AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.159
Data decisione, Autorità:
15.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00159
Lugano
15 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione 11 luglio 1994 da
__________, __________
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
________, __________ (____________________________);
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 22
settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 luglio
1997 dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 24
giugno 1991 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto il 3 agosto 1981 da __________ __________ (1956) e
__________ __________ (1960), ha affidato i figli __________ (1982) e
__________ (1985) al padre e ha imposto alla madre di versare per ogni figlio
un contributo alimentare mensile di fr. 150.– oltre gli assegni familiari;
che in seguito le
parti, entrambe di nazionalità __________a, si sono trasferite in __________;
che, dopo una
traumatica esperienza dovuta alla mancata riconsegna dei figli da parte della
madre nell’esercizio del diritto di visita, __________ __________ è rientrato
in Svizzera con i bambini;
che con sentenza del 15
febbraio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha soppresso il
diritto di vista di __________ __________;
che con petizione
dell’11 luglio 1994 __________ __________ ha convenuto l’ex moglie davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l’aumento del
contributo alimentare mensile dovuto ai figli, postulando un importo di fr.
795.– fino al 12° anno di età, di fr. 845.– dal 13° al 16° anno e di fr.
1’045.– dal 17° anno fino alla maggiore età, oltre gli assegni familiari;
che __________
__________ si è opposta alla petizione, sostenendo di non poter versare quanto
chiesto dall’attore;
che, conclusa
l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento
finale del 19 febbraio 1997;
che il Pretore,
statuendo il 30 luglio 1997, ha parzialmente accolto la petizione e ha fissato
il contributo alimentare mensile dovuto dalla madre per ogni figlio a fr. 300.–
fino ai 12 anni, a fr. 350.– dai 13 ai 16 anni e a fr. 450.– dai 17 anni in
poi, oltre l’assegno familiare percepito direttamente dal padre;
che __________
__________ è insorto contro tale sentenza con un appello del 22 settembre 1997
in cui chiede che il contributo alimentare mensile per ogni figlio sia
aumentato a fr. 795.– fino al compimento dei 12 anni, a fr. 845.– dai 13 ai 16
anni e a fr. 1045.– dal 17° anno alla maggiore età, oltre l’assegno familiare,
che le tasse e spese siano a carico della convenuta e che egli sia ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il gravame non è
stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto: che il primo giudice,
constatato come la convenuta non avesse fornito informazioni sulla sua attività
lucrativa e sulla sua situazione economica, ha giudicato equo, tenuto conto del
minor costo della vita e del minor reddito potenziale conseguibile in
__________, porre a carico della madre un contributo alimentare mensile per
ogni figlio di fr. 300.– fino ai 12 anni, di fr. 350.– dai 13 ai 16 anni e di
fr. 450.– dai 17 anni alla maggiore età;
che secondo
l’appellante il rifiuto della convenuta di fornire le informazioni sulla sua
condizione economica dovrebbe essere sanzionato con la presunzione dell’art.
276 cpv. 2 CPC, ritenendo veri i fatti che con le domande dell’ordinanza si
volevano provare;
che, volendo anche
ammettere la possibilità di sostituire l’inter-rogatorio delle parti con un
questionario sui redditi e sulle spese, in concreto le domande poste dal giudice
non contenevano fatti da provare, ma vertevano proprio sull’ammontare dei
redditi e delle spese domestiche (cfr. doc. L), di modo che la mancata risposta
dell’interrogata non consente di ritenere provata l’una o l’altra cifra;
che del resto il contributo
alimentare deve essere commisurato, oltre che ai bisogni del figlio, anche alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC);
che, contrariamente a
quanto sembra sostenere l’appellante, alla convenuta non può essere imputato il
reddito potenziale conseguibile in Svizzera, dal momento che entrambi le parti,
dopo il divorzio, si sono trasferite in __________ (doc. H; deposizione
testimoniale __________, del 24 ottobre 1996), di cui sono cittadini, motivo
per cui è determinante il reddito conseguibile in quello Stato;
che nel 1991, quando le
parti si sono trasferite in __________, il reddito mensile medio di quel Paese
era di circa US$ 100 (deposizione __________ del 24 ottobre 1996, pag. 4),
importo che non raggiunge nemmeno una frazione del contributo mensile richiesto
dall’appellante per un figlio, pur tenendo conto della notoria inflazione
sudamericana e del verosimile aumento dei salari (e dei relativi costi della vita);
che gli immobili di cui
l’appellata sarebbe proprietaria in __________ consistono in due case
monofamiliari (deposizione __________ del 24 ottobre 1996), di cui tutto si
ignora;
che a giusta ragione
pertanto il Pretore, ponderate le circostanze del caso concreto, in particolare
le difficoltà probatorie e l’assoluta genericità delle affermazioni della parte
attrice sulle disponibilità della controparte, ha ritenuto che alla madre
doveva essere computato un reddito potenziale dal lavoro e dalla sostanza
immobiliare da lui prudentemente stimato sulla base dei pochi dati disponibili
sul livello dei salari in __________;
che il documento
prodotto per la prima volta in appello (dal quale risulterebbe che la convenuta
lavora come assistente sociale) non giova all’appellante, già per il fatto che
il primo giudice ha considerato sia un’attività lucrativa della convenuta sia
la sua sostanza per stabilire il contributo alimentare dovuto ai figli;
che in definitiva
l’appellante non ha portato alcun elemento atto a dimostrare che la stima del
Pretore sulle disponibilità finanziarie della convenuta sarebbe errata;
che di conseguenza
l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere trattato con la
procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che, nonostante la
verosimile indigenza dell’appellante, la domanda di assistenza giudiziaria in
appello deve essere respinta, mancando al gravame, fin dall’inizio, ogni
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che gli oneri
processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica attribuire ripetibili alla convenuta, cui il gravame non è nemmeno
stato intimato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
__________ ________, __________ (____________________________).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster