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Numero d'incarto:
11.1997.166
Data decisione, Autorità:
02.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00166
Lugano
02 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . .__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 27 ottobre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________o)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 luglio
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
__________ __________ il 15 ottobre 1997;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1948) e __________ __________ (1948), cittadini croati, si sono sposati a
__________ (__________) il ____________________ 1970. Dalla loro unione sono
nati i figli __________ (1971) e __________ (1972). I coniugi vivono separati
dal mese di dicembre 1992. Il 1° giugno 1993 il presidente del Tribunale di
Berna ha omologato una convenzione di separazione secondo la quale il marito si
impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr.
500.– mensili. Il marito si è trasferito allora a __________, mentre la moglie
è rimasta a __________ con i figli. Dal mese di marzo 1994 __________
__________ convive con __________ __________.
B. Il 31 luglio 1995
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 12 ottobre
1995, e con petizione del 27 ottobre 1995 ha chiesto il divorzio. __________
__________ si è opposta il 5 gennaio 1996 alla petizione e in via
riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, il versamento di un
contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili e il pagamento di fr. 65’000.– in
liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti le parti
hanno ribadito le rispettive domande, il marito opponendosi alla riconvenzione.
Ultimata l’istruttoria, nel rispettivo memoriale conclusivo le parti hanno ribadito
le loro richieste. Il dibattimento finale si è tenuto il 28 gennaio 1997.
C. Statuendo il 29
luglio 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della
petizione, senza obbligo di contributi per l’attore, e ha respinto la domanda
riconvenzionale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state
poste a carico della convenuta. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________
è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel
quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’accoglimento
della sua domanda di divorzio e un contributo alimentare di fr. 1’000.–
mensili. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1997 __________ __________
conclude per il rigetto dell’appello e insta anch’egli per l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ognuno dei coniugi può
domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente
scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione
dell’unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Che in concreto il matrimonio sia
definitivamente fallito è fuori di dubbio, nessuna riconciliazione essendo intervenuta
dal 1993 ed entrambi le parti aderendo al principio del divorzio. Litigiosa è
la responsabilità della disunione, che la moglie addossa al marito, chiedendo
il rigetto dell’azione principale e l’accoglimento della sua riconvenzione. In
realtà la questione di sapere se la responsabilità del marito sia
“preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in
concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti.
Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei
doveri coniugali che ha portato alla turbativa, e se, per rapporto a tale
colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante o quanto meno lieve
(ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale (art. 151 cpv. 1 CC).
-
Il Pretore ha
rilevato che i coniugi erano già profondamente disuniti al momento in cui si
sono separati, di modo che la relazione del marito con __________ __________
non può dirsi causale per il naufragio del matrimonio. A suo parere la
disunione si riconduce a fattori oggettivi, ciò che non giustifica alcuna prestazione
alla moglie. L’appellante contesta che al momento della separazione il dissesto
coniugale fosse già definitivo e sostiene che la rottura irrimediabile del
vincolo è stata causata dalla relazione del marito con l’altra donna.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di
riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa
indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del
coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante,
ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare
dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/
Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
-
Dagli atti non si
evince a quando risalgono le difficoltà coniugali. Risulta soltanto che il
presidente del Tribunale di Berna ha omologato il 1° giugno 1993 una convenzione
nella quale i coniugi si davano atto di vivere separati dal dicembre 1992 e regolavano
la loro separazione per tempo indeterminato (doc. F). Il marito ha fatto valere
che i primi contrasti erano iniziati nel 1980 e che dal 1992 la situazione si è
viepiù deteriorata (petizione, pag. 2). La moglie ha affermato che la causa
della disunione è la relazione del marito con __________ __________ (risposta,
pag. 4) e che la sospensione della comunione domestica è intervenuta per il
bene della famiglia, oltre che per la sua dignità (risposta, pag. 5).
__________ __________ ha dichiarato, da parte sua, di avere conosciuto l’attore
poco prima che questi vendesse l’autovettura __________ e di essere andata ad
abitare con lui nel mese di marzo 1994, ma non ha saputo dire quando è
cominciata la loro relazione (deposizione del 7 novembre 1996). Altri elementi
di giudizio non si desumono dall’incarto. Se si tiene conto però che l’art. 175
CC autorizza la sospensione della vita coniugale solo quando la convivenza pone
in grave pericolo la personalità di un coniuge e che per ottenere una tale
sospensione occorre dimostrarne i presupposti (art 176 cpv. 1 CC), il
convincimento del Pretore, secondo cui già nel 1993 la disunione era grave e
profonda, sfugge alla critica. Neppure l’appellante pretende del resto che dopo
il 1993 sia intervenuto un qualsivoglia tentativo di riconciliazione o che sia
stata intrapresa qualche iniziativa per superare le difficoltà coniugali. A
giusta ragione il Pretore ha concluso pertanto che la relazione dell’attore con
__________ __________ non poteva più ritenersi causale per la disunione. Ciò
posto, su questo punto l’appello si rivela destituito di buon diritto.
-
Rimane da esaminare
se l’appellante non possa pretendere una rendita di indigenza a norma dell’art.
152 CC. Tale rendita garantisce il semplice fabbisogno minimo, che consiste di
regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato
del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad
art. 152 CC; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/
Werro, op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato non bisogna
dimenticare, tuttavia, che il coniuge debitore della rendita non può essere
ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo,
il quale consiste a sua volta nel limite vitale del diritto esecutivo – più
l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 10 ad art. 152 CC).
a) Il
Pretore ha ritenuto che l’attore, invalido al 70% e con una rendita mensile di
fr. 1’680.–, non è in grado di erogare un contribuito per la moglie, il suo
reddito non coprendo nemmeno il fabbisogno minimo di fr. 1’734.– mensili.
L’appel-lante obietta che il marito deve mettere a frutto la sua capacità
lucrativa residua, ciò che gli permetterebbe di guadagnare almeno fr. 2’963.–
mensili, cui devono aggiungersi ancora le entrate della convivente.
b) Dagli
atti si deduce che il marito, di formazione cuoco-gastronomo, dopo il fallimento
di un bar aperto a __________ (1993) non ha più svolto alcuna attività lavorativa.
In seguito egli ha riscosso indennità di disoccupazione e, più oltre, prestazioni
assistenziali. Dall’incarto AI si evince che il dott. __________ gli ha
diagnosticato una paresi prossimale simmetrica di tipo famigliare, ovvero una
forma dominante di atrofia muscolare spinale di tipo prossimale, relativamente
severa agli arti inferiori e moderata agli arti superiori, insidiatasi
progressivamente dal 1988. Lo specialista ha rilevato inoltre che il paziente è
inidoneo a svolgere lavori fisici pesanti o che richiedono una posizione eretta
prolungata (referto del 13 aprile 1994). Il 24 ottobre 1994 il dott. __________
ha confermato la predetta diagnosi e ha soggiunto che il paziente non sarà in
grado in futuro di svolgere alcuna attività lavorativa, salvo quella di
telefonista. Il 27 novembre 1995 lo stesso medico, constatato un certo peggioramento,
ha concluso per la definitiva inabilità al lavoro. Il 16 agosto 1996 la dott.
__________ __________ __________, confermata la diagnosi di atrofia muscolare
spinale, ha escluso un reinserimento nel settore alberghiero e ha valutato
un’abilità parziale (60-70%) nel settore del disegno e dell’orologeria. Il 16
agosto 1996 il Servizio accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità ha
constatato, oltre all’impedimento fisico, un’incapacità lavorativa dal profilo
psichiatrico del 50% e per finire ha ritenuto il paziente abile al lavoro al
30% nel settore alberghiero, del disegno o dell’orologeria. Il 4 settembre 1996
l’interessato è stato riconosciuto invalido al 70% a partire dal 1° gennaio
1995.
c) Alla
luce degli accertamenti che precedono, tutto ben ponderato non si può ragionevolmente
ritenere che l’attore sia in grado di aumentare la sua attività lavorativa.
Certo, egli dispone teoricamente di una capacità lucrativa del 30%, ma nella
difficile situazione in cui versa il mercato del lavoro ticinese non è dato a
divedere – né l’appellante spiega – come un uomo ultracinquantenne con gravi
problemi di salute possa ragionevolmente trovare un impiego al 30% in un settore
che dispone di forze di lavoro giovani, sovrabbondanti e di miglior rendimento.
Né si può seriamente pretendere una partecipazione finanziaria della convivente,
la quale non ha alcun obbligo legale di aiutare economicamente l’appellato a
mantenere la ex moglie. Ciò posto, con un reddito mensile di fr. 1’680.–
l’interessato non riesce neppure a coprire il suo fabbisogno minimo di fr.
1’734.– (che peraltro dovrebbe essere aumentato del 20%), di modo che non vi è
spazio per una qualsiasi pensione a favore dell’appellante. Approfondire oltre
la situazione economica di quest’ultima, come essa propone nel ricorso, non
sarebbe perciò di alcuna utilità.
- Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data nondimeno
la situazione finanziaria difficile in cui versa l’appellante si rinuncia – in
via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che,
foss’anche dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), il caso in rassegna
difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC). L’analoga richiesta postulata dall’attore può essere
accolta, poiché egli adempie il requisito dell’indigenza e la sua posizione non
mancava di parvenza di buon diritto, essendosi egli dovuto difendere da un
appello senza possibilità di successo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
La domanda di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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