Appeal withdrawn; cross-appeal lapsed

11.1997.183Other CourtJan 22, 1998Dismissed

Summary

In a separation case before the Ticino Court of Appeal, the appellant withdrew the main appeal after the respondent had filed a cross-appeal. The court struck the main appeal from the docket as a desistment and held that the accessory cross-appeal became lapsed. It found no reason to depart from the ordinary rule on the costs consequences of withdrawal. Appellate costs were reduced because the case ended without a merits judgment, but all procedural costs were charged to the withdrawing appellant, who also had to pay CHF 3,000 in party compensation to the respondent.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of the principal appeal and fate of the cross-appeal; a withdrawn appeal is treated as desistment and, as a rule, entails allocation of costs to the withdrawing party together with compensation to the opponent. A cross-appeal is accessory in nature and lapses when the main appeal is withdrawn; absent special reasons, the party withdrawing the principal appeal must also bear the pecuniary consequences of the cross-appeal’s caducity. Where the proceeding ends without a merits decision, the justice fee is to be reduced in fixing appellate costs (art. 21 LTG).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.183

Data decisione, Autorità: 22.01.1998, ICCA

Incarto n.. 11.97.00183

Lugano 22 gennaio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo;

ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia unica fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

withdrawalcross-appealdesistmentcost allocationparty compensationlapsefamily law