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Numero d'incarto:
11.1997.188
Data decisione, Autorità:
23.03.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00188
Lugano
23 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. /__ __ (nullità di donazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 3 giugno 1993 da
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ nata __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 ottobre 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza 15 ottobre 1997 emessa
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
Con atto pubblico del 23 settembre 1992, n. __________ del notaio __________
__________ le sorelle __________ e __________ __________ hanno donato al nipote
__________ __________ le loro quote di comproprietà della particella n.
__________RFD di __________, sezione __________. Alla rogazione dell’atto hanno
partecipato __________ __________ e __________ __________, che ha agito per sé
e per la sorella __________ sulla base di una procura firmata da quest’ultima
il 22 settembre 1992, autenticata il medesimo giorno dal notaio rogante.
__________ è __________ a __________ -__________ il __________ __________ 1992,
lasciando quali eredi la sorella __________ __________ e i nipoti __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________.
B. Con petizione 3
giugno 1993 __________ __________, __________ __________ e __________
__________ hanno convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, __________ __________o, chiedendo l’accertamento della nullità della
donazione 23 settembre 1992, subordinatamente l’annullamento della donazione e
la reintegrazione del bene immobiliare nella successione fu __________
__________, nonché la reintegrazione nel compendio ereditario di tutti i beni mobili
di spettanza della successione in possesso di __________ __________. In via cautelare
gli attori hanno instato per l’annotazione a registro fondiario di una
restrizione della facoltà di disporre sul foglio particella n. __________RFD di
__________, sezione __________, proprietà di __________ __________. Il
convenuto si è opposto alla domanda cautelare.
C. Nella sua risposta
21 ottobre 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nei
successivi atti scritti le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
Con decreto del 21
maggio 1994, il Pretore ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha
ordinato l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre a carico
della particella n. __________RFD di __________, sezione __________.
D. Esperita
l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 12 maggio
1995. Gli attori hanno specificato e diminuito le proprie domande di giudizio,
abbandonando la domanda subordinata e la richiesta di reintegrare il mobilio
nella massa successoria. Il convenuto, dal canto suo, ha mantenuto
l’opposizione alla petizione. Con sentenza del 7 agosto 1995, il Pretore ha
constatato la nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la
reintegrazione della quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel
compendio successorio fu __________ __________.
E. A seguito
dell’appello presentato il 19 settembre 1995 da __________ , questa
Camera ha dichiarato nulla la sentenza del Pretore e ha fissato agli attori un
termine di trenta giorni per integrare la petizione con la partecipazione di
tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ __________
(..).
F. Il 19 febbraio 1997
gli attori hanno completato la petizione e con decreto del 7 agosto 1997 il
Pretore ha dichiarato validi tutti gli atti di causa seguenti la petizione, salvo
la sentenza del 4 agosto 1995, citando le parti per il dibattimento finale del
15 ottobre 1997. In questa occasione le parti hanno ribadito le loro domande.
G. Statuendo il 15
ottobre 1997, il Pretore, in accoglimento della petizione, ha constatato la
nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la reintegrazione della
quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel compendio successorio fu
__________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state
poste a carico degli attori per 1/4 e a carico del convenuto per 3/4, con
l’obbligo per quest’ultimo di rifondere agli attori un’indennità per ripetibili
ridotte di fr. 2’000.–.
H. __________ __________
è insorto contro la predetta sentenza con appello del 29 ottobre 1997 in cui
chiede che la sentenza impugnata sia annullata e l’incarto ritornato al
Pretore. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 1997 __________ __________,
__________, __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere
l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, sulla base
delle diverse testimonianze assunte, è giunto al convincimento secondo il quale
al momento della firma della procura che legittimava la sorella __________ a
sottoscrivere il rogito con il quale ha donato al nipote __________ la sua
quota di comproprietà della particella n. __________RFD di __________,
__________ __________ era in errore sia sul contenuto della procura sia sul contenuto
e la portata del mandato conferito alla sorella. Egli ha pertanto constatato la
nullità della donazione e ha ordinato la reintegrazione della quota di
comproprietà nel compendio successorio fu __________ __________.
-
Nell’appello il
convenuto chiede che la sentenza sia annullata e l’incarto trasmesso al Pretore
affinché proceda nei suoi incombenti. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e
precisa indicazione delle domande. Lo scopo dell’appello è quello di sottoporre
a una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia,
dandosi il caso, a riformarlo con un diverso giudizio che quello sostituisce.
Non adempie tali requisiti, e va pertanto dichiarato inammissibile, l’appello
che si limita a chiedere che la sentenza pretorile venga annullata con rinvio
degli atti al Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi di annullamento
della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). In
particolare l’annullamento di una sentenza non può avvenire per motivi di
merito e invano nell’appello si cercano gli atti della procedura che dovrebbero
essere annullati (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC), ragione per cui il ricorso in
esame deve essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si
aggiunga che un minor rigore processuale non si giustifica quando l’appellante
è rappresentato da un avvocato (Cocchi/Trezzini,
loc. Cit.), come è il caso in concreto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili
d’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti a carico
dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________ __________,
__________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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