).
Il marito è __________ __________ presso il __________ __________ di
__________, la moglie non risulta esercitare attività lucrativa. Dopo un primo
tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie, decaduto infruttuoso il 16
luglio 1996, con decreto supercautelare di medesima data il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato __________ __________ a stanziare
un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili per la moglie e di fr. 600.– mensili
per ogni figlio.
B. Il 18 aprile 1997
__________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e il 9
maggio successivo essa ha postulato l’adozione di misure cautelari, chiedendo
un contributo mensile per sé e i figli di fr. 2’600.–. Con decreto supercautelare
del 16 luglio (recte: 13 maggio) 1997 il Pretore ha confermato l’assetto cautelare
precedente. Alla discussione del 2 giugno 1997 __________ __________ ha offerto
un contributo di fr. 510.– mensili per la moglie e di fr. 400.– mensili per
ogni figlio. L’istante, da parte sua, ha ridotto la sua domanda postulando un
contributo di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 1’200.– complessivi per i
figli. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale.
C. Statuendo l’8 ottobre
1997, il Pretore ha fissato in fr. 530.– mensili il contributo per la moglie e
in fr. 780.– mensili ciascuno quello per i figli. Le parti sono state ammesse
entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________
è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 17 novembre 1997 in
cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di ridurre a fr.
310.– mensili il contributo per la moglie e a fr. 500.– mensili quello per ogni
figlio.
Nelle sue osservazioni del
15 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione
e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei
figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma
dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul
riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso
in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Litigioso è, in
concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie e per i figli. Il
Pretore ha determinato il fabbisogno mensile del marito in fr. 2’401.70, quello
della moglie in fr. 3’072.70 e quello dei figli in fr. 1’560.–. Per quel che
concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr.
4’490.– mensili. Ha pertanto concluso che il marito doveva versare un
contributo mensile di fr. 530.– per la moglie e di fr. 780.– mensili per ogni
figlio.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo di fr. 2’401.70 mensili che gli è stato calcolato dal
Pretore e ne chiede l’aumento a fr. 3’181.70 per tenere conto delle spese di
trasferta professionali e dell’onere fiscale. Egli chiede inoltre di aumentare
il suo fabbisogno del 20%, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.
a) La
pretesa relativa alle spese di trasferta non può essere accolta. Intanto i
costi asseriti non sono stati documentati, né l’appellante, che abita a
__________, ha reso verosimile di dover usare l’automobile per recarsi al
lavoro a __________. D’altra parte, nella disagiata situazione finanziaria in
cui versa la famiglia, rimane spazio solo per spese strettamente necessarie,
sicché ci si potrebbe domandare se dal fabbisogno del marito non debba essere
stralciato qualsiasi onere di trasferta con un veicolo privato. Come che sia,
l’importo riconosciuto dal Pretore non è stato contestato dalla moglie e, come
si vedrà in appresso, il contributo per i figli è garantito. Non vi è dunque
ragione di un intervento d’ufficio della Camera.
b) L’appellante
chiede di inserire nel proprio fabbisogno un onere fiscale di fr. 200.–, che
non è stato ammesso dal Pretore. Ora, è indubbio che il carico tributario
rientra nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il reddito
e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento
della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso). Dalla notifica
di tassazione relativa al biennio 1995/96 risulta che l’onere complessivo a
carico del marito ammonta a fr. 73.25 mensili, cui va aggiunta l’imposta comunale.
Il fatto che l’autorità fiscale non abbia ancora proceduto alla tassazione intermedia
giusta l’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298) non abilita ancora il marito a
far valere tutto l’onere fiscale nel suo fabbisogno. In mancanza di dati concreti,
il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente
apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio
di verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. Nelle
circostanze descritte un importo mensile di fr. 100.– appare adeguato al caso
concreto, se si tiene conto del fatto che il marito sarà tassato sul proprio
reddito, dedotto il contributo alimentare per la famiglia, ma che contrariamente
alla moglie (cui sono affidati i figli minorenni), avrà meno deduzioni sociali
e non potrà beneficiare dell’aliquota A, più favorevole.
c) L’appellante
rivendica infine l’inserimento nel suo fabbisogno di un supplemento del 20% sul
minimo esistenziale del diritto esecutivo. Secondo giurisprudenza, quando le
condizioni economiche della famiglia lo consentono, è possibile aumentare – per
entrambi i coniugi – il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un 20%
(DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciare loro un certo margine per spese
individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica
necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II
394 consid. 4b). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo può tuttavia
essere maggiorato solo se le entrate dei coniugi sono sufficienti (DTF 123 III
4 consid. 3b/bb). Nel caso in esame – come si vedrà in appresso – tale presupposto
manca, ragione per cui non è possibile aumentare il fabbisogno dell’appellante.
Si aggiunga che quest’ultimo si è già visto riconoscere l’importo di fr. 150.–
per le spese di trasferta con il veicolo privato, nonostante tale costo non sia
di per sé indispensabile. Ciò posto, l’appello si rivela una volta ancora
infondato.
d) In
definitiva, tenuto conto del fatto che, come giustamente rileva l’appellante,
dal suo fabbisogno deve essere stralciata la voce concernente il telefono,
l’acqua e la luce di fr. 100.–, già compresa nel minimo del diritto esecutivo
(Rep. 1994 297 consid. 5), ma che tale voce è sostituita dall’onere fiscale di
fr. 100.– (consid. 3b), il fabbisogno minimo dell’appellante va confermato in
fr. 2’401– mensili.
-
L’appellante sostiene
che il fabbisogno complessivo dei figli ammonterebbe a fr. 1’000.– mensili (fr.
500.– ciascuno per __________ e __________) e non a fr. 1’560.–, vista la
realtà ticinese. In concreto non è dato di capire come il Pretore abbia
calcolato il fabbisogno dei figli, poiché egli ha solo indicato di essersi
riferito alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo. In
realtà, sulla base dell’edizione 1996 (consid. 1) di tali raccomandazioni, il
fabbisogno medio in denaro di __________ e __________ sarebbe di fr. 600.–, di
cui 255.– per l’alloggio che vanno inseriti nel fabbisogno dei figli stessi e
non in quello della madre (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna
1996, pag. 156). Tenuto conto del fatto che il reddito della famiglia è inferiore
a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni, di circa fr. 7’000.–,
si giustifica pertanto di fissare il fabbisogno dei figli in fr. 500.– mensili.
-
Il fatto è che nel
complesso la situazione dell’appellante non muta nemmeno operando tale
correzione, poiché il quadro economico della famiglia si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 4490.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2400.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2562.– mensili
fabbisogno
in denaro di __________o fr. 500.– mensili
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 500.– mensili
fabbisogno
della famiglia fr. 5962.– mensili
somma
destinata alla famiglia:
reddito
del marito fr. 4490.– mensili
./.
fabbisogno minimo marito fr. 2400.– mensili
fr.
2090.– mensili
Claudio
Bernasconi deve versare:
al
figlio __________: fr.
500.– mensili
e
al figlio __________ fr.
500.– mensili
__________ ha diritto a:
fr.
2090.– ./. 1000.– = fr. 1090.– mensili
La riduzione del
contributo per i figli comporta unicamente, in altri termini, un diverso
riparto del contributo complessivo tra loro e la madre, mentre il marito rimane
costretto a versare alla famiglia tutto quanto supera il suo minimo vitale. Ne
segue che l’appello va solo parzialmente accolto, modificando le cifre nel modo
testé illustrato.
- Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta sulla ripartizione dei contributi alimentari,
ma perde sul complesso, di modo che si giustifica di porre a suo carico 4/5 dei
costi del processo, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili ridotte di appello.
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante può essere accolta in considerazione
dell’indigenza del richiedente e del parziale buon esito dell’appello. Nella
tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerato in
ogni modo che il patrocinio si è rivelato utile unicamente per quanto concerne
la riduzione del contributo destinato ai figli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo 1.1 del decreto impugnato è così
riformato:
__________ è condannato a versare entro il 1° di ogni mese l’importo di fr.
2’090.– mensili, di cui fr. 500.– ciascuno per i figli __________ e __________,
compresi gli assegni familiari, e fr. 1’090.– quale contributo alimentare per
la moglie.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per 4/5 a carico dell’appellante, e per lui – al beneficio
dell’assistenza giudiziaria – a carico dello Stato, e per il resto a carico
dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di
fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– lic. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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